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PDL 1226

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1226



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

CAMPA, PALMIERI

Modifiche alla legge 9 gennaio 2004, n. 4, in materia di obblighi per favorire l'accesso dei soggetti disabili ai siti INTERNET nonché di vigilanza sull'attuazione della medesima legge n. 4 del 2004

Presentata il 28 giugno 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La finalità della presente proposta di legge consiste nel modificare alcune delle disposizioni della legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici. Il comma 2 dell'articolo 4 prevede, infatti, l'obbligo dell'accessibilità per i siti INTERNET delle amministrazioni pubbliche e degli enti espressamente indicati dal comma 1 dell'articolo 3 della medesima legge solamente in presenza di un contratto per la realizzazione ex novo o la modifica dei siti stessi. Con la conseguenza che una amministrazione pubblica che sviluppa internamente un sito INTERNET oppure una qualsiasi applicazione web non è tenuta a renderla accessibile, stando a quanto previsto dalla legge.
      Ciò si pone in contrasto non solo con l'articolo 1 della predetta legge - che indica fra gli obiettivi e le finalità il riconoscimento e la tutela da parte della Repubblica del diritto di ogni persona ad accedere a tutte le fonti di informazione e ai relativi servizi, compresi quelli che si articolano attraverso gli strumenti informatici e telematici, in particolare da parte delle persone disabili - ma anche con l'articolo 3 della Costituzione, che prevede pari dignità sociale per tutti i cittadini.
      Pertanto, il primo intento del presente progetto di legge consiste nell'applicare ai soggetti previsti dall'articolo 3, comma 1, della legge n. 4 del 2004 i requisiti tecnici di accessibilità stabiliti dal decreto di cui all'articolo 11 della medesima legge in tutti i casi di creazione o di modifica di siti INTERNET.
 

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      Una ulteriore modifica che si ritiene necessaria è quella riguardante il comma 2 dell'articolo 7 della predetta legge, che riguarda le funzioni amministrative, disponendo che le regioni, le province autonome e gli enti locali vigilino sull'attuazione, da parte dei propri uffici, delle disposizioni previste dalla legge. Al proposito, è necessario ricordare che, a seguito delle modifiche all'articolo 117 della Costituzione, il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) può svolgere le proprie attività di monitoraggio e di verifica soltanto con riferimento alle pubbliche amministrazioni centrali, ma non a quelle locali. A fronte di tale situazione, considerato che quasi in ogni regione è presente il Comitato regionale per le comunicazioni - CORECOM, organismo indipendente dall'amministrazione regionale che ha il compito di effettuare il controllo del corretto uso delle forme di comunicazione, e che alcuni dei predetti Comitati si stanno già attivando per intervenire anche nel campo dell'accessibilità, la presente proposta di legge prevede espressamente l'ausilio del Comitato regionale per le comunicazioni, nello svolgimento delle attività di vigilanza delle regioni e degli enti locali sull'attuazione delle norme in materia di accessibilità.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, è inserito il seguente:

      «2-bis. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, garantiscono comunque il rispetto dei requisiti di accessibilità stabiliti dal decreto di cui all'articolo 11 in tutti i casi di creazione o modifica di siti INTERNET di propria competenza».

      2. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche avvalendosi del Comitato regionale per le comunicazioni competente per territorio».


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