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PDL 1302

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1302



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BETTA

Modifiche al codice civile in materia di trascrizione dei trasferimenti mortis causa

Presentata il 6 luglio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Sottopongo all'attenzione della Camera dei deputati un progetto di legge già presentato al Senato della Repubblica nella precedente legislatura dal senatore Renzo Michelini, le cui norme meritano tuttora una positiva valutazione.
      Nel sistema della trascrizione, quale disegnato dal codice civile allo scopo di dare pubblicità agli atti contrattuali e renderli opponibili ai terzi, vige il principio fondamentale della «continuità».
      I rapporti giuridici che sorgono da un documento devono cioè trovare origine in un documento precedente e così via, fino a quando possa anche affermarsi che è comunque maturato il termine per l'usucapione.
      In tale sistema vi è però una grave lacuna per la certezza del diritto ogniqualvolta ci si imbatta in un rapporto che derivi da una successione mortis causa.
      Nel sistema dei libri fondiari di cui al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, vige un analogo sistema che si basa sulla figura del «predecessore tavolare». Solo chi è iscritto come titolare di un diritto nel libro fondiario può trasferire il diritto medesimo.
      Anche nel sistema tavolare, tuttavia, la successione mortis causa, derivando da legge o da titoli non iscritti, potrebbe costituire un problema.
      Per ovviare a ciò, la legge tavolare dispone che, per poter trasferire diritti con effetti nei confronti dei terzi nel caso il predecessore sia defunto, occorre che gli eredi si muniscano di un titolo denominato «certificato di eredità o di legato».
      Il sistema è sperimentato da anni nelle zone di diritto tavolare e giova alla certezza del diritto in maniera determinante.
 

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      Lo stesso non è assolutamente incompatibile con il sistema della trascrizione come delineato dal codice civile.
      Si propone pertanto di modificare il numero 14) dell'articolo 2643 del codice civile aggiungendo la seguente specificazione: «nonché il certificato di eredità o di legato da emettere con le modalità di cui al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, e successive modificazioni, in quanto compatibili».
      Si propone inoltre di aggiungere al primo comma dell'articolo 2650 del codice civile la seguente specificazione: «nonché, in caso di successione mortis causa, il certificato di eredità o di legato».
      Con questi limitati ritocchi si risolverebbe un annoso problema, utilizzando un istituto giuridico ampiamente sperimentato, e ne guadagnerebbero la trasparenza e la certezza del diritto.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 2643, numero 14), del codice civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché il certificato di eredità o di legato, da emettere con le modalità di cui al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, e successive modificazioni, in quanto compatibili».

Art. 2.

      1. All'articolo 2650, primo comma, del codice civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché, in caso di successione mortis causa, il certificato di eredità o di legato».

Art. 3.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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