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PDL 518

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 518



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MISURACA

Nuove disposizioni in materia di reati colposi contro la persona

Presentata il 5 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - L'approvazione della legge 21 febbraio 2006, n. 102, recante disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali, rivela la sensibilità della Camera dei deputati al gravissimo e sempre più universalmente sentito problema delle stragi stradali e conferma il suo impegno a risolverlo con la proposta di norme tanto coraggiose quanto largamente rispondenti alle attese delle associazioni delle vittime, dei tecnici del settore e dell'intera opinione pubblica.
      Ma questo coraggio e questa rispondenza devono essere usati ancora se si vuole, come è necessario, giungere a una soluzione legislativa dei punti nodali di quelle stragi, e più in generale del crescente fenomeno dei reati colposi contro la persona, e attuando così efficacemente quel compito primario dello Stato che è la protezione della salute e della vita dei cittadini e tutelando come meritano il dolore e la dignità delle vittime.
      Si tratta certamente di un compito non facile; ed è appunto per questo che nel presentare una nuova proposta di legge in questa allargata dimensione di tutte le offese non dolose alla persona è parso opportuno da una parte muovere dalle acquisizioni di cui alla legge 21 febbraio 2006, n. 102, senza riproporre quanto lo stesso testo non ha accolto delle proposte di legge abbinate nn. 521, 866, 1857 e 4125, da cui la legge è originata, salvo che per il risarcimento del danno e peró in un'ottica del tutto nuova, e dall'altra limitare le proposte ulteriori a quelle essenziali ai fini cennati di protezione e di tutela.
      La proposta di legge si muove dunque sulle seguenti linee.

      A) Uguaglianza di trattamento per tutte le fattispecie di lesioni colpose ovunque provocate, senza alcuna distinzione per quelle inferte sulla strada o sul lavoro. Se infatti la ragione della diversa punibilità di

 

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queste ultime, quale prevista dagli articoli 589 e 590 del codice penale, risiede nella pericolosità degli ambienti e nella conseguente diligenza richiesta a chi vi opera nonché nell'allarme sociale che i reati commessi in quei campi provocano nell'opinione pubblica, sembra fuori discussione che le stesse condizioni di pericolosità, necessaria diligenza e allarme siano presenti in tutti gli altri campi e, ad esempio, in quelli dell'assistenza sanitaria e del commercio alimentare. Non si vede cioè perché il medico che danneggia o uccide chi si è affidato alle sue cure, o il commerciante che immette sul mercato alimenti in grado di procurare malattie e morte, dovrebbero essere puniti in modo diverso e inferiore rispetto a chi sulla strada non rispetta la precedenza o in cantiere non appresta le dovute cautele.
      Il dubbio di incostituzionalità di una normativa che considera in modo diverso colpe della stessa gravità e con i medesimi anche devastanti effetti sottolinea l'esigenza e l'urgenza della reductio ad unum della colpa quale che sia il terreno nel quale produce i suoi effetti di danno.

      B) Aumento della pena base per i reati di omicidio e di lesioni colpose gravi e gravissime nella misura prevista dalla legge 21 febbraio 2006, n. 102, per l'aggravante relativa alla causazione di tali eventi sulla strada o sul lavoro e contemporanea esclusione della stessa aggravante.
      La previsione di pene maggiori posta dagli articoli 589 e 590 del codice penale per gli incidenti stradali e sul lavoro è infatti già oggi priva di risultato concreto, o comunque di risultato apprezzabile nella dimensione generale dei fenomeni, compensabile com'è con una qualsiasi attenuante anche generica e in particolare con quella della incensuratezza che ricorre nella grandissima maggioranza delle lesioni stradali.
      Se si considera poi che non esiste motivo al mondo, né ragione di opportunità a livello sostanziale e processuale, perché la punizione ritenuta idonea per la colpa che determina una grave invalidità o la morte non venga applicata in tutti i campi nei quali quella colpa si verifica, cade la stessa logica possibilità di scinderne la punizione in pena base e aggravante.

      C) Estensione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della abilitazione all'esercizio dell'attività nell'ambito della quale sono stati commessi reati di omicidio o di lesioni colpose, prevista dall'articolo 6 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, per i responsabili di sinistri stradali, ai responsabili degli stessi reati ovunque commessi e nella stessa misura.
      Si tratta di una logica conseguenza della proposta di unificare la disciplina penale per tutti i reati del genere.
      La mancata previsione di una misura minima della sanzione da applicare potrà permettere peraltro una congrua applicazione della norma nei casi più delicati, specie in materia sanitaria.

      D) Necessità, in tutti i casi di applicazione della pena su richiesta, quando si tratta dei più gravi reati colposi contro la persona, di una procedura conciliativa che metta di fronte il responsabile e la vittima e subordini l'accoglimento della richiesta al riconoscimento della colpa e al risarcimento dei danni.
      L'articolata proposta di legge, fondata sulle indicazioni di una autorevole dottrina e su accenni normativi già presenti per i processi dinanzi al giudice di pace, costituisce un compromesso tra le richieste delle associazioni delle vittime, che rivendicano il diritto a esprimere su quella richiesta un consenso determinante, e l'attuale sistema - incompatibile non solo con la valutazione popolare del significato del processo ma con i motivi di fondo che nel nostro ordinamento presiedono alla punizione dei reati e quindi con l'emenda, la deterrenza e la pubblica riaffermazione del significato e della cogenza delle regole violate - che consente al responsabile anche di eventi gravissimi di ottenere la riduzione di un terzo della pena senza riconoscere la propria colpa, senza risarcire

 

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i danni e senza neppure comparire di fronte al giudice.

      E) Distinzione, quanto al danno alla persona, tra danno non patrimoniale e danno da morte, ambedue peraltro risarcibili anche in difetto di reato. È in particolare previsto:

          risarcimento del danno biologico, quando è permanente e superiore al 10 per cento, secondo una tabella conforme a quella già in vigore per le micropermanenze e adeguabile al valore della moneta e invece in misura fissa, anche essa però adeguabile, quando il danno è temporaneo;

          risarcimento di ogni altro danno non patrimoniale in via equitativa;

          risarcimento del danno da morte, anche ove si tratti di morte cosiddetta «immediata», con aggancio al «valore» biologico della vittima, esclusa ogni valutazione equitativa, e in misura fissa, in modo cioè che il responsabile paghi il danno che ha provocato a prescindere dal numero e dalla qualità degli aventi diritto al risarcimento;

          attribuzione integrale di tale risarcimento fisso all'unico superstite e sua distribuzione, quando i superstiti siano invece più d'uno, in parti uguali salvo riserve preventive rispettose della loro vicinanza parentale o sentimentale alla vittima, secondo uno schema alla fine molto più semplice ed efficace di quanto a prima vista possa apparire.
      Anche questa parte della proposta di legge, per l'aspetto più innovativo e cioè per quanto attiene al danno da morte, nasce dalla considerazione che le vittime e le loro associazioni attribuiscono a una perdita che non può essere valutata diversamente da persona a persona e che deve dunque essere risarcita in termini univoci e predeterminati.

      F) Agevolazioni processuali per le azioni civili riguardanti i più gravi reati colposi contro la persona, in particolare in materia della loro prescrizione e delle spese, nonché protezione dei crediti conseguiti da quelle azioni in sede di concorso e rispetto alla loro aggredibilità da parte di terzi.

      Una non indifferente parte del Paese attende che siano sciolti i nodi che la presente proposta di legge ritiene di evidenziare alla discussione come determinanti per i fini di rispetto della salute, della vita, della dignità e del dolore delle vittime.
      Sta alla nostra capacità di interpretare il sentimento e il volere popolari, veri titolari del potere democratico, fare sì che questa attesa non vada delusa.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Unificazione e aumento della pena edittale per il reato di omicidio colposo).

      1. Il primo comma dell'articolo 589 del codice penale è sostituito dal seguente:

      «Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da due a cinque anni».

      2. Il secondo comma dell'articolo 589 del codice penale è abrogato.

Art. 2.
(Unificazione e aumento delle pene edittali per i reati di lesioni colpose gravi e gravissime).

      1. Il secondo comma dell'articolo 590 del codice penale è sostituito dal seguente:

      «Se la lesione è grave, la pena è della reclusione da tre mesi a un anno; se è gravissima, della reclusione da uno a tre anni».

      2. Il terzo comma dell'articolo 590 del codice penale è abrogato.
      3. Il quinto comma dell'articolo 590 del codice penale è sostituito dal seguente:

      «Il delitto è punibile a querela salvo nei casi previsti dal primo comma».

Art. 3.
(Sanzioni amministrative accessorie per i reati di lesioni e di omicidio colposi).

      1. Nei confronti del responsabile dei reati di lesioni personali colpose, al definitivo accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da quindici giorni a tre mesi delle autorizzazioni, licenze, abilitazioni e

 

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patenti amministrative relative alle attività nell'ambito delle quali il reato è stato consumato.
      2. Se la lesione personale colposa è grave o gravissima la sospensione prevista dal comma 1 è fino a due anni.
      3. Nel caso di omicidio colposo la sospensione prevista dal comma 1 è fino a quattro anni.
      4. La sanzione amministrativa accessoria di cui al comma 1 è diminuita fino ad un terzo nel caso di applicazione della pena su richiesta ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale.

Art. 4.
(Esclusione dei meccanismi di riduzione di pena in ordine ai reati di lesioni mortali o gravissime).

      1. Dopo il comma 3 dell'articolo 438 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

      «3-bis. Nelle ipotesi di cui agli articoli 589, primo comma, e 590, secondo comma, del codice penale, la richiesta è procedibile a condizione che prima di ogni altro atto e decisione siano avvertite della richiesta le persone offese dal reato e, ove lo chiedano, siano ascoltate anche in ordine alla congruità della pena richiesta o legalmente prevista e sia quindi promosso dal giudice, e attuato nei termini da lui stabiliti, comportando improcedibilità il rifiuto comunque motivato dell'indagato o dell'imputato, il suo confronto diretto con le persone offese dinanzi allo stesso giudice al fine di una riparazione comprendente il pubblico riconoscimento della propria colpa e il risarcimento in termini congrui di tutti i danni risarcibili per legge».

      2. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 444 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

      «1-ter. Nelle ipotesi di cui agli articoli 589, primo comma, e 590, secondo comma, del codice penale, la richiesta è procedibile a condizione che prima di ogni altro atto e decisione sono avvertite della richiesta le persone offese dal reato e, ove

 

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lo chiedano, siano ascoltate anche in ordine alla congruità della pena richiesta o legalmente prevista e sia quindi promosso dal giudice, e attuato nei termini da lui stabiliti, comportando improcedibilità il rifiuto comunque motivato dell'indagato o dell'imputato, il suo confronto diretto con le persone offese dinanzi allo stesso giudice al fine di una riparazione comprendente il pubblico riconoscimento della propria colpa e il risarcimento in termini congrui di tutti i danni risarcibili per legge».

Art. 5.
(Risarcimento del danno alla persona).

      1. Al libro IV, titolo IX, del codice civile, dopo l'articolo 2059 sono aggiunti i seguenti:

      «Art. 2059-bis. - (Risarcimento del danno non patrimoniale). - Il danno biologico permanente viene risarcito, anche ove il fatto offensivo non costituisca reato, attribuendo al punteggio riconosciuto il valore fissato dalla tabella unica nazionale prevista dall'articolo 23, comma 4, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, predisposta sviluppando fino a 100 i meccanismi di calcolo di cui alla tabella prevista dall'articolo 5 della legge 5 marzo 2001, n. 57.
      La tabella di cui al primo comma è redatta dal Ministero della giustizia ed è adeguata annualmente alle variazioni del costo della vita desunte dagli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati.
      A titolo di danno biologico temporaneo è liquidato un importo di euro 50, da adeguare con le modalità previste dal secondo comma, per ogni giorno di inabilità assoluta; in caso di inabilità temporanea inferiore al 100 per cento la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.
      Il danno biologico è risarcibile indipendentemente dalla sua incidenza sulla capacità di produzione di reddito del danneggiato.

 

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      Ogni altro danno non patrimoniale della vittima ed eventualmente dei suoi familiari viene risarcito, anche ove il fatto offensivo non costituisca reato, su base equitativa tenendo conto della sofferenza patita e di quella presunta per il futuro, della gravità dell'offesa alla dignità e alla qualità della vita presunte secondo l'apprezzamento del giudice nonché delle ulteriori conseguenze negative, per gli stessi aspetti o per altri, provate dal danneggiato.

      Art. 2059-ter. - (Risarcimento del danno da morte). - Il danno da morte viene risarcito, anche ove il fatto offensivo non costituisca reato e anche in caso di morte immediata, nella misura del doppio del danno biologico del 100 per cento da riconoscere alla vittima, se sopravvissuta.
      Il risarcimento di cui al primo comma assorbe o è assorbito da quello eventualmente riconosciuto o erogato alla vittima prima della morte.
      Hanno diritto al risarcimento di cui al primo comma i familiari superstiti se parenti anche adottivi entro il terzo grado, compresi i concepiti al momento dell'evento se poi nati, il coniuge anche separato o divorziato, il convivente more uxorio, i terzi che provino di essere stati legati alla vittima da profondi e duraturi vincoli affettivi.
      La quota di ciascun superstite viene liquidata in percentuale sul totale secondo i criteri seguenti: per un solo superstite al 100 per cento; per più superstiti con divisione in parti uguali, salvo le seguenti preventive riserve:

          1) in favore della madre e del padre anche adottivi e anche non conviventi, purché ancora in famiglia, di figlio unico senza prole: 20 per cento ciascuno;

          2) in favore della madre e del padre anche adottivi e anche non conviventi, purché ancora in famiglia, di figlio unico con prole o di altri figli viventi: 15 per cento ciascuno;

          3) in favore della madre e del padre anche adottivi e anche non conviventi non più in famiglia: 10 per cento ciascuno;

 

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          4) in favore del coniuge non separato legalmente o di fatto o del convivente more uxorio: 20 per cento;

          5) in favore del figlio o dei figli anche adottivi compresi i concepiti se poi nati: 15 per cento complessivamente;

          6) in favore del germano o dei germani: 15 per cento complessivamente».

Art. 6.
(Agevolazioni per i crediti in materia di risarcimento dei danni causati da reati di omicidio e di lesioni colpose gravi e gravissime).

      1. Dopo l'articolo 175 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

      «Art. 175-bis. - (Agevolazioni per i crediti in materia di risarcimento dei danni causati da reati di omicidio e di lesioni colpose gravi e gravissime). - Alle azioni relative a risarcimento dei danni in fattispecie di lesioni personali colpose gravi o gravissime e di omicidio colposo non è applicabile il termine di prescrizione di cui al secondo comma dell'articolo 2947 del codice civile.
      Ai processi relativi alle azioni di cui al primo comma si applicano le esenzioni previste dall'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, e successive modificazioni, anche in ordine alle procedure di cui al secondo comma dello stesso articolo unico.
      Ai crediti nascenti dalle sentenze anche non definitive e dalle ordinanze o sentenze di attribuzione di provvisionale pronunciate nei processi di cui al primo comma è attribuito privilegio generale sui mobili ed essi sono collocati nei crediti di cui alla lettera a) del secondo comma dell'articolo 2777 del codice civile.
      Le somme liquidate a titolo di risarcimento per le fattispecie di cui al primo comma non sono assoggettabili ad azione esecutiva, a procedura concorsuale, a obbligo di denuncia o ad imposizione fiscale».


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