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PDL 1261

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1261



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

LION, FUNDARÒ

Disposizioni per il sostegno e lo sviluppo delle imprese agricole

Presentata il 30 giugno 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge è finalizzata alla concessione di provvidenze in favore di imprese agricole che versano in condizioni di difficoltà. Tali sostegni, in conformità ai vincoli imposti dall'Unione europea in materia di concessione di aiuti di Stato, sono diretti sia a favorire la ripresa produttiva di imprese agricole in crisi temporanea, sia al salvataggio e alla ristrutturazione di aziende agricole in condizioni di recessione, ma che hanno possibilità di rientrare in competizione riconvertendo i propri indirizzi produttivi verso nuovi settori in espansione.
      L'agricoltura italiana è in evidente stato di crisi. I rapporti ufficiali che annualmente descrivono le prestazioni del nostro settore primario indicano che le imprese agricole hanno crescenti problemi di competitività, conseguono sempre minore reddito, diminuisce la loro produttività nei comparti strategici, hanno difficoltà commerciali per le colture di base, non riescono ad adeguarsi con efficacia ai cambiamenti, di regola a carattere strutturale, che le politiche mondiali e le strategie europee dispongono al fine di incrementare il livello della concorrenza e la quantità degli scambi tra gli Stati. Trattasi, in particolare, delle liberalizzazioni imposte dagli accordi in sede di Organizzazione mondiale del commercio (OMC/WTO) e dagli obiettivi di multifunzionalità rurale decisi nell'ambito della Politica agricola comune (PAC).
      Le problematiche che incidono sulle aziende agricole italiane hanno anche origine di natura prettamente nazionale. Con la riforma della PAC per gli anni 2000-2004, nota come «Agenda 2000», è sovente accaduto che alle scelte di cambiamento decise e accettate in sede europea non abbia fatto seguito un pari adeguamento degli indirizzi di sviluppo rurale delle regioni e dello Stato. Oggi gli agricoltori italiani quasi subiscono, e non governano, i provvedimenti adottati dalla Commissione europea su richiesta del Consiglio. Essi si trovano al centro di un sistema produttivo in cui interagiscono azioni confliggenti: mentre da un lato gli agricoltori sono spinti a privilegiare le produzioni storiche e a forte legame con le caratteristiche culturali e geografiche del Paese, tra cui le produzioni cerealicole, vitivinicole e olearie di ambito mediterraneo del centro sud, o quelle foraggiere, zootecniche, lattiero-casearie e agroindustriali del nord, dall'altro lato ricevono limitazioni o addirittura eliminazioni settoriali di fronte a cui non possono opporre alcuna resistenza o adottare rimedi confacenti.
      Tra le questioni riferibili alle contraddizioni di cui trattasi, possiamo certamente citare la vicenda dello zucchero, con il ridimensionamento inferto al settore bieticolo-saccarifero, la questione dello scarso quantitativo nazionale di latte che l'Italia può commercializzare, la liberalizzazione preferenziale dei mercati ortofrutticoli verso l'importazione degli ortaggi e della frutta da Paesi extraeuropei con indirizzi produttivi uguali ai nostri, ma con costi di produzione enormemente più bassi, e da ultimo l'abbassamento delle tutele a livello internazionale dei nomi geografici che designano le nostre produzioni alimentari di pregio.
      Ma i problemi delle nostre aziende agricole hanno anche cause di natura contingente e di regola non prevedibile. Facciamo riferimento alle calamità naturali, alle emergenze sanitarie e alle eccedenze produttive.
      Nelle regioni del sud, in particolare, negli ultimi dieci anni, ma segnatamente nell'ultimo quinquennio, le avversità climatiche hanno pesantemente compromesso il regolare svolgimento delle campagne agrarie.
      Inverni eccezionalmente rigidi o piovosi ed estati spesso siccitose hanno fatto sì che i raccolti delle produzioni da reddito delle aziende non siano riusciti a garantire i ricavi allo scopo necessari.
      Le crisi economiche dei mercati finanziari internazionali e lo smantellamento delle maggiori industrie alimentari nazionali sono state le cause delle difficoltà commerciali dei prodotti ortofrutticoli e zootecnici di tutte le aziende italiane. Soprattutto negli ultimi tre anni, le vendite di tali derrate da parte degli agricoltori sono state travagliate e ad ogni modo inadatte a coprire gli oneri della relativa produzione.
      Le emergenze sanitarie degli anni che vanno dal 2001 ad oggi, in particolare la BSE, la «lingua blu» e l'influenza aviaria, hanno costretto alla chiusura numerose aziende zootecniche e molte altre sono entrate in regime di crisi strutturale, tanto da far ritenere difficile la loro piena ed efficiente ripresa nel breve e medio periodo.
      All'interno di questo quadro di complesse vicende economiche e produttive operano un numero assai elevato di aziende agricole del Paese. Queste, per fronteggiare le eccezionali situazioni di difficoltà che le hanno colpite, sono ricorse al credito bancario e, con il perdurare delle crisi, si sono indebitate secondo percorsi che non consentono il rientro. Secondo quella che ormai è divenuta una prassi che non conosce eccezioni, hanno dovuto sospendere i pagamenti degli oneri fiscali, segnatamente le spese previdenziali ed assistenziali e, in casi prima rari, oggi meno, hanno iniziato a dismettere le attività e a cedere le strutture.
      Riteniamo che sia necessario dare un segnale di inversione alla curva discendente che hanno intrapreso le nostre aziende agricole e, come primo atto, proponiamo di attivare un sistema di aiuti che le possa sostenere e, nei casi più gravi, salvare. Con il presente provvedimento intendiamo promuovere un sistema di soccorsi economici con cui gli agricoltori potranno fermare le emorragie finanziarie che gravano sulle loro aziende e conseguentemente riprendere una nuova via di sviluppo e di crescita competitiva.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Interventi per la ristrutturazione delle imprese agricole in difficoltà).

      1. In favore delle imprese agricole, singole e associate e cooperative, nonché delle società agricole, iscritte nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, in difficoltà per cause conseguenti a gravi crisi di mercato, anche riferibili ai cambiamenti dovuti agli obiettivi della Politica agricola comune e dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero in stato di sofferenza, è istituito un programma di interventi finanziari volti a favorire il ripristino del corretto ed efficace funzionamento, il miglioramento della redditività e l'incremento equilibrato della produttività, in conformità con gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 97/C283/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C283 del 19 settembre 1997, e successive modificazioni.

Art. 2.
(Misure di agevolazione).

      1. Alle imprese di cui all'articolo 1 è concesso il concorso nel pagamento degli interessi, nella misura massima del 3 per cento ed entro il limite di impegno di 100 milioni di euro per l'anno 2006, sui mutui di ammortamento a quindici anni, di cui tre di preammortamento, contratti per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese medesime, anche in relazione ad esposizioni debitorie verso enti pubblici operanti nei settori dell'assistenza e della previdenza.
      2. I mutui di cui al comma 1 sono considerati operazioni di credito agrario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e possono essere assistiti, tramite l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), dalla garanzia fideiussoria già prevista dall'articolo 45 del citato testo unico, come disciplinata ai sensi dell'articolo 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché dall'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, ad integrazione delle garanzie ritenute idonee dalle banche mutuanti. Detta garanzia fideiussoria potrà impegnare una quota non superiore all'80 per cento delle dotazioni finanziarie della sezione speciale prevista all'articolo 45 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993.

      3. I mutui sono concessi a condizione che il richiedente presenti alla banca un piano finalizzato al miglioramento della redditività dell'impresa, che comprenda, eventualmente, i seguenti elementi:

          a) riorganizzazione, razionalizzazione e riqualificazione delle attività aziendali, con abbandono di quelle non redditizie;

          b) riduzione delle produzioni soggette a ritiro;

          c) riconversione verso produzioni di qualità che tutelino e migliorino l'ambiente naturale.

      4. L'importo dei mutui di cui al presente articolo può essere commisurato all'intera spesa ritenuta ammissibile dalla banca a seguito della compiuta istruttoria. Gli interessi di preammortamento vengono capitalizzati e corrisposti unitamente alle singole rate di ammortamento.

Art. 3.
(Ristrutturazioni del debito e agevolazioni contributive).

      1. Gli interventi per il miglioramento della redditività e delle condizioni di funzionamento delle imprese agricole, nei limiti dello stanziamento di cui all'articolo 2, comma 1, possono assumere, oltre alla forma dei mutui di cui al medesimo articolo 2, le seguenti forme, finalizzate in ogni caso ad assicurare ai beneficiari prospettive di redditività a lungo termine:

          a) conferimenti di capitale, cancellazione di esposizioni debitorie, erogazione di crediti ovvero concessione di garanzie su operazioni creditizie, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali;

          b) riduzione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche nella misura del 30 per cento;

          c) esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali nella misura del 30 per cento.

      2. Nel caso di imprese individuali, nel valutare lo stato di difficoltà finanziaria, si tiene conto di tutti i beni appartenenti ai soggetti che esercitano l'attività di impresa, anche quando tali beni non riguardino l'esercizio di attività agricola.
      3. Nei confronti delle imprese di cui all'articolo 1, sono sospesi, fino alla stipula dei mutui ovvero alla concessione delle altre misure agevolative, i termini di pagamento delle rate delle operazioni creditizie in scadenza entro il 31 dicembre 2006.

Art. 4.
(Modalità di attuazione).

      1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di applicazione delle disposizioni da essa recate.

Art. 5.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
    


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