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PDL 1172

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1172



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BERTOLINI, PAOLETTI TANGHERONI, LICASTRO SCARDINO

Delega al Governo in materia di interventi in favore di soggetti affetti da epilessia e modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104

Presentata il 22 giugno 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Attualmente i dati epidemiologici delle malattie neurologiche mostrano una elevata incidenza - circa il 12/13 per mille - dell'epilessia nella popolazione adulta in età attiva.
      Tale patologia può essere, in alcuni casi, adeguatamente controllata con una specifica terapia farmacologica e con forme di sostegno individuale e sociale.
      Tuttavia i soggetti con epilessia, per la criticità del quadro neurologico e di autonomia, necessitano di un controllo continuo delle loro condizioni psicofisiche, che li pone come soggetti portatori di una invalidità permanente.
      La presente proposta di legge si compone di tre articoli e contiene una delega al Governo per la revisione e lo snellimento delle procedure relative all'accertamento dell'invalidità civile, delega, peraltro, già prevista e mai attuata dall'articolo 24 della legge n. 328 del 2000.
      Tale delega prevede la decadenza automatica delle limitazioni legislative per le persone affette da epilessia, qualora sia intervenuta la guarigione, certificata dai medici specialisti.
      Sono altresì previsti la revisione e l'aggiornamento della tabella inerente le percentuali di invalidità per le epilessie e la possibilità per tali soggetti di accedere al collocamento obbligatorio, con una percentuale di invalidità pari almeno al 46 per cento.
      La delega prevede, infine, la revisione della disciplina del rinnovo della patente che penalizza le persone affette da epilessia, al fine di migliorare la qualità della
 

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vita di persone la cui patologia risulta essere adeguatamente controllata da terapie mirate. Sempre in tema di patente, sono concessi permessi annuali di guida di autoveicoli conducibili con patente di tipo B a persone che hanno crisi epilettiche solo durante il sonno.
      L'articolo 3, infine, modifica e integra la legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104, inerente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, al fine di estendere e di riconoscere a favore dei soggetti affetti da epilessia i benefìci previsti dagli articoli 21 e 33 della citata legge, garantendo in maniera non discriminatoria a tutte le persone disabili pari opportunità e piena integrazione lavorativa e sociale.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Delega).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo i princìpi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 2, un decreto legislativo per riordinare organicamente la normativa vigente al fine di consentire la piena integrazione dei soggetti affetti da epilessia.

Art. 2.
(Princìpi e criteri direttivi).

      1. Il Governo esercita la delega conferita ai sensi dell'articolo 1 sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) revisione e snellimento delle procedure relative all'accertamento dell'invalidità civile e alla concessione delle prestazioni spettanti, secondo il principio della unificazione delle competenze, anche prevedendo l'istituzione di uno sportello unico; revisione dei criteri e dei requisiti che danno titolo alle prestazioni, tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157, e successive modificazioni, nonché dalla classificazione internazionale dei disturbi, disabilità e handicap (ICIDH), adottata dall'Organizzazione mondiale della sanità; definizione delle modalità per la verifica della sussistenza dei requisiti medesimi;

           b) previsione della decadenza automatica delle limitazioni legislative per le persone affette da epilessia, qualora il medico specialista certifichi la guarigione da tale stato patologico, sia essa determinata da cause spontanee o a seguito di intervento terapeutico con conseguente normalizzazione dello stato di salute;

          c) riconoscimento alle persone affette da epilessia che, anche se in terapia, manifestano crisi epilettiche con perdita di

 

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contatto con l'ambiente, della possibilità di accedere al collocamento obbligatorio, con una percentuale di invalidità almeno del 46 per cento;

           d) revisione e aggiornamento della tabella inerente le percentuali di invalidità per le epilessie, con l'ausilio di specialisti in materia appartenenti alla classe medica e ad altre figure professionali competenti;

          e) revisione della disciplina sul rinnovo della patente di guida, che consenta alle persone affette da epilessia, in terapia e senza crisi, il rinnovo della patente stessa, per un periodo pari a quello dell'assenza di crisi e comunque non superiore a cinque anni. Nel periodo successivo, purché in assenza di crisi, il primo rinnovo avviene dopo due anni, il secondo dopo quattro anni e i successivi dopo cinque anni;

          f) concessione a persone che hanno crisi epilettiche solo durante il sonno di permessi annuali di guida di autoveicoli conducibili con patente di tipo B.

Art. 3.
(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104).

      1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

           a) all'articolo 21, comma 1, le parole: «e terza» sono sostituite dalle seguenti: «, terza e settima»;

           b) all'articolo 33, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

      «7-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a soggetti con minorazioni iscritte alla categoria settima della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ovvero agli invalidi per epilessia farmaco-resistente».


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