PDL 1293
XV LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 1293
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PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato ANGELA NAPOLI
Istituzione della Commissione parlamentare per le pari opportunità
Presentata il 5 luglio 2006
Onorevoli Colleghi! - L'Italia, pur qualificandosi in posizioni di retroguardia rispetto alle altre nazioni, in termini di pari opportunità tra uomini e donne, è una delle pochissime nazioni europee a non avere una Commissione parlamentare specifica in materia. È pur vero che presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Dipartimento per i diritti e le pari opportunità, retto dal corrispondente Ministro senza portafoglio, tuttavia permangono la necessità e «il dovere» di affrontare, in ambito parlamentare, tutti gli aspetti della ineguaglianza e delle discriminazioni che ancora oggi, in Italia, si verificano nel campo lavorativo, istituzionale, decisionale e politico.
La presente proposta di legge prevede l'istituzione della Commissione parlamentare per le pari opportunità al fine di sopperire alle carenze e alla mancata attuazione della normativa vigente e della politica governativa in materia.
La proposta di legge, composta da tre articoli, prevede l'istituzione della Commissione, ne stabilisce i compiti e ne fissa la composizione, anche in relazione al suo ufficio di presidenza.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione e compiti della Commissione)
1. È istituita la Commissione parlamentare per le pari opportunità, di seguito denominata «Commissione», con i seguenti compiti:
a) verificare l'attuazione delle norme costituzionali relative al principio di parità tra donne e uomini;
b) proporre al Parlamento provvedimenti utili a promuovere le pari opportunità tra donne e uomini;
c) promuovere e sollecitare iniziative volte alla rimozione di ogni ostacolo che impedisce la piena parità tra donne e uomini nella vita sociale, culturale ed economica e nell'accesso alle cariche elettive;
d) accertare le congruità della normativa vigente in materia di pari opportunità tra donne e uomini;
e) promuovere iniziative di sensibilizzazione sulla condizione femminile in Italia e nel mondo;
f) verificare la definizione e l'attività degli organismi nazionali di parità.
Art. 2.
(Composizione e ufficio di presidenza della Commissione)
1. La Commissione è composta da venticinque senatori e da venticinque deputati, nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando
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la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.
2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti la Commissione a scrutinio segreto. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto il componente più anziano di età.
4. Le spese necessarie per il funzionamento della Commissione sono suddivise in parti uguali tra il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati e sono poste a carico dei rispettivi bilanci interni.
Art. 3.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.