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PDL 1077

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1077



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato GIBELLI

Disposizioni per incentivare il trasporto di merci
per ferrovia e per vie d'acqua

Presentata il 12 giugno 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - L'efficienza del sistema dei trasporti è condicio sine qua non per la crescita ed il sostegno del sistema economico e produttivo di un Paese. Tuttavia in ambito europeo il trasporto, soprattutto quello delle merci, è eccessivamente sbilanciato verso la gomma. In Italia, con lo sviluppo economico e produttivo, abbiamo assistito ad una rapida crescita di un settore particolarmente importante come l'autotrasporto di merci. Un settore questo certamente determinante per l'economia nazionale che, con le sue 150.000 imprese, movimenta circa l'85 per cento delle merci creando occupazione per circa un milione di persone e che da solo produce il 7 per cento del prodotto interno lordo. Lo spropositato sviluppo del trasporto su gomma ha provocato vistosi squilibri tra le diverse modalità di trasporto, tanto che il trasporto su gomma è arrivato al limite del suo livello di espansione. In realtà l'unico sistema che consentirebbe di trasferire, significativamente, quote di traffico merci su altre modalità di trasporto è quello intermodale, che necessariamente richiede la preventiva realizzazione di un sistema, prevalentemente ferroviario e marittimo, efficiente e ben strutturato. In attesa di realizzare il suddetto riequilibrio, attraverso il sistema dell'intermodalità, la presente proposta di legge si propone in particolare due obiettivi quali: la tutela dell'ambiente, secondo gli indirizzi della Unione europea, e la tutela della sicurezza stradale. A tali fini la presente proposta di legge, anche in ottemperanza a quanto previsto dal Libro Bianco della Commissione europea sulla politica dei trasporti che prevede il rilancio delle ferrovie e la promozione dei trasporti marittimi e fluviali, prevede principalmente contributi allo scopo di favorire il trasporto delle merci facendo uso della ferrovia e delle vie d'acqua.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. Allo scopo di realizzare il riequilibrio modale tra i diversi tipi di trasporto e al fine di migliorare le condizioni ambientali e la sicurezza stradale, nonché nel rispetto degli indirizzi comunitari in materia di trasporto delle merci, la presente legge detta norme finalizzate a favorire il trasporto delle merci per ferrovia e per vie d'acqua.

Art. 2.
(Incentivi per il trasporto su ferrovia di veicoli destinati al trasporto su strada di cose).

      1. Per le finalità di cui all'articolo 1, alle imprese ferroviarie di trasporto di cui all'articolo 3 della direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, e successive modificazioni, esercenti i servizi ferroviari sulla rete ferroviaria del territorio nazionale, sono concessi contributi a fondo perduto per gli anni 2006, 2007 e 2008 al fine di incentivare il trasporto su carri ferroviari di veicoli destinati al trasporto su strada di cose.
      2. Le imprese di cui al comma 1, per poter usufruire dei contributi di cui al presente articolo, sono tenute ad applicare una riduzione, non inferiore al 50 per cento, delle tariffe praticate ai soggetti abilitati all'esercizio di attività di trasporto su strada di cose, per il servizio di trasporto su carri ferroviari di veicoli destinati al trasporto su strada di cose.
      3. L' ammontare dei contributi di cui al comma 1 è stabilito nella misura massima di 25 milioni di euro per il 2006, 50 milioni di euro per il 2007 e 50 milioni di euro per il 2008.

Art. 3.
(Contributi per incentivare il trasporto via mare di veicoli destinati al trasporto su strada di cose).

      1. Per le finalità di cui all'articolo 1, le imprese che forniscono servizi marittimi di cabotaggio tra porti nazionali applicano una riduzione non inferiore al 50 per cento sulle tariffe, nonché sui noli praticati per il trasporto di merci effettuato con veicoli destinati al trasporto su strada di cose.
      2. Le imprese che applicano la riduzione di cui al comma 1 sono esonerate per l'anno 2006 e in misura pari al 50 per cento dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al personale di bordo per le navi che esercitano attività di cabotaggio, ad esclusione delle navi di proprietà dello Stato o di imprese che hanno in vigore con esso convenzioni o contratti di servizio.
      3. Le imprese di cabotaggio marittimo nei confronti delle quali sia stato accertato, dai competenti organi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il mancato rispetto dei contratti di lavoro del personale di bordo, decadono dai benefìci concessi ai sensi del comma 2.
      4. L'efficacia dei benefìci di cui al comma 2 è subordinata all'autorizzazione ed al rispetto dei vincoli della Commissione europea, ai sensi degli articoli 87 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunità europea, e successive modificazioni.

Art. 4.
(Contributi per incentivare il trasporto delle merci per vie navigabili fluviali o lacuali).

      1. Per le finalità di cui all'articolo 1, alle imprese che, per il trasporto dei propri prodotti, utilizzano le vie navigabili fluviali o lacuali sono concessi contributi a fondo perduto per gli anni 2006, 2007 e 2008.
      2. L'ammontare dei contributi di cui al comma 1 è stabilito nella misura di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.

Art. 5.
(Contratti di programma).

      1. L'assegnazione e la ripartizione dei contributi di cui all'articolo 2, comma 1, nonché le modalità di applicazione delle riduzioni tariffarie di cui al medesimo articolo 2, comma 2, e di cui all'articolo 3, comma 1, sono disciplinate mediante contratti di programma da stipulare tra i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, e di cui all'articolo 3, comma 1, e il Ministero dei trasporti nel termine di tre mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. Il Ministro dei trasporti trasmette al Parlamento, per l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari, prima della stipulazione, gli schemi dei contratti di programma di cui al comma 1 e dei relativi eventuali aggiornamenti.
      3. I competenti organi parlamentari esprimono un parere motivato sugli schemi dei contratti di programma trasmessi ai sensi del comma 2, entro il termine di venti giorni dalla data di assegnazione.
      4. Il Ministro dei trasporti presenta al Parlamento una relazione semestrale sullo stato di attuazione dei contratti di programma di cui al presente articolo.

Art. 6.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, pari a 25 milioni di euro per il 2006, 50 milioni di euro per il 2007 e 50 milioni di euro per il 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, pari a 52 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
      3. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra il vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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