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PDL 1189

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1189



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MASCIA

Modifiche al codice penale in materia di delitti contro la personalità dello Stato

Presentata il 23 giugno 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Il codice penale, nell'ambito dei delitti contro la personalità dello Stato, punisce con pene particolarmente severe l'attentato alla vita, all'incolumità e alla libertà personale del Presidente della Repubblica (articolo 276) e dei Capi di Stati esteri (articolo 295), nonché l'attentato per finalità terroristiche o di eversione (articolo 280).
      Le pene previste appaiono palesemente sproporzionate rispetto a quelle stabilite dal titolo XII del libro II del medesimo codice per analoghe condotte poste in essere nei confronti di privati cittadini.
      Basti pensare che per l'attentato alla vita del Presidente della Repubblica - cui è equiparato, in virtù dei Patti lateranensi, il Sommo Pontefice - è prevista la pena dell'ergastolo anche nel caso in cui in concreto non sia derivata alla persona offesa alcuna lesione, mentre ad esempio per il tentato omicidio nei confronti di un privato cittadino è prevista la reclusione da sette a sedici anni (articolo 56 del codice penale) e per l'omicidio da ventuno a ventiquattro anni (articolo 575 del codice penale).
      La presente proposta di legge - che prevede l'abrogazione degli articoli 276, 280 e 295 del codice penale e la trasformazione delle fattispecie in essi contemplate in una specifica circostanza aggravante del delitto di omicidio previsto dall'articolo 575 - risponde all'esigenza di rimuovere tale situazione.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Gli articoli 276, 280 e 295 del codice penale sono abrogati.

Art. 2.

      1. All'articolo 577 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

          «La pena è altresì della reclusione da ventiquattro a trenta anni, se il fatto è commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico ovvero nei confronti del Presidente della Repubblica o del Capo di uno Stato estero».


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