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PDL 501

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 501



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato RONCONI

Nuovo ordinamento della professione di perito agrario

Presentata il 4 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La vigente normativa concernente la professione di perito agrario e di perito agrario laureato, regolata dalla legge 28 marzo 1968, n. 434, e successive modificazioni, esige un aggiornamento ormai indifferibile in ordine alle nuove problematiche sopravvenute nei settori eco-ambientale, agro-boschivo-forestale, della sicurezza alimentare e della tracciabilità dei prodotti, ambiti professionali tutti emergenti che devono essere impellentemente sorretti sotto l'aspetto territoriale, culturale e tecnologico.
      A tale fine, quindi, occorre dar vita a un adeguato e organico ordinamento professionale in favore dei periti agrari e dei periti agrari laureati e ciò in armonia, tra l'altro, con l'attuale programmazione negoziata, la normativa in materia di politica agricola comunitaria (PAC) e anche in considerazione del fatto che:

          le limitazioni imposte dalle precedenti normative, rispetto alla possibilità dei periti agrari e dei periti agrari laureati di operare nell'ambito delle piccole e medie aziende, appaiono ormai anacronistiche anche alla luce del fatto che lo svolgimento di talune prestazioni professionali implica il compimento di atti che culturalmente non sono in funzione della ampiezza aziendale, quali ad esempio la gestione del personale, le progettazioni, gli accatastamenti, i frazionamenti e le volture catastali;

          alla luce dell'odierno normale lessico le espressioni «parchi» e «giardini» sono indifferentemente usate e dunque appare fuori luogo che tale mancata distinzione non consenta al perito agrario e al perito agrario laureato di operare progettualmente in tale contesto;

          l'articolo 10, comma 2, della legge 21 febbraio 1991, n. 54, che ha modificato l'ordinamento della professione di perito agrario inserendo, tra i requisiti necessari ai fini dell'iscrizione all'albo o all'elenco speciale, il conseguimento della abilitazione

 

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professionale sulla necessità di rimanere legati alla normativa relativa ad altre professioni, ha comportato una modifica radicale della situazione preesistente dando luogo a dubbi ed incertezze di diritto transitorio, tuttora da chiarire, non rispettando assolutamente il valore abilitante che i diplomi ante 1991 possedevano secondo le norme precedentemente in vigore (articolo 31 della legge 28 marzo 1968, n. 434), venendo meno un diritto acquisito in forza del diploma di per sé abilitante all'iscrizione all'albo. Occorre pertanto un intervento legislativo che chiarisca la reale portata dell'articolo 10 della legge 21 febbraio 1991, n. 54, indicando così nel giusto senso l'interpretazione di legge.

      Naturalmente, la presente proposta di legge non vuole affatto essere un ampliamento illegittimo delle competenze professionali del perito agrario e del perito agrario laureato, né, tantomeno, si pone l'obiettivo di ledere quelle altrui. Viceversa, essa si erge ad iniziativa il cui scopo consiste nell'adeguare l'attuale disciplina professionale della categoria relativamente al settore catastale dei fabbricati e agro-ambientale, con particolare riferimento a quello boschivo-forestale, alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alla sicurezza alimentare e via dicendo.
      Nel suo articolato, la proposta si prefigge quanto segue:

          promuovere la modifica dell'articolo 10 della legge 21 febbraio 1991, n. 54, in modo che risulti espressamente chiarito come il requisito della abilitazione professionale, con tutto ciò che questo comporta, sia applicabile solo a coloro che abbiano conseguito il diploma a partire dall'anno scolastico 1990-91;

          riconoscere l'attività professionale, nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, anche ai periti agrari e ai periti agrari laureati dipendenti;

          riformare il vigente ordinamento professionale del perito agrario e del perito agrario laureato, al fine di ampliare le competenze di quest'ultimo e valorizzare, quindi, sia la gestione dei processi produttivi boschivi e forestali, agro-turistico-venatori, ambientali e, più in generale, di quelli riguardanti il mondo rurale, sia a ricettazione dei presidi sanitari, l'assistenza e la consulenza nel settore fitoiatrico, i lavori catastali, topografici e cartografici dei fabbricati, alla luce dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;

          eliminare il riferimento alle «piccole e medie aziende» di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), della citata legge n. 434 del 1968;

          prevedere per l'iscrizione all'albo professionale, come ulteriore requisito, il possesso di un diploma conseguito dopo un corso di studi triennale di tipo universitario;

          raggruppare i collegi provinciali, impossibilitati a gestire amministrativamente la struttura dell'ente in funzione delle nuove riforme strutturali (contabilità di Stato, protocollo elettronico, corrispondenza informatica e così via), in collegi regionali o interregionali, che operativamente possono gestire in modo autonomo e amministrativo tutte le incombenze rappresentate dalle riforme strutturali, consentendo una migliore e più partecipe attività a livello regionale del rapporto collegio provinciale, con la possibilità di rappresentare territorialmente un punto di riferimento capace di fornire servizi reali agli iscritti, garantendo la rappresentatività locale attraverso i poteri attribuiti al delegato provinciale;

          uniformare gli organismi di controllo dei consigli regionali od interregionali e nazionale, costituire i relativi collegi dei revisori dei conti e modificare l'attuale sistema elettorale;

          riformulare armonicamente ed organicamente l'intera disciplina sulla professione del perito agrario.

      La presente proposta di legge, contenente norme innovative e di integrazione

 

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della citata legge n. 434 del 1968, già modificata dalla legge n. 54 del 1991, si compone dei seguenti capi:

          capo I (articolo da 1 a 8), concernente le disposizioni generali;

          capo II (articoli da 9 a 22), relativo a circoscrizioni territoriali, costituzione dei collegi regionali e interregionali dei periti agrari;

          capo III (articoli da 23 a 32), attinente al collegio nazionale dei periti agrari;

          capo IV (articoli da 33 a 38), concernente l'iscrizione all'albo e all'elenco speciale, il trasferimento e la cancellazione;

          capo V (articoli da 39 a 55), relativo al procedimento e alle sanzioni disciplinari;

          capo VI (articoli da 56 a 63), inerente le impugnazioni;

          capo VII (articoli da 64 a 65), riguardante gli onorari, le indennità e le spese;

          capo VIII (articoli da 66 a 71), relativo alle disposizioni finali e transitorie.

      Più specificamente, il contenuto della nuova normativa può riassumersi nel modo che segue.
      L'articolo 1 riconosce il titolo di perito agrario a coloro che abbiano conseguito il diploma di perito agrario presso un istituto tecnico agrario statale (ITAS) o parificato, legalmente riconosciuto, ovvero il diploma rilasciato da scuole secondarie superiori di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974 n. 419, nonché il diploma di tipo universitario di cui agli articoli 1 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, e che siano iscritti all'albo professionale.
      L'articolo 2 disciplina le attività professionali del perito agrario e del perito agrario laureato, sia quelle tradizionali che quelle emergenti, mediante una elencazione organica ed analitica.
      L'articolo 3 prevede l'estensione della tutela dell'esercizio professionale anche al perito agrario e al perito agrario laureato che svolge la sua attività alle dipendenze di una pubblica amministrazione.
      L'articolo 4 vieta l'iscrizione all'albo professionale a tutti quei periti agrari e periti agrari laureati che siano dipendenti di pubbliche amministrazioni.
      L'articolo 5 impone il segreto professionale.
      L'articolo 6 prevede la vigilanza del Ministero della giustizia mediante i presidenti ed i procuratori generali di corte d'appello.
      L'articolo 7 stabilisce che l'autorità giudiziaria e le pubbliche amministrazioni devono conferire gli incarichi professionali esclusivamente ai periti agrari e ai periti agrari laureati che sono iscritti all'albo professionale o nell'elenco speciale.
      L'articolo 8 istituisce le norme comuni che devono regolamentare la composizione, la durata ed il funzionamento dei consigli e dei collegi dei revisori dei conti, a livello sia regionale (o interregionale) che nazionale; esso prevede, altresì, l'adozione del principio della turnazione delle cariche nell'ambito dei singoli consigli e l'obbligatorietà della partita IVA e dell'iscrizione alla speciale gestione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (ENPAIA) per tutti coloro che rivestono la carica di presidente.
      L'articolo 9 istituisce le circoscrizioni territoriali con la costituzione in ogni capoluogo di regione di un collegio professionale.
      L'articolo 10 demanda al Ministero della giustizia la nomina di un commissario per la costituzione di un nuovo collegio regionale su proposta del consiglio del collegio nazionale.
      L'articolo 11 disciplina la data per l'elezione del consiglio del collegio regionale e dei collegio dei revisori dei conti.
      L'articolo 12 prevede gli organi del collegio regionale.

      L'articolo 13 stabilisce la composizione del collegio regionale.
      L'articolo 14 disciplina i poteri del presidente all'interno del consiglio regionale.

 

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      L'articolo 15 disciplina le funzioni del segretario all'interno del consiglio regionale.
      L'articolo 16 disciplina le funzioni del tesoriere all'interno del consiglio regionale.

      L'articolo 17 disciplina le funzioni del delegato in rapporto con gli enti istituzionali presenti nel territorio provinciale.

      L'articolo 18 disciplina le funzioni del consiglio regionale.

      L'articolo 19 stabilisce lo scioglimento del consiglio regionale e le funzioni di un commissario straordinario con la facoltà, per quest'ultimo, di nominare un comitato che lo coadiuvi.
      L'articolo 20 istituisce il collegio regionale dei revisori dei conti e fissa le specifiche competenze, prevedendo la possibilità che uno dei tre membri effettivi sia eletto tra gli iscritti all'elenco speciale.

      L'articolo 21 riporta le norme per la convocazione dell'assemblea ordinaria annuale degli iscritti per l'approvazione dei conti consuntivo e preventivo e disciplina le modalità per la validità della costituzione e l'assunzione dell'atto deliberativo.

      L'articolo 22 prevede la convocazione dell'assemblea straordinaria da parte del presidente o del consiglio regionale o quando ne fa richiesta un quinto degli iscritti all'albo del collegio regionale stabilendo le modalità nel caso che non si provveda entro i venti giorni.

      L'articolo 23 statuisce che il collegio nazionale è l'insieme dei collegi regionali.
      L'articolo 24 modifica le disposizioni dell'articolo 27 della legge 28 marzo 1968, n. 434, in materia di elezioni del consiglio del collegio nazionale. Il territorio nazionale è suddiviso in tredici circoscrizioni regionali ed interregionali con un rappresentante fino a 2.500 iscritti, due se gli iscritti sono compresi tra 2.500 e 5.000, tre se gli iscritti sono più di 5.001.
      L'articolo 25 riporta la composizione delle cariche in seno al consiglio del collegio nazionale.
      L'articolo 26 disciplina i poteri del presidente del consiglio del collegio nazionale.
      L'articolo 27 disciplina le funzioni del segretario all'interno del consiglio del collegio nazionale.
      L'articolo 28 disciplina le funzioni del tesoriere all'interno del consiglio del collegio nazionale.
      L'articolo 29 disciplina i poteri del consiglio nazionale, comprese le direttive su problematiche afferenti la professione, il codice deontologico, lo svolgimento del tirocinio, le caratteristiche del titolo professionale e la tessera di riconoscimento.
      L'articolo 30 disciplina le modalità per l'elezione del consiglio del collegio regionale da parte dei delegati provinciali mediante liste contrapposte presentate secondo quanto disposto dall'articolo 24, commi 1 e 2.
      L'articolo 31 istituisce anche nell'ambito del collegio nazionale il collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri effettivi, dei quali uno iscritto nell'albo dei revisori dei conti e uno supplente, eletti dai delegati provinciali mediante liste contrapposte.
      L'articolo 32 prevede la costituzione dell'assemblea nazionale composta dai presidenti dei consigli dei collegi regionali, o loro delegati, per esprimere parere consultivo ed avanzare proposte in merito ai programmi operativi che il consiglio nazionale intende attuare.
      L'articolo 33 disciplina il contenuto dell'albo e dell'elenco speciale con l'obbligo per gli iscritti all'albo di indicare il numero di iscrizione alla cassa, il codice fiscale e la partita IVA.
      L'articolo 34 disciplina i requisiti per l'iscrizione all'albo o nell'elenco speciale e consente l'ammissione all'esame di Stato, per l'abilitazione all'esercizio della libera professione, anche a quei periti agrari e periti agrari laureati che abbiano conseguito un diploma universitario (laurea breve) o un attestato post diploma oppure altro titolo attinente alla qualificazione professionale e i diplomi abilitanti conseguiti prima dell'anno 1990-91.
      L'articolo 35 sostituisce le attuali previsioni degli articoli 32 e 33 della citata legge n. 434 del 1968, disciplinando le modalità di iscrizione all'albo professionale
 

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o all'elenco speciale.
      L'articolo 36 innova le disposizioni dell'articolo 34 della legge n. 434 del 1968 per quanto riguarda la cancellazione dall'albo o dall'elenco speciale e la sospensione per morosità esplicitando la competenza del consiglio del collegio regionale.
      L'articolo 37 modifica quanto previsto dall'articolo 35 della citata legge n. 434 del 1968 riguardante la reiscrizione la cui competenza è demandata al consiglio regionale.
      L'articolo 38 sostituisce le disposizioni dell'articolo 36 della richiamata legge, disponendo che le deliberazioni assunte dal consiglio del collegio regionale, relative alla professione di perito agrario e di perito agrario laureato, devono essere comunicate anche al collegio nazionale.
      L'articolo 39 attribuisce alla responsabilità disciplinare del perito agrario e del perito agrario laureato professionista anche quei fatti lesivi delle norme contenute nel codice deontologico emanato dal consiglio nazionale con spettanza al consiglio del collegio regionale e del collegio nazionale di avviare d'ufficio il procedimento disciplinare.
      Gli articoli 40, 41 e 42 individuano le sanzioni disciplinari da applicarsi nei casi concreti.
      L'articolo 43 prevede, tra i casi che determinano la sospensione dall'albo professionale di un iscritto, anche quelli riguardanti la recidività della censura, nonché quelli compresi nel regolamento di attuazione della legge e nel codice deontologico emanato dal consiglio nazionale.
      L'articolo 44 modifica le disposizioni dell'articolo 42 della legge n. 434 del 1968 per quanto attiene l'interdizione dai pubblici uffici di durata superiore ai tre anni e dalla professione per uguale durata e l'assegnazione ad una casa di cura o di custodia.
      L'articolo 45 lascia immutato il disposto dell'articolo 43 della legge n. 434 del 1968 per quanto attiene il rapporto tra procedimento disciplinare e giudizio penale.
      L'articolo 46 modifica le disposizioni dell'articolo di pari numero della legge n. 434 del 1968 per la competenza al collegio regionale e nazionale.
      L'articolo 47 lascia invariate le disposizioni dell'articolo 45 della legge n. 434 del 1968, riguardante la prescrizione.
      L'articolo 48 modifica le disposizioni dell'articolo 44 della legge n. 434 del 1968, per quanto attiene la trasmissione degli atti alla procura della Repubblica presso il tribunale territorialmente competente.
      L'articolo 49 modifica le disposizioni dell'articolo di pari numero della legge n. 434 del 1968 per quanto riguarda la notifica delle decisioni del consiglio regionale al pubblico ministero presso il tribunale territorialmente competente.
      L'articolo 50 modifica le disposizioni dell'articolo 48 della legge n. 434 del 1968 per quanto attiene la nomina di un relatore tra i membri del consiglio del collegio regionale.
      L'articolo 51 disciplina l'apertura del procedimento disciplinare.
      L'articolo 52 modifica le disposizioni dell'articolo 50 della legge n. 434 del 1968 per quanto attiene la composizione di altro collegio giudicante e il rimborso spese.
      L'articolo 53 modifica le disposizioni dell'articolo 51 della legge n. 434 del 1968 nella parte che riguarda la sostituzione del «collegio regionale del Lazio e dell'Abruzzo» al posto del «consiglio del collegio di Roma».
      L'articolo 54 riproduce l'articolo 52 della legge n. 434 del 1968 per quanto riguarda «l'esecuzione provvisoria della radiazione o della sospensione».
      L'articolo 55 disciplina la reiscrizione dei radiati e modifica le disposizioni dell'articolo 53 della legge n. 434 del 1968.
      L'articolo 56 amplia il contenuto dell'articolo 54 del vigente ordinamento professionale del perito agrario e del perito agrario laureato ed in particolare disciplina le modalità e le procedure per la presentazione dei ricorsi.
      L'articolo 57 disciplina i poteri del consiglio del collegio nazionale lasciando invariate le disposizioni dell'articolo 55 della legge n. 434 dei 1968.
 

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      L'articolo 58 integra le disposizioni dell'articolo 56 della legge n. 434 del 1968 nella parte riguardante «il deposito in copia presso la segreteria del collegio regionale in cui è iscritto il ricorrente».
      L'articolo 59 integra le disposizioni dell'articolo 57 della legge n. 434 del 1968 con l'assegnazione di un termine perentorio di giorni quindici per la presentazione della ricevuta di versamento.
      L'articolo 60 riproduce l'articolo 58 della legge n. 434 del 1968 per quanto riguarda l'esame dei ricorsi.
      L'articolo 61 modifica le disposizioni dell'articolo 60 della legge n. 434 del 1968 nella parte riguardante la notifica presso il tribunale della circoscrizione ove ha sede il collegio di appartenenza dell'interessato.
      L'articolo 62 riproduce l'articolo 60 della legge n. 434 dei 1968 riguardante il ricorso avverso le decisioni del consiglio del collegio nazionale.
      L'articolo 63 dispone che gli oneri derivanti dal ricorso sono di norma posti, dal consiglio nazionale, a carico della parte soccombente con la facoltà, se ritenuto opportuno, di compensare le spese tra le parti.
      L'articolo 64, che modifica quanto previsto dall'articolo 61 della legge n. 434 del 1968, prevede che, qualora il Ministro della giustizia non riuscisse ad approvare nel termine di sei mesi l'aggiornamento delle tariffe professionali, le stesse possano essere aggiornate sulla base degli indici ISTAT.
      L'articolo 65 stabilisce che il perito agrario può trattenere gli atti e i documenti ricevuti dal committente nel caso di mancata corresponsione degli onorari a lui spettanti.
      L'articolo 66 stabilisce che il collegio regionale riscuote i contributi mediante ruoli annuali compilati dal consiglio regionale e resi esecutivi nei modi di legge, provvedendo a rimettere le relative quote intere di spettanza al collegio nazionale in due rate semestrali il 30 aprile e il 30 novembre di ciascun anno, con aggravio di interessi in caso di mora.
      L'articolo 67 stabilisce il trattamento giuridico ed economico per il personale del collegio nazionale e dei collegi regionali e disciplina, nella fase transitoria, il reclutamento del personale tra i dipendenti dei collegi provinciali e la messa in mobilità per il personale in esubero.
      L'articolo 68 stabilisce l'emanazione del regolamento di esecuzione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge da parte del Ministero della giustizia, sentito in collegio nazionale dei periti agrari e dei periti agrari laureati.
      L'articolo 69 stabilisce le norme transitorie per la cessazione dei collegi provinciali e l'insediamento dei consigli regionali, compresa la proroga della scadenza dei consigli dei collegi provinciali e del consiglio nazionale sino alle nuove elezioni. Lo stesso articolo disciplina il trasferimento del patrimonio dei collegi provinciali al collegio regionale territorialmente competente.
      L'articolo 70 abroga la legge 28 marzo 1968, n. 434, e successive modificazioni.
      L'articolo 71 stabilisce la data di entrata in vigore della legge.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
(Titolo di perito agrario).

      1. Il titolo di perito agrario, ai fini dell'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, spetta a coloro che hanno conseguito il diploma di perito agrario presso un istituto tecnico agrario statale o parificato, legalmente riconosciuto, ovvero il diploma rilasciato da scuole secondarie superiori per le quali sia stata autorizzata la sperimentazione con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, nonché il diploma di tipo universitario di cui all'articolo 34 e in applicazione degli articoli 1 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, e che siano iscritti all'albo professionale di cui all'articolo 4 della presente legge.

Art. 2.
(Attività professionale).

      1. Formano oggetto della professione di perito agrario le seguenti attività:

          a) la direzione, l'amministrazione e la gestione di aziende agrarie, boschive e zootecniche, di aziende faunistico-venatorie e agro-venatorie, nonché di aziende di lavorazione e commercializzazione di prodotti agrari, boschivi e zootecnici, ivi comprese le funzioni contabili, quelle di assistenza e rappresentanza tributaria e quelle relative all'amministrazione del personale dipendente delle medesime aziende;

 

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          b) la progettazione, la direzione, la redazione dei piani di sicurezza, il rilascio di idoneità statica ed il collaudo di opere di miglioramenti fondiari boschivi e agrituristici, e di trasformazione di prodotti agrari e boschivi e relative costruzioni, in struttura ordinaria, secondo la tecnologia del momento, anche se ubicate fuori dai fondi;

          c) la misura, la stima, la divisione dei fondi rustici, delle costruzioni e delle aziende agrarie, boschive e zootecniche, anche ai fini di mutui fondiari;

          d) i lavori catastali, topografici, cartografici e tipi di frazionamento relativi sia al catasto terreni che al catasto urbano;

          e) la stima dei tabacchi e lavori nelle tecniche dei tabacchi;

          f) la stima delle colture erbacee ed arboree e loro prodotti e la valutazione degli interventi fitosanitari;

          g) la valutazione dei danni alle colture, al patrimonio zootecnico e alle strutture ed impianti arborei, la stima di scorte e dei miglioramenti fondiari agrari, boschivi e zootecnici, nonché le operazioni di consegna e riconsegna dei beni rurali e relativi bilanci e liquidazioni;

          h) la progettazione, la direzione e la manutenzione di parchi e giardini, anche localizzati, gli uni e gli altri, in aree urbane, nonché la programmazione e gestione del territorio e dell'ambiente;

          i) le rotazioni agrarie;

          l) la curatela di aziende agrarie, boschive e zootecniche;

          m) la consulenza, le stime di consegna e riconsegna, la tracciabilità dei prodotti agroalimentari, i controlli analitici e di qualità per i settori di specializzazione enotecnici, caseari, elaiotecnici ed altri;

          n) le funzioni di perito e di arbitratore in ordine alle attribuzioni sopra menzionate;

          o) la progettazione e la direzione di piani aziendali ed interaziendali di sviluppo agricolo aziendale;

 

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          p) le attività tecniche connesse agli accertamenti, alla valutazione ed alla liquidazione degli usi civici;

          q) l'assistenza tecnica ai produttori agricoli singoli ed associati;

          r) le attribuzioni derivanti da altre leggi;

          s) l'esercizio delle competenze connesse al titolo di specializzazione ottenuto a seguito di regolare corso istituito dallo Stato o dalle regioni, corso di laurea o esame di abilitazione specifico;

          t) l'esercizio di stipulare contratti di affitto e comodato tra le parti in applicazione della legge 3 maggio 1982, n. 203, e successive modificazioni;

      u) l'esercizio di redigere processi verbali di tentativi di conciliazione tra le parti in sostituzione di quanto previsto dall'articolo 46 della citata legge n. 203 del 1982.

Art. 3.
(Limiti dell'attività professionale).

      1. Per l'esercizio delle attività professionali di cui all'articolo 2 è obbligatoria l'iscrizione all'albo o all'elenco speciale, sia che l'esercizio della professione avvenga in forma autonoma che con rapporto di impiego privato o pubblico o di collaborazione a qualsiasi titolo.
      2. L'iscritto nell'elenco speciale di cui al comma 1 può esercitare la professione purché abbia regolato il proprio rapporto d'impiego con l'amministrazione di appartenenza con contratto part-time e ne abbia specifica autorizzazione.

Art. 4.
(Esercizio della libera professione. Elenco dei non esercenti).

      1. L'iscrizione all'albo non è consentita ai periti agrari impiegati dello Stato o di altra pubblica amministrazione ai quali, secondo

 

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gli ordinamenti loro applicabili, è vietato l'esercizio della libera professione. Essi sono, previa richiesta, iscritti in un elenco speciale.
      2. I periti agrari impiegati dello Stato o di altra pubblica amministrazione, ai quali sia consentito l'esercizio della libera professione, sono soggetti alla disciplina del consiglio soltanto per ciò che attiene all'esercizio della libera professione.
      3. Il perito agrario iscritto all'albo ha facoltà di esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato e dei Paesi membri della Comunità europea.
      4. Il perito agrario iscritto all'albo che diviene dipendente dello Stato o di altra pubblica amministrazione, i cui ordinamenti interni vietano la libera professione, deve comunicare, entro trenta giorni dall'assunzione, la sua nuova attività al consiglio del collegio regionale che provvede automaticamente a trasferirlo nell'elenco speciale, conservandogli il numero di iscrizione e l'anzianità, con l'obbligo di riconsegnare al collegio il timbro professionale.
      5. Il perito agrario iscritto nell'elenco speciale, previa richiesta scritta adeguatamente motivata, può essere trasferito nell'albo professionale conservando il numero di iscrizione e l'anzianità.

Art. 5.
(Obbligo del segreto professionale).

      1. Il perito agrario iscritto all'albo professionale o nell'elenco speciale non può rivelare un segreto di cui abbia avuto notizia per ragione della propria professione.

Art. 6.
(Vigilanza del Ministero della giustizia).

      1. Il Ministero della giustizia esercita direttamente, mediante i presidenti ed i procuratori generali di corte di appello, l'alta vigilanza sui collegi dei periti agrari e dei periti agrari laureati, al fine di

 

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garantire l'esatta osservanza delle norme legislative e regolamentari.

Art. 7.
(Incarichi dell'autorità giudiziaria o di altra pubblica amministrazione).

      1. Gli incarichi relativi all'attività delle professioni di perito agrario devono essere affidati dall'autorità giudiziaria e dalle pubbliche amministrazioni esclusivamente agli iscritti nell'albo o nell'elenco speciale dei periti agrari e dei periti agrari laureati.

Art. 8.
(Norme relative ai consigli ed ai collegi dei revisori dei conti regionali e nazionali).

      1. I consigli ed i collegi dei revisori dei conti, regionali e nazionali, hanno personalità giuridica di diritto pubblico.
      2. Il consiglio elegge nel proprio seno, entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, un presidente, un vicepresidente, un segretario ed un tesoriere.
      3. Il collegio dei revisori dei conti, convocato dal presidente decaduto, elegge al proprio interno ed entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, un presidente.
      4. Il presidente del consiglio dei singoli collegi regionali e nazionale ed almeno un delegato per provincia devono essere periti agrari che svolgono la libera professione in modo abituale e con regolare numero di partita IVA proprio del codice di attività di perito agrario ed avere adempiuto all'iscrizione obbligatoria, in conformità al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e successive modificazioni, e in applicazione del regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142, presso la Fondazione Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati dell'agricoltura - Gestione separata periti agrari di Roma.
      5. Gli eletti durano in carica cinque anni e sono sempre rieleggibili; alla eventuale

 

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sostituzione si provvede mediante cooptazione del primo dei non eletti.
      6. Il componente decaduto rimane in carica sino alla sua sostituzione.
      7. Qualora il presidente ed il vicepresidente siano assenti o impediti, le funzioni di supplente sono svolte dal membro più anziano per iscrizione all'albo e, nel caso di pari anzianità, il più anziano per età.
      8. Non possono ricoprire la stessa carica, esclusa quella di consigliere, coloro che l'hanno ricoperta consecutivamente per più di tre volte.
      9. Il membro che, senza giustificato motivo scritto, non interviene a tre riunioni consecutive dell'organo di cui è componente, decade con effetto immediato dalla carica di consigliere. Decade, altresì, anche colui che, durante l'anno, non interviene senza giustificato motivo ad almeno la metà delle riunioni e colui che non accetta la carica a lui attribuita dal consiglio.
      10. Il segretario, al termine della riunione e prima della chiusura del verbale, rileva la decadenza, l'annota nello stesso verbale, e, entro dieci giorni dall'annotazione, notifica all'interessato la decisione del consiglio.
      11. Non è consentita l'appartenenza contemporanea a più di un organismo del consiglio e del collegio dei revisori dei conti a qualsiasi livello.
      12. Le riunioni dell'organismo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Ogni componente ha diritto a un voto. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei voti espressi ed in caso di parità è decisivo quello del presidente o di chi ne fa le veci.
      13. Il segretario del consiglio del collegio comunica agli interessati, entro trenta giorni, le decisioni adottate dall'organo.
      14. Le decisioni del consiglio del collegio nazionale sono comunicate agli interessati, al consiglio del collegio che ha adottato il provvedimento, al procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede il consiglio, nonché al Ministero della giustizia.
 

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Capo II
COLLEGI DEI PERITI AGRARI

Art. 9.
(Circoscrizioni territoriali).

      1. In ogni regione è costituito, con sede nel capoluogo, un collegio professionale retto da un consiglio. L'ufficio di presidenza può, su delibera del consiglio del collegio regionale, essere anche ubicato altrove.

Art. 10.
(Costituzione di nuovi collegi).

      1. Il Ministro della giustizia, qualora il consiglio del collegio nazionale dei periti agrari e dei periti agrari laureati proponga la costituzione di un nuovo collegio regionale, nomina un commissario straordinario con l'incarico di provvedere all'istituzione dell'albo professionale e dell'elenco speciale.

Art. 11.
(Elezione del consiglio del collegio regionale e del collegio dei revisori dei conti regionale).

      1. La data per l'elezione del consiglio regionale e del collegio dei revisori dei conti è fissata dal consiglio uscente. In fase di prima applicazione le elezioni avverranno contemporaneamente per tutti i consigli dei collegi e dei collegi dei revisori dei conti entro il mese di gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. Il presidente del consiglio regionale indice le elezioni da parte degli iscritti all'albo per il rinnovo del consiglio regionale e del collegio dei revisori dei conti per la data stabilita dal consiglio nazionale. In fase di prima applicazione è il consiglio nazionale ad indire le elezioni.

 

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      3. Le elezioni si tengono con voto espresso per lettera le cui modalità sono disposte con apposito regolamento del consiglio nazionale. Per la elezione dei membri del consiglio del collegio regionale gli iscritti all'albo professionale dei periti agrari e dei periti agrari laureati di ciascun collegio regionale votano tra le liste contrapposte presentate secondo quanto disposto dall'articolo 13.
      4. Il voto è personale ed uguale, libero e segreto.

Art. 12.
(Organi del collegio regionale).

      1. Sono organi dei collegio regionale:

          a) il consiglio;

          b) il collegio dei revisori dei conti;

          c) l'assemblea.

Art. 13.
(Composizione del consiglio regionale).

      1. Il consiglio del collegio regionale è composto da un minimo di cinque ad un massimo di tredici componenti nel rispetto dei seguenti parametri:

          a) fino a 100 periti agrari iscritti nella regione: cinque componenti;

          b) fino a 700 periti agrari iscritti nella regione: sette componenti;

          c) da 701 a 1.100 periti agrari iscritti nella regione: nove componenti;

          d) da 1.101 a 2.500 periti agrari iscritti nella regione: undici componenti;

          e) oltre i 2.500 periti agrari iscritti nella regione: tredici componenti.

      2. La distribuzione dei componenti avviene secondo le seguenti modalità:

          a) un delegato in rappresentanza di ogni provincia in cui risiedono i periti agrari;

 

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          b) un delegato della provincia in cui opera il maggior numero di periti agrari;

          c) i rimanenti delegati in ragione della proporzione numerica dei periti agrari che operano in ogni provincia.

      3. I componenti dei consiglio regionale sono eletti fra coloro che sono iscritti all'albo da almeno cinque anni, durano in carica cinque anni e sono sempre rieleggibili, salvo i limiti stabiliti dall'articolo 8.
      4. Gli eletti rimangono in carica per tutta la durata della consiliatura anche se il numero dei periti agrari residenti nella provincia dovesse mutare.
      5. Il consiglio del collegio è integrato dai consiglieri nazionali eletti nell'ambito della stessa circoscrizione territoriale ed aventi solo un potere consultivo.

Art. 14.
(Attribuzioni del presidente).

      1. Il presidente ha la rappresentanza legale del collegio. Esercita le altre attribuzioni a lui conferite dalla presente legge o da altre norme; adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti necessari da portare in ratifica alla prima seduta del consiglio regionale. Rilascia la tessera di riconoscimento e la certificazione relativa alla posizione di ciascun iscritto. Sottoscrive i verbali di riunione del consiglio.

Art. 15.
(Attribuzioni del segretario).

      1. Il segretario istruisce le domande di iscrizione all'albo e nel registro dei tirocinanti; redige i verbali relativi alle deliberazioni consiliari che vengono raccolti in un apposito registro vidimato a norma di legge; aggiorna il registro dei tirocinanti; tiene tutti gli altri registri che regolano la gestione e il funzionamento del collegio, sovrintende al personale del collegio e provvede all'autenticazione delle copie delle deliberazioni consiliari.

 

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      2. In caso di assenza del segretario, le funzioni sono esercitate dal consigliere più giovane di età.
      3. Il segretario sottoscrive i verbali di riunione del consiglio.

Art. 16.
(Attribuzioni del tesoriere).

      1. II tesoriere esercita il controllo sui fondi di cassa e su altri beni di proprietà del collegio; accerta l'avvenuta riscossione di somme; firma i mandati di pagamento controfirmati dal presidente e cura la tenuta del registro delle entrate e delle uscite a norma di legge.
      2. Nel rispetto dei termini stabiliti dal regolamento di amministrazione e contabilità, il tesoriere predispone il rendiconto dell'anno precedente ed il conto economico preventivo per l'anno successivo, quest'ultimo da sottoporre alla preventiva approvazione del consiglio entro il 20 dicembre di ogni anno.

Art. 17.
(Attribuzioni del delegato).

      1. Il delegato rappresenta il collegio regionale nei rapporti con gli enti istituzionali presenti nel territorio della provincia di appartenenza, partecipando ad organismi presso pubbliche amministrazioni, enti ed organizzazioni di categoria e svolgendo gli altri compiti a lui affidati dal consiglio regionale.

Art. 18.
(Attribuzioni del consiglio regionale).

      1. Il consiglio regionale esercita le seguenti funzioni:

          a) cura l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni concernenti la professione;

          b) vigila per la tutela del titolo di perito agrario e svolge le attività dirette alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;

 

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          c) fornisce mensilmente al collegio nazionale, nominativi relativi alle avvenute iscrizioni, cancellazioni e reiscrizioni;

          d) adotta i provvedimenti disciplinari;

          e) provvede, su richiesta, alla liquidazione degli onorari in via amministrativa;

          f) provvede alla amministrazione dei beni di pertinenza del collegio, predispone annualmente il conto preventivo ed il rendiconto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

          g) designa i periti agrari chiamati a far parte di organismi presso pubbliche amministrazioni, enti ed organizzazioni di categoria;

          h) dispone la convocazione delle assemblee;

          i) provvede alla gestione finanziaria e stabilisce, entro i limiti necessari a coprire le spese per il funzionamento del collegio, una tassa per la iscrizione all'albo professionale o nell'elenco speciale, una tassa per il rilascio di certificati, di attestati e delle tessere, un contributo annuo per far fronte ad ulteriori spese. Partecipa inoltre, anche finanziariamente, ad iniziative di altri enti ritenute utili alla categoria;

          l) sospende o cancella dall'albo, o dall'elenco speciale, l'iscritto che non adempie al pagamento dei contributi dovuti al collegio regionale ed al collegio nazionale;

          m) cura il perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti anche stipulando convenzioni con enti pubblici o privati;

          n) interviene per comporre le contestazioni e le controversie che insorgono tra gli iscritti all'albo;

          o) esprime pareri, previa richiesta del consiglio nazionale e di enti pubblici, sui criteri per la determinazione degli onorari e delle indennità spettanti ai periti agrari;

          p) dichiara decaduto il consigliere nei casi previsti dalla presente legge;

          q) determina i criteri di rimborso delle spese e delle indennità da corrispondere ai consiglieri ed ai membri nominati in seno alle commissioni ed a quanti partecipano alle attività del collegio;

 

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          r) rappresenta i periti agrari nei rapporti con gli organi politici ed amministrativi della regione;

          s) coordina le questioni di autonoma competenza delle province, formulando in proposito indirizzi ed orientamenti nell'interesse della categoria, allo scopo deputando il delegato territorialmente competente, e può nominare una consulta a livello provinciale con poteri e durata determinati, coordinata dal delegato provinciale più anziano di iscrizione all'albo;

          t) assume iniziative presso qualsiasi organismo a livello regionale e provinciale su questioni che interessano l'esercizio della professione dei periti agrari e dei periti agrari laureati iscritti all'albo e nell'elenco speciale;

          u) istituisce commissioni di studio per i problemi di sua competenza;

          v) raccoglie informazioni, notizie e dati di interesse regionale e li diffonde;

          z) coordina sul piano regionale le attività di promozione della categoria professionale e di aggiornamento e di formazione per i professionisti;

          aa) compie studi, indagini ed altre attività anche senza ricevere sussidi pubblici e privati;

          bb) delibera sull'organizzazione dei suoi uffici;

          cc) cura la tenuta dell'albo e dell'elenco speciale e provvede all'aggiornamento delle iscrizioni, cancellazioni e revisioni.

Art. 19.
(Scioglimento del consiglio regionale).

      1. Il consiglio regionale può essere sciolto quando, per dimissioni o per impossibilità di formare una maggioranza, non sia in grado di funzionare, oppure quando compia atti contrari alle sue attribuzioni.

 

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      2. La proposta di scioglimento del consiglio regionale deve essere avanzata e motivata dal consiglio nazionale.
      3. In caso di scioglimento del consiglio regionale, le sue funzioni e le sue attribuzioni sono esercitate da un commissario straordinario, il quale dispone, entro centottanta giorni dalla data del provvedimento di scioglimento, la convocazione della assemblea per l'elezione del nuovo consiglio regionale. Lo scioglimento del consiglio regionale e la nomina del commissario straordinario sono disposti con decreto del Ministro della giustizia.
      4. Il commissario straordinario ha facoltà di nominare un comitato composto da un minimo di due ad un massimo di sei membri, da scegliersi fra gli iscritti all'albo professionale, che lo coadiuvano nell'esercizio delle sue funzioni. Egli nomina, altresì, un segretario scelto tra gli iscritti all'albo.

Art. 20.
(Collegio dei revisori dei conti).

      1. Ogni consiglio ha un collegio di revisori dei conti formato da tre membri effettivi ed uno supplente, eletti fra coloro che sono iscritti all'albo e nell'elenco speciale da almeno cinque anni. Dei tre membri effettivi uno può essere eletto tra gli iscritti nell'elenco speciale.
      2. Il collegio dei revisori dei conti, ed ogni suo membro, controlla la gestione dei fondi secondo le norme dettate dal codice civile, riferendone all'assemblea.
      3. Il consiglio del collegio dei revisori dei conti rimane in carica cinque anni; i componenti sono rieleggibili, salvo i limiti imposti dall'articolo 8.

Art. 21.
(Assemblea ordinaria degli iscritti per l'approvazione dei conti).

      1. L'assemblea degli iscritti all'albo professionale e nell'elenco speciale per l'approvazione del conto preventivo e di

 

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quello consuntivo è convocata dal presidente del consiglio, entro e non oltre sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, ed i relativi documenti devono essere depositati presso la sede del collegio almeno sette giorni prima, con facoltà per gli iscritti di prenderne visione.
      2. L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione quando è presente almeno la metà di tutti gli iscritti al collegio e, in seconda convocazione, quando è presente un qualsiasi numero di intervenuti. Tra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere almeno un'ora.
      3. L'assemblea delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti espressi prevale quello del presidente.

Art. 22.
(Assemblea straordinaria).

      1. Il presidente convoca l'assemblea straordinaria quando lo ritiene opportuno ed ogniqualvolta lo deliberi il consiglio regionale, nonché quando ne fa richiesta almeno un quinto degli iscritti. Il presidente convoca l'assemblea entro venti giorni dalla data della richiesta. Se non vi provvede, l'assemblea è convocata dalla competente autorità giudiziaria, che designa a presiederla una persona iscritta all'albo.

Capo III
COLLEGIO NAZIONALE DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI

Art. 23.
(Collegio nazionale).

      1. I collegi regionali dei periti agrari e dei periti agrari laureati costituiscono nel loro insieme un unico collegio nazionale.

 

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Art. 24.
(Consiglio del collegio nazionale).

      1. Il consiglio del collegio nazionale dei periti agrari e dei periti agrari laureati ha sede in Roma ed è composto dai membri eletti da tutti i collegi, tra coloro che hanno una anzianità di iscrizione all'albo di almeno dieci anni e hanno svolto almeno una intera consiliatura regionale o nazionale. In fase di prima applicazione è valido il quinquennio svolto a livello provinciale.
      2. I membri del consiglio del collegio nazionale sono eletti in ragione di un rappresentante fino a 2.500 iscritti, nel numero di due se gli iscritti sono compresi tra 2.501 e 5.000, nel numero di tre se superiori a 5.000, in ciascuna delle seguenti circoscrizioni regionali:

          a) Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Veneto;

          b) Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria;

          c) Lombardia;

          d) Emilia-Romagna;

          e) Toscana;

          f) Marche;

          g) Lazio;

          h) Abruzzo, Molise, Umbria;

          i) Campania;

          l) Puglia;

          m) Basilicata, Calabria;

          n) Sardegna;

          o) Sicilia.

      3. I membri del consiglio del collegio nazionale durano in carica cinque anni e sono sempre rieleggibili, salvo i limiti imposti dall'articolo 8.
      4. Il consiglio uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo consiglio.

 

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Art. 25.
(Cariche del consiglio del collegio nazionale).

      1. Il consiglio del collegio nazionale elegge un presidente, un vicepresidente, un segretario ed un tesoriere.
      2. Qualora il presidente o il vicepresidente siano assenti od impediti, le funzioni di supplente sono svolte dal membro più anziano per iscrizione all'albo e, in caso di pari anzianità, il più anziano per età.

Art. 26.
(Attribuzioni del presidente del consiglio del collegio nazionale).

      1. Il presidente del consiglio del collegio nazionale ha la rappresentanza legale del collegio nazionale e sovrintende al suo funzionamento.
      2. Il presidente esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme adottando, in caso di urgenza, i provvedimenti necessari da sottoporre alla ratifica del consiglio del collegio nazionale nella prima seduta utile.
      3. Il presidente convoca il consiglio del collegio nazionale ogniqualvolta lo ritenga opportuno e quando ne fa motivata richiesta scritta almeno la maggioranza dei consiglieri.
      4. Il presidente sottoscrive i verbali di riunione del consiglio.

Art. 27.
(Attribuzioni del segretario).

      1. Il segretario redige i verbali relativi alle deliberazioni consiliari che sono raccolti in un apposito registro vidimato a norma di legge; controlla la correttezza degli albi provinciali e tiene tutti gli altri registri che regolano la gestione e il funzionamento del collegio, sovrintende al personale del collegio e provvede all'autenticazione delle copie delle deliberazioni consiliari.

 

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      2. In caso di assenza del segretario, le funzioni sono esercitate dal consigliere più giovane di età.
      3. Il segretario sottoscrive i verbali di riunione del consiglio.

Art. 28.
(Attribuzioni del tesoriere).

      1. Il tesoriere esercita il controllo sui fondi di cassa e su altri beni di proprietà del collegio; accerta l'avvenuta riscossione di somme; firma i mandati di pagamento controfirmati dal presidente e cura la tenuta del registro delle entrate e delle uscite a norma di legge.
      2. Nel rispetto dei tempi stabiliti dal regolamento di amministrazione e contabilità il tesoriere predispone il rendiconto dell'anno precedente ed il conto economico preventivo per l'anno successivo, quest'ultimo da sottoporre alla preventiva approvazione del consiglio entro il 20 dicembre di ogni anno.

Art. 29.
(Attribuzioni del consiglio nazionale).

      1. Il consiglio nazionale esercita anche le seguenti attribuzioni:

          a) esprime il proprio parere sui progetti di legge e di regolamento che interessano la professione;

          b) coordina e promuove le attività dei consigli dei collegi regionali per il perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti;

          c) propone la costituzione di nuovi collegi regionali;

          d) esprime pareri sulla fusione di collegi regionali;

          e) designa i periti agrari chiamati a far parte di commissioni od organizzazioni di carattere nazionale o internazionale;

          f) stabilisce ogni biennio, con deliberazione approvata dal Ministro della giustizia, il limite massimo del contributo annuale che gli iscritti agli albi e negli elenchi speciali devono corrispondere ai consigli regionali;

 

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          g) determina, nei limiti necessari a coprire le spese per il funzionamento del collegio nazionale, e previa deliberazione del Ministro della giustizia, il contributo annuo che gli iscritti agli albi e negli elenchi speciali devono corrispondere;

          h) decide, in via amministrativa, sui ricorsi avverso le deliberazioni dei consigli dei collegi regionali in materia di iscrizione, cancellazione o reiscrizione all'albo professionale o nell'elenco speciale, sui ricorsi in materia disciplinare e su quelli relativi alle elezioni dei consigli dei collegi regionali e dei collegi dei revisori dei conti regionali;

          i) vigila sul regolare funzionamento dei collegi regionali e ne coordina l'attività mediante apposite direttive;

          l) determina i princìpi deontologici a cui il perito agrario deve ispirarsi nell'esercizio della professione;

          m) adotta il proprio regolamento;

          n) cura e promuove relazioni con associazioni o con enti professionali anche internazionali;

          o) indice la riunione annuale dei presidenti dei consigli dei collegi regionali per ricevere parere consultivo e proposte sulle attività programmatiche del consiglio nazionale;

          p) fissa i criteri di rimborso spese e stabilisce le indennità da corrispondere ai consiglieri e a coloro che partecipano alle attività dell'organo;

          q) cura le pubblicazioni relative alla professione di perito agrario;

          r) opera ai fini dell'attuazione delle direttive comunitarie in materia professionale e di settore;

          s) presenta progetti e proposte per la tutela sociale, civile, previdenziale e sanitaria degli iscritti;

          t) partecipa, con gli enti preposti alla organizzazione del periodo di studio post diploma, alla stesura dei programmi curricolari e alla loro organizzazione;

 

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          u) emana direttive vincolanti per i consigli regionali nonché per gli iscritti su problematiche afferenti la professione, il codice deontologico e lo svolgimento del tirocinio.

Art. 30.
(Elezioni del consiglio del collegio nazionale).

      1. I delegati provinciali dei periti agrari di ciascun collegio regionale designano i membri del consiglio del collegio nazionale tra le liste contrapposte presentate secondo quanto disposto dall'articolo 24, commi 1 e 2.
      2. La designazione ha luogo il trentesimo giorno antecedente la data di scadenza del consiglio in carica ed è immediatamente comunicata ad una commissione che il Ministro della giustizia nomina ogni cinque anni.
      3. Ai delegati di ogni provincia spetta un voto. Nell'ambito di ogni consiglio regionale sono conteggiati, per ciascuna lista votata, i voti espressi da ogni delegato provinciale ed il risultato è comunicato dal presidente del consiglio stesso alla commissione di cui al comma 2.
      4. La commissione di cui al comma 2 è composta da cinque periti agrari iscritti all'albo ed è presieduta dal più anziano per iscrizione e, a parità di anzianità, dal più anziano per età. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario addetto al competente ufficio del Ministero della giustizia.

Art. 31.
(Collegio dei revisori dei conti del consiglio nazionale).

      1. Presso il consiglio nazionale è istituito un collegio dei revisori dei conti composto da tre membri effettivi, dei quali almeno uno iscritto nell'albo dei revisori dei conti, ed uno supplente, eletti dai delegati provinciali mediante liste contrapposte tra coloro che hanno un'anzianità di iscrizione all'albo di almeno dieci anni e hanno svolto una intera consiliatura regionale.

 

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      2. La designazione ha luogo il trentesimo giorno antecedente la data di scadenza del consiglio in carica ed è immediatamente comunicata ad una commissione che il Ministro della giustizia nomina ogni cinque anni.
      3. Ai delegati di ogni provincia spetta un voto.
      4. Nell'ambito di ogni consiglio regionale sono conteggiati, per ciascuna lista votata, i voti espressi da ogni delegato provinciale ed il risultato è comunicato dal presidente del consiglio stesso alla commissione di cui al comma 2.
      5. La commissione di cui al comma 2 è composta da cinque periti agrari regolarmente iscritti all'albo ed è presieduta dal più anziano per iscrizione e, a parità di anzianità, dal più anziano per età. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario addetto al competente ufficio del Ministero della giustizia.

Art. 32.
(Assemblea nazionale).

      1. L'assemblea è composta dai presidenti dei consigli dei collegi regionali o dai loro delegati e si riunisce almeno una volta l'anno per esprimere parere consultivo ed avanza proposte sulle attività programmatiche del consiglio nazionale.

Capo IV
ALBO ED ELENCO SPECIALE - ISCRIZIONE, TRASFERIMENTO, CANCELLAZIONE

Art. 33.
(Albo ed elenco speciale).

      1. L'albo e l'elenco speciale, compilati distintamente, contengono i seguenti elementi:

          a) numero d'ordine;

          b) cognome e nome;

 

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          c) luogo e data di nascita;

          d) residenza completa di indirizzo ed eventuale recapito telefonico;

          e) numero e data di iscrizione.

      2. Per i soli iscritti nell'albo professionale sono anche indicati:

          a) codice fiscale e numero di partita IVA;

          b) indice alfabetico degli iscritti con il rispettivo numero di iscrizione e numero iscrizione alla cassa.

      3. L'albo e l'elenco speciale di cui al comma 1 sono aggiornati ogni due anni e regolarmente pubblicati.

Art. 34.
(Requisiti per l'iscrizione all'albo o nell'elenco speciale).

      1. Per essere iscritto all'albo professionale o nell'elenco speciale è necessario:

          a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero di uno Stato con il quale esista trattamento di reciprocità;

          b) godere dei diritti civili e politici;

          c) avere la residenza anagrafica o la residenza professionale nella circoscrizione del collegio nel cui albo professionale o elenco speciale è richiesta l'iscrizione;

          d) essere in possesso del diploma di perito agrario o del diploma di tipo universitario rilasciato, dopo un idoneo corso di studi superiori polivalenti, della durata di tre anni, da una facoltà di agraria o affine, o da un istituto tecnico-agrario statale o del diploma rilasciato da una scuola diretta a fini speciali o da enti regionali a ciò preposti o del diploma di laurea triennale in una delle classi previste dalle vigenti disposizioni in materia;

 

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          e) avere sostenuto e superato gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione;

          f) aver effettuato il pagamento, presso la segreteria del collegio, della tassa di iscrizione;

          g) esibire l'attestazione di versamento in conto corrente postale della tassa di concessione governativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni;

          h) dichiarare di non svolgere alcuna attività incompatibile, a norma di legge, con l'esercizio della libera professione e di essere o meno dipendente dello Stato o di altra pubblica amministrazione.

      2. Conservano efficacia ad ogni effetto i periodi di tirocinio svolti ed i provvedimenti adottati dagli organi professionali dei periti agrari e dei periti agrari laureati prima della data di entrata in vigore della presente legge.
      3. Coloro che hanno completato o iniziato il periodo di tirocinio professionale, o che hanno i requisiti per la richiesta di equipollenza del periodo di attività subordinata, prima della data di entrata in vigore della presente legge o che lo inizieranno entro e non oltre il successivo 31 dicembre, sono ammessi a sostenere l'esame di abilitazione purché abbiano svolto il periodo di tirocinio in conformità alle disposizioni della legge 28 marzo 1968, n. 434, e successive modificazioni, anche se privi del diploma di tipo universitario previsto dalla presente legge.
      4. Tutti coloro che, privi del diploma universitario, hanno conseguito il titolo di perito agrario nonché l'abilitazione all'esercizio della libera professione ai sensi della legge 28 marzo 1968, n. 434, e successive modificazioni, prima della data di entrata in vigore della presente legge, possono iscriversi all'albo dei periti agrari e dei periti agrari laureati.
      5. Tutti coloro che hanno conseguito il diploma di perito agrario prima della data di entrata in vigore della legge 21 febbraio

 

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1991, n. 54, possono iscriversi automaticamente all'albo professionale o all'elenco speciale purché la richiesta sia fatta entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      6. Tutti coloro che sono in possesso del diploma di perito agrario ed hanno conseguito un ulteriore diploma presso una scuola a fini speciali della durata minima di due anni possono iscriversi automaticamente all'albo professionale o all'elenco speciale purché tale richiesta sia effettuata entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      7. Le attestazioni e le certificazioni dei requisiti richiesti per l'iscrizione, ad eccezione dei titoli di studio, possono essere prodotte cumulativamente mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni.

Art. 35.
(Iscrizione all'albo professionale o nell'elenco speciale. Rigetto della domanda).

      1. La domanda di iscrizione all'albo professionale, redatta in carta legale e corredata di tutta la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 34, è inoltrata al consiglio del collegio regionale nella cui circoscrizione il richiedente dimostra il possesso dei requisiti di cui all'articolo 34, comma 1, lettera c).
      2. Il consiglio del collegio regionale delibera, entro tre mesi dalla presentazione, sulla domanda di iscrizione presentata dal richiedente. Il rigetto della domanda deve essere motivato.
      3. Qualora il consiglio del collegio regionale non abbia provveduto, entro il termine stabilito dal comma 2, l'interessato può, entro i trenta giorni successivi, proporre ricorso, a norma dell'articolo 56, al consiglio del collegio nazionale che, esaminati gli atti, decide sulla domanda di iscrizione.

 

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      4. Il rigetto della domanda per motivi d'incompatibilità o di condotta può essere pronunciato solo dopo che l'interessato è stato invitato a comparire per chiarimenti davanti al consiglio del collegio regionale.
      5. Non è consentita la contemporanea iscrizione in più albi o elenchi speciali dei periti agrari e di altri ordini e collegi professionali.
      6. Non è consentito il trasferimento dell'iscrizione da un albo o da un elenco speciale ad un altro, quando il richiedente è sottoposto a procedimento penale o disciplinare, ovvero quando risulta sospeso dall'albo professionale o dall'elenco speciale.
      7. In fase di prima applicazione tutti i periti agrari iscritti negli albi professionali o elenchi speciali provinciali sono inseriti nell'albo od elenco speciale regionale conservando l'anzianità acquisita. Nell'albo o elenco speciale regionale l'iscritto è identificato con il vecchio numero di iscrizione preceduto dalla sigla della provincia di residenza anagrafica o professionale.

Art. 36.
(Cancellazione dall'albo professionale o dall'elenco speciale. Sospensione per morosità).

      1. La domanda di cancellazione dall'albo professionale o dall'elenco speciale deve essere inoltrata al consiglio del collegio regionale nella cui circoscrizione il richiedente è iscritto.
      2. L'iscritto all'albo professionale o nell'elenco speciale che per oltre dodici mesi non adempie al pagamento dei contributi dovuti è sospeso, salvo che il consiglio del collegio regionale non ritenga valido il motivo addotto.
      3. Il consiglio del collegio regionale dispone la cancellazione dell'iscritto dall'albo professionale o dall'elenco speciale d'ufficio, oppure su richiesta del procuratore della Repubblica nei seguenti casi:

          a) quando sia venuto meno uno dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 34;

 

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          b) quando si siano verificate le condizioni di cui al comma 5 dell'articolo 35;

          c) quando l'iscritto all'albo professionale o nell'elenco speciale non abbia provveduto al pagamento dei contributi dovuti per due anni consecutivi, nonostante regolare messa in mora a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

      4. La richiesta di cancellazione deve recare la sottoscrizione munita di autentica come stabilito dalla legge. Il segretario del collegio ricevente è autorizzato ad autenticare la firma del richiedente la cancellazione dall'albo professionale o dall'elenco speciale.

Art. 37.
(Reiscrizione).

      1. Il perito agrario cancellato dall'albo professionale o dall'elenco speciale può chiedere una nuova iscrizione al consiglio regionale, previa presentazione della documentazione di cui all'articolo 35, comma 1.
      2. Al perito agrario reiscritto, che conserva l'anzianità precedentemente acquisita, dedotto il periodo di interruzione, è attribuito il primo numero libero di matricola progressivo. Tale anzianità è annotata a margine nella pubblicazione dell'albo professionale.

Art. 38.
(Comunicazioni delle deliberazioni del consiglio regionale).

      1. Le deliberazioni del consiglio del collegio regionale in materia di iscrizione, cancellazione o reiscrizione all'albo professionale o nell'elenco speciale, nonché in materia disciplinare, sono comunicate, entro trenta giorni, all'interessato, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del circondario nella cui circoscrizione ha sede il collegio regionale, nonché al Ministero della giustizia ed al collegio nazionale.

 

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Capo V
SANZIONI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO

Art. 39.
(Responsabilità disciplinare).

      1. Al perito agrario che si rende colpevole di abusi o di atti o fatti contrari all'esercizio della professione, si applicano le sanzioni disciplinari previste nel presente capo.
      2. Spetta al consiglio del collegio regionale e del collegio nazionale avviare d'ufficio il procedimento disciplinare.

Art. 40.
(Sanzioni disciplinari).

1. Le sanzioni disciplinari sono:

          a) l'avvertimento;

          b) la censura;

          c) la sospensione dall'esercizio professionale per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a due anni;

          d) la radiazione.

Art. 41.
(Avvertimento).

      1. L'avvertimento consiste nel rilievo e nel richiamo del perito agrario all'osservanza dei suoi doveri mediante comunicazione del presidente del consiglio del collegio regionale.
      2. Entro quindici giorni dall'avvenuta comunicazione l'interessato può chiedere di essere sentito.

Art. 42.
(Censura).

      1. La censura consiste nel biasimo formale per la trasgressione commessa e,

 

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oltre ad essere inflitta nei casi previsti dal comma 1 dell'articolo 39, è altresì inflitta nel caso di recidività dell'avvertimento.
      2. La censura è disposta con deliberazione del consiglio ed è comunicata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 43.
(Sospensione dall'albo professionale o dall'elenco speciale).

      1. La sospensione dall'albo professionale o dall'elenco speciale è inflitta nei casi di lesione della dignità e del decoro professionale; essa è disposta con deliberazione del consiglio ed è comunicata dal presidente del collegio regionale all'interessato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
      2. La sospensione dall'albo professionale o dall'elenco speciale, oltre ai casi espressamente previsti dal codice penale, è richiesta in caso di:

          a) interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni;

          b) in caso di applicazione di una misura di sicurezza non detentiva prevista dall'articolo 215, comma terzo, numeri 1, 2 e 3, del codice penale;

          c) emissione di un mandato od ordine di custodia cautelare;

          d) applicazione provvisoria di una pena accessoria o di una misura di sicurezza disposte dall'autorità giudiziaria competente ai sensi dell'articolo 206 del codice penale;

          e) recidività della censura.

      3. Nei casi di cui al comma 2 la sospensione è immediatamente esecutiva nonostante il ricorso e non è soggetta a limiti di durata.
      4. I casi di cui al presente articolo sono individuati nel regolamento di attuazione della presente legge, sulla base dei principi contenuti nel codice deontologico predisposto dal consiglio nazionale e reso noto a tutti gli iscritti tramite i collegi.

 

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Art. 44.
(Radiazione).

      1. La radiazione dall'albo professionale o dall'elenco speciale è disposta dal consiglio quando l'iscritto è soggetto con sentenza passata in giudicato a condanna alla reclusione per un delitto non colposo, ovvero, quando, con la sua condotta, ha gravemente compromesso la propria reputazione e la dignità professionale. La radiazione comunicata all'interessato dal presidente del collegio a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
      2. La radiazione d'ufficio dall'albo professionale o dall'elenco speciale è prevista in caso di:

          a) condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, alla pena della reclusione non inferiore a tre anni;

          b) interdizione dai pubblici uffici di durata superiore ai tre anni e dalla professione per uguale durata;

          c) assegnazione ad una casa di cura o di custodia.

Art. 45.
(Rapporto tra procedimento disciplinare e giudizio penale).

      1. Il perito agrario sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo, anche se definito in sede istruttoria, è sottoposto, quando non è stato radiato ai sensi dell'articolo 44, a procedimento disciplinare per il medesimo fatto, sempre che non intervenga sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso.

Art. 46.
(Competenza).

      1. La competenza per il giudizio disciplinare appartiene al consiglio del collegio regionale ove è iscritto l'interessato.

 

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      2. Se l'iscritto è membro del consiglio regionale o nazionale, spetta al consiglio del collegio nazionale, previo parere del Ministero della giustizia, stabilire la competenza a procedere disciplinarmente.

Art. 47.
(Prescrizione).

      1. L'azione per l'infrazione che costituisce illecito disciplinare si prescrive in cinque anni.
      2. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 158, 159, 160 e 161 del codice penale.

Art. 48.
(Fatti costituenti reato).

      1. Se nei fatti oggetto del procedimento disciplinare il consiglio competente ai sensi dell'articolo 46 ravvisa gli elementi di un reato, il presidente del consiglio medesimo trasmette gli atti alla procura della Repubblica presso il tribunale territorialmente competente.

Art. 49.
(Notificazione delle decisioni).

      1. Le decisioni del consiglio regionale in materia disciplinare sono notificate dal segretario o da chi ne fa le veci, entro trenta giorni, all'interessato, al pubblico ministero presso il tribunale territorialmente competente, al procuratore generale presso la corte di appello del distretto ove ha sede il consiglio, al Ministero della giustizia, nonché al consiglio nazionale.

Art. 50.
(Svolgimento del procedimento disciplinare).

      1. Il presidente del collegio regionale nomina, tra i membri del consiglio, un relatore

 

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il quale, nel giorno fissato per il procedimento, espone al consiglio i fatti per i quali si procede.
      2. Il consiglio, udito l'interessato ed esaminati eventuali memorie e documenti, delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale la decisione più favorevole all'iscritto.
      3. Se l'interessato non si presenta o non fa pervenire alcuna memoria difensiva, né dimostra un legittimo impedimento, si procede in sua assenza.
      4. Nel caso di legittimo impedimento il presidente rinvia l'udienza a nuova data.
 

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      5. La deliberazione deve contenere l'indicazione dei fatti e i motivi della decisione.
      6. Il proscioglimento è pronunciato con la formula: «non vi è luogo a provvedimento disciplinare».

Art. 51.
(Apertura del procedimento disciplinare).

      1. Le sanzioni disciplinari di cui agli articoli 42, 43 e 44 non possono essere applicate se non a seguito di procedimento disciplinare.
      2. Il consiglio del collegio regionale inizia il procedimento disciplinare d'ufficio o su richiesta dell'interessato.
      3. Nessuna sanzione disciplinare, la cui applicazione è facoltativa, può essere inflitta senza che l'interessato sia stato invitato a comparire. Nei casi di sospensione o di radiazione di ufficio l'audizione dell'interessato è facoltativa.

Art. 52.
(Astensione e ricusazione dei membri del consiglio del collegio regionale).

      1. L'astensione e la ricusazione dei membri del consiglio del collegio regionale sono disciplinate dagli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile.
      2. Sull'astensione, quando è necessaria l'autorizzazione, e sulla ricusazione, decide lo stesso consiglio del collegio regionale.

 

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      3. Se a seguito di astensioni o ricusazioni viene a mancare la maggioranza dei suoi membri, il presidente del consiglio di competenza ne dà notizia al consiglio nazionale, che designa un altro collegio giudicante composto da cinque periti agrari scelti tra i consiglieri in ambito nazionale.
      4. Le relative spese sono poste a carico del consiglio del collegio interessato.
      5. Gli importi dei rimborsi sono equiparati a quelli spettanti al consigliere nazionale.

Art. 53.
(Astensione e ricusazione dei membri del consiglio del collegio nazionale).

      1. L'astensione e la ricusazione dei membri del consiglio del collegio nazionale sono disciplinate dagli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile.
      2. Sulla astensione, quando è necessaria l'autorizzazione, e sulla ricusazione, decide lo stesso consiglio del collegio nazionale.
      3. Se a seguito di astensioni o ricusazioni viene a mancare la maggioranza dei suoi membri, il presidente del consiglio del collegio nazionale integra il consiglio stesso con un numero corrispondente di membri del consiglio del collegio regionale del Lazio e dell'Abruzzo, seguendo l'ordine di anzianità di iscrizione all'albo professionale.

Art. 54.
(Esecuzione provvisoria della radiazione o della sospensione).

      1. Fermo il disposto dell'articolo 43, il consiglio del collegio regionale, nell'applicare le sanzioni disciplinari previste per la radiazione, può ordinare l'immediata esecuzione provvisoria nonostante il ricorso.

Art. 55.
(Reiscrizione dei radiati).

      1. Il perito agrario radiato dall'albo professionale o dall'elenco speciale può

 

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esservi reiscritto purché siano trascorsi almeno tre anni dal provvedimento di radiazione e, se questo sia stato adottato a seguito di condanna penale, sia intervenuta riabilitazione. Alla reiscrizione del radiato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 37.

Capo VI
IMPUGNAZIONI

Art. 56.
(Ricorsi avverso le decisioni del consiglio del collegio regionale nonché in materia elettorale e disciplinare, d'iscrizione, cancellazione, reiscrizione).

      1. Le decisioni del consiglio del collegio regionale in materia di iscrizione, cancellazione e reiscrizione nell'albo professionale o nell'elenco speciale, nonché in materia disciplinare, sono impugnabili dagli interessati e dal procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede il collegio regionale, con ricorso al consiglio del collegio nazionale, nel termine perentorio di trenta giorni dalla loro comunicazione o notificazione.
      2. Il ricorso al consiglio del collegio nazionale è inoltrato dal ricorrente tramite il consiglio del collegio regionale che ha emesso la deliberazione impugnata.
      3. In materia di eleggibilità o di regolarità delle operazioni elettorali spetta ad ogni iscritto all'albo professionale oppure al procuratore della Repubblica competente per territorio proporre ricorso al consiglio del collegio nazionale, nel termine perentorio di trenta giorni dalla proclamazione degli eletti e con le stesse modalità di cui al comma 1 del presente articolo.
      4. Salvo che in materia elettorale, e nei casi di cui agli articoli 44, comma 2, e 54, il ricorso al consiglio nazionale ha effetto sospensivo.

 

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Art. 57.
(Poteri del consiglio del collegio nazionale).

      1. Il consiglio del collegio nazionale ha facoltà di sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato, di annullarlo in tutto o in parte, di modificarlo e di riesaminare i fatti.
      2. In materia elettorale il consiglio del collegio nazionale può annullare in tutto o in parte le elezioni, decretando il ripetersi delle operazioni che ritiene necessarie.

Art. 58.
(Contenuto del ricorso al consiglio del collegio nazionale).

      1. Il ricorso dinanzi al consiglio del collegio nazionale, ad eccezione di quello proposto dal procuratore della Repubblica, è redatto su carta legale.
      2. Il ricorso deve contenere i motivi su cui si fonda ed è corredato:

          a) dalla indicazione degli estremi del provvedimento impugnato e, se il ricorso riguarda la materia elettorale, dagli estremi della proclamazione del risultato elettorale;

          b) dai documenti eventualmente necessari a comprovare il fondamento del ricorso.

      3. Quando non sia proposto dal procuratore della Repubblica, il ricorso è accompagnato dalla ricevuta del versamento, eseguito presso un ufficio del registro, della tassa stabilita dall'articolo 1 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 261, e dall'indicazione del recapito al quale l'interessato intenda ricevere le eventuali comunicazioni o notificazioni da parte del consiglio del collegio nazionale. In mancanza di tale indicazione le comunicazioni o le notifiche sono depositate, ad ogni effetto, presso la segreteria del consiglio del collegio nazionale ed in copia presso la segreteria del consiglio del collegio regionale in cui è iscritto il ricorrente.

 

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Art. 59.
(Irricevibilità del ricorso).

      1. È irricevibile il ricorso presentato dopo il termine di trenta giorni dalla notificazione della deliberazione impugnata.
      2. Se il ricorso non è corredato dalla ricevuta del versamento di cui all'articolo 58, comma 3, è assegnato al ricorrente un termine perentorio per presentarla non inferiore ai quindici giorni.
      3. In caso di mancata presentazione della ricevuta nel termine assegnato, il ricorso è dichiarato irricevibile.

Art. 60.
(Esame del ricorso).

      1. Le sedute del consiglio del collegio nazionale non sono pubbliche.
      2. Le parti possono chiedere di essere sentite proponendo apposita istanza contenuta nel ricorso o presentata nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini per ricorrere oppure nei termini per la presentazione dei motivi aggiunti.
      3. Quando il consiglio del collegio nazionale ritiene necessario che l'interessato dia chiarimenti ovvero produca atti o documenti, il presidente del consiglio nazionale comunica i provvedimenti adottati all'interessato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, fissando un termine per la risposta. Se questa non giunge entro il termine stabilito, la decisione è assunta direttamente dal consiglio del collegio nazionale.
      4. Terminata la discussione, il presidente pone in votazione le singole questioni indicate e raccoglie i voti di tutti i consiglieri.
      5. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente o di chi ne fa le veci.

Art. 61.
(Decisione del ricorso).

      1. La decisione contiene il cognome e il nome del ricorrente, l'oggetto dell'impugnazione,

 

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i motivi sui quali si fonda, il dispositivo, l'indicazione di giorno, mese ed anno in cui è pronunciata, la sottoscrizione del presidente e del segretario del consiglio nazionale.
      2. La decisione è depositata in originale presso la segreteria del consiglio nazionale ed è notificata al ricorrente entro trenta giorni dal deposito della medesima. Ove sia stata omessa tale dichiarazione, la notifica si esegue presso il domicilio che risulta dall'albo professionale o dall'elenco speciale e, per i non iscritti, mediante deposito nella segreteria del consiglio del collegio nazionale e del consiglio del collegio regionale interessato.
      3. La decisione è notificata al procuratore della Repubblica presso il tribunale della circoscrizione ove ha sede il collegio di appartenenza dell'interessato.

Art. 62.
(Ricorso avverso le decisioni del consiglio nazionale).

      1. Le decisioni del consiglio del collegio nazionale pronunciate sui ricorsi in materia di iscrizione, cancellazione o reiscrizione nell'albo professionale o nell'elenco speciale, nonché in materia disciplinare o elettorale, possono essere impugnate, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione, dall'interessato o dal procuratore della Repubblica competente per territorio, dinanzi al tribunale nella cui circoscrizione ha sede il collegio regionale che ha emesso la decisione o presso il quale si è svolta la elezione contestata.
      2. La sentenza del tribunale può essere impugnata davanti alla corte di appello, entro il termine di trenta giorni dalla notifica, dalla parte interessata, dal consiglio del collegio regionale o nazionale, dai procuratore della Repubblica e dal procuratore generale competenti per territorio.
      3. Sia presso il tribunale che presso la corte di appello il collegio giudicante è integrato da due periti agrari. Per ciascun tribunale, nella cui circoscrizione ha sede

 

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il collegio regionale dei periti agrari, e per ciascuna corte di appello, ogni triennio sono nominati dal Consiglio superiore della magistratura o, per sua delega, dal presidente della corte di appello del distretto, quattro periti agrari, due in qualità di componenti effettivi e due supplenti, scelti tra gli iscritti nell'albo del collegio regionale, che siano cittadini italiani di età non inferiore ai venticinque anni, di incensurata condotta ed abbiano una anzianità di iscrizione nell'albo di almeno cinque anni.
      4. Il tribunale e la corte di appello deliberano in camera di consiglio, con sentenza, sentiti il pubblico ministero e le parti interessate.
      5. Il ricorso per cassazione può essere proposto anche dal procuratore generale presso la corte di appello entro il termine di sessanta giorni. La sentenza può annullare, revocare o modificare la deliberazione impugnata.

Art. 63.
(Spese di ricorso).

      1. Gli oneri derivanti dal ricorso sono di norma posti dal consiglio nazionale a carico della parte soccombente.
      2. Il consiglio nazionale, qualora lo ritenga opportuno, può compensare le spese tra le parti.

Capo VII
ONORARI, INDENNITÀ E SPESE

Art. 64.
(Determinazione delle tariffe e dei criteri per il rimborso delle spese).

      1. Le tariffe degli onorari, le indennità ed i criteri per il rimborso delle spese spettanti per le prestazioni professionali sono stabiliti ogni biennio, previa deliberazione del consiglio del collegio nazionale

 

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approvata dal Ministro della giustizia nei sei mesi successivi.
      2. Qualora entro tale periodo il Ministro della giustizia non provveda a deliberare le tariffe ed i rimborsi non espressi in percentuale, alla scadenza del biennio e sino alla approvazione della nuova tariffa, si provvede all'aggiornamento automatico sulla base delle variazioni, verificatesi nel biennio precedente ed accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

Art. 65.
(Restituzione di atti e documenti).

      1. Il perito agrario può trattenere gli atti e i documenti ricevuti dal committente sino alla corresponsione degli onorari, delle indennità e del rimborso delle spese sostenute.
      2. In caso di reclamo del committente, il presidente del consiglio del collegio regionale invita il perito agrario a depositare presso la sede del collegio stesso gli atti ed i documenti ricevuti, riservandosi di sentire gli interessati e di tentare la conciliazione.
      3. Il presidente del consiglio del collegio regionale, sentite le parti ed esperito il tentativo di conciliazione, consegna al committente gli atti e i documenti ricevuti in deposito, previo impegno di questi a restituirli al professionista in caso di mancata conciliazione.

Capo VIII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 66.
(Riscossione dei contributi).

      1. Il collegio regionale riscuote i contributi previsti dagli articoli 18, comma 1, lettera i), e 29, comma 1, lettera g), mediante ruoli annuali, compilati dal consiglio regionale,

 

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resi esecutivi nei modi di legge e trasmessi ai competenti esattori che provvedono all'incasso, con le forme e i privilegi previsti per la riscossione delle imposte dirette in coincidenza con i ruoli erariali ordinari.
      2. L'esattore versa i contributi al ricevitore regionale delle imposte dirette, il quale provvede a rimettere al collegio regionale locale l'importo delle quote stesse.
      3. Il collegio regionale provvede, entro il 31 maggio ed entro il 30 novembre di ciascun anno, a rimettere al consiglio nazionale ed al collegio regionale le quote riscosse rispettivamente entro il 30 aprile ed entro il 31 ottobre di ciascun anno.
      4. Decorsi trenta giorni dalle scadenze di cui al comma 3 e fino al giorno del versamento, decorrono sulle somme in mora gli interessi passivi legali.

Art. 67.
(Personale del collegio nazionale e dei collegi regionali).

      1. Il consiglio del collegio nazionale ed i consigli dei collegi regionali provvedono al personale dipendente e ad ogni altra necessità per il proprio funzionamento. Al personale in questione si applica il trattamento giuridico ed economico previsto per gli enti di diritto pubblico non economici. Nella fase transitoria ciascun collegio regionale provvede a reclutare il personale, secondo l'ordine di anzianità pregressa, tra i dipendenti dei collegi provinciali previa accettazione del personale stesso. Al personale in esubero è applicata la normativa vigente sul collocamento del lavoro.

Art. 68.
(Regolamento di attuazione).

      1. Il Ministro della giustizia, sentito il collegio nazionale dei periti agrari e dei periti agrari laureati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede all'adozione del relativo regolamento di attuazione.

 

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Art. 69.
(Norme transitorie).

      1. I collegi provinciali cessano di esistere entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 68.
      2. II consiglio nazionale indice le elezioni nei collegi regionali entro nove mesi dalla data di pubblicazione del regolamento di attuazione ed insedia i consigli regionali.
      3. I consigli dei collegi provinciali e il consiglio nazionale in carica alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati sino alle nuove elezioni dei consigli regionali.
      4. Il patrimonio dei collegi provinciali, determinato alla data di indizione delle elezioni del collegio regionale secondo le norme della contabilità dello Stato, è devoluto al collegio regionale di appartenenza dei collegi provinciali.

Art. 70.
(Abrogazione).

      1. La legge 28 marzo 1968, n. 434, e successive modificazioni, è abrogata.

Art. 71.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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