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PDL 1200

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1200



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MASCIA

Riforma dell'accesso ai ruoli dirigenziali della Polizia di Stato

Presentata il 26 giugno 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge prevede - attraverso la revisione delle norme attuative della legge 31 marzo 2000, n. 78 (decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334; decreto legislativo 3 maggio 2001, n. 201; decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208; decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 477) e dei decreti del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, n. 337 e n. 338 (emanati in attuazione di altrettante deleghe conferite con la legge lo aprile 1981, n. 121) - una organica sistemazione del contesto normativo concernente la progressione nelle qualifiche del personale della Polizia di Stato (oltre che dei ruoli professionali dei sanitari e del personale che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica), nonché significativi miglioramenti rispetto a quella parte dell'ordinamento della Polizia di Stato che maggiormente risente di una mancata definizione normativa.
      È stata inoltre modificata la norma contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737, il c.d. «regolamento di disciplina», che appare di urgente e indifferibile revisione, come anche sottolineato dalle organizzazioni sindacali di polizia, che sono già intervenute, nelle opportune sedi, promuovendo l'aggiornamento del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, attuato con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 163 del 2003.
      È opportuno rilevare come i recenti interventi normativi, a partire dalla legge n. 78 del 2000, non hanno minimamente
 

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risolto i gravi problemi che affliggono i lavoratori di polizia, come dimostrano le serrate e puntuali critiche che le organizzazioni sindacali della Polizia di Stato hanno avanzato; né può essere sottaciuto l'alto grado di conflittualità esistente che, negli ultimi anni, ha visto aumentare in maniera esponenziale il ricorso, da parte dei lavoratori di polizia, all'autorità giudiziaria amministrativa per segnalare situazioni di abuso e di illegittimità. Per risolvere tale situazione appare opportuno e necessario utilizzare gli strumenti che l'esperienza ha indicato come concretamente risolutivi della vicenda conflittuale. Si intende fare riferimento alle norme contenute nella legge n. 241 del 1990, che ha imposto ai processi amministrativi conseguenti termini di definizione estremamente rapidi, evitando ogni pretestuoso differimento, ovvero ingiustificato rifiuto, conseguente alle istanze di accesso. Non solo: in questa materia è di fondamentale importanza ricordare che la lentezza dei relativi ricorsi, la cui durata media è di quattro-cinque anni, costituisce già di per sè un motivo di sconfitta del cittadino-poliziotto, indipendentemente dall'esito della controversia giudiziaria.
      Con riferimento poi all'accesso, per il personale della Polizia di Stato, alle qualifiche dirigenziali è opportuna una premessa. Il legislatore aveva già previsto, all'articolo 36, primo comma, punto XIII, della legge 1o aprile 1981, n. 121, che l'accesso ai ruoli dei dirigenti della Polizia di Stato avvenisse previo superamento di un corso di formazione a cui venivano ammessi coloro che superavano un concorso interno per titoli ed esami. All'effettiva attuazione delle indicate previsioni normative doveva provvedere, attraverso una legislazione delegata, il Governo. L'idea guida della riforma era quella di formare una nuova e autorevole classe dirigente individuata attraverso criteri totalmente estranei alle logiche che sottendono gli altri metodi di promozione. Con il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, veniva data attuazione al citato disposto normativo che disponeva l'accesso alla dirigenza dopo il superamento di un concorso per titoli ed esami. Con il decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 858, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 19, l'Esecutivo invece proponeva, e vedeva accolto, un diverso e antitetico criterio di promozione alla qualifica dirigenziale, non già mediante lo strumento concorsuale, bensì attraverso valutazioni discrezionali della stessa pubblica amministrazione, con il sistema dello scrutinio per merito comparativo già utilizzato prima della riforma.
      I motivi di questa inversione di rotta, anche rispetto al contesto del pubblico impiego, devono pertanto essere ricercati nella necessità che i quadri dirigenti siano assolutamente conformi agli indirizzi e alle politiche espressi «dall'apparato». Infatti, l'assegnazione di incarichi rilevanti nella successiva valutazione per la progressione nella qualifica avviene attraverso scelte ampiamente discrezionali non suscettibili di contestazioni. Quindi, attraverso il sistema della valutazione comparativa, si opera una selezione che solo formalmente assume i caratteri dell'imparzialità, mentre nella sostanza emerge chiaro il ricorso al criterio di cooptazione dei funzionari secondo canoni di appartenenza più o meno dichiarati. Tali considerazioni costituiscono la sintesi obiettiva di una pluriennale esperienza applicativa della normativa che si intende modificare e che ha evidenziato, senza ombra di dubbio, le contraddizioni e i limiti ricordati. In costante aumento appare, come detto, il contenzioso giudiziario che ha opposto all'Amministrazione dell'interno valenti funzionari di polizia i quali lamentano scarsa, se non nulla, trasparenza e obiettività nella scelta dei promossi.
      Al fine di rendere effettivamente trasparente l'accesso dei funzionari della Polizia di Stato alle qualifiche apicali, si impone, quindi, la necessità di adottare un criterio che elimini qualsivoglia sospetto di parzialità nelle scelte.
      Pertanto solo sottraendo il relativo giudizio a valutazioni svolte attraverso il sistema dello scrutinio per merito comparativo
 

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è possibile realizzare un'effettiva democrazia nelle istituzioni.
      È in forza di tale ragionamento che nel pubblico impiego, prima attraverso il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, poi con il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il legislatore ha inteso attribuire la maggior parte dei posti disponibili nei ruoli organici dei dirigenti attraverso un concorso per esami.
      A maggior ragione, in considerazione dei fondamentali interessi dei cittadini, cui l'attività di polizia si rivolge, è necessario che tale criterio sia non solo adottato, ma ampliato per la Polizia di Stato, atteso che l'attuale riserva di posti da ricoprire mediante concorso (20 per cento) appare assolutamente esigua e non consona a far emergere una classe dirigente non solo preparata tecnicamente, ma anche autonoma da prevedibili interferenze. Nè va dimenticato, ovvero sottovalutato, che nel corso degli anni la tendenza all'effettiva trasparenza dell'azione dell'Amministrazione ha prodotto fondamentali disposizioni normative. Con la legge 7 agosto 1990, n. 241, si è voluto ancora di più offrire al cittadino la possibilità di controllare tutti gli atti della pubblica amministrazione estendendo tale azione, oltre che alla tutela dei diritti soggettivi, anche alla tutela degli interessi legittimi. Non ultima è la spinta che la giurisprudenza esercita nell'affermare, senza mezzi termini, la necessità di un'azione verificabile ed obiettiva cui la pubblica amministrazione non può sottrarsi in alcun modo.
      La presente proposta di legge quindi si muove in una duplice ottica: da una parte, realizzare un sistema effettivamente trasparente che permetta l'attribuzione della qualifica dirigenziale ai funzionari di polizia in maniera immune da qualsiasi sospetto di parzialità; dall'altra, fornire il criterio per determinare, senza automatismi o cooptazioni, una progressione nella «carriera» che tenga conto delle effettive capacità personali dei funzionari di polizia. A questo scopo, si prevede che la commissione giudicatrice del concorso sia composta esclusivamente da professori ordinari nelle materie oggetto di esame.
      In altre parole, è necessario che la valutazione dei requisiti tecnici sia affidata a un organo diverso dall'amministrazione di appartenenza al fine di salvaguardare l'autonomia di giudizio ed evitare che conoscenze, anche occasionali, intervenute nell'ambito dell'attività professionale dei candidati (essi hanno un'anzianità di servizio non inferiore a undici anni e sei mesi), possano in qualche modo avere un'influenza sul giudizio definitivo.
      La proposta di legge prevede inoltre un limite alla possibilità di sostenere l'esame in questione al fine di evitare che lo stesso assuma i connotati di un'effettiva prova selettiva.
      Si è altresì ritenuto di nessuna rilevanza professionale il corso di formazione dirigenziale. Tali corsi, infatti, così come attualmente strutturati, non svolgono alcuna effettiva attività qualificante per i funzionari che posseggono già una notevole esperienza professionale e che risultano vincitori di un concorso altamente selettivo. Sarà invece necessario, per il futuro, prevedere corsi di alta specializzazione sui temi specifici in cui i diversi funzionari concretamente operano.
      Quanto poi ai funzionari direttivi ed alle qualifiche sottordinate del personale della Polizia di Stato, è necessario modificare l'attuale sistema di progressione nella qualifica e adottare il criterio delle promozioni a ruolo aperto per merito assoluto. In tal modo, sarebbe garantito un percorso professionale realmente confacente al grado di esperienza maturata.
      Conseguentemente, non assume più alcuna rilevanza il «rapporto informativo» annuale che, pertanto, verrebbe abolito.
      Tale scelta rappresenta il superamento di valutazioni soggettive non suscettibili di contestazioni a causa della stessa struttura delle note di qualifica formulate in termini numerici e attraverso giudizi stereotipati.
      È quindi necessario formulare giudizi sui dipendenti della Polizia di Stato collegati ad aspetti obiettivi e rigorosi, quali quelli delle sanzioni disciplinari e penali in ossequio ai princìpi stabiliti dalla legge 11 luglio 1980, n. 312.
 

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      Si è poi modificato l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737, abrogando alcune disposizioni in esso contenute, perché appare eccessivo mantenere la situazione di sospensione dall'impiego nei confronti di chi ha visto riconoscere la propria estraneità al fatto penale addebitato. Ciò chiaramente non preclude il successivo esercizio dell'azione disciplinare nei termini già previsti dalla normativa vigente.
      Allo scopo di attuare una completa omogeneità nell'intero sistema, è necessario adeguare ai princìpi affermati anche le conseguenti progressioni di carriera per il personale direttivo dei ruoli tecnici e per quello appartenente ai ruoli sanitari, provvedendo ad equiparare il numero delle relative qualifiche direttive a quelle previste per il personale della Polizia di Stato.
      Infine, si è inteso provvedere a razionalizzare la relazione tra procedimento penale e procedimento disciplinare. Gli interventi normativi che si sono succeduti nel tempo hanno evidenziato contraddizioni che l'interpretazione dell'Amministrazione ha ancora più accentuato. In altre parole, solo l'avvio di un procedimento penale è ritenuto dall'Amministrazione motivo valido per sospendere un procedimento disciplinare basato sugli stessi fatti. Tale tesi comporta, stante la diversità dei tempi previsti per i diversi procedimenti citati, possibili e insanabili contraddizioni tra le decisioni penali e quelle amministrative che la modifica legislativa proposta intende eliminare.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      «Art. 3-bis. - (Requisiti generali per l'ammissione a concorsi e scrutini). - 1. Non è ammesso ai concorsi e agli scrutini il personale, di ogni qualifica, della Polizia di Stato, che espleta servizio tecnico-scientifico o tecnico e quello sanitario che alla data del relativo bando ha riportato:

          a) nell'anno precedente la sanzione disciplinare della pena pecuniaria;

          b) nei due anni precedenti la sanzione disciplinare della deplorazione;

          c) nei tre anni precedenti la sanzione della sospensione dal servizio.

      2. La sospensione cautelare dal servizio o l'iscrizione nel registro degli indagati di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale comporta la sospensione dagli scrutini e dagli esami sino alla definizione del procedimento disciplinare conseguente all'azione penale.
      3. Si applicano gli articoli 94 e 95 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3».

Art. 2.

      1. L'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737, è sostituito dal seguente:

      «Art. 11. - (Procedimento disciplinare connesso all'azione penale). - 1. Quando l'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza è iscritto

 

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nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, il procedimento disciplinare, per gli stessi fatti, è sospeso fino alla definizione del procedimento penale con provvedimento non più impugnabile».

Art. 3.

      1. L'articolo 6 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, è sostituito dal seguente:

      «Art. 6. - (Promozione a vice questore aggiunto). - 1. La promozione a vice questore aggiunto si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale è ammesso il personale con la qualifica di commissario capo che abbia compiuto cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica».

Art. 4.

      1. L'articolo 7 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 7. - (Nomina a primo dirigente). - 1. La nomina a primo dirigente della Polizia di Stato si consegue mediante concorso per esami, nel limite dei posti che si prevede si renderanno disponibili al 31 dicembre di ogni anno.
      2. Sono ammessi al concorso di cui al comma 1 i vice questori aggiunti della Polizia di Stato con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica».

Art. 5.

      1. L'articolo 8 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, è sostituito dal seguente:

      «Art. 8. - (Procedura concorsuale). - 1. Il concorso per esami per la nomina a primo dirigente di cui all'articolo 7 è indetto annualmente con decreto del Ministro

 

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dell'interno da pubblicare nel Bollettino ufficiale del personale.
      2. L'esame si svolge secondo le modalità previste dagli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni, e consiste in tre prove scritte nelle seguenti materie:

          a) diritto e procedura penale;

          b) diritto amministrativo e costituzionale;

          c) diritto civile.

      3. Il punteggio dell'esame è espresso in sessantesimi. La votazione finale è data dalla media dei voti riportati in ogni singola prova scritta. Non è idoneo il candidato che non consegue almeno la votazione di trenta sessantesimi in ogni prova.
      4. Non sono ammessi a sostenere l'esame i candidati dichiarati tre volte non idonei».

Art. 6.

      1. Dopo l'articolo 8 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, come sostituito dall'articolo 5 della presente legge, è inserito il seguente:

      «Art. 8-bis. - (Commissione esaminatrice). - 1. La commissione del concorso per esami per l'accesso alla qualifica di primo dirigente della Polizia di Stato di cui all'articolo 8, nominata con decreto del Ministro dell'interno, è composta da tre professori ordinari docenti presso le università degli studi nelle materie oggetto di esame. Assume la funzione di presidente il professore con maggiore anzianità in ruolo. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del ruolo direttivo della Polizia di Stato.
      2. I lavori della commissione devono terminare improrogabilmente entro tre mesi dalla conclusione delle prove. In casi di comprovata esigenza, il Ministro dell'interno proroga, con apposito decreto, di un ulteriore mese, i lavori della commissione. Al termine, la commissione compila

 

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la graduatoria finale che è approvata con decreto del Ministro dell'interno. Ai fini della formazione della graduatoria del concorso, a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e l'età».

Art. 7.

      1. L'articolo 9 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, è sostituito dal seguente:

      «Art. 9. - (Nomina a dirigente superiore). - 1. La nomina a dirigente superiore della Polizia di Stato si consegue mediante concorso per esami, nel limite dei posti che si prevede si renderanno disponibili al 31 dicembre di ogni anno.
      2. Sono ammessi al concorso di cui al comma 1 i primi dirigenti della Polizia di Stato con almeno quattro anni di anzianità nella qualifica».

Art. 8.

      1. Dopo l'articolo 9 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, come sostituito dall'articolo 7 della presente legge, è inserito il seguente:

      «Art. 9-bis. - (Procedura concorsuale). - 1. Il concorso per esami per la nomina a dirigente superiore di cui all'articolo 9 è indetto annualmente con decreto del Ministro dell'interno da pubblicare nel Bollettino ufficiale del personale.
      2. L'esame si svolge secondo le modalità previste dagli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni, e consiste in tre prove scritte nelle seguenti materie:

          a) diritto penale;

          b) procedura penale;

          c) diritto amministrativo.

      3. Il punteggio dell'esame è espresso in sessantesimi. La votazione finale è data

 

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dalla media dei voti riportati in ogni singola prova scritta. Non è idoneo il candidato che non consegue almeno la votazione di trenta sessantesimi in ogni prova.
      4. Non sono ammessi a sostenere l'esame i candidati dichiarati tre volte non idonei».

Art. 9.

      1. Dopo l'articolo 9-bis del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, introdotto dall'articolo 8 della presente legge, è inserito il seguente:

      «Art. 9-ter. - (Commissione esaminatrice). - 1. La commissione del concorso per esami per l'accesso alla qualifica di dirigente superiore della Polizia di Stato di cui all'articolo 9-bis, nominata con decreto del Ministro dell'interno, è composta da tre professori ordinari docenti presso le università degli studi nelle materie oggetto di esame. Assume la funzione di presidente il professore con maggiore anzianità in ruolo. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del ruolo direttivo della Polizia di Stato.
      2. I lavori della commissione devono terminare improrogabilmente entro tre mesi dalla conclusione dello prove. In casi di comprovata esigenza il Ministro dell'interno proroga, con apposito decreto, di un ulteriore mese, i lavori della commissione. Al termine la commissione compila la graduatoria finale che è approvata con decreto del Ministro dell'interno. Ai fini della formazione della graduatoria del concorso, a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e l'età».

Art. 10.

      1. L'articolo 19 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, è sostituito dal seguente:

      «Art. 19. - (Promozione a commissario capo del ruolo direttivo speciale). - 1. La

 

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promozione a commissario capo del ruolo direttivo speciale si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale è ammesso il personale con la qualifica di commissario del ruolo direttivo speciale che abbia compiuto cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica».

Art. 11.

      1. L'articolo 20 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, è sostituito dal seguente:

      «Art. 20. - (Promozione a vice questore aggiunto del ruolo direttivo speciale). - 1. La promozione a vice questore aggiunto del ruolo direttivo speciale si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale è ammesso il personale con la qualifica di commissario capo del ruolo direttivo speciale che abbia compiuto cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica».

Art. 12.

      1. L'articolo 33 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, è sostituito dal seguente:

      «Art. 33. - (Promozione a direttore tecnico capo). - 1. La promozione a direttore tecnico capo si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale è ammesso il personale con la qualifica di direttore tecnico principale che abbia compiuto cinque anni e sei mesi di servizio effettivo nella qualifica».

Art. 13.

      1. L'articolo 34 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 34. - (Nomina alla qualifica di primo dirigente tecnico). - 1. L'accesso alla qualifica di primo dirigente tecnico

 

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nei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica avviene per concorso per esami, con modalità analoghe a quelle indicate dagli articoli 4 e 5, nelle materie professionali individuate con decreto del Ministro dell'interno, riservato al personale che riveste la qualifica di direttore tecnico capo con almeno cinque anni di effettivo servizio compiuto nella qualifica».

Art. 14.

      1. L'articolo 36 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, è sostituito dal seguente:

      «Art. 36. - (Promozione alla qualifica di dirigente superiore tecnico). - 1. La promozione a dirigente superiore tecnico si consegue mediante concorso per esami, con modalità analoghe a quelle indicate dagli articoli 6 e 7, nelle materie professionali individuate con decreto del Ministro dell'interno, riservato al personale che riveste la qualifica di primo dirigente tecnico con almeno quattro anni di effettivo servizio compiuto nella qualifica».

Art. 15.

      1. I commi 1 e 2 dell'articolo 42 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

      «1. La promozione a direttore tecnico principale del ruolo speciale ad esaurimento si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale è ammesso il personale con la qualifica di direttore tecnico del ruolo speciale ad esaurimento con almeno cinque anni e sei mesi di effettivo servizio compiuto nella qualifica.
      2. La promozione a direttore tecnico capo del ruolo speciale ad esaurimento si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, al quale è ammesso il personale con la qualifica di

 

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direttore tecnico principale del ruolo speciale ad esaurimento con almeno cinque anni e sei mesi di effettivo servizio compiuto nella qualifica».

Art. 16.

      1. L'articolo 48 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, è sostituito dal seguente:

      «Art. 48. - (Promozione a medico capo). - 1. La promozione a medico capo si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale è ammesso il personale con la qualifica di medico principale che abbia compiuto cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica».

Art. 17.

      1. L'articolo 50 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, è sostituito dal seguente:

      «Art. 50. - (Promozione alla nomina di primo dirigente medico). - 1. La promozione a primo dirigente medico si consegue mediante concorso per esami, nei limiti dei posti disponibili alla data del 31 dicembre di ogni anno, secondo le modalità indicate dagli articoli 4 e 5, e nelle materie indicate con decreto del Ministro dell'interno, riservato al personale che alla data del bando rivesta la qualifica di medico capo e abbia maturato almeno cinque anni di effettivo servizio».

Art. 18.

      1. L'articolo 51 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, è sostituito dal seguente:

      «Art. 51. - (Promozione alla qualifica di dirigente superiore medico). - 1. La promozione a dirigente superiore medico

 

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si consegue mediante concorso per esami, nei limiti dei posti disponibili alla data del 31 dicembre di ogni anno, secondo le modalità indicate dagli articoli 6 e 7, e nelle materie indicate con decreto del Ministro dell'interno, riservato al personale che alla data del bando rivesta la qualifica di primo dirigente medico e abbia maturato almeno quattro anni di effettivo servizio».

Art. 19.

      1. L'articolo 24-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 24-sexies. - (Promozione a sovrintendente). - 1. La promozione alla qualifica di sovrintendente si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi i vice sovrintendenti che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica».

Art. 20.

      1. L'articolo 24-septies del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è sostituito dal seguente:

      «Art. 24-septies. - (Promozione a sovrintendente capo). - 1. La promozione alla qualifica di sovrintendente capo si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi i sovrintendenti che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica».

Art. 21.

      1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive

 

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modificazioni, è sostituita dalla seguente:

          «b) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno, da espletare con il sistema automatizzato delle risposte multiple, riservato al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia in possesso, alla data del bando che indice il concorso, di un'anzianità di servizio non inferiore a cinque anni e del titolo di studio di cui all'articolo 27-bis, comma 1, lettera d). Il trenta per cento dei posti è riservato, con le stesse modalità concorsuali, agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti anche se privi del titolo di studio».

Art. 22.

      1. L'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 31. - (Promozione a ispettore capo). - 1. La promozione alla qualifica di ispettore capo si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale è ammesso il personale con la qualifica di ispettore che abbia compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica».

Art. 23.

      1. L'articolo 31-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è sostituito dal seguente:

      «Art. 31-bis. - (Promozione alla qualifica di ispettore superiore sostituto ufficiale di pubblica sicurezza). - 1. La promozione alla qualifica di ispettore superiore sostituto ufficiale di pubblica sicurezza si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale è ammesso il personale con la qualifica di ispettore capo che abbia compiuto

 

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almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica».

Art. 24.

      1. L'articolo 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 31-quater. - (Ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza "sostituto commissario"). - 1. Conseguono la qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza "sostituto commissario", gli ispettori superiori sostituti ufficiali di pubblica sicurezza dopo otto anni di effettivo servizio nella qualifica, previo scrutinio, a ruolo aperto, per merito assoluto».

Art. 25.

      1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 20-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

          «a) nel limite del settanta per cento dei posti disponibili, al 31 dicembre di ogni anno, in ciascun profilo professionale, mediante concorso interno con il metodo dei quesiti a risposta multipla, cui sono ammessi gli appartenenti al ruolo di operatori e collaboratori tecnici provenienti dai profili professionali omogenei a quello per cui concorrono, che abbiano compiuto, alla data del bando, almeno quattro anni di effettivo servizio nella qualifica».

Art. 26.

      1. L'articolo 20-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 20-sexies. - (Promozione alla qualifica di revisore tecnico). - 1. La promozione

 

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alla qualifica di revisore tecnico si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi i vice revisori tecnici che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica».

Art. 27.

      1. L'articolo 20-septies del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, è sostituito dal seguente:

      «Art. 20-septies. - (Promozione alla qualifica di revisore tecnico capo). - 1. La promozione alla qualifica di revisore tecnico capo si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi i revisori tecnici che abbiano compiuto cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica».

Art. 28.

      1. L'articolo 25-ter del decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1982, n. 337, è sostituito dal seguente:

      «Art. 25-ter. - (Concorso interno per la nomina a vice perito tecnico). - 1. Il concorso interno per titoli ed esami di cui all'articolo 25, comma 1, lettera b), consiste in una prova scritta e in un colloquio, ed è riservato al personale del ruolo dei revisori tecnici proveniente da profili professionali omogenei a quello per il quale concorre, con anzianità effettiva nella qualifica non inferiore a tre anni se in possesso del titolo di studio di istruzione secondaria, ovvero a sei anni in caso di mancanza del citato titolo di studio».

Art. 29.

      1. L'articolo 31-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1982, n. 337, è sostituito dal seguente:

      «Art. 31-bis. - (Promozione alla qualifica di perito tecnico superiore). - 1. La promozione alla qualifica di perito tecnico

 

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superiore si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto riservato al personale che riveste la qualifica di perito tecnico capo con almeno sei anni e sei mesi di effettivo servizio compiuto nella qualifica».

Art. 30

      1. L'articolo 31-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1982, n. 337, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 31-quinquies. - (Perito tecnico superiore "sostituto direttore tecnico") - 1. Conseguono la qualifica di perito tecnico superiore "sostituto direttore tecnico" i periti tecnici dopo otto anni di effettivo scrutinio, a ruolo aperto, per merito assoluto».

Art. 31.

      1. Nei procedimenti davanti all'autorità giudiziaria amministrativa promossi da appartenenti alle Forze dell'ordine di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il tribunale amministrativo regionale adito decide in camera di consiglio entro un mese dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro un mese dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità ed i medesimi termini previsti dal presente comma.

Art. 32.

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

          a) il settimo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737, e successive modificazioni;

 

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          b) gli articoli 62, 63, 64, 65, 66 e 67, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni;

          c) gli articoli 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, e successive modificazioni;

          d) l'articolo 35 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni.
    


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