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PDL 1235

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1235



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BRUGGER, ZELLER, WIDMANN, NICCO, BEZZI

Disposizioni in materia di riabilitazione attraverso l'ippoterapia

Presentata il 28 giugno 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La riabilitazione equestre si sta affermando nel campo delle terapie riabilitative praticate nel nostro Paese.
      Si può definire riabilitazione equestre l'insieme di quelle tecniche che, sfruttando in vario modo il rapporto che si instaura tra il paziente e il cavallo, secondo un programma terapeutico specifico, determinano un miglioramento della sua autonomia. Quindi potrebbe essere affiancata a pieno titolo alle tecniche riabilitative tradizionali.
      La riabilitazione equestre ha lo scopo di ridurre le conseguenze dei danni motori, sensoriali, cognitivi e comportamentali, utilizzando come mezzo il cavallo. Essa è sottoposta a livello scientifico a rigorosi studi sul piano metodologico, sulle modalità di rilevazione e valutazione di indicazioni, controindicazioni, risultati e soprattutto su una attenta definizione dei settori che la compongono.
      L'effetto terapeutico della riabilitazione equestre si basa sul particolare rapporto dialettico che si instaura tra il soggetto ed il cavallo, fondato su un linguaggio prettamente motorio, ricco di sensazioni piacevoli e rassicuranti, estremamente coinvolgenti sotto il profilo emotivo.
      L'ippoterapia è uno sport per disabili con differenti condizioni operative dal punto di vista sia strutturale sia degli operatori. Infatti, la terapia con il mezzo del cavallo (TMC) può essere considerata come un complesso di tecniche rieducative che agiscono per il superamento del danno sensoriale, cognitivo e comportamentale, attraverso lo svolgimento di un'attività ludico-sportiva con il cavallo.
      L'assetto specifico del montare a cavallo rappresenta una vera e propria correzione globale contro gli schemi posturali patologici. Il movimento ritmato e oscillatorio tipico del cavallo determina sul paziente una molteplicità di stimoli afferenti
 

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sensoriali e sensitivi, in specie propriocettivi, che interessano il bacino, il rachide e i cingoli, con stimolazione dei sistemi di equilibrio e dei meccanismi di raddrizzamento e di coordinazione.
      Nel progredire del percorso riabilitativo, ove questo sia possibile, aumenta la capacità di progettare ed organizzare il movimento (conoscenza spazio-tempo), il controllo della propria emotività, il sentimento di fiducia e di autostima, l'inserimento sociale.
      A livello neuro-psicologico è invece possibile, sfruttando le azioni del cavallo e il comportamento intenzionale del soggetto, attivare più adeguate reazioni di orientamento, migliori tempi di reazione e di attenzione, potenziare l'abilità esecutiva e la discriminazione spaziale (direzione, distanza, sequenzialità, allineamento, lateralità).
      A livello delle funzioni corticali superiori è possibile ipotizzare un miglioramento delle capacità di attenzione, di estroversione, di vigilanza, di timismo, di aggressività e di espressività.
      Numerosi studi effettuati nell'ambito delle terapie e delle tecniche riabilitative e i considerevoli successi registrati negli ultimi decenni fanno emergere che la TMC svolge un ruolo di fondamentale importanza nel processo di recupero, poiché, sfruttando momenti di partecipazione ludici e sportivi, può contribuire a un più armonico fluire delle residue potenzialità e ad una più definitiva strutturazione della personalità del soggetto.
      L'articolo 1 della presente proposta di legge riconosce la terapia per mezzo del cavallo come prestazione terapeutica riabilitativa e indica, quale scopo della terapia, quello di integrare le tecniche riabilitative attualmente utilizzate in campo sanitario. L'attività di terapia per mezzo del cavallo, secondo quanto prescrive l'articolo 3, può essere svolta solo in appositi centri, il cui organico (articolo 5) è formato da figure professionali specifiche. L'articolo 6 prevede che i centri debbano fornire la copertura assicurativa sia per gli operatori che per i terzi.
      Considerate l'importanza delle terapie riabilitative in generale e le prospettive di guarigione offerte specialmente dall'ippoterapia, auspichiamo una celere approvazione della presente proposta di legge.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Principi e finalità).

      1. La terapia per mezzo del cavallo è riconosciuta dal Ministero della salute tra le prestazioni terapeutiche riabilitative.
      2. Lo scopo della terapia per mezzo del cavallo, tecnica ad alta specializzazione basata su studi di neurofisiologia, di fisiatria nonché di scienze neurologiche e psicologiche, è quello di integrare le tecniche riabilitative attualmente utilizzate in campo sanitario con l'uso del cavallo.
      3. La terapia per mezzo del cavallo è distinta dalle semplici attività ludico-ricreative, dedicate a persone disabili e no, presupponendo l'obiettivo terapeutico di cui all'articolo 2.

Art. 2.
(Obiettivo terapeutico).

      1. Alla base dell'obiettivo terapeutico per mezzo del cavallo si pone l'individuazione e la valutazione delle controindicazioni, l'elaborazione di un progetto terapeutico individualizzato per ogni paziente, da verificare periodicamente, al fine della continuità o dell'interruzione del trattamento stesso, in base ai protocolli di valutazione scientifica dei risultati.
      2. L'obiettivo terapeutico per mezzo del cavallo è competenza di una équipe multidisciplinare che comprende il longeur o assistente, il fisioterapista con specializzazione in riabilitazione equestre, il medico specialista, a seconda della patologia di cui si tratta, il veterinario che si occupa della scelta del cavallo e del suo stato di benessere fisico e psichico.

 

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Art. 3.
(Centri di terapia per mezzo del cavallo).

      1. L'attività di terapia per mezzo del cavallo può essere svolta solo in centri in possesso dei requisiti stabiliti dal Ministero della salute, secondo criteri previsti dalle linee guida stabilite con apposito regolamento, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina le caratteristiche organizzative e strutturali minime dei centri e prevede apposite disposizioni transitorie per permettere l'adeguamento dei centri che già svolgono l'attività di terapia per mezzo del cavallo.
      3. Il Ministero della salute è competente al riconoscimento di enti o associazioni cui affidare l'organizzazione dei centri riabilitativi, attraverso la terapia per mezzo del cavallo.

Art. 4.
(Comitato tecnico-scientifico).

      1. Presso il Ministero della salute è istituito il Comitato tecnico-scientifico della terapia per mezzo del cavallo, di seguito denominato «Comitato», composto da tre docenti universitari nominati dall'Istituto superiore di sanità sulla base della riconosciuta competenza nel settore della terapia per mezzo del cavallo, da un rappresentante del Ministero della salute e da un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca.
      2. Il Comitato, sentite le associazioni di terapia per mezzo del cavallo e i centri di cui all'articolo 3, ha facoltà di proposta e aggiornamento delle attività e delle disposizioni di cui alla presente legge, compresi i protocolli di valutazione scientifica dei risultati del raggiungimento degli obiettivi terapeutici sulla base delle linee guida internazionali in materia.
      3. Il Comitato prevede le eventuali sanzioni, che possono comportare anche la

 

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chiusura del centro, in caso di incongruenze inconciliabili con la deontologia professionale e l'etica di tale servizio, oppure in caso di incompetenze di carattere gestionale o amministrativo.

Art. 5.
(Figure professionali).

      1. L'organico dei centri di cui all'articolo 3 è costituito da un responsabile del centro che segue i programmi con l'ausilio di personale medico, tecnico e amministrativo.
      2. Il direttore scientifico del centro deve essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e di almeno una delle seguenti specializzazioni:

          a) medicina dello sport;

          b) fisiatria;

          c) fisiochinesiterapia;

          d) neuropsichiatria infantile;

          e) neurologia;

          f) psichiatria;

          g) ortopedia;

          h) medicina interna.

      3. Nell'organico dei centri di cui all'articolo 3 sono inoltre previste le seguenti figure professionali:

          a) un direttore amministrativo;

          b) uno o più addetti alla psicomotricità e alla terapia per mezzo del cavallo;

          c) uno o più addetti alla fisioterapia;

          d) uno o più assistenti alla terapia di psicomotricità per mezzo del cavallo;

          e) un laureato in psicologia per la cura dei rapporti con gli utenti, le famiglie, la scuola;

          f) un medico veterinario, con funzioni di coordinamento e controllo delle attività connesse al mantenimento degli animali in dotazione al centro;

 

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          g) uno o più addetti alla logopedia;

          h) uno o più istruttori di equitazione.

Art. 6.
(Dispositivi di garanzia).

      1. Le associazioni operanti nel settore della terapia per mezzo del cavallo, riconosciute dal Ministero della salute, sono tenute a fornire copertura assicurativa contro l'incendio e il furto di materiali e animali in dotazione ai centri di cui all'articolo 3 ad esse affiliati, nonché contro i danni alle strutture dei centri medesimi.
      2. I centri sono tenuti a fornire adeguata copertura assicurativa ai propri operatori per quanto concerne i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività e per quanto concerne le responsabilità verso terzi.

Art. 7.
(Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano).

      1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano possono disciplinare la materia di cui alla presente legge in base alle competenze attribuite dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.
      2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dello statuto e delle relative norme di attuazione.

Art. 8.
(Norme finanziarie).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, un fondo per l'avviamento della

 

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riabilitazione equestre sul territorio nazionale, di seguito denominato «fondo».
      2. Il fondo è costituito dallo 0,5 per cento delle entrate nette dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE) e, in equivalente misura, dai fondi destinati dall'Unione europea per la formazione permanente del personale, nonché dallo 0,4 per cento dei fondi nazionali per le fondazioni di valore altamente scientifico e umanitario.
      3. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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