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PDL 417

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 417



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

D'AGRÒ, ADOLFO, CIRO ALFANO, BERNARDO, CAMPA, CASTELLANI, CAMPAGNON, FRANZOSO, LENNA, LUCCHESE, MARTINELLO, MAZZOCCHI, MAZZONI, MELE, MEREU, FERDINANDO BENITO PIGNATARO, RAISI, RUGGERI, TREPICCIONE, TUCCI, VOLONTÈ

Modifica all'articolo 149 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di agevolazioni fiscali in favore delle associazioni pro-loco

Presentata il 3 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Le associazioni pro-loco sono sorte in Italia negli ultimi decenni del secolo scorso con nomi diversi, come già avveniva in altri Paesi europei: comitati di cura, società per il concorso di forestieri, associazioni per il movimento dei forestieri, società di abbellimento, oppure semplicemente «pro». Il nome «pro-loco» fu in breve tempo generalizzato a tutte le associazioni turistiche locali.
      Nel 1962 si costituì l'Unione nazionale pro-loco d'Italia (UNPLI), che ottenne nel 1965 l'istituzione dell'albo nazionale delle pro-loco presso il Ministero del turismo e dello spettacolo. A seguito della soppressione di tale Ministero, venne cancellato anche l'albo nazionale delle pro-loco; molte regioni inserirono le pro-loco nella normativa in materia di promozione turistica, mentre in altre regioni mancano ancora oggi riferimenti normativi specifici.
      Le associazioni pro-loco in Italia sono circa 5.600 e presso molti comuni svolgono, attraverso una miriade di iniziative, un ruolo essenziale nel tutelare, promuovere e valorizzare le locali ricchezze turistiche, ambientali, culturali e storiche, nell'organizzare attività del tempo libero, nel favorire l'accrescimento delle strutture, delle infrastrutture e dei servizi rivolti principalmente alla popolazione residente, aiutandola a conoscere e a vivere più
 

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intensamente il proprio ambiente naturale ed umano.
      Le associazioni pro-loco sono organismi no profit che hanno sviluppato nel tempo specifiche competenze, capaci di rapportarsi positivamente con le istituzioni locali, svolgendo un'importantissima funzione di stimolo sul livello di sviluppo delle comunità in cui operano.
      Proprio per la natura di totale volontariato che caratterizza le associazioni pro-loco è indispensabile che ad esse siano riconosciuti alcuni benefìci fiscali al pari delle altre associazioni senza finalità di lucro.
      La presente proposta di legge mira ad estendere alle associazioni pro-loco l'inapplicabilità delle disposizioni in materia di perdita della qualifica di ente non commerciale di cui all'articolo 149 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. Tale articolo stabilisce una presunzione legale di perdita della qualifica di ente non commerciale ove l'ente, indipendentemente dalle disposizioni statutarie, eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero periodo di imposta.
      Questa esclusione è già stabilita per gli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche e, successivamente, con la legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003), è stata prevista anche per le associazioni sportive dilettantistiche.
      È importante estendere tale previsione alle associazioni pro-loco, affinché, pur in presenza di notevoli introiti di natura commerciale, non possa essere più contestata la qualifica di ente non commerciale e conseguentemente l'applicazione della legge n. 398 del 1991 per la prevalenza dell'attività commerciale rispetto a quella istituzionale.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 149, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché alle associazioni pro-loco».


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