Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 320

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 320



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MEREU, ADOLFO, RICCARDO CONTI, D'AGRÒ, FORLANI,
LUCCHESE, MELE, VOLONTÈ

Modifica dell'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche

Presentata il 29 aprile 2006


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - Ad oltre cinquant'anni dalla data di entrata in vigore della Costituzione repubblicana, solo con la legge 15 dicembre 1999, n. 482, il Parlamento italiano ha finalmente dato piena attuazione all'articolo 6 della Costituzione, secondo il quale la Repubblica tutela, con apposite norme, le minoranze linguistiche.
      La citata legge n. 482 del 1999, di importanza storica, non ha tuttavia preso in considerazione tutte le realtà meritevoli di tutela; in particolare, nell'elenco tassativo previsto dall'articolo 2 non è incluso il riconoscimento della lingua e della cultura delle comunità tabarchine della Sardegna né quella delle comunità galloitaliche della Sicilia e della Basilicata.
      Il tabarchino, in particolare, è una varietà linguistica nettamente differenziata rispetto al retroterra sardo, dal quale, malgrado gli intensi contatti economici e culturali, i centri interessati si sono sempre considerati nettamente distinti.
      Le comunità di Carloforte e Calasetta hanno infatti mantenuto in Sardegna l'idioma d'origine ligure importato dalla Tunisia, assimilando linguisticamente nel tempo le persone di altra origine successivamente stanziatesi nelle due comunità. Ed infatti, le due comunità rappresentano, a tutt'oggi, un importante patrimonio linguistico, di notevole interesse e di significativa ricchezza anche per le implicazioni sociolinguistiche date dall'originalità della situazione locale - caso forse unico in Italia - in cui il livello di fedeltà alle tradizioni linguistiche originarie è pressoché totale.
      Il tabarchino è attualmente parlato da una popolazione di circa 10.000 abitanti e da sempre la consapevolezza della identità linguistica delle comunità in oggetto ha costituito un tratto culturale marcatamente originale, in virtù del quale la promozione della specificità tabarchina si è riflessa in manifestazioni autonome di cultura locale. Al riguardo, occorre sottolineare come gli statuti comunali di Carloforte e Calasetta prevedono l'utilizzo pubblico del tabarchino nelle sedute dei consigli comunali. Inoltre, anche se a livello non ufficiale, l'utilizzo della lingua è abitualmente inserito nelle attività didattiche delle scuole materne, elementari e medie dei due comuni. Sempre a livello non ufficiale, poi, il tabarchino trova impiego corrente in tutti gli utilizzi pubblici e nei rapporti tra i cittadini e le istituzioni.
      A Carloforte vige il bilinguismo nell'ambito della toponomastica, mentre a Calasetta, dal 1999, in base alle norme sull'autonomia scolastica, l'insegnamento in tabarchino è entrato nei programmi didattici in forma più stabile, attraverso il reclutamento di un corpo insegnante aggiuntivo. Trasmissioni in tabarchino vengono mandate in onda da radio locali, così come vengono diffuse canzoni di autori locali nonché una discreta produzione letteraria (poesia e prosa) e filodrammatica in tabarchino.
      I due comuni rappresentano, quindi, una minoranza etnico-linguistica storica dotata di una propria precisa peculiarità, riconosciuta anche dalla legge regionale in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio linguistico regionale (legge regionale n. 26 del 15 ottobre 1997): proprio in virtù di essa le comunità tabarchine sono dotate di strutture atte a promuovere la tutela e la valorizzazione della loro specificità linguistica ai più vari livelli.
      Da non dimenticare, poi, come tale minoranza linguistica sia rispondente ai parametri fissati da studiosi di indiscussa competenza in materia, che riscontrano in questa lingua una situazione assolutamente originale nel panorama linguistico italiano per la sua specificità ed alterità.
      Scopo della presente proposta di legge, inoltre, è quello di tutelare le minoranze linguistiche delle comunità galloitaliche della Sicilia e della Basilicata.
      Tipico caso di alloglossia interna, il galloitalico è un insieme di varietà linguistiche parlate da popolazioni venute dalla Sicilia nel medioevo (secoli XI-XIII) a seguito della conquista normanna dell'isola e provenienti dal Monferrato, dall'entroterra ligure e dalla sezione occidentale dell'Emilia.
      Una vasta area della Sicilia centro-settentrionale e orientale è sede dell'importante complesso etno-linguistico, tramandato e adottato da una popolazione che supera le 60.000 unità. Questa area ricade negli ambiti territoriali di quattro province, rispettivamente quelle di Messina, Enna, Catania e Siracusa, e interessa i territori di ben ventuno comuni. Negli ultimi decenni, inoltre, è diventata sempre più forte la consapevolezza dell'identità linguistica della comunità in oggetto, da sempre manifestata nell'orgoglio per la propria parlata e per le proprie tradizioni. La specificità e l'alterità di tali parlate sono state riconosciute da studiosi italiani e stranieri di contatto linguistico, dai sociolinguisti e dai linguisti generali. Oltre al galloitalico della Sicilia, con la presente proposta di legge si intende tutelare anche la minoranza linguistica del galloitalico della Basilicata, un dialetto con caratteristiche «settentrionali» parlato in alcuni centri dell'Italia meridionale, in particolare in alcuni comuni in provincia di Potenza, in alcuni comuni che gravitano intorno al golfo di Policastro, in provincia di Salerno, a Tortorella. La popolazione complessiva di questi centri, esclusa Potenza, è di circa 23.000 unità.
      Sebbene in forma non ufficiale, a livello orale il galloitalico trova impiego corrente in tutti gli utilizzi pubblici e nei rapporti tra i cittadini e le istituzioni; s'ipotizza, poi, che, sempre a livello non ufficiale, l'utilizzo del galloitalico sia abitualmente inserito nelle attività didattiche delle scuole materne, elementari e medie dei suddetti comuni. Anche per tale minoranza esiste una discreta produzione letteraria (poesia e prosa) e un'attività filodrammatica in galloitalico.
      La legge n. 482 del 1999 ha portato alla ribalta le problematiche relative alla salvaguardia delle varietà linguistiche minoritarie. Il legislatore, tuttavia, nell'enumerare all'articolo 2 le situazioni linguistiche meritevoli di accedere ai benefìci da essa previsti, ha ristretto l'ambito di applicazione ad alcune tipologie di minoranze tassativamente indicate, non prendendo in considerazione altri gruppi che, ad avviso degli studiosi di scienze del linguaggio, sono altrettanto meritevoli di tutela. Per tutte queste ragioni la lettura della legge n. 482 del 1999 appare limitativa sia rispetto all'articolo 6 della Costituzione («La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche»), che non comporta né sollecita distinzioni tra vari tipi di minoranze, sia rispetto all'altro principio ad essa collegato, cioè quello della uguaglianza sostanziale, di cui all'articolo 3, secondo comma, della Costituzione laddove sancisce che «È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana (...)» e, quindi, la piena attuazione dell'eguaglianza formale di cui al primo comma del medesimo articolo [«(...) senza distinzione di (...) lingua (...)»].
      La gravissima discriminazione della quale sono fatte oggetto le minoranze in questione le esclude dai benefìci previsti dalla legge n. 482 del 1999, privando le popolazioni degli strumenti necessari a valorizzare un aspetto importante della loro identità, che si integra nel quadro della specificità loro propria.
      Pertanto, con la presente proposta di legge si intende assicurare un adeguato, anche se tardivo, riconoscimento a queste comunità, che non finiscono di stupire per la forte tenuta della loro parlata orgogliosamente tramandata di generazione in generazione. Con la proposta si chiede di modificare il citato articolo 2 della legge n. 482 del 1999, per introdurre nell'elenco tassativo delle minoranze linguistiche ammesse a tutela la valorizzazione del patrimonio linguistico e della cultura delle comunità tabarchine della Sardegna, nonché delle comunità e della minoranza galloitalica della Sicilia e della Basilicata. Si tratta, quindi, del giusto riconoscimento di valori costituzionalmente protetti che sono, tra l'altro, oggetto di precisi impegni anche sul piano internazionale, in quanto la tutela della lingua e delle culture tabarchine di Sardegna e della minoranza galloitalica della Sicilia e della Basilicata rientrano, certamente, nelle situazioni che l'Italia, con la firma della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992, si è impegnata a tutelare.


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifica dell'articolo 2 della
legge 15 dicembre 1999, n. 482).

      1. L'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, è sostituito dal seguente:

      «Art. 2. - 1. In attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e in armonia con i princìpi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali, la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene, croate e delle comunità tabarchine della Sardegna, galloitaliche della Sicilia e della Basilicata, nonché di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo».

Art. 2.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 2.500.000 euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su