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PDL 1065

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1065



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MANCINI

Disposizioni in favore del personale impegnato nei progetti
di lavori socialmente utili

Presentata il 9 giugno 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge intende approntare una serie di misure a favore della categoria del personale impegnato nei progetti di lavori socialmente utili.
      I cosiddetti «lavoratori socialmente utili» sono una categoria che è stata introdotta nel nostro ordinamento rispondendo a una visione di politica attiva del lavoro, basata sulla partecipazione a iniziative di pubblica utilità, limitate nel tempo, di soggetti particolarmente svantaggiati. E, come è ben noto, le più gravi situazioni di disagio per i lavoratori si verificano soprattutto nel Mezzogiorno d'Italia. Difatti, la distribuzione sul territorio nazionale dei lavoratori socialmente utili rispecchia il tradizionale dualismo nord-sud della disoccupazione italiana: basti pensare che, solo in Calabria, i lavoratori socialmente utili e i lavoratori di pubblica utilità sono nell'ordine delle decine di migliaia e la maggior parte di essi è concentrata nella provincia di Cosenza sia per la sua vasta estensione territoriale sia per la presenza in essa di realtà industriali problematiche, quale, ad esempio, quella del distretto industriale di Piano Lago.
      Il problema tradizionale dei lavoratori impegnati in attività socialmente utili è legato alle prospettive occupazionali e l'esperienza degli ultimi anni ha mostrato l'efficacia di alcuni strumenti approntati ad hoc. La presente proposta di legge si pone, infatti, come obiettivo quello di riproporre per gli anni 2006, 2007 e 2008 gli interventi agevolativi disposti ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 50 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per gli anni fino al 2003, relativi all'assunzione di lavoratori socialmente utili da parte degli enti locali (articolo 1), alla concessione di mutui a tasso agevolato ai comuni per facilitare la loro stabilizzazione (articolo 2) e alla corresponsione anticipata dell'assegno di utilizzo spettante per l'anno 2006 a coloro i quali intendano intraprendere un'attività lavorativa autonoma (articolo 3).
      Per quanto attiene, più in particolare, alla norma dettata all'articolo 1, la possibilità data alle amministrazioni locali di colmare i vuoti di organico procedendo all'assunzione di lavoratori socialmente utili significherà una riduzione dello stato di precarietà in cui versa tale categoria di lavoratori e, al contempo, un ulteriore miglioramento nella fornitura dei servizi da parte delle suddette amministrazioni. A tale proposito, appare opportuno, esemplificativamente, fare riferimento all'esperienza dei lavoratori socialmente utili operanti nel territorio del Savuto, in provincia di Cosenza. È proprio grazie al lavoro che attualmente prestano, a vario livello, tali lavoratori che gli enti del suddetto territorio possono continuare a erogare molti dei servizi indispensabili alle comunità di riferimento nonostante le note ristrettezze economiche dovute ai numerosi tagli dei trasferimenti dallo Stato agli enti locali.
      Sempre al fine della stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili vengono riproposti gli strumenti di cui agli articoli 2 e 3 della proposta di legge. Più in dettaglio, l'articolo 2 prevede che la Cassa depositi e prestiti Spa conceda ai comuni mutui a tasso agevolato con oneri a carico del Fondo per l'occupazione, mentre l'articolo 3 consente ai lavoratori socialmente utili che intendono intraprendere un'attività lavorativa autonoma, dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero vogliono associarsi in cooperativa, di ottenere la corresponsione anticipata dell'assegno per l'attività lavorativa da prestare nell'anno in corso.
      Alla luce di tale quadro, la presente proposta di legge appare meritevole di sollecita approvazione.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Assunzioni).

      1. All'articolo 78, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, dopo le parole: «limitatamente agli anni 2001, 2002 e 2003» sono inserite le seguenti: «nonché agli anni 2006, 2007 e 2008».

Art. 2.
(Concessione di mutui a tasso agevolato).

      1. Per facilitare la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, con onere a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, la Cassa depositi e prestiti Spa concede ai comuni, per gli anni 2006, 2007 e 2008, mutui a tasso agevolato stabilito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 3.
(Corresponsione anticipata dell'assegno di utilizzo per prestazioni in attività socialmente utili).

      1. I lavoratori aventi titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, all'assegno di utilizzo per prestazioni in attività socialmente utili e relative prestazioni accessorie con oneri a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che ne facciano richiesta per intraprendere un'attività lavorativa autonoma, dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero per associarsi in cooperativa, possono ottenere la corresponsione anticipata del predetto assegno che sarebbe loro spettato fino a tutto il 31 dicembre 2006, detratte le mensilità già riscosse alla data della domanda, con la conseguente cancellazione dal bacino dei lavoratori socialmente utili. La domanda deve essere corredata da una apposita dichiarazione di responsabilità con la quale l'interessato deve fornire le indicazioni sull'attività che intende intraprendere, precisando la data di inizio della nuova attività.

Art. 4.
(Copertura finanziaria).

      1. A decorrere dal 1o gennaio 2006 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, come da ultimo rideterminate dall'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, sono ulteriormente incrementate dello 0,8 per cento.


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