Frontespizio Relazione Progetto di Legge

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PDL 958

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 958



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

SGOBIO, DILIBERTO, BELLILLO, CANCRINI, CESINI, CRAPOLICCHIO, DE ANGELIS, GALANTE, LICANDRO, NAPOLETANO, PAGLIARINI, FERDINANDO BENITO PIGNATARO, SOFFRITTI, TRANFAGLIA, VACCA, VENIER

Disposizioni concernenti il trattamento di quiescenza del personale postelegrafonico cessato dal servizio tra il 1o ottobre 1994 e il 1o ottobre 1995

Presentata il 31 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - I contratti collettivi nazionali di lavoro dei vari settori del pubblico impiego prevedono che i miglioramenti vanno attribuiti integralmente a tutti i lavoratori comunque collocati a riposo nell'arco di vigenza contrattuale.
      Dall'ottobre 1994 allo stesso mese del 1995, invece, i pensionati dell'allora Ente poste italiane si videro ingiustamente esclusi da tali benefìci. La disponibilità delle organizzazioni sindacali di categoria ad escludere la cosiddetta «vigenza contrattuale» si spiegava con il clima generale di quegli anni e con l'orientamento complessivo in una fase di rinnovo di molti contratti di lavoro del settore pubblico. Sta di fatto, però, che negli altri contratti similari stipulati la vigenza contrattuale sopravvisse e anche nei contratti dei postelegrafonici sottoscritti successivamente è stato ripristinato questo principio.
      In tale modo, solo un numero limitato di postelegrafonici in quiescenza, in un determinato arco temporale, non ha usufruito, per la liquidazione e per il trattamento pensionistico, del vantaggio di vedere considerati anche gli incrementi stipendiali concessi in epoca successiva alla cessazione del rapporto di lavoro.
      Appare dunque indispensabile superare questa vera e propria discriminazione, procedendo al ricalcolo del trattamento di pensione con la considerazione anche degli incrementi retributivi cadenzati in epoca successiva alla cessazione del rapporto di lavoro e nell'ambito dell'arco di vigenza del contratto.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al personale già dipendente dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, trasformata in ente pubblico economico denominato Ente poste italiane ai sensi del decreto-legge 1o dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, che è comunque cessato dal servizio nel periodo dal 1o ottobre 1994 al 1o ottobre 1995 con diritto al trattamento di quiescenza, sono riconosciuti i benefìci economici previsti dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro a valere sull'importo della liquidazione e sul trattamento pensionistico.


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