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PDL 409

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 409



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MOTTA, CASTAGNETTI, MARCHI, RAISI, GRILLINI

Istituzione in Parma di una sezione staccata della corte d'appello di Bologna e della corte di assise d'appello di Bologna

Presentata il 3 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Una maggiore rapidità ed efficienza nell'amministrazione della giustizia è oggetto di sempre più forte aspettativa da parte dell'opinione pubblica; costituisce un obiettivo dichiarato da parte del Governo ed è una necessaria risposta alle istanze comunitarie a proposito della ragionevole durata dei processi. La mole di lavoro di tribunali e di corti d'appello è sempre più elevata e la stessa dovrà essere fronteggiata con un potenziamento e una razionalizzazione delle strutture, qualora non s'intendano disattendere le legittime attese dei cittadini.
      La corte d'appello di Bologna raccoglie attualmente le istanze di secondo grado dell'intera regione Emilia-Romagna, che conta una popolazione di quasi 4 milioni di abitanti. Tale dato la pone ai primissimi posti per bacino di utenza, ed è da ritenere che il già ingente carico di lavoro che grava sulla corte aumenterà ancora considerevolmente.
      Inoltre, con i suoi 22 mila chilometri quadrati, l'Emilia-Romagna è una delle regioni più grandi d'Italia: la giurisdizione su un territorio così ampio rende spesso necessari lunghi spostamenti agli utenti e ai relativi avvocati, facendo impropriamente lievitare per i cittadini i costi della giustizia e i disagi. Questi dati evidenziano come la richiesta di istituire una sezione distaccata della corte d'appello in Emilia-Romagna rappresenti una esigenza cogente.
      La scelta di Parma quale sede della sezione staccata da istituire risponde anch'essa a dati e a considerazioni di carattere oggettivo, quando non anche di natura storica, poiché la città fu sede di corte d'appello sino al 1923, anno in cui la corte fu soppressa per motivi legati al contesto politico dell'epoca.
 

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      Parma infatti si trova in una posizione centrale rispetto all'Emilia occidentale, alle province cioè di Parma, di Piacenza e di Reggio Emilia, su cui si propone la sezione staccata abbia giurisdizione. In complesso, si tratta di un'area di oltre 8.300 chilometri quadrati e con oltre un milione e 110 mila abitanti, dimensioni territoriali e demografiche superiori a quelle di competenza di numerose corti d'appello e sezioni staccate delle stesse già esistenti. Cifre attendibili stimano in circa 2 mila il carico di ricorsi annui per l'istituenda sezione staccata.
      La vicinanza con gli altri due capoluoghi interessati, 55 chilometri da Piacenza e 28 da Reggio Emilia, offre un opportuno e congruo contenimento delle distanze di percorrenza per gli utenti. Tali considerazioni, tra l'altro, furono già fatte e ritenute decisive nella scelta di Parma per l'ubicazione della sede distaccata del tribunale amministrativo regionale e della sezione distaccata della commissione tributaria regionale. Identico criterio può risultare certamente idoneo anche per le corti d'appello.
      A tali considerazioni non si può non aggiungere quella che la città è sede di una antica e prestigiosa facoltà di giurisprudenza e ha una radicata tradizione forense.
      Per le ragioni esposte, si auspica la rapida approvazione della presente proposta di legge.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È istituita in Parma una sezione staccata della corte d'appello di Bologna con giurisdizione sui circondari dei tribunali di Parma, di Piacenza e di Reggio Emilia.
      2. È istituita in Parma una sezione della corte d'appello di Bologna in funzione di corte di assise d'appello, nella cui circoscrizione sono comprese le corti di assise di Parma, di Piacenza e di Reggio Emilia.

Art. 2.

      1. Il Ministro della giustizia, con proprio decreto, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzato a rivedere la pianta organica degli uffici, determinando la consistenza del personale necessario al funzionamento degli uffici giudiziari di cui all'articolo 1.
      2. Nello stesso termine di cui al comma 1 il Ministro della giustizia stabilisce la data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari previsti dall'articolo 1.

Art. 3.

      1. Dalla data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari di cui all'articolo 1, gli affari civili e penali pendenti davanti alla corte d'appello e alla corte di assise d'appello di Bologna rientranti, ai sensi delle disposizioni della presente legge, nella competenza per territorio, rispettivamente, della sezione staccata della corte d'appello di Bologna con sede in Parma e della sezione della corte d'appello

 

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di Bologna in funzione di corte di assise d'appello con sede in Parma, sono devoluti alla cognizione di tali uffici.
      2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle cause civili già rimesse al collegio, ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile, ai procedimenti penali nei quali è stato notificato il decreto di citazione a tutte le parti, nonché agli affari di volontaria giurisdizione già in corso alla data di inizio del funzionamento degli uffici di cui all'articolo 1, fissata ai sensi dell'articolo 2, comma 2.


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