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PDL 1251

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1251



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato HOLZMANN

Disposizioni per la concessione di una promozione a titolo onorifico agli ufficiali provenienti dai corsi allievi ufficiali di complemento

Presentata il 29 giugno 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Con il nuovo modello di difesa, le Forze armate del nostro Paese sono entrate in un'ottica impensabile fino a una quindicina di anni fa.
      Tale nuova configurazione dello strumento militare comporterà, ovviamente, delle modifiche significative e durevoli sull'assetto del personale delle Forze armate. La sospensione della leva fa sì che la categoria degli ufficiali di complemento provenienti dai corsi per allievi ufficiali di complemento (AUC) non venga più alimentata. Finisce quindi un'epoca, quella in cui i giovani più culturalmente e fisicamente preparati del Paese (beninteso, nell'ambito di coloro che non hanno scelto l'obiezione di coscienza), vincendo le selezioni per i corsi AUC, sono andati a confluire nei ranghi dei quadri direttivi delle nostre Forze armate. Ricorderò, come esempi notevoli, che cinque fra gli ultimi Presidenti della Repubblica hanno avuto l'onore di appartenere alla categoria degli ufficiali di complemento: Ciampi, Scalfaro, Cossiga, Pertini e Saragat.
      Inoltre, l'attuale comandante generale dell'Arma dei carabinieri, generale di corpo d'armata Luciano Gottardo (il cui incarico si concluderà tra pochi giorni), è un ufficiale proveniente dal complemento.
      Purtroppo, però, questa categoria di ufficiali è stata da sempre vista dall'istituzione militare in una luce un po' «crepuscolare».
      Consiglio la lettura di alcuni atti parlamentari della Camera dei deputati del 2 marzo 1915. La relazione dell'onorevole Taverna si rivela ancora attuale nei suoi punti salienti. Uno fra tutti: «Il più delle volte (purtroppo, si comprende) gli ufficiali dell'esercito attivo vedono in questi ufficiali di complemento, nel tempo di pace, come un fastidio di più, un'istruzione di più da fare, un'altra grana aggiunta a quelle numerose che già hanno; se ne incaricano poco; e questi ufficiali o
 

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sono adibiti a servizi secondari o sono messi a far da palo ai colleghi dell'esercito attivo. Sarebbe bene che si cessasse da questo sistema. So che in questo senso fu già mandata una circolare ai corpi; ma si sa bene la fine che fanno simili circolari».
      È attuale, quella relazione, e ce ne dispiace. Sono passati novant'anni da quelle parole, ma pare che poco sia cambiato. E a nulla potrà valere il fatto che, come a suo tempo la relazione dell'onorevole Taverna è stata subito smentita dal Ministro della guerra, ora qualcuno possa smentire quanto contenuto in questo passo della relazione. Chi ha vissuto in un ambiente militare, in tutta coscienza, sa che quanto è stato detto è vero.
      Finisce quindi l'epopea, durata più di un secolo, degli ufficiali di complemento provenienti dai corsi AUC.
      E sottolineo «provenienti dai corsi AUC», visto che per ora solo l'Esercito sta nominando da qualche anno altri ufficiali di complemento, quelli della cosiddetta «riserva selezionata», nominati direttamente ufficiali senza un corso preventivo, in virtù delle loro specializzazioni acquisite nella vita civile, dal grado di sottotenente a quello di maggiore.
      Per altre esigenze, poi, la Marina, l'Aeronautica e l'Arma dei carabinieri stanno arruolando gli ufficiali a ferma prefissata.
      Si è fatta quindi una breve carrellata su quali sono le categorie di ufficiali non appartenenti al servizio permanente effettivo che vanno in parte a sostituire gli ufficiali provenienti dai corsi AUC.
      Tali categorie hanno la possibilità di accedere facilmente a gradi anche elevati.
      Non è infrequente che gli ufficiali di complemento della «riserva selezionata» siano nominati direttamente al grado di maggiore; gli ufficiali a ferma prefissata, se diplomati, sono avanzati al grado di tenente al compimento del secondo anno di permanenza nel grado; se laureati, vengono nominati direttamente al grado di tenente e, maturando un anno di servizio in tale grado già con il normale periodo di ferma contratta, acquisiscono nella maggioranza dei casi già titolo per l'avanzamento al grado di capitano.
      Non è invece infrequente che gli ufficiali di complemento provenienti dai corsi AUC (ancorché laureati) restino sottotenenti, non maturando, in tutta la loro vita, alcun avanzamento di grado né ottenendo alcun beneficio o riconoscimento di alcun genere. Si ricorderà, a proposito di benefìci, che gli ufficiali in congedo (come pure tutto il restante personale militare) del Corpo militare della Croce rossa italiana, ausiliario delle Forze armate, per la sola iscrizione nei ruoli (anche, magari, senza alcun richiamo in servizio) per un periodo di quindici o venticinque anni ottengono rispettivamente la Croce di anzianità di II o di I classe (a similitudine di quanto previsto per il personale militare in servizio delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato).
      Gli ufficiali in servizio delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato conseguono inoltre, alla cessazione dal servizio attivo, una promozione piena (quindi non a titolo onorifico) al grado superiore (legge 22 luglio 1971, n. 536, nonché articolo 34 della legge 20 settembre 1980, n. 574, come sostituito dall'articolo 5 della legge 2 dicembre 2004, n. 299).
      A questa situazione, però, l'ufficiale di complemento non ha mai risposto con un disinteresse per la sua condizione di militare in congedo, richiamabile in caso di necessità, per il dovere costituzionale di difesa della Patria.
      Una grossa aliquota di personale in congedo, oltre a restare incardinata nel sistema della mobilitazione per oltre dieci o quindici anni, ha sempre continuato ad avere dei legami con l'ambiente militare, partecipando all'attività e alla vita delle associazioni combattentistiche e d'arma, messe sotto la tutela e il controllo del Ministero della difesa e quindi, in pratica, continuando a «vivere» nell'ambiente militare, seppur conducendo la propria esistenza nell'ambiente della propria professione o del proprio impiego civile.
      Si cita, ad esempio, l'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia (UNUCI), con le centinaia di iniziative annuali, distribuite in tutta Italia, nelle quali si cura l'addestramento della forza in congedo,
 

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sopperendo - seppur parzialmente - alle necessità di aggiornamento che hanno, in ultima analisi, stretta correlazione anche con gli obblighi in tal senso assunti dal nostro Paese con gli accordi NATO.
      In ambito internazionale, poi, tale personale ha ben figurato anche nelle competizioni della Confederazione interalleata degli ufficiali della riserva (CIOR) e della CIORM, organismi istituiti a livello NATO rappresentativi degli ufficiali della riserva dell'Alleanza atlantica.
      E tutta l'attività svolta con le associazioni combattentistiche e d'arma è stata effettuata quasi senza oneri per lo Stato, se si eccettua il contributo statale assegnato, che negli ultimi tempi è stato notevolmente ridotto. Anzi, da alcuni anni a questa parte tutti gli apporti di uomini o mezzi dell'istituzione militare rivolti ad attività addestrative dell'UNUCI sono a titolo oneroso.
      Ecco quindi la ragione di questa proposta di legge: dare un riconoscimento tangibile (anche se senza alcun onere per lo Stato) a coloro i quali hanno dimostrato il loro attaccamento all'istituzione militare e alla Patria, dapprima con il servizio prestato fra i quadri direttivi delle Forze armate o degli altri Corpi armati dello Stato (dopo aver superato delle non facili selezioni) e poi con l'iscrizione per almeno trenta anni ad almeno una associazione inserita nell'albo previsto dall'articolo 1 del decreto del Ministro della difesa 5 agosto 1982. L'associazione deve essere iscritta al suddetto albo alla data della decorrenza della promozione a titolo onorifico, oppure può essere appartenuta a tale albo precedentemente alla decorrenza della promozione.
      Ormai non sono più necessari grandi numeri nello strumento militare, ma il non riconoscere niente a questi cittadini significherebbe non spendere un po' di gratitudine da parte dello Stato verso queste persone, definibili senza grosse perifrasi delle autentiche «sciabole di popolo».
      Né si può tacere, del resto, l'effetto positivo che questo provvedimento può avere: quello di incentivare le iscrizioni alle associazioni combattentistiche e d'arma, vera cinghia di trasmissione fra il mondo civile e quello militare. A questa considerazione si aggiunge anche quella che le disposizioni di cui si chiede l'approvazione possono anche rappresentare un beneficio sostitutivo per la perdita da parte delle associazioni combattentistiche e d'arma, avvenuta ormai da molti anni, dell'aliquota di proposte assegnata per l'Ordine al merito della Repubblica italiana.
      Per quanto riguarda eventuali paventabili controindicazioni riguardanti la mobilitazione, non si crede possano esistere, in quanto quella proposta è una promozione «a titolo onorifico», senza riflessi quindi sul grado effettivo del soggetto.
      A ciò si aggiunge poi che, per i procedimenti amministrativi relativi all'avanzamento, gli uffici matricola dei vari organismi militari, con la riduzione di lavoro derivante dalla fine degli AUC e della leva, non sembra possano avere grosse difficoltà per l'istruzione di queste pratiche, del resto di modesto iter amministrativo. A tale proposito, è previsto che l'istruttoria del procedimento amministrativo sia svolta, molto semplicemente, dall'ufficio matricolare che ha in carico la posizione militare dell'interessato.
      Comunque, al fine di evitare qualsiasi onere, anche indiretto, a carico dello Stato, è previsto che i costi medi amministrativi di tali pratiche vengano corrisposti in maniera anticipata dagli interessati.
      L'adozione, per il personale promosso a titolo onorifico, del distintivo di grado previsto per i promossi di cui alla legge 4 agosto 1980, n. 434, fa riferimento alla circolare n. 501 in data 25 giugno 1984 dell'Ufficio del Segretario generale del Ministero della difesa.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Destinatari).

      1. Sono destinatari della promozione di cui all'articolo 2 gli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza a condizione che:

          a) siano provenienti dai regolari corsi per allievi ufficiali di complemento;

          b) abbiano prestato, per fatto militare in ogni tempo, giuramento di fedeltà solamente alla Repubblica italiana;

          c) non siano mai transitati nel servizio permanente effettivo ovvero nel ruolo d'onore o equivalenti;

          d) abbiano aderito, successivamente alla nomina e per almeno 30 anni, anche con discontinuità, a una o più associazioni iscritte, alla data di decorrenza della promozione di cui all'articolo 2 o precedentemente, all'albo previsto dall'articolo 1 del decreto del Ministro della difesa 5 agosto 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 2 ottobre 1982;

          e) non abbiano conseguito altra promozione a titolo onorifico in applicazione di altre disposizioni vigenti.

      2. La denominazione dei gradi della carriera militare utilizzata nella presente legge è quella dell'Esercito. Per le altre Forze armate o Corpi le disposizioni della presente legge si applicano con riferimento ai gradi equivalenti.

Art. 2.
(Promozione a titolo onorifico).

      1. Ai soggetti di cui all'articolo 1 è concessa, a titolo onorifico, una promozione

 

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al grado superiore, non oltre il grado massimo stabilito per la categoria, una volta collocati nella riserva di complemento a cui appartengono.
      2. L'attribuzione del nuovo grado non dà diritto, in caso siano previsti diversi limiti di età per la nuova posizione gerarchica, al ricollocamento nella categoria del complemento.
      3. La promozione a titolo onorifico di cui al presente articolo non è computabile in alcun modo a fini economici.
      4. Per il personale promosso a titolo onorifico ai sensi della presente legge è adottato il distintivo di grado previsto per i beneficiari delle promozioni a titolo onorifico di cui alla legge 4 agosto 1980, n. 434.

Art. 3.
(Procedura).

      1. La promozione di cui all'articolo 2 è concessa su istanza dell'interessato, redatta su carta libera e attestante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 1.
      2. La promozione decorre dalla data di presentazione dell'istanza. La durata del procedimento amministrativo, comprensivo della trascrizione matricolare di cui al comma 4 e della comunicazione all'interessato dell'avvenuta nomina, non può superare il termine di ventiquattro mesi dalla data di presentazione dell'istanza.
      3. Nel caso di invio dell'istanza a mezzo di raccomandata postale, si intende quale data di presentazione dell'istanza la data di accettazione della raccomandata postale da parte della struttura postale.
      4. La promozione è disposta con provvedimento del responsabile dell'ufficio che

 

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ha in carico il documento matricolare dell'interessato, a cui segue la trascrizione matricolare.

Art. 4.
(Rimborso degli oneri sostenuti dalla pubblica amministrazione).

      1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della difesa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilito il costo medio amministrativo della pratica di avanzamento esperita ai sensi della presente legge, nonché le modalità di versamento di detto importo da parte dell'interessato.
      2. L'importo di cui al comma 1 è determinato sommando i costi, diretti e indiretti, che la pubblica amministrazione deve sostenere per la pratica di avanzamento. Nei costi sono inclusi quelli relativi ai controlli sulla veridicità della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 3, comma 1. Alla somma dei costi è aggiunta una maggiorazione del 10 per cento, a titolo di fondo incentivante per il personale addetto agli uffici preposti all'istruzione di tali pratiche. L'utilizzo del fondo incentivante è disposto mediante contrattazione decentrata e la corresponsione ai beneficiari è effettuata solo successivamente alla conclusione del procedimento amministrativo delle pratiche cui i fondi si riferiscono.
      3. La ricevuta dell'avvenuto versamento è allegata all'istanza di cui all'articolo 3, comma 1. Il mancato versamento rende irricevibile l'istanza.
      4. In caso di mancato accoglimento dell'istanza, l'importo versato è restituito all'interessato entro i termini di cui all'articolo 3, comma 2, ridotto del 50 per cento. Gli importi relativi a tali pratiche non confluiscono nel fondo incentivante di cui al comma 2 del presente articolo.
      5. L'importo di cui al comma 1 è aggiornato ogni cinque anni con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,

 

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di concerto con il Ministro della difesa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 5.
(Disposizioni transitorie e di coordinamento).

      1. Ai fini della promozione di cui all'articolo 2, i capitani provvisti della qualifica di primo capitano sono equiparati al grado di maggiore.
      2. Il periodo superiore ai quattro anni trascorso nel grado di sottotenente è utilizzato per il raggiungimento della qualifica di cui al comma 1, su separata istanza dell'interessato, da presentarsi in qualsiasi momento accompagnata dalla ricevuta del versamento di cui all'articolo 4.
      3. La promozione al grado superiore o l'attribuzione della qualifica di primo capitano intervenute successivamente alla presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3 danno diritto alla presentazione di ulteriore istanza per l'attribuzione del nuovo grado a titolo onorifico, che deve essere accompagnata da un nuovo versamento ai sensi dell'articolo 4.


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