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PDL 632

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 632



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MAZZONI

Disposizioni in favore delle vittime di reati comuni di particolare allarme sociale

Presentata il 10 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Gli anni novanta sono stati caratterizzati da una costante crescita dell'allarme sociale correlato alla diffusione dei reati della cosiddetta «microcriminalità». Pur non avendo un alto valore economico, tali reati colpiscono direttamente la persona, con conseguenze spesso tragiche.

      Dai rapporti annuali del CENSIS sulla situazione del Paese e, in particolare, sulle problematiche relative alla criminalità e all'offerta di sicurezza, emerge che, con riferimento ai reati di cui si teme maggiormente di rimanere vittima e che dunque possono essere identificati come quelli che generano maggiore allarme sociale, prevalgono, fra gli italiani, le preoccupazioni nei confronti di quegli illeciti che ricorrono più frequentemente e possono risultare lesivi della propria incolumità individuale (omicidi, mutilazioni, percosse e lesioni).
      Il diffondersi di queste tipologie di reati, unito alla domanda di sicurezza da parte degli italiani, impone che lo Stato si faccia carico delle esigenze delle vittime di tali illeciti. Il Consiglio d'Europa ha dimostrato, sin dagli anni ottanta, un sostegno forte e continuo al miglioramento del sistema di risarcimento delle vittime di reati, fino ad arrivare all'adozione della Convenzione relativa al risarcimento delle vittime di reati violenti, fatta a Strasburgo il 24 novembre 1983. La Convenzione, il cui scopo è quello di introdurre o sviluppare sistemi di risarcimento per le vittime di reati, nonché di stabilire disposizioni minime per il funzionamento di tali sistemi, è entrata in vigore nel 1988 ed è stata ratificata da sedici Stati membri, Italia esclusa.
      Anche se è opportuno rilevare che il nostro ordinamento prevede già sistemi di risarcimento per le vittime di lesioni gravi conseguenti ad azioni terroristiche o imputabili

 

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alla criminalità organizzata o dovute a incidenti della strada, esso non contempla una norma che garantisca il risarcimento delle vittime di reati di particolare allarme sociale. La presente proposta di legge, composta da 8 articoli, ha l'obiettivo di colmare questo vuoto normativo.
      L'articolo 1 definisce la finalità della legge e i reati per i quali è previsto un indennizzo o il risarcimento dei danni subiti dalle vittime. L'articolo 2 affida la gestione del Fondo, istituito per tali vittime, al Ministero dell'interno. All'articolo 3 sono specificati i requisiti soggettivi necessari per poter accedere al Fondo, mentre nell'articolo 4 sono illustrati i requisiti oggettivi. L'articolo 5 definisce la composizione del Comitato di solidarietà per le vittime dei reati comuni di particolare allarme sociale. La gestione delle domande sarà effettuata secondo i criteri previsti dall'articolo 6. L'articolo 7 prevede l'emanazione del regolamento di attuazione, mentre all'articolo 8 sono previste le modalità per la copertura degli oneri conseguenti all'attuazione della legge.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità e ambito di applicazione).

      1. La presente legge ha lo scopo di istituire un sistema di garanzia per le vittime dei reati comuni di particolare allarme sociale che assicuri alle vittime di tali reati il risarcimento dei danni subìti.
      2. Sono considerati reati comuni di particolare allarme sociale le fattispecie previste dagli articoli 575, 581, 582, primo comma, 583, 583-bis, 584 e 586 del codice penale.

Art. 2.
(Istituzione del Fondo di solidarietà per le vittime dei reati comuni di particolare allarme sociale).

      1. È istituito presso il Ministero dell'interno il Fondo di solidarietà per le vittime dei reati comuni di particolare allarme sociale, di seguito denominato «Fondo», con dotazione pari a 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006.
      2. La gestione del Fondo è affidata al Ministero dell'interno.

Art. 3.
(Requisiti soggettivi).

      1. Hanno diritto di accesso al Fondo:

          a) i soggetti i quali subiscono ferite, lesioni o un'invalidità permanente, riportate in conseguenza del compimento nel territorio dello Stato dei reati di cui all'articolo 1 della presente legge, a condizione che i soggetti lesi non abbiano concorso alla commissione degli atti medesimi ovvero di reati a questi connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale;

 

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          b) il coniuge, i discendenti e gli ascendenti entro il primo grado, nonché i soggetti che risultano conviventi a carico o conviventi more uxorio nei tre anni precedenti il compimento del reato, di colui che perde la vita a seguito di ferite o lesioni riportate in conseguenza del compimento nel territorio dello Stato di uno dei reati di cui all'articolo 1.

      2. Ai fini dell'elargizione del risarcimento di cui all'articolo 1, i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo sono considerati secondo l'ordine stabilito dall'articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni.

Art. 4.
(Requisiti oggettivi).

      1. Hanno diritto di accesso al Fondo, entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso:

          a) le persone fisiche che rientrano nelle categorie di cui all'articolo 3, che si sono costituite parte civile nelle forme previste dal codice di procedura penale, a favore delle quali è stata emessa sentenza definitiva che condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, nonché alla rifusione delle spese e degli onorari di costituzione e di difesa, i soggetti imputati dei reati di cui all'articolo 1;

          b) le persone fisiche che rientrano nelle categorie di cui all'articolo 3, che si sono costituite parte civile nelle forme previste dal codice di procedura civile, per il risarcimento dei danni causati dalla consumazione dei reati di cui all'articolo 1, accertati in giudizio penale, nonché i successori a titolo universale delle persone a favore delle quali è stata emessa la sentenza di condanna prevista alla lettera a) del presente comma;

          c) le persone fisiche che rientrano nelle categorie di cui all'articolo 3, che si sono costituite parte civile nelle forme previste dal codice di procedura penale in un procedimento per la contestazione dei reati

 

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di cui all'articolo 1, in caso di sentenza di assoluzione con formule diverse da «il fatto non sussiste» o «il fatto non costituisce reato»;

          d) le persone fisiche che rientrano nelle categorie di cui all'articolo 3 qualora a seguito di denuncia contro ignoti l'autorità giudiziaria abbia concluso le indagini con ordinanza di archiviazione per mancanza di elementi idonei a sostenere l'accusa in giudizio.

Art. 5.
(Comitato di solidarietà per le vittime dei reati comuni di particolare allarme sociale).

      1. Presso il Ministero dell'interno è istituito il Comitato di solidarietà per le vittime dei reati comuni di particolare allarme sociale, di seguito denominato «Comitato». Il Comitato è presieduto dal Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati comuni di particolare allarme sociale, nominato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, anche al di fuori del personale della pubblica amministrazione, scelto tra persone di comprovata esperienza nell'attività di solidarietà alle vittime dei reati comuni di particolare allarme sociale. Il Comitato è composto:

          a) da un rappresentante del Ministero dell'interno;

          b) da un rappresentante del Ministero della giustizia;

          c) da un rappresentante del Ministero delle attività produttive;

          d) da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;

          e) da un rappresentante del Ministero della solidarietà sociale;

          f) da un rappresentante della Concessionaria servizi assicurativi pubblici - CONSAP Spa, senza diritto di voto.

 

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      2. Il Commissario e i rappresentanti dei Ministeri di cui al comma 1 restano in carica per quattro anni e l'incarico non è rinnovabile per più di una volta.
      3. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 7, la gestione del Fondo è attribuita al Comitato.
      4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 7, la gestione del Fondo è attribuita alla CONSAP Spa, che vi provvede per conto del Ministero dell'interno sulla base di apposita concessione.
      5. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono posti a carico del Fondo.

Art. 6.
(Gestione delle domande di accesso al Fondo).

      1. La corresponsione delle somme richieste dai soggetti di cui all'articolo 3 è disposta con deliberazione del Comitato nel termine di due mesi dalla presentazione della domanda, previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla presente legge.
      2. Se necessario, ai fini della completezza dei documenti posti a base della domanda di accesso al Fondo, il Comitato invita l'interessato a fornire la documentazione integrativa e assume copie di atti e informazioni scritte dall'autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza di condanna o la sentenza di assoluzione o l'ordinanza di archiviazione di cui all'articolo 4.
      3. Le domande di accesso al Fondo nei casi previsti dall'articolo 4, comma 1, lettere c) e d), sono valutate dal Comitato al fine di verificare gli elementi di fatto che giustificano l'accesso al Fondo e di quantificare il risarcimento sulla base dei danni subiti e documentati.
      4. Gli organi preposti alla gestione del Fondo e i relativi uffici sono tenuti al segreto in ordine ai soggetti interessati all'accesso e alle relative procedure.

 

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      5. Nei casi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), l'interessato può richiedere al Fondo l'intera corresponsione delle somme liquidate dalla sentenza. In tali casi, il Fondo è surrogato, quanto alle somme corrisposte agli aventi titolo, nei diritti della parte civile verso il soggetto condannato al risarcimento del danno.

Art. 7.
(Regolamento di attuazione).

      1. Con regolamento da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo adotta norme per:

          a) individuare le modalità e le procedure per la formulazione delle domande di accesso al Fondo;

          b) individuare le modalità di gestione del Fondo;

          c) individuare le procedure di cooperazione tra gli uffici competenti in relazione all'applicazione della presente legge;

          d) stabilire i princìpi ai quali deve uniformarsi il rapporto concessorio tra il Ministero dell'interno e la CONSAP Spa in attuazione di quanto previsto dalla presente legge;

          e) individuare, nell'ambito del Ministero dell'interno, gli uffici preposti alla gestione del rapporto di concessione con la CONSAP Spa, attribuendo agli stessi compiti di assistenza tecnica e di supporto al Comitato;

          f) prevedere forme di informazione, assistenza e sostegno, poste a carico del Fondo, per garantire l'effettiva fruizione dei benefìci da parte dei soggetti di cui all'articolo 3;

          g) disciplinare l'erogazione delle somme dovute agli aventi diritto in modo che, qualora le disponibilità finanziarie siano insufficienti, nell'anno di riferimento, a soddisfare per intero tutte le domande

 

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pervenute, i richiedenti abbiano diritto all'accesso al Fondo in quota proporzionale e all'integrazione delle somme non percepite negli anni successivi, senza interessi, rivalutazioni o altri oneri aggiuntivi;

          h) disciplinare le procedure e le modalità di surrogazione del Fondo nei diritti della parte civile o dell'attore prevista dall'articolo 6, comma 5.

      2. Lo schema di regolamento di cui al comma 1 è trasmesso, entro il quarantacinquesimo giorno antecedente alla scadenza del termine di cui al medesimo comma 1, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Decorso un mese dalla data di trasmissione, il regolamento è emanato anche in mancanza del parere.

Art. 8.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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