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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 747 |
Qualunque regolamentazione giuridica che abbia ad oggetto la famiglia richiede, per l'operatore del diritto, un impegno ed una sensibilità superiori alla norma.
Arturo Carlo Jemolo ha detto che «la famiglia è un'isola che può essere solo lambita dal mare giuridico», con ciò volendo significare che in questo campo il confine tra giuridico e non giuridico è ben limitato e per nessuna ragione invalicabile.
E in questa ottica che bisogna affrontare qualsiasi problema riguardante la famiglia, con il costante rispetto per ciò che nessun legislatore, neanche il più attento, potrà mai infrangere con le sue regole: la spontaneità dei sentimenti e degli affetti che stanno alla base della unione familiare.
Ciò nonostante, il legislatore non può rimanere insensibile alle continue variazioni del costume, anzi è suo precipuo compito quello di intervenire egli stesso per modificare il costume e far sì che la regola di oggi sia il costume di domani.
Seppure oggetto della presente proposta di legge è la famiglia, l'intenzione è quella di regolare tutto ciò che sta intorno ad essa, tutto ciò che può condizionarla positivamente e negativamente, senza mai infrangere i suoi confini, che più che mai si vogliono rispettare e fortificare incidendo solo indirettamente su di essa.
Non a caso anche il legislatore del 1975, nel riformare il diritto di famiglia, consapevole della intangibilità dei delicati rapporti interpersonali che per loro natura
a) il reintegro all'interno della famiglia di origine del soggetto che per qualche motivo ne è stato estromesso (esempio: anziani, portatori di handicap, minori deviati);
b) l'ingresso del soggetto debole in una famiglia diversa da quella d'origine. Questa forma è atipica e non rientra nel concetto di «naturale»; essa è, però, dettata dalle emergenti esigenze di politica sociale.
Ancora una volta riemerge il valore istituzionale della famiglia, la cui esistenza richiede la compresenza di diverse generazioni e di diverse posizioni soggettive, comportando tale eterogeneità una vicendevolezza di aiuti e apporti interpretativi che realizzano la omogeneità familiare.
Quanto detto serve ad evidenziare l'importanza del riconoscimento del diritto alla famiglia come diritto soggettivo perfetto, degno di tutela da parte dell'ordinamento giuridico, e riconosciuto a ogni soggetto, persino al concepito (da cui la antinomia con il diritto all'aborto) e per quanto di tale diritto sia titolare l'individuo esso incide direttamente sulla famiglia e sulla importanza sociale che essa assume (articolo 2 della Costituzione).
L'importanza di attribuire alla famiglia dei diritti discende dalla esigenza di tutelare l'unità e la stabilità della famiglia stessa per assicurare ai singoli componenti, ma soprattutto alla società, l'esistenza di una costante fonte di valori etici, sociali, culturali, economici e religiosi essenziali.
Con la presente proposta di legge si crede di aver individuato i diritti fondamentali per la tutela della famiglia ma «il discorso» rimane aperto; per questo si è preferita la struttura della legge quadro solo per dare degli indirizzi e dei messaggi. È necessario quindi avviare una politica che favorisca le nascite ed essa non può essere che economica e sociale. Innanzitutto con l'aumento di quelle integrazioni che già esistono (esempio: assegni familiari) proporzionalmente al numero dei familiari e al reddito; aumentando gli aiuti economici alle famiglie monoreddito e, dove questo è anche basso, rispetto al numero dei familiari; poi con incentivi economici specifici per il secondo figlio; ed ancora stabilendo un minimo vitale per il bambino, cioè un quantum erogato dallo Stato alle famiglie più bisognose in relazione alle esigenze minime di cui un bambino nei primi anni di vita necessita.
Ma parallelamente alla politica economica deve trovare ampio spazio la politica sociale, che metta in evidenza l'importanza della natalità non solo in rapporto a problemi squisitamente etnici (sì da contenere «naturalmente» il fenomeno della immigrazione), ma anche per far fronte al sorgere di vere e proprie storture sociali. Solo per fare un esempio, statisticamente
Minori.
Il diritto alla famiglia per il minore, più che per ogni altro soggetto, assume un'importanza primaria, assoluta, vitale.
Non sempre però l'ingresso nella famiglia è automatico e naturale; spesso esso è condizionato da una serie di situazioni esogene che lo possono addirittura eliminare.
Il legislatore è sempre stato molto attento alla tutela minorile e alle sue complesse problematiche. Non si vogliono citare il lungo excursus normativo e ricordare i nostri emendamenti o fare il punto su un argomento così delicato; si vuole solo sottolineare l'importanza che ha la famiglia per il minore.
Ancora una volta la fonte è il dettato costituzionale che all'articolo 31, secondo comma, prevede l'obbligo per la Repubblica di proteggere «l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo». Ma tale secondo comma è strettamente collegato al primo, che tutela la «formazione della famiglia». Si può facilmente dedurre che il primo «istituto necessario» è senza dubbio la famiglia.
Il capo dedicato ai minori nella presente proposta di legge, regola:
a) il diritto della famiglia a far fronte alle esigenze dei figli minori per permettere loro uno sviluppo fisico e morale che sia il migliore e il più adeguato alle esigenze specifiche, evitando l'allontanamento (articolo 31 della Costituzione); così le famiglie numerose dovranno essere messe in condizione di far fronte alle necessità di tutti i figli indistintamente, non solo con incentivi economici (sussidi, sgravi fiscali, eccetera), ma anche con sostegni mirati da parte delle istituzioni specializzate (consultori familiari, asili nido, scuole materne eccetera);
b) il diritto della famiglia ad essere aiutata nel caso di situazioni patologiche del minore: minori portatori di handicap, minori deviati, minori tossicodipendenti. Le statistiche e gli studi approfonditi hanno dimostrato che la famiglia è la sede primaria per quello che giuridicamente viene definito «progetto di recupero»; la carenza delle istituzioni pubbliche è un dato ormai noto; i tentativi del legislatore di venire incontro ai problemi minorili addirittura creando l'istituto dell'affidamento ad una famiglia diversa da quella originaria per un periodo temporaneo necessario a superare quelle difficoltà che hanno portato all'affidamento, sono falliti.
Non entriamo nel merito della questione, e soprattutto dei gravi problemi che tale istituto ha sollevato, ma soffermiamoci solo a valutare come ancora una volta il legislatore abbia, per così dire, «accantonato» il recupero della famiglia originaria.
Ne è conseguito che l'affido familiare e l'uso dei servizi sociali (persino in quelle regioni dove danno prova di efficienza), da rimedi eccezionali ai quali si ricorre in extremis, sono passati ad essere la prassi.
Preme inoltre porre l'accento sul fatto che il processo penale a carico di imputati minorenni è pervaso dall'esigenza di «favorire l'uscita precoce del minore dal processo»; e poi?
Lo Stato ha il compito, laddove ve ne siano anche i minimi presupposti, di recuperare
Portatori di handicap.
Un discorso simile a quello dei minori meritano i portatori di handicap, fisici e mentali. Anche in questi casi è stata dimostrata soprattutto dalla scienza medica l'importanza dell'integrazione del portatore di handicap nell'ambito della famiglia originaria o, qualora questa non esista, nella famiglia affidataria.
Per questo tipo di integrazione e per il recupero del portatore di handicap stesso, la famiglia ha bisogno di particolari sostegni. Il discorso vale per tutte le famiglie, disagiate o meno.
Bisogna innanzitutto incentivare il lavoro d'équipe di più operatori (psicologi, terapisti della riabilitazione, neuropsichiatri eccetera) e dare la possibilità agli stessi di intervenire a domicilio, evitando anche in questo caso il ricovero in istituto. In tale senso saranno previsti degli emolumenti straordinari per l'operatore stesso, così si eviterà quanto più possibile, per esempio, la ospedalizzazione, riducendola solo ai casi più gravi, con un risparmio considerevole anche per le stesse strutture pubbliche.
Anziani.
Il nostro è un «Paese di anziani»; mentre infatti l'indice di denatalità è aumentato vertiginosamente, quello di «mortalità» è diminuito, tanto da creare problemi di politica sociale per un fenomeno emergente che sino a pochi anni fa era invece marginale o comunque contenuto.
Diamo atto della situazione e soffermiamoci sull'aspetto del fenomeno che si collega alla proposta di legge, cioè al rapporto anziano-famiglia. Così come per il minore e il portatore di handicap, anche per l'anziano spesso si pone il problema della integrazione nella famiglia, che può essere d'un figlio o di un parente (non ha importanza) che ha il dovere dell'assistenza.
Innanzitutto si vuole mettere in evidenza, così come si è già sottolineato in precedenza, l'importanza, nell'ambito della compagine familiare, della compresenza di diverse generazioni per armonizzare le diverse esperienze di vita e trarne aiuti reciproci.
Solo per fare un esempio, che può provocare una forte emotività socio-culturale, il rapporto nonno-nipote, o comunque anziano-bambino; quale migliore baby-sitter, quale migliore scuola di vita e quale migliore tutore di quello che qualcuno, forse un po' enfaticamente, ha soprannominato il «diritto alla favola»?
Si ritiene, quindi, necessario ribadire l'importanza dell'anziano nell'ambito della famiglia come elemento necessario; questo è l'unico modo di combattere il disadattamento dell'anziano che, oltre ad essere emarginato dal lavoro e dalla società, non lo può essere certo anche dalla sua famiglia.
Sicuramente più allarmante è la situazione dell'anziano non autosufficiente per deficienze fisiche o psichiche.
Due sono i piani di intervento:
a) recupero e integrazione dell'anziano autosufficiente nell'ambito della famiglia. Anche in questo caso, disincentivando il ricovero in istituto e concedendo sussidi economici per le famiglie con uno o più anziani e sgravi fiscali, e comunque
b) sostegno alla famiglia quando l'anziano non è autosufficiente: deospedalizzazione quando sia possibile o ricorso al day-hospital; introduzione di un sistema integrato di servizi socio-sanitari che aiutino la famiglia nell'assistenza domiciliare del malato; potenziamento economico e organizzativo dei consultori familiari e dei servizi sociali affini;
c) incentivazione e sostegno per le comunità di tipo familiare (ad esempio, le case-famiglia), le quali hanno dimostrato capacità e connotazioni tali da poter dare valida risposta ai problemi degli anziani che non hanno famiglia.
Si devono inoltre citare, per completezza di argomentazione, le osservazioni e gli studi già effettuati dalla scienza medica e sociale che dimostrano, anche in questo caso (come per i minori e i portatori di handicap) che l'assistenza più adeguata e il recupero più immediato dell'anziano avvengono nell'ambito familiare.
Lavoro.
Una delle componenti necessarie, non solo perché la famiglia nasca, ma perché si sviluppi e progredisca, è il lavoro.
In un Paese in cui il tasso di disoccupazione continua a essere molto alto, l'argomento assume una certa delicatezza.
Si sono, però, volute semplicemente dare delle direttive che possano permettere condizioni di lavoro (quando questo ci sia) tali da conciliarsi bene con le esigenze della famiglia del o dei lavoratori, così da tutelarne l'integrità.
Esse indicano i seguenti indirizzi:
a) riordino e regolamentazione univoca delle normative riguardanti la madre lavoratrice: remunerazione del lavoro casalingo così da consentire alla madre la libertà di non dover uscire fuori dalla famiglia per lavorare; lavoro part-time, adeguamento delle strutture assistenziali nell'ambito dell'organizzazione lavorativa, asili nido, flessibilità dell'orario di lavoro, anno sabbatico. Tali provvedimenti, quando compatibili, si estendono anche al padre;
b) in materia di collocamento deve essere agevolato il lavoratore con la famiglia di appartenenza così da non creare l'ingiustizia di famiglie con più persone collocate e famiglie senza alcun collocato;
c) diritto del lavoratore a una sede lavorativa che faciliti il rapporto con la famiglia;
d) diritto del lavoratore ai congedi familiari per fare fronte alle esigenze della famiglia, soprattutto quando all'interno della stessa ci siano una o più persone disagiate: minore, anziano non autosufficiente, portatore di handicap, tossicodipendente, eccetera;
e) istituzione delle ferie familiari, cioè della contemporaneità, per i lavoratori componenti dello stesso nucleo familiare, della fruizione del periodo di ferie.
Istituzioni sociali.
Le carenze sociali, culturali ed economiche che hanno portato allo svilimento della famiglia ed hanno spinto a presentare la proposta di legge, dimostrano comunque che la famiglia ha bisogno di aiuti esterni. Al di là dei riconoscimenti economici diretti, sicuramente è molto più importante l'intervento statale per la creazione e lo sviluppo di quelle strutture sociali che siano idonee a portare un aiuto esterno alla famiglia quando questa abbia dei problemi. Sicuramente l'istituzione che meglio potrebbe fare fronte alle esigenze della famiglia è il consultorio familiare. Dalla data di entrata in vigore della legge 29 luglio 1975, n. 405, istitutiva dei consultori familiari, questi hanno avuto uno sviluppo progressivo ma disomogeneo e, soprattutto, hanno fatto fallire lo spirito informatore della legge, privilegiando l'aspetto
a) innanzitutto sembra più che mai urgente l'omogeneizzazione dello sviluppo dei consultori tra nord e sud, con un richiamo al legislatore e agli organi competenti per il controllo sulle diverse impostazioni date dalle leggi regionali attuative della legge n. 405 del 1975, che hanno evidenziato una differenziazione ingiustificata fra regione e regione;
b) inoltre preme affermare l'importanza dell'attività consultoriale nella prevenzione e nella educazione alla famiglia rilevandone la funzione etico-sociale rispetto alla medicalizzazione. L'opera del consultorio non può essere rivolta solo alle patologie psico-fisiche (contraccezione, aborto, malattie veneree), ma soprattutto a quelle morali;
c) rendere stabile nelle équipe la figura del consulente familiare, l'unica che garantisce lo spirito informatore della legge.
Non si può tralasciare neanche l'importanza della incentivazione economica e sociale dell'associazione tra famiglie e delle già collaudate case-incontro, per rispondere ai problemi non solo dei minori e degli anziani senza famiglia, ma anche degli adolescenti e dei giovani deviati (tossicodipendenti, ex-detenuti eccetera) perché privi del tutto o perché succubi delle carenze della famiglia d'origine.
Il sostegno nei confronti di tali strutture non deve essere solo economico, ma anche sociale, così da incentivare l'intervento del volontariato.
E infine occorre una riorganizzazione nell'ambito delle già malandate aziende sanitarie locali per lo sviluppo del lavoro di équipe (medico di base, medico specializzato, assistente sociale, pedagogista, eccetera) e una serie di interventi programmatici sì da riorganizzare il lavoro dell'équipe con preferenza per l'assistenza domiciliare, soprattutto in quei casi in cui è necessario l'intervento di persone altamente specializzate, e quindi coloro che solo le strutture ospedaliere (e non tutte) possono fornire.
Già il day-hospital ha dato molti risultati, liberando le carenti strutture ospedaliere, ma bisogna andare oltre, fornendo alle famiglie con un malato (anziano, o portatore di handicap o tossicodipendente) la possibilità che il personale specializzato (ad esempio, quello infermieristico), anziché svolgere il lavoro in ospedale, lo svolga a domicilio. Il risultato gioverebbe alla famiglia e all'assistito e soprattutto alla stessa struttura pubblica.
Abitazione.
Perché la famiglia possa nascere e continuare a esistere nella sua integrità, è necessario che abbia una abitazione adatta alle sue esigenze.
Anche questo è un problema di grande rilevanza nazionale, al quale fino ad ora non si sono sapute o volute dare soluzioni; semplicemente bisogna creare i presupposti per un adeguato intervento legislativo, che tenga conto anche dello stretto collegamento del problema con quello della famiglia e della sua formazione.
Si può tranquillamente ribadire che la famiglia ha diritto ad avere una abitazione consona alle sue esigenze. La politica legislativa si deve orientare verso la pianificazione di interventi diversificati tali da tenere conto:
a) delle famiglie numerose;
b) dell'agevolazione burocratica e tributaria al fine «di facilitare il frazionamento di appartamenti troppo grandi» (nella maggior parte dei casi di proprietà di persone anziane) e la loro permuta con altri più piccoli (più consoni alle esigenze di coppie di anziani) come è stato suggerito nella relazione conclusiva della Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione degli anziani.
Incentivare l'edilizia popolare nella costruzione di abitazioni più grandi che possano permettere la convivenza di più persone è un altro obiettivo preciso al quale bisogna tendere.
Ancora una volta gli interventi economici devono essere menzionati: per cui saranno previste ulteriori facilitazioni, per la costruzione o l'acquisto della prima casa e in materia di sfratto, essendo essenziale alla vita familiare un'abitazione, sicché, pur rispettando i diritti del locatore, alle famiglie sfrattate deve essere assicurato un alloggio idoneo.
Ne consegue, ad esempio, l'aggravio fiscale per chi tiene sfitti uno o più appartamenti.
Iniziativa un po' drastica, ma che risponde all'esigenza di inculcare nel troppo individualista popolo italiano quei princìpi di solidarietà di cui la stessa Costituzione (articolo 2) si fa portatrice.
Diritto al ricongiungimento familiare.
Agevolazione della giovane coppia, applicando in tutte le amministrazioni la legislazione sul ricongiungimento familiare.
Devono essere garantite dalla legge le condizioni perché, nonostante le situazioni particolari, la famiglia conservi la sua integrità e i rapporti familiari siano mantenuti. Per cui le giovani coppie ed i nuclei familiari in genere hanno diritto a che tutte le amministrazioni applichino la normativa sul ricongiungimento del lavoratore alla famiglia. Per cui i lavoratori emigranti hanno diritto al ricongiungimento rapido con la famiglia e questa deve essere messa in condizione di potersi ricomporre.
Lo stesso discorso vale per i detenuti.
Educazione.
La famiglia ha diritto anche a una formazione etico-sociale-religiosa che le permetta di progredire automaticamente e di essere essa stessa la fucina di formazione di valori morali per la società.
Per quanto la famiglia possa riuscire da sola ad essere strumento di formazione, ha bisogno che dall'esterno le vengano forniti i mezzi perché possa realizzare questo suo diritto, e in contemporanea dovere, nei confronti della società, nel miglior modo possibile.
È precipuo compito delle istituzioni, a partire dalla scuola, mettere in condizione tutte le famiglie e soprattutto quelle disagiate moralmente ed economicamente, di poter usufruire di adeguati strumenti di formazione.
I consultori familiari dovranno istituire corsi per le famiglie, volti alla eliminazione delle barriere di comunicazione tra coniugi e tra genitori e figli.
Le stesse famiglie saranno coinvolte in attività di gruppo, di incontro, di confronto interfamiliare, non solo nell'ambito del consultorio familiare, ma anche in apposite strutture create nell'ambito di ciascun comune o circoscrizione.
Gli enti locali dovranno incentivare le attività ricreative e di svago non per individualizzate generazioni (anziani, minori, eccetera), ma creando strutture polivalenti nell'ambito delle quali ogni singolo membro della famiglia possa trovare spazio e motivo di incontro e integrazione.
Lo Stato deve impegnarsi, altresì, in una politica di controllo più attenta sui mass-media, proteggendo la compagine familiare e i suoi membri (soprattutto i minori) dal «bombardamento» di modelli di costume che portano allo sgretolamento della famiglia, prevedendo inoltre un adeguamento dei programmi radiotelevisivi a tutte le esigenze generazionali.
E infine si sottolinea che un'ampia azione educativa non può fare a meno di investire in maniera precisa i contenuti del- la stampa e della cinematografia, che non possono continuare a essere praticamente sottratti a qualunque forma di controllo.
Strumenti fiscali.
Se avessimo elaborato una proposta di legge che mirasse solo ed esclusivamente al recupero dei valori sociali e allo sviluppo
a) rivedere il regime degli assegni familiari;
b) applicare lo splitting, tassazione sul cumulo dei redditi dei coniugi, diviso a metà per ciascuno;
c) ritenere ammissibili come oneri deducibili dal reddito imponibile le spese riguardanti l'educazione e lo sviluppo della famiglia (istruzione);
d) ammissibilità, sempre come oneri deducibili, delle spese per collaborazione domestica entro limiti predeterminati, e in ogni caso di quelle sostenute per tale motivo, quali contributi previdenziali obbligatori;
e) previsione di nuovi criteri di valutazione della famiglia come unità impositiva;
f) eliminazione delle discriminazioni delle famiglie monoreddito, eccetera.
Organizzazione degli interventi.
Per poter trarre le fila di un discorso programmatico bisogna necessariamente creare dei punti di riferimento, perché il discorso venga attuato e rispettato.
Gli interventi disorganici di singoli Ministeri devono trovare un coordinamento. Esiste infatti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali che è direttamente competente per tutto ciò che riguarda la famiglia e che può essere punto di riferimento di tutte le iniziative menzionate nella presente proposta di legge.
Nell'ambito del Ministero , quindi, si dovrebbe istituire un Ufficio per la famiglia con scopi programmatici indicativi di nuove tecniche di lavoro integrato dei diversi operatori, impegnati nel perseguimento di obiettivi che riguardano la famiglia. L'Ufficio avrà competenze programmatiche, esecutive e di formazione. In esso, inoltre, confluiranno anche le iniziative programmatiche dei Ministeri interessati, quali, ad esempio, quelli della sanità e dell'economia e delle finanze.
Da ciò deriva la stretta collaborazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con tutti quegli altri organi o Ministeri che, per un verso o per l'altro, investono tematiche che riguardano la famiglia.
Vengono inoltre istituiti, presso il citato Ministero, organi di controllo e vigilanza, soprattutto per la verifica del rispetto delle norme programmatiche a livello locale.
A livello locale, poi, viene incentivata la figura del difensore civico, che svolge una vigilanza su tutti gli organi e istituzioni impegnati negli enti locali.
Nel proporre la legge quadro sulla famiglia, siamo partiti dalla considerazione che alla società dell'immagine va sostituita quella dei contenuti; alla cultura dell'alienazione, la cultura degli affetti; al benessere apparente, quello sostanziale.
La rivalutazione della famiglia come espressione concreta di queste considerazioni
1. La famiglia fondata sul matrimonio tra uomo e donna è soggetto giuridico ed è pertanto titolare di diritti e destinataria di tutela da parte dello Stato.
2. Lo Stato riconosce la famiglia come entità originaria e ne regola e rispetta l'autonomia giuridica, etica, sociale ed economica.
3. Lo Stato riconosce altresì nella famiglia un elemento necessario per la propria esistenza e stabilità.
1. La famiglia, nella propria integrità, ha un ruolo strumentale rispetto agli individui che la compongono.
2. Tutte le persone hanno:
a) diritto a formare una famiglia;
b) diritto all'inserimento in una famiglia.
3. Lo Stato rimuove gli impedimenti sociali ed economici che ostano al godimento dei diritti di cui al comma 2, con riferimento sia alla famiglia d'origine sia alla famiglia non originaria.
1. Lo Stato promuove la omogeneità della famiglia, riconoscendo e tutelando la necessità della compresenza nell'ambito della compagine familiare di più generazioni.
2. Il concepito ha diritto all'ingresso nella famiglia.
1. I coniugi hanno il diritto di decidere liberamente se procreare figli, che costituiscono componente essenziale della famiglia. Ogni intervento medico-scientifico riguardante la procreazione deve essere liberamente accettato dai coniugi e circoscritto ai soli casi patologici.
2. È compito dello Stato rimuovere gli ostacoli di natura economica e sociale alla procreazione, anche di più figli. Possono essere previsti incentivi economici per i figli successivi al primo. Al minore è comunque garantito il minimo vitale.
1. Il minore ha diritto ad avere, comunque, una famiglia, sia essa d'origine o affidataria.
2. La famiglia deve essere messa in condizione di assicurare lo sviluppo fisico e morale dei figli minori.
3. Ai fini di cui al comma 2, devono essere garantite le condizioni economico-sociali atte a evitare l'allontanamento del minore dalla famiglia d'origine quando:
a) la famiglia sia numerosa e incapace di fare fronte alle necessità di tutti i figli;
b) il minore sia in una situazione patologica, quale portatore di handicap, o si trovi in uno stato di devianza o di tossicodipendenza;
c) la famiglia versi in condizioni di grave disagio a causa di indigenza, di assenza di uno dei genitori, di condizioni abitative malsane o promiscue ovvero di carenze di ordine psico-pedagogico e culturale.
1. Le istituzioni pubbliche specializzate, i consultori familiari e le aziende sanitarie locali formulano programmi e attuano interventi a supporto della famiglia del minore nei casi di cui al comma 3 dell'articolo 5, privilegiando e incentivando l'assistenza e il sostegno domiciliare da parte di équipe specializzate. Particolare sostegno è dato alle famiglie che devono prestare assistenza a uno o più dei loro membri portatori di handicap.
2. I consultori familiari istituiscono corsi periodici per l'educazione e il sostegno morale delle famiglie che hanno tra i loro membri soggetti portatori di handicap.
1. Gli operatori delle équipe che prestano la loro opera presso il domicilio dei portatori di handicap hanno diritto alla corresponsione di una indennità straordinaria.
1. Lo Stato garantisce le condizioni che rendono possibili la permanenza e l'integrazione dell'anziano nella famiglia, la quale si avvale del suo apporto educativo.
2. Ove non siano realizzabili le condizioni di cui al comma 1, è comunque agevolato l'inserimento dell'anziano in comunità di carattere familiare.
1. Ai fini di cui all'articolo 8, particolari sostegni economici e sgravi fiscali sono stabiliti per le famiglie con anziani coabitanti, per le famiglie affidatarie, per le case-famiglia, per le comunità familiari e per tutte le associazioni familiari che ospitano anziani.
1. Le istituzioni pubbliche specializzate, i consultori familiari e le aziende sanitarie locali elaborano sistemi integrati di interventi socio-sanitari per l'assistenza domiciliare dell'anziano.
2. Qualora si renda necessario il ricovero dell'anziano in strutture pubbliche, è garantito, compatibilmente con il suo stato di salute, il servizio di day hospital. Devono comunque essere stabilite forme di collaborazione da parte dei familiari, al fine di impedire l'emarginazione morale, fisica ed economica dell'anziano dalla famiglia.
1. Il lavoro è elemento fondamentale di sviluppo per la famiglia.
2. Lo Stato programma una adeguata politica del lavoro, atta a contribuire al benessere della famiglia.
3. Le norme sul collocamento al lavoro devono adeguarsi ai princìpi di cui al presente capo.
1. Le norme concernenti i diritti della madre lavoratrice devono tenere conto dei seguenti princìpi:
a) adeguamento delle strutture lavorative alle esigenze dei minori nei primi anni di vita, in modo da garantirne il costante contatto con la madre;
b) flessibilità e adeguamento dell'orario di lavoro alle esigenze della famiglia, soprattutto quando vi siano soggetti disagiati che necessitano di assistenza, quali anziani o minori portatori di handicap;
c) diritto a una sede lavorativa che favorisca il ricongiungimento dei componenti della famiglia;
d) diritto alla retribuzione del lavoro casalingo.
2. Le agevolazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 possono essere estese al padre lavoratore in caso di assenza della madre o quando le condizioni familiari siano tali da richiedere la presenza dei due coniugi.
3. Con ulteriori provvedimenti legislativi sono disciplinati gli opportuni incentivi al lavoro a tempo parziale e per il godimento di congedi familiari e di periodi di astensione dal lavoro per motivi
1. Lo Stato, nell'ambito di un programma articolato di interventi, promuove lo sviluppo delle istituzioni sociali di sostegno alla famiglia, anche mediante incentivi economici e facilitazioni giuridiche a favore di associazioni e comunità che operano a tale fine.
1. Le amministrazioni centrali competenti elaborano piani di coordinamento e di sviluppo dei consultori familiari, uniformandosi ai princìpi della legge 29 luglio 1975, n. 405, con particolare riguardo alla funzione preventiva ed educativa dei consultori e alle peculiari esigenze locali.
2. I piani di cui al comma 1 vengono attuati dagli enti locali, i quali provvedono altresì a mettere a diposizione delle famiglie luoghi per lo svolgimento di incontri e attività ricreative che favoriscano l'integrazione interfamiliare.
1. La famiglia è luogo e strumento di formazione per i suoi componenti e, in generale, per la società.
1. Nell'ambito della tutela della famiglia, sono privilegiati gli interventi tesi a sviluppare apporti culturali diversificati da parte dei mezzi di informazione.
1. Le amministrazioni pubbliche e private devono facilitare il ricongiungimento familiare dei componenti, che costituisce diritto fondamentale della famiglia.
2. Ai fini di cui al comma 1, particolare attenzione è rivolta:
a) alle famiglie di nuova formazione e a quelle in cui siano presenti minori o soggetti portatori di handicap o di devianze;
b) alle famiglie di lavoratori emigrati, tra i cui membri è comunque facilitata la comunicazione.
3. Compatibilmente con le esigenze di giustizia, devono essere altresì agevolati i contatti del detenuto con la propria famiglia.
1. Anche ai fini di cui all'articolo 17, è riconosciuto il diritto della famiglia a una abitazione adeguata alle sue esigenze.
2. Devono essere attuati interventi programmatici che prevedano la progettazione di nuove abitazioni e il recupero di quelle già esistenti, anche mediante l'utilizzo di abitazioni tenute disabitate, nel rispetto delle esigenze generali e familiari, con particolare riferimento alle famiglie numerose e di nuova formazione, a quelle in cui sono presenti anziani o portatori di handicap e a quelle costituite da emigrati rientrati in Italia.
1. Lo Stato, per emancipare la famiglia dagli ostacoli di ordine economico che ne limitano la formazione, la crescita e lo sviluppo, prevede agevolazioni fiscali e tributarie finalizzate in particolare a:
a) eliminare le discriminazioni a carico delle famiglie monoreddito;
b) ampliare l'ambito degli oneri deducibili dal reddito imponibile per tutte le spese che riguardano lo sviluppo della famiglia.
1. Le iniziative programmatiche e gli interventi riguardanti la famiglia sono di competenza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
2. Qualora le iniziative e gli interventi di cui al comma 1 riguardino singoli settori, essi sono assunti di concerto con i Ministri interessati.
1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito l'Ufficio centrale per la famiglia.
2. La struttura organica dell'Ufficio di cui al comma 1 è disciplinata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
1. All'Ufficio centrale per la famiglia di cui all'articolo 21, anche tramite le opportune forme di coordinamento con gli interventi regionali, competono:
a) l'attività di studio e programmazione dei fenomeni rilevanti per la famiglia;
b) l'attività di studio e programmazione delle politiche settoriali di intervento relative ai seguenti settori: denatalità, minori, anziani, lavoro, istituzioni sociali, abitazione, educazione, emigrazione, devianze, fisco;
c) l'attività di programmazione e gli interventi per l'integrazione dei ruoli professionali degli operatori impegnati nelle attività di sostegno alle famiglie;
d) gli interventi per il lavoro di équipe volti alla composizione degli aspetti sociali, psicologici e sanitari della famiglia;
e) la omogeneizzazione dello sviluppo dei consultori familiari;
f) l'aggiornamento di tutti gli operatori impegnati nelle problematiche della famiglia;
g) la creazione di un centro unico di elaborazione e conservazione dei dati riguardanti la famiglia.
1. Le regioni adeguano gli interventi di propria competenza ai princìpi della presente legge.
1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è istituito un organo di controllo e di vigilanza sull'attuazione dei programmi elaborati dall'Ufficio centrale di cui all'articolo 21.
2. La struttura dell'organo di cui al comma 1 è disciplinata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
1. È istituito, in tutte le regioni, il difensore civico per la famiglia, con il compito di raccordare gli indirizzi dell'Ufficio centrale per la famiglia di cui all'articolo 21 con gli interventi realizzati a livello locale e di vigilare su tutte le attività riguardanti la famiglia.
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