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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 1172 |
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo i princìpi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 2, un decreto legislativo per riordinare organicamente la normativa vigente al fine di consentire la piena integrazione dei soggetti affetti da epilessia.
1. Il Governo esercita la delega conferita ai sensi dell'articolo 1 sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) revisione e snellimento delle procedure relative all'accertamento dell'invalidità civile e alla concessione delle prestazioni spettanti, secondo il principio della unificazione delle competenze, anche prevedendo l'istituzione di uno sportello unico; revisione dei criteri e dei requisiti che danno titolo alle prestazioni, tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157, e successive modificazioni, nonché dalla classificazione internazionale dei disturbi, disabilità e handicap (ICIDH), adottata dall'Organizzazione mondiale della sanità; definizione delle modalità per la verifica della sussistenza dei requisiti medesimi;
b) previsione della decadenza automatica delle limitazioni legislative per le persone affette da epilessia, qualora il medico specialista certifichi la guarigione da tale stato patologico, sia essa determinata da cause spontanee o a seguito di intervento terapeutico con conseguente normalizzazione dello stato di salute;
c) riconoscimento alle persone affette da epilessia che, anche se in terapia, manifestano crisi epilettiche con perdita di
d) revisione e aggiornamento della tabella inerente le percentuali di invalidità per le epilessie, con l'ausilio di specialisti in materia appartenenti alla classe medica e ad altre figure professionali competenti;
e) revisione della disciplina sul rinnovo della patente di guida, che consenta alle persone affette da epilessia, in terapia e senza crisi, il rinnovo della patente stessa, per un periodo pari a quello dell'assenza di crisi e comunque non superiore a cinque anni. Nel periodo successivo, purché in assenza di crisi, il primo rinnovo avviene dopo due anni, il secondo dopo quattro anni e i successivi dopo cinque anni;
f) concessione a persone che hanno crisi epilettiche solo durante il sonno di permessi annuali di guida di autoveicoli conducibili con patente di tipo B.
1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 21, comma 1, le parole: «e terza» sono sostituite dalle seguenti: «, terza e settima»;
b) all'articolo 33, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:
«7-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a soggetti con minorazioni iscritte alla categoria settima della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ovvero agli invalidi per epilessia farmaco-resistente».
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