Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 1303

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1303



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del deputato BETTA

Modifica all'articolo 75 della Costituzione in materia di referendum abrogativo

Presentata il 6 luglio 2006


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - La bassa affluenza che si registra normalmente nelle consultazioni referendarie (ad eccezione dell'ultima del 25-26 giugno 2006, dove si è superata la percentuale del 50 per cento dei votanti, percentuale peraltro non richiesta trattandosi di referendum confermativo) ripropone la necessità di una riflessione generale sull'istituto referendario, già oggetto in questo inizio di legislatura e nelle precedenti di numerose proposte di modifica. La presente proposta di legge costituzionale riproduce il testo di un disegno di legge costituzionale a mia firma presentato al Senato della Repubblica nella XIV legislatura (atto Senato n. 3488).
      Sono varie le motivazioni addotte come cause del logoramento dell'istituto referendario, che ha avuto come conseguenza il non raggiungimento del quorum negli ultimi dieci anni. L'unico referendum andato a buon fine prima del 25 giugno 2006 era stato, infatti, quello confermativo della riforma costituzionale del 2001. Anche allora non era richiesto il quorum e votò solo il 34 per cento degli aventi diritto. Fra le motivazioni del chiaro disinteresse degli elettori nei confronti del referendum sono stati annoverati innanzitutto l'abuso che ne è stato fatto, anche per provvedimenti di scarsa incidenza sull'opinione pubblica; in secondo luogo, la complessità e la tecnicità dei quesiti, che hanno causato negli elettori un senso di inadeguatezza; in terzo luogo, il più largo uso, costituzionalmente lecito, del «non voto», in luogo del «no» al quesito referendario.
      Non va tuttavia disconosciuto il valore fondamentale dell'istituto referendario, che rappresentò un novum nell'ordinamento costituzionale italiano, attraverso il quale il popolo esercita la sovranità in maniera diretta. Spetta al legislatore, però, trovare i rimedi per ridare efficacia all'istituto,
 

Pag. 2

ristabilendo una reale sintonia con la volontà popolare. Il primo mezzo per determinare un cambiamento in tale senso, anche senza arrivare all'eliminazione del quorum, o all'individuazione di nuovi parametri di calcolo come quello di prendere a base la percentuale dei votanti nelle ultime elezioni politiche, ritengo sia quello di aumentare da cinquecentomila a settecentocinquantamila il numero di elettori necessario per richiedere il referendum, anche in considerazione dell'avvenuto aumento della popolazione rispetto al 1948 (più di dieci milioni); un ulteriore strumento ritengo sia l'aumento del numero dei consigli regionali richiedenti, da cinque a sette, in rapporto all'aumento del numero delle regioni e in analogia a quanto votato in prima battuta dall'Assemblea costituente (il numero dei consigli regionali fu ridotto da sette a cinque dal comitato di redazione, nel coordinamento finale, in riferimento al secondo comma dell'articolo 138).
      Inoltre, in armonia con il processo in atto volto a rendere sempre più chiari ed omogenei i testi di legge, al fine di evitare, da un lato, la proliferazione di referendum su questioni marginali o lontane dal sentire dell'opinione pubblica e, dall'altro, la difficoltà di comprensione di una pluralità di quesiti che si riferiscono a singoli articoli di una legge o a parte di essi e che lasciano non sempre ben definite le parti di legge che rimangono valide, si propone, anche in analogia con una tecnica legislativa adottata in altri Paesi d'Europa, di abolire la possibilità di abrogazioni parziali. Il successo ottenuto dall'ultimo referendum costituzionale dimostra, infatti, che quando l'argomento è importante, il quesito è chiaro e riguarda tutta una legge, e non solo alcune sue parti, la maggioranza degli elettori non si tira indietro.
      Per le suesposte ragioni, confido nell'approvazione della presente proposta di legge costituzionale di modifica all'articolo 75 della Costituzione.
 

Pag. 3


torna su
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

      1. Il primo comma dell'articolo 75 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione totale di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono settecentocinquantamila elettori o sette Consigli regionali».


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su