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PDL 185

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 185



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato LUSETTI

Norme per il sostegno, la promozione
e la valorizzazione delle attività musicali

Presentata il 28 aprile 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge nasce dall'esigenza di fornire una risposta al problema della normativa riguardante le attività musicali e un riferimento organico per tutti coloro che operano nei vari settori musicali con lo scopo di tutelare, sostenere, promuovere e valorizzare le attività musicali, favorendone la diffusione a livello nazionale ed internazionale.
      La proposta di legge, che è divisa in tre capi, stabilisce, nel capo I, l'oggetto della legge e disciplina i princìpi fondamentali della materia dettando le norme di competenza dello Stato (articolo 3), delle regioni (articolo 4), dei comuni, delle province e delle città metropolitane (articolo 5). Nel capo II è disciplinato il Centro nazionale per la musica. Si tratta di una società per azioni costituita con atto unilaterale del Ministro per i beni e le attività culturali e con un capitale sociale sottoscritto dal Ministero dell'economia e delle finanze. Sono organi del Centro: a) il presidente; b) il consiglio di amministrazione; c) il collegio sindacale. Il Ministero per i beni e le attività culturali esercita i diritti dell'azionista di intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, per quanto riguarda i profili patrimoniali e finanziari. Le azioni che costituiscono il capitale sociale del Centro sono inalienabili (articolo 7, comma 1).
      Il capo III, intitolato «Promozione delle attività musicali», disciplina le attività volte a sostenere, promuovere e valorizzare le attività musicali, nel quale vengono indicate le norme specifiche per la istituzione del Fondo per il sostegno, la promozione e la valorizzazione delle attività musicali (articolo 9, comma 1). Con regolamento adottato su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, sono disciplinati il numero, le categorie e il tipo di interventi ammissibili a finanziamento, nonché il limite massimo e le priorità di finanziamento (articolo 9, comma 2).
      Il Fondo per il sostegno, la promozione e la valorizzazione delle attività musicali, gestito dal Centro nazionale per la musica, è finanziato (articolo 10) utilizzando la metà degli importi delle sanzioni applicate dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) ai responsabili dei reati di pirateria musicale. Inoltre, tra le fonti di finanziamento del Fondo, sono individuate:

          a) le somme incassate a titolo di diritto sulle opere di pubblico dominio musicale;

          b) il 50 per cento delle quote riferite ai diritti di autori contemporanei incassate annualmente dalla SIAE, ma non ripartibili tra gli aventi diritto in quanto sconosciuti o non individuati o non individuabili;

          c) il 2 per cento delle entrate complessive annue dell'imposta sugli intrattenimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, e dei tributi connessi;

          d) il 2 per cento delle entrate complessive annue delle tasse di concessione governativa riferite alle emittenti televisive.

      Infine, l'articolo 11 disciplina le finalità del citato Fondo e l'articolo 12, allo scopo di favorire lo sviluppo della musica popolare contemporanea, garantisce alle opere prime, ai nuovi talenti e a chi promuove attività in loro favore l'applicazione di apposite agevolazioni e l'attribuzione di tutti i diritti relativi al loro operato.


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PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
(Princìpi generali).

      1. La musica costituisce, in tutti i suoi generi e le sue manifestazioni, compresa la musica popolare, un patrimonio della cultura nazionale. A ogni genere musicale lo Stato riconosce pari dignità.
      2. Lo Stato riconosce altresì il valore delle professionalità che dalle attività musicali derivano in campo artistico, tecnico e promozionale e le considera fondamentali risorse culturali, economiche e occupazionali.

Art. 2.
(Interventi pubblici).

      1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali cooperano al fine di:

          a) tutelare e valorizzare le attività musicali, promuoverne lo sviluppo, senza distinzioni di generi, con riferimento alle forme produttive, distributive, di promozione e di ricerca;

          b) favorire la formazione professionale e l'accesso dei giovani alle attività musicali;

          c) garantire e promuovere la sperimentazione e la ricerca;

          d) sostenere gli enti e le associazioni che svolgono attività di formazione e di promozione allo studio dello strumento musicale e al canto.

Art. 3.
(Compiti dello Stato).

      1. Per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 2, il Ministero per i beni e le attività culturali:

          a) definisce gli indirizzi generali al fine di sostenere, valorizzare e promuovere le attività musicali;

          b) promuove e coordina il sistema delle residenze multiculturali;

          c) promuove la formazione di un archivio della musica popolare in video, al fine di conservare la memoria visiva delle attività musicali;

          d) promuove la realizzazione di un «portale musica italiana», luogo di incontro per la comunità musicale italiana, area di scambio e di comunicazione tra i giovani e vetrina verso l'estero;

          e) promuove la realizzazione di infrastrutture finalizzate alla fruizione della musica, nonché alla ricerca e alla elaborazione musicali.

Art. 4.
(Compiti delle regioni).

      1. Per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 2, le regioni:

          a) elaborano i programmi regionali per le attività musicali;

          b) concorrono alla programmazione delle residenze multiculturali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), mediante piani regionali triennali;

          c) assicurano la distribuzione della produzione musicale sul territorio di competenza;

          d) promuovono la tradizione musicale locale, delle orchestre regionali e delle rassegne musicali.

Art. 5.
(Compiti dei comuni, delle province
e delle città metropolitane).

      1. In materia di sostegno, promozione e valorizzazione delle attività musicali, i comuni, le province e le città metropolitane esercitano le funzioni amministrative proprie e quelle a essi conferite con legge statale o regionale sulla base dei princìpi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza.
      2. Ai comuni, alle province e alle città metropolitane che esercitano le attività di cui al comma 1 spetta di:

          a) incentivare, anche in forma associata, la presenza musicale sul territorio;

          b) concorrere con le regioni alla programmazione delle residenze multiculturali mediante i piani regionali triennali di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b);

          c) promuovere e realizzare le infrastrutture per la fruizione della musica nonché per la ricerca e la elaborazione musicali.

Capo II
CENTRO NAZIONALE PER LA MUSICA

Art. 6.
(Costituzione della società).

      1. Il Ministro per i beni e le attività culturali è autorizzato a costituire, con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la società per azioni «Centro nazionale per la musica», di seguito denominato «Centro», con sede in Roma, che acquista la personalità giuridica, in deroga all'articolo 2331 del codice civile, con l'atto di costituzione.
      2. Tutte le operazioni connesse alla costituzione del Centro sono esenti da imposte e da tasse.
      3. L'atto costitutivo del Centro determina il capitale sociale e il numero delle azioni, ai sensi dell'articolo 7.

Art. 7.
(Capitale sociale del Centro).

      1. Il capitale sociale del Centro è di 5.000.000 di euro ed è sottoscritto dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministero per i beni e le attività culturali esercita i diritti dell'azionista di intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze per quanto riguarda i profili patrimoniali e finanziari. Le azioni che costituiscono il capitale sociale sottoscritto dal Ministero dell'economia e delle finanze sono inalienabili.
      2. Al capitale sociale del Centro possono altresì partecipare le regioni e gli enti locali anche in forma associata. Tale partecipazione avviene mediante trasferimento di azioni o aumento del capitale sottoscritto dai predetti enti.

Art. 8.
(Organi del Centro).

      1. Il consiglio di amministrazione del Centro è composto da sette membri, compreso il presidente, nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali.
      2. Tre dei componenti del consiglio di amministrazione del Centro sono nominati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il presidente è nominato sentite le competenti Commissioni parlamentari permanenti.
      3. Il collegio sindacale del Centro, nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, è composto da tre membri effettivi di cui uno con funzioni di presidente, e da due supplenti. Il presidente e uno dei membri effettivi sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze.
      4. Il Ministro per i beni e le attività culturali presenta ogni anno al Parlamento una relazione sull'attività svolta dal Centro.
      5. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria del Centro ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.
      6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Capo III
PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ MUSICALI

Art. 9.
(Fondo per il sostegno, la promozione e la valorizzazione delle attività musicali).

      1. È istituito il Fondo per il sostegno, la promozione e la valorizzazione delle attività musicali, di seguito denominato «Fondo», avente lo scopo di sostenere, promuovere e valorizzare l'attività di esecuzione, sperimentazione, formazione e ricerca nel campo delle attività musicali, ivi compresa la musica popolare contemporanea.
      2. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinati il numero, le categorie e il tipo di interventi ammissibili a finanziamento, nonché il limite massimo e le priorità di finanziamento, sulla base dei seguenti criteri:

          a) sostenere la partecipazione dello Stato alle attività promosse dalle regioni;

          b) promuovere le attività delle nuove generazioni di musicisti, favorendo anche l'attività di orchestre, cori e gruppi giovanili nonché di altri complessi organizzati con carattere di continuità, finalizzati all'innovazione e al pluralismo creativo;

          c) promuovere i festival nazionali e internazionali di musica italiana;

          d) promuovere all'estero la musica italiana anche attraverso la partecipazione ad eventi fieristici internazionali;

          e) promuovere la ricerca nel campo della composizione, della esecuzione, degli studi musicali e della didattica;

          f) sostenere l'erogazione di contributi alle scuole di ogni ordine e grado per l'acquisto di strumenti e di materiale di didattica musicale.

Art. 10.
(Modalità di finanziamento del Fondo).

      1. Al finanziamento del Fondo si provvede con la metà degli importi delle sanzioni pecuniarie per i reati di pirateria musicale che la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) ha applicato nei confronti dei responsabili.
      2. Al finanziamento del Fondo si provvede, inoltre, con:

          a) le somme incassate a titolo di diritto sulle opere di pubblico dominio musicale;

          b) il 50 per cento delle quote riferite ai diritti di autori contemporanei incassate annualmente dalla SIAE, ma non ripartibili tra gli aventi diritto in quanto sconosciuti o non individuati o non individuabili;

          c) il 2 per cento delle entrate complessive annue dell'imposta sugli intrattenimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, e dei tributi connessi;

          d) il 2 per cento delle entrate complessive annue delle tasse di concessione governativa riferite alle emittenti televisive.

Art. 11.
(Finalità del Fondo).

      1. Il Centro gestisce il Fondo e determina l'entità dei contributi da destinare a:

          a) sale di registrazione, limitatamente alla produzione di supporti musicali realizzati interamente con autori, interpreti, musicisti e personale tecnico esclusivamente italiani;

          b) produttori fonografici di musica leggera, che realizzino supporti musicali interamente prodotti in sale di registrazione italiane e con impiego di autori, interpreti, musicisti e personale tecnico esclusivamente italiani;

          c) negozianti e rivenditori di dischi, limitatamente alla messa in vendita di supporti italiani di ogni tipo, interamente prodotti e stampati in Italia;

          d) fabbriche dell'industria fotomeccanica, limitatamente ai prodotti italiani stampati e duplicati esclusivamente in Italia;

          e) diritti di affissione inerenti a spettacoli e a concerti dal vivo di musica leggera, organizzati con utilizzo di autori, interpreti, musicisti e personale tecnico esclusivamente italiani.

Art. 12.
(Musica popolare contemporanea).

      1. La SIAE, al fine di favorire la crescita e lo sviluppo della musica popolare contemporanea, garantisce alle opere prime, ai nuovi talenti e a chi promuove attività in loro favore l'applicazione di apposite agevolazioni e l'attribuzione di tutti i diritti relativi al loro operato.        


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