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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 1247 |
1) i coniugi, all'atto della celebrazione del matrimonio (oppure i genitori che effettuano il riconoscimento congiunto) devono accordarsi su quale cognome attribuire per primo ai figli (articolo 314-ter), dal momento che poi soltanto il primo cognome si trasmetterà alle generazioni future;
2) in caso di mancato accordo avrà la prevalenza il cognome della madre; è questo un importantissimo elemento di novità perché contrassegna il ruolo essenziale della madre nella filiazione e dunque il definitivo superamento della pregressa disparità.
Tuttavia il problema della scelta del cognome dei figli non può, come accennato, essere ascritto esclusivamente al capitolo dell'eguaglianza fra i coniugi. Si tratta, infatti, soprattutto di proteggere la sfera giuridica del minore, cioè di colui che dovrà portare quel cognome. In linea di principio il diritto di scegliere il cognome dovrebbe appartenere proprio a costui, ma poiché è chiaro che il figlio non potrà mai fare questa scelta al momento della nascita o durante l'infanzia, si opta allora per l'attribuzione di un cognome, per così dire provvisorio, che il figlio sarà libero di cambiare al raggiungimento di una certa età. Così, in virtù dell'articolo 3 (che sostituisce il comma 1 dell'articolo 89 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396) è previsto che, al compimento del diciottesimo anno di età, il figlio può modificare il proprio cognome parentale invertendo l'ordine dei due cognomi, mediante ricorso alla procedura disciplinata dalla legge sullo stato civile, per il cambiamento del cognome. Anche quest'ultima possibilità è già nota all'ordinamento spagnolo (articolo 190 del Codigo Civil), dove però è predeterminato l'ordine - originario - del doppio cognome (prima il cognome paterno e poi quello materno).
Questo diritto di assumere autonome decisioni in ordine al proprio cognome trova puntuale, benché circoscritto riconoscimento anche nella vigente legislazione italiana, laddove nell'articolo 262, secondo comma, del codice civile, è attribuito al figlio naturale che porti il cognome materno il potere di acquisire, in aggiunta o in sostituzione, quello del padre che abbia effettuato postumamente il riconoscimento.
Quanto ai figli naturali, l'articolo 314-quater prevede, nel caso in cui non vi sia riconoscimento congiunto, che vengano assunti entrambi i cognomi del genitore che riconosce per primo (altrimenti il figlio naturale avrebbe un solo cognome e sarebbe perciò discriminato). Se la filiazione avviene da entrambi i genitori, ma non contestualmente, rimane la regola per cui il primo cognome del figlio è quello del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Tuttavia il successivo riconoscimento dell'altro genitore implicherà l'aggiunta del primo cognome di quest'ultimo in sostituzione dell'originario secondo cognome del figlio (si ha cioè la sostituzione del secondo cognome del genitore che per primo ha riconosciuto).
Il primo cognome del figlio naturale è sempre quello del genitore che per primo lo ha riconosciuto; in caso di successiva filiazione si aggiungerà quello dell'altro. Fermo restando che, anche in questo caso, il figlio naturale, una volta raggiunta la maggiore età, può invertire l'ordine del doppio cognome.
Per quanto riguarda la disciplina del cognome parentale dell'adottato maggiore di età, enunciata nell'articolo 314-quinquies, la scelta seguita è stata sostanzialmente quella di riscrivere l'articolo 299 del codice civile, adattando la disciplina ivi prevista alla novità introdotta dal cognome parentale. La norma generale prevede che il cognome parentale dell'adottato sia costituito dal primo cognome dell'adottante e dal primo proprio cognome (articolo 314-quinquies, primo comma). Nel caso che l'adottato sia figlio naturale non riconosciuto dai propri genitori, è prevista la piena assunzione del cognome parentale dell'adottante, che permane, anche nel caso di riconoscimento successivo. Parimenti, nel caso che l'adottato sia figlio naturale, riconosciuto dai propri genitori, il cognome parentale assunto è quello dell'adottante (articolo 314-quinquies, secondo comma).
Nell'ipotesi che l'adozione venga effettuata da coniugi è previsto che l'adottato assuma il primo cognome di ciascuno dei coniugi adottanti, secondo l'ordine dal medesimo indicato al momento di esprimere il consenso all'adozione (articolo 314-quinquies, terzo comma).
Per quanto riguarda l'adozione ordinaria è stato necessario riscrivere - con la norma dell'articolo 2 - l'articolo 27 della legge 4 maggio l983, n. 184, sostituendolo con un nuovo testo che, in analogia a quanto disposto per i figli nati dal matrimonio, prevede che il cognome parentale sia composto dal primo cognome di ciascuno dei genitori adottanti, secondo l'ordine da essi stessi indicato nella domanda di adozione. In mancanza di accordo decide il tribunale per i minorenni.
Nel caso l'adozione venga disposta nei confronti della moglie separata, l'adottato assume il cognome parentale della donna.
Una specifica norma - l'articolo 4 - prevede l'ipotesi residuale in cui il figlio naturale sia riconosciuto o adottato da un solo genitore o da una sola persona privi di cognome parentale. In tale caso il cognome parentale sarà formato dal cognome del genitore che lo riconosce o lo adotta e da quello dell'ascendente prossimo di quest'ultimo.
La disciplina definitiva prefigurata nell'articolato trova applicazione a partire dai figli nati da matrimoni celebrati dopo la data di entrata in vigore della legge (oppure da atti di adozione successivi alla medesima data) e quindi è destinata ad una lunghissima fase transitoria. Di qui l'esigenza di regolare la fase transitoria in modo da consentire l'accesso al cognome parentale anche a coloro che non rientrano nelle norme a regime. Ciò sia al fine di assicurare tendenzialmente l'unità del cognome dei membri della stessa famiglia sia al fine di garantire a coloro che ne avvertano il bisogno, sotto il profilo del costume sociale, la possibilità di ottenere il nuovo riconoscimento di identità che deriva dal cognome parentale.
A questo riguardo la norma transitoria di cui all'articolo 5, comma 1, prevede la possibilità per tutti di aggiungere al proprio cognome quello della madre, attraverso una procedura estremamente agevole, mediante una semplice dichiarazione all'ufficiale di stato civile. L'inversione dei due cognomi sarà, invece, possibile nei casi in cui sia necessario garantire l'identità del cognome parentale tra i figli nati prima e dopo la data di entrata in vigore della legge. In questo caso - ricorrendovi un interesse superiore - sarà necessario utilizzare la procedura prevista dalle norme sullo stato civile in materia di cambiamento del cognome (articolo 5, comma 2).
Per i figli legittimi nati dopo la data di entrata in vigore della legge, è prevista la possibilità dei coniugi di scegliere l'ordine dei due cognomi, mediante una semplice dichiarazione congiunta, da inserire nella dichiarazione di nascita resa ai sensi dell'articolo 30 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000. Nel caso in cui la dichiarazione non sia effettuata, il cognome della madre precede quello del padre (articolo 6).
Nei matrimoni contratti prima della data di entrata in vigore della legge, per quanto riguarda il cognome della moglie, è prevista l'ultrattività delle norme sull'aggiunta e sull'uso del cognome del marito di cui agli articoli 143-bis e 156-bis del codice civile e dell'analoga norma in tema di scioglimento del matrimonio (articolo 7).
Infine è previsto (articolo 8), per la coerenza del sistema, che ogni disposizione normativa in materia di cognome deve intendersi estesa anche al cognome parentale.
1. Dopo il titolo VIII del libro I del codice civile è inserito il seguente:
Art. 314-bis. - (Cognome parentale). - Il cognome parentale è composto dal primo cognome di ciascuno dei genitori secondo l'ordine determinato ai sensi del presente titolo.
Art. 314-ter. - (Cognome parentale dei figli legittimi). - Nel corso della celebrazione del matrimonio gli sposi, con dichiarazione resa davanti all'ufficiale dello stato civile, stabiliscono se, nel cognome parentale dei figli, il primo cognome della madre precede quello del padre o viceversa.
In mancanza di accordo, il cognome parentale è composto dal primo cognome della madre e dal primo cognome del padre.
Art. 314-quater. - (Cognome parentale del figlio naturale). - Il cognome parentale del figlio naturale è costituito dai due cognomi del genitore che per primo lo ha riconosciuto.
Se il riconoscimento è effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, questi, con dichiarazione contestuale al riconoscimento, stabiliscono se nel cognome parentale del figlio il primo cognome della madre precede quello del padre o viceversa.
In mancanza di accordo, il cognome parentale del figlio naturale è composto dal primo cognome della madre e dal primo cognome del padre.
Se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il cognome parentale è modificato mediante la sostituzione del secondo cognome del figlio con il primo cognome del padre.
Se la filiazione nei confronti della madre è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte del padre, il cognome parentale è modificato mediante la sostituzione del secondo cognome del figlio con il primo cognome della madre.
Art. 314-quinquies. - (Cognome parentale dell'adottato maggiore di età). - Il cognome parentale dell'adottato è costituito dal primo cognome dell'adottante e dal primo cognome proprio.
L'adottato che è figlio naturale non riconosciuto dai propri genitori assume soltanto il cognome parentale dell'adottante. Qualora il riconoscimento sia successivo all'adozione, l'adottato non assume il cognome parentale del genitore che lo ha riconosciuto salvo che l'adozione venga revocata. Il figlio naturale che è stato riconosciuto dai propri genitori e che viene successivamente adottato, assume il cognome parentale dell'adottante.
Se l'adozione è compiuta da coniugi, il cognome parentale dell'adottato è costituito dal primo cognome di ciascuno dei coniugi adottanti secondo l'ordine indicato dall'adottato al momento di esprimere il suo consenso all'adozione».
1. L'articolo 27 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 27. - 1. Per effetto dell'adozione, l'adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome.
2. Il cognome parentale dell'adottato è composto dal primo cognome di ciascuno dei genitori adottanti secondo l'ordine indicato da questi ultimi nella domanda di adozione. In caso di mancato accordo, provvede con decreto lo stesso tribunale per i minorenni che decide sull'adozione.
3. Se l'adozione è disposta a favore della moglie separata, ai sensi dell'articolo 25, comma 5, l'adottato assume il cognome parentale della donna.
4. Con l'adozione cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia di origine, fatti salvi i divieti matrimoniali».
1. Il comma 1 dell'articolo 89 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, è sostituito dal seguente:
«1. Salvo quanto disposto per le rettificazioni, chiunque voglia cambiare il nome o aggiungerne al proprio un altro oppure voglia cambiare il proprio cognome perché ritenuto ridicolo, vergognoso o perché rivela un'origine illegittima, e chiunque, raggiunta la maggiore età, intenda modificare il proprio cognome parentale invertendo l'ordine dei due cognomi, deve farne domanda al procuratore generale presso la corte di appello nella cui giurisdizione è situato l'ufficio dello stato civile dove si trova l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce».
1. Il cognome parentale dei figli naturali riconosciuti o adottati rispettivamente da un solo genitore o da una sola persona privi di cognome parentale è composto dal cognome del genitore che lo riconosce o lo adotta e dal cognome dell'ascendente prossimo di quest'ultimo.
1. Chiunque intende aggiungere al proprio cognome quello della madre deve farne dichiarazione all'ufficiale dello stato civile, che provvede ad annotare il nuovo cognome a margine dell'atto di nascita.
2. L'inversione dell'ordine dei due cognomi è consentita solo nei casi in cui sia necessario garantire l'identità del cognome parentale tra i figli nati prima e dopo la data di entrata in vigore della presente legge. In tale caso si applica la procedura di cui all'articolo 3.
1. Per i figli legittimi nati dopo la data di entrata in vigore della presente legge, il cognome parentale è composto dal primo cognome della madre e dal primo cognome del padre, salvo che i coniugi, con la dichiarazione di nascita resa ai sensi dell'articolo 30 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, effettuata congiuntamente, non abbiano stabilito che il primo cognome del padre precede quello della madre.
1. Per i matrimoni contratti prima della data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le norme di cui agli articoli 143-bis e 156-bis del codice civile e l'articolo 5, secondo, terzo e quarto comma, della legge 1o dicembre 1970, n. 898, come da ultimo modificato dalla legge 6 marzo 1987, n. 74.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ogni riferimento normativo al cognome deve intendersi esteso anche al cognome parentale.
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