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PDL 167

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 167



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MAZZOCCHI, COLUCCI, LUCCHESE, RICARDO ANTONIO MERLO, NARDI, AIRAGHI, ANGELI, BARBIERI, BELLOTTI, BENEDETTI VALENTINI, BRUSCO, CARLUCCI, CASTELLANI, CATONE, CICCIOLI, CONSOLO, DE CORATO, FORLANI, FORMISANO, FOTI, FRANZOSO, GASPARRI, ALBERTO GIORGETTI, LAMORTE, LENNA, LISI, MANCUSO, MARRAS, MARTINELLO, MAZZONI, MIGLIORI, MINASSO, MISURACA, MURGIA, ANGELA NAPOLI, NESPOLI, PATARINO, PELINO, PORCU, RAISI, RAMPELLI, ROMAGNOLI, ROSITANI, SALERNO, SANZA, TUCCI, ULIVI, ZACCHERA

Disposizioni per il sostegno di spese promozionali delle piccole e medie imprese

Presentata il 28 aprile 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Il sistema delle piccole e medie imprese è in pericolo: botteghe artigiane che chiudono i battenti, piccoli negozi di quartiere che ammainano le insegne, storiche attività imprenditoriali che non tengono il passo della concorrenza delle grandi aziende multinazionali.
      Il sistema delle piccole e medie imprese continua comunque a essere l'asse portante dello sviluppo economico nazionale.
      Si rende pertanto necessario a nostro avviso un intervento legislativo volto ad ottenere un riequilibrio dell'attuale assetto competitivo, il quale risulta ora sbilanciato a danno delle piccole e medie imprese. In una logica che sia concorrenziale piuttosto che assistenzialista, tale intervento dovrà non già erigere anacronistiche barriere anticompetitive o disegnare soffocanti vincoli che creino rendite di posizione tali da favorire l'una o l'altra delle varie categorie imprenditoriali, né - infine - dovrà promettere impossibili e inefficaci finanziamenti «a pioggia» rivolti a un'indistinta platea
 

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di beneficiari, a prescindere da qualsivoglia loro merito o iniziativa.
      Si tratta, invece, di incentivare condotte imprenditoriali e concorrenziali quali, appunto, il sostenimento di spese promozionali. Tali spese, infatti, sono quelle idonee a permettere alle imprese più valide di proporre se stesse ed i propri beni e servizi all'attenzione della clientela potenziale, sia di quella professionale (altre imprese, professionisti, eccetera) sia di quella non professionale (consumatori). L'esperienza insegna che una seria promozione è spesso difficile per piccole imprese - pure tecnicamente valide - perché le ridotte dimensioni aziendali e di bilancio non permettono spesso di raggiungere una soglia minima, o massa critica, idonea a sfruttare taluni canali comunicativi, e pertanto si perpetua una sorta di circolo vizioso che non è superabile neppure mediante l'accesso al credito, giacché la concessione di fidi - in varie forme tecniche - è a sua volta strettamente correlata alle garanzie patrimoniali piuttosto che alle prospettive reddituali, e pertanto può non risultare di ammontare sufficiente a risolvere il problema.
      Si pensi, per fare un esempio concreto, a tante aziende artigianali di sartoria, piccole e piccolissime, i cui prodotti sono fantasiosi e tecnicamente impeccabili e reggono il confronto con i grandi del settore. Queste aziende trovano molto o troppo oneroso partecipare a una sfilata in Germania, dove magari potrebbero raccogliere degli ordini, o pianificare una campagna pubblicitaria di durata e ampiezza sufficienti e risultano dunque costrette a contare principalmente sul passaparola dei clienti soddisfatti per acquisire nuovi ordini. È evidente che, in casi come questo, la concorrenza risulta di fatto diminuita, anche a detrimento del consumatore il quale potrebbe ben avvantaggiarsi della scelta fra una platea più ampia di imprenditori.
      La presente proposta di legge, coerentemente con l'impostazione seguita in molte delle più recenti leggi di incentivazione dello Stato e delle regioni, è così articolata: la legge statale fissa i criteri fondamentali, lo stanziamento economico, i limiti anche di fonte europea: insomma, ciò che è destinato ad essere durevole per dare certezze agli operatori economici e per permettere un confronto al Parlamento. Un decreto ministeriale, di natura subordinata alla legge, specifica i dettagli necessari per la concreta operatività della legge stessa. Tale decreto può infatti essere modificato, se le circostanze lo richiedono con più celerità e flessibilità dello strumento legislativo e attribuisce alla struttura competente importanti facoltà decisionali, giacché sarà poi questa stessa struttura che dovrà - nel concreto - applicare la legge. Infine, annualmente, un avviso indica le date di presentazione delle domande di incentivazione.
      Particolare attenzione è posta al rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese. In particolare, si segnala che il ricorso al regime de minimis consente alla norma di essere immediatamente operativa, senza dover effettuare la notifica alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 88 del Trattato sull'Unione europea ed attenderne l'autorizzazione, un processo che, pure necessario alla tutela della concorrenza a livello europeo, è tuttavia talvolta troppo lungo per interventi che abbisognano di celerità attuativa. D'altronde i limiti dei finanziamenti de minimis (100.000 euro in tre anni) risultano perfettamente compatibili tanto con le finalità della proposta di legge quanto con le presenti condizioni macroeconomiche.
      È prevista la possibilità di raccordi con le regioni, tanto in fase decisionale, prima della adozione del decreto ministeriale attuativo, quanto in fase operativa, mediante la possibilità, lasciata aperta al Ministero delle attività produttive, di avvalersi delle regioni e delle loro strutture per il funzionamento della incentivazione.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Oggetto dell'intervento).

      1. Al fine di incentivare la promozione aziendale, sono concessi interventi, sotto forma di finanziamenti agevolati, di garanzie per i finanziamenti e di contributi in conto capitale:

          a) alle piccole e medie imprese le quali sostengono spese volte alla propria promozione;

          b) alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e alle loro unioni regionali nonché alle strutture regionali e nazionali delle associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) le quali sostengono spese per la promozione, in forma collettiva, delle imprese di uno o più territori o settori merceologici.

Art. 2.
(Soggetti beneficiari).

      1. Possono beneficiare degli interventi di cui all'articolo 1:

          a) le piccole e medie imprese, singole o associate, definite ai sensi del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, e successive modificazioni, le quali posseggono i seguenti requisiti:

              1) l'impresa e i suoi amministratori sono in regola con la certificazione antimafia;

              2) l'impresa e i suoi amministratori non si trovano in stato di fallimento né sono soggetti ad altre procedure concorsuali;

 

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              3) l'impresa non ha beneficiato di altri aiuti di Stato concessi in regime de minimis per un importo pari o superiore a 100.000 euro, calcolato in sovvenzione diretta o in equivalente sovvenzione lorda, nei tre anni precedenti la concessione degli interventi di cui alla presente legge;

              4) l'impresa non ha commesso violazioni accertate in modo definitivo in materia tributaria o previdenziale nei tre anni precedenti la data di riferimento;

              5) l'impresa e i suoi amministratori non hanno commesso reati o violazioni amministrative, accertati in modo definitivo, in relazione all'ottenimento di aiuti di Stato, di interventi pubblici di finanziamento, di sovvenzioni o di contributi pubblici comunque denominati;

              6) l'impresa è regolarmente iscritta al registro delle imprese;

              7) l'impresa ha sostenuto spese promozionali individuate ai sensi dell'articolo 3;

          b) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le loro unioni regionali, nonché le strutture regionali e nazionali delle associazioni di categoria rappresentate nel CNEL, in forma singola o associata, le quali:

              1) non sono commissariate né si trovano in stato di irregolarità finanziaria, economica o patrimoniale al momento della richiesta, dell'istruttoria, della concessione o dell'erogazione dell'intervento;

              2) direttamente o mediante strutture dalle stesse possedute hanno effettuato spese per progetti di promozione delle piccole e medie imprese appartenenti a uno o più territori o settori merceologici.

      2. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dai soggetti interessati con riferimento alla data della domanda di intervento. Essi devono essere mantenuti fino alla data della concessione inclusa, a pena di revoca della concessione stessa. Il requisito di cui al comma l, lettera a), numero 3), deve essere posseduto nei termini

 

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specificati dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato in regime de minimis.

Art. 3.
(Modalità di intervento).

      1. Il Ministro delle attività produttive, con decreto di natura non regolamentare da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua e specifica:

          a) le spese che possono essere oggetto di intervento e i relativi limiti e caratteristiche, anche sottoponendole a condizioni, nonché le spese la cui incentivazione è inammissibile;

          b) le modalità e i termini per:

              1) la presentazione delle domande di intervento da parte dei soggetti beneficiari, sulla base dell'avviso di cui al comma 3;

              2) l'istruttoria delle domande di intervento;

              3) la concessione e l'erogazione degli interventi, sia sotto forma di contributo in conto capitale, sia sotto forma di finanziamento agevolato, sia sotto forma di garanzia per il finanziamento;

              4) l'effettuazione di controlli e di eventuali revoche degli interventi concessi;

              c) le priorità per l'accoglimento delle domande nonché la fissazione di eventuali riserve in favore di imprese appartenenti a determinati settori o aventi determinati requisiti dimensionali o comunque individuate in base a criteri non discrezionali, con particolare riferimento a piccole imprese che producono prodotti artigianali e locali;

 

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          d) le condizioni per il rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese;

          e) le modalità di concessione e di erogazione nell'ipotesi in cui gli importi concessi superino gli stanziamenti disponibili per l'annualità di riferimento, distinguendo ove necessario fra le varie forme tecniche e prevedendo criteri per la partecipazione, in misura parziale, delle domande accolte ma non finanziabili alle graduatorie delle annualità successive;

          f) le modalità di gestione degli stanziamenti eventualmente non concessi per il mancato accoglimento delle domande;

          g) idonee forme di pubblicità del decreto stesso e degli avvisi annuali di cui al comma 3.

      2. Ferma restando la concessione degli interventi in capo al Ministero delle attività produttive, di seguito denominato «Ministero», le attività di istruttoria e di erogazione degli interventi possono essere svolte, previa stipula di apposita convenzione, da soggetti individuati ai sensi della legislazione vigente in materia di interventi pubblici a sostegno delle imprese. Il Ministero può altresì stipulare convenzioni con istituti di credito e con consorzi e cooperative di garanzia fidi al fine della erogazione degli interventi in qualsiasi forma tecnica. Le convenzioni possono essere stipulate prioritariamente con le regioni e con i loro enti strumentali, a parità di onerosità. I costi delle convenzioni gravano sugli stanziamenti di cui alla presente legge.
      3. Con cadenza annuale, il Ministero pubblica un avviso recante tutti gli elementi informativi necessari per la presentazione delle domande, tra cui l'importo massimo complessivo disponibile per gli interventi, un modello per la presentazione stessa e l'indicazione puntuale delle date entro cui la presentazione stessa è possibile, a pena di inammissibilità della domanda.
      4. Le domande si devono riferire a spese sostenute nell'anno solare precedente quello di pubblicazione dell'avviso, e

 

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comunque successivamente alla pubblicazione del decreto di cui al comma 1.

Art. 4.
(Limiti dell'intervento).

      1. Gli interventi sono concessi in regime de minimis nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001.
      2. Sono fatti salvi i regolamenti o le direttive comunitarie specifici, relativi alla concessione di aiuti di Stato in determinati settori, e che sono più restrittivi delle previsioni di cui alla presente legge o al regolamento di cui al comma 1. L'avviso di cui all'articolo 3, comma 3, reca altresì una sintetica indicazione delle esclusioni e delle limitazioni derivanti da tali regolamenti o direttive, al fine di renderle anticipatamente note ai soggetti interessati.

Art. 5.
(Controlli, revoche e sanzioni).

      1. Il Ministero, direttamente o anche per il tramite dei soggetti convenzionati di cui all'articolo 3, comma 2, svolge ispezioni e verifiche a campione fra i soggetti richiedenti e quelli beneficiari.
      2. Qualora i controlli e le ispezioni dimostrino l'insussistenza dei requisiti dichiarati o il mancato rispetto delle disposizioni della presente legge e del decreto di cui all'articolo 3, comma 1, il Ministero esclude il richiedente dai benefìci e procede al recupero coattivo delle somme eventualmente già corrisposte, rivalutate sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati e maggiorate degli interessi legali dal momento dell'erogazione a quello della restituzione e fatto salvo l'eventuale risarcimento dei maggiori danni. È fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative eventualmente dovute.

 

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Art. 6.
(Copertura finanziaria).

      l. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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