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PDL 40-C

XV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 40-326-571-688-890-C



 

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PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO,
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
il 5 luglio 2006 (v. stampato Senato n. 762)

MODIFICATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 19 luglio 2006

d'iniziativa dei deputati

BOATO; LUMIA; FORGIONE, MIGLIORE, DE CRISTOFARO, DURANTI, IACOMINO, FALOMI; ANGELA NAPOLI; LUCCHESE, ADOLFO, CIRO ALFANO, BARBIERI, BOSI, CAPITANIO SANTOLINI, CASINI, CESA, CIOCCHETTI, COMPAGNON, RICCARDO CONTI, D'AGRÒ, D'ALIA, DE LAURENTIIS, DELFINO, DIONISI, DRAGO, FORLANI, FORMISANO, GALATI, GALLETTI, GIOVANARDI, GRECO, MARCAZZAN, MARTINELLO, MAZZONI, MELE, MEREU, OPPI, PERETTI, ROMANO, RONCONI, RUVOLO, TABACCI, TASSONE, TUCCI, VIETTI, VOLONTÈ, ZINZI

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica
il 19 luglio 2006

(Relatori: AMICI e D'ALIA)


NOTA: La I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), il 25 luglio 2006, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo della proposta di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
 

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PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

        La II Commissione,

            esaminata la proposta di legge n. 40 ed abb.-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato,

            premesso che:

                il Senato ha soppresso l'articolo 4 del testo approvato dalla Camera, volto a prevedere una specifica procedura aggravata per l'adozione, da parte della Commissione d'inchiesta, di provvedimenti limitativi delle libertà costituzionalmente garantite ed ha previsto espressamente al comma 2 dell'articolo 1 il divieto di adottare provvedimenti attinenti alla libertà personale e la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione;

                all'articolo 5, comma 4, il Senato ha introdotto la limitazione della possibilità dell'autorità giudiziaria di ritardare, per ragioni di natura istruttoria, la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti dalla Commissione, stabilendo che dopo un anno dalla richiesta, l'autorità giudiziaria sia comunque obbligata a trasmettere alla Commissione d'inchiesta copia di atti e documenti relativi a procedimenti in corso;

            rilevato che:

                l'articolo 82 della Costituzione prevede espressamente che «la Commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria». La norma costituzionale appare chiara nel porre un preciso parallelo tra i poteri di indagine ed esame dell'autorità giudiziaria e quelli delle Commissioni d'inchiesta;

                la circostanza che i provvedimenti di indagine dell'autorità giudiziaria limitativi delle libertà siano emessi da un organo terzo (il gip) su proposta dell'organo di indagine (il pm), mentre quelli della Commissione d'inchiesta siano emessi direttamente dall'organo di indagine (la Commissione stessa) non fa venir meno il parallelismo tra i poteri di indagine dell'autorità giudiziaria e quelli della Commissione d'inchiesta, ma è la conseguenza diretta della diversa natura e legittimazione dei due organi. Dalla natura politica della Commissione d'inchiesta deriva necessariamente l'autonomia della medesima nel disporre dei poteri che la Commissione le attribuisce. Il richiamo nel testo della Costituzione alle limitazioni che sono poste all'autorità giudiziaria sta a significare unicamente che la Commissione può esercitare i poteri di indagine dell'autorità giudiziaria solo nei casi in cui questa può esercitarli;

                la limitazione dei poteri di inchiesta attivabili dalla Commissione comporterebbe il rischio di pregiudicare l'efficacia della attività

 

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di inchiesta, soprattutto con riferimento alla impossibilità di disporre l'accompagnamento coattivo di un testimone;

                dalla legittima preoccupazione per il rischio di un abuso nella utilizzazione da parte della Commissione dei poteri di indagine dell'autorità giudiziaria non può derivare l'esclusione da parte del legislatore ordinario di tutti quei poteri di indagine che coinvolgono interessi attinenti alla libertà personale e alla libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, come, invece, previsto dal Senato;

                non è condivisa la modifica apportata dal Senato al regime di opponibilità del segreto istruttorio da parte dell'autorità giudiziaria, in quanto non appare ragionevole presumere ex lege che le ragioni di natura istruttoria che impediscono di derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale vengano comunque meno dopo un anno dalla richiesta di trasmissione di atti di indagini in corso;

                è ritenuto più corretto il sistema che rimette all'autorità giudiziaria la scelta di concedere o negare con decreto motivato la trasmissione di atti di indagine alla Commissione d'inchiesta;

                il termine massimo delle indagini preliminari per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo è fissato in due anni;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

            sopprimere all'articolo 4, comma 4, le parole: «una sola volta»;

e con la seguente osservazione:

            la Commissione di merito valuti l'opportunità di sopprimere all'articolo 1, comma 2, le parole: «In nessun caso può adottare provvedimenti attinenti la libertà personale e la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione».


        La II Commissione Giustizia,

            esaminata la proposta di legge n. 40 ed abb.-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato, come risultante dagli emendamenti approvati dalla I Commissione;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE
 

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TESTO
approvato dalla Camera
dei Deputati

TESTO
modificato dal Senato
della Repubblica
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TESTO
della Commissione

Art. 1.
(Istituzione e compiti).

Art. 1.
(Istituzione e compiti).

Art. 1.
(Istituzione e compiti).

      1. È istituita, per la durata della XV legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata di tipo mafioso di cui all'articolo 416-bis del codice penale nonché sulle similari associazioni criminali, anche di matrice straniera, che siano comunque di estremo pericolo per il sistema sociale, economico e istituzionale, con i seguenti compiti:

      1. Identico:

      1. Identico.

          a) verificare l'attuazione della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni, e delle altre leggi dello Stato nonché degli indirizzi del Parlamento in materia di criminalità organizzata di tipo mafioso e similare;

          a) identica;

 

          b) verificare l'attuazione delle disposizioni del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, e successive modificazioni, della legge 13 febbraio 2001, n. 45, e del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 23 aprile 2004, n. 161, riguardanti le persone

          b) identica;

 

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che collaborano con la giustizia e le persone che prestano testimonianza, e promuovere iniziative legislative e amministrative necessarie per rafforzarne l'efficacia;    

          c) verificare l'attuazione delle disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 2002, n. 279, relativamente all'applicazione del regime carcerario di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, alle persone imputate o condannate per delitti di tipo mafioso;

          c) verificare l'attuazione delle disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 2002, n. 279, relativamente all'applicazione del regime carcerario di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, alle persone imputate o condannate per delitti di tipo mafioso;

 
          d) accertare la congruità della normativa vigente e della conseguente azione dei pubblici poteri, formulando le proposte di carattere legislativo e amministrativo ritenute necessarie per rendere più coordinata e incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali e più adeguate le intese internazionali concernenti la prevenzione delle attività criminali, l'assistenza e la cooperazione giudiziaria;           d) identica;  

          e) accertare e valutare la natura e le caratteristiche dei mutamenti e delle trasformazioni del fenomeno mafioso e di tutte le sue connessioni, comprese quelle istituzionali, con particolare riguardo agli insediamenti stabilmente esistenti nelle regioni diverse da quelle di tradizionale inserimento e comunque caratterizzate da forte sviluppo dell'economia produttiva, nonché ai processi di internazionalizzazione e cooperazione con altre

          e) identica;

 

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organizzazioni criminali finalizzati alla gestione di nuove forme di attività illecite contro la persona, l'ambiente, i patrimoni, i diritti di proprietà intellettuale e la sicurezza dello Stato, con particolare riguardo alla promozione e allo sfruttamento dei flussi migratori illegali;    

          f) accertare le modalità di difesa del sistema degli appalti e delle opere pubbliche dai condizionamenti mafiosi individuando le diverse forme di inquinamento mafioso e le specifiche modalità di interferenza illecita in ordine al complessivo sistema normativo che regola gli appalti e le opere pubbliche;

          f) identica;

 

          g) verificare la congruità della normativa vigente per la prevenzione e il contrasto delle varie forme di accumulazione dei patrimoni illeciti, del riciclaggio e dell'impiego di beni, denaro o altre utilità che rappresentino il provento della criminalità organizzata, nonché l'adeguatezza delle strutture e l'efficacia delle prassi amministrative, formulando le proposte di carattere legislativo e amministrativo ritenute necessarie, anche in riferimento alle intese internazionali, all'assistenza e alla cooperazione giudiziaria;

          g) verificare la congruità della normativa vigente per la prevenzione e il contrasto delle varie forme di accumulazione dei patrimoni illeciti, del riciclaggio e dell'impiego di beni, denaro o altre utilità che rappresentino il provento della criminalità organizzata mafiosa o similare, nonché l'adeguatezza delle strutture e l'efficacia delle prassi amministrative, formulando le proposte di carattere legislativo e amministrativo ritenute necessarie, anche in riferimento alle intese internazionali, all'assistenza e alla cooperazione giudiziaria;

 
          h) verificare l'impatto negativo delle attività delle associazioni mafiose sul sistema produttivo, con particolare riguardo all'alterazione dei princìpi di libertà           h) identica;  

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della iniziativa economica privata, di libera concorrenza nel mercato, di libertà di accesso al sistema creditizio e finanziario e di trasparenza della spesa pubblica comunitaria, statale e regionale finalizzata allo sviluppo e alla crescita e al sistema delle imprese;    

          i) verificare l'adeguatezza delle norme sulle misure di prevenzione patrimoniale, sulla confisca dei beni e sul loro uso sociale e produttivo, proponendo le misure idonee a renderle più efficaci;

          i) identica;

 

          l) verificare l'adeguatezza delle strutture preposte alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni criminali nonché al controllo del territorio;

          l) identica;

 

          m) svolgere il monitoraggio sui tentativi di condizionamento e di infiltrazione mafiosa negli enti locali e proporre misure idonee a prevenire e a contrastare tali fenomeni, verificando l'efficacia delle disposizioni vigenti in materia, con riguardo anche alla normativa concernente lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali e la rimozione degli amministratori locali;

          m) identica;

 

          n) riferire al Parlamento al termine dei suoi lavori, nonché ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente.

          n) identica.

 

      2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e

      2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e

      2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e


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le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. In nessun caso può adottare provvedimenti attinenti la libertà personale e la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione. le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale, o aventi ad oggetto intercettazioni delle comunicazioni.
      3. La Commissione può organizzare i propri lavori attraverso uno o più comitati, costituiti secondo il regolamento di cui all'articolo 7, comma 1.       3. La Commissione può organizzare i propri lavori attraverso uno o più comitati, costituiti secondo il regolamento di cui all'articolo 6, comma 1.       3. Identico.
      4. Nello svolgimento delle sue funzioni la Commissione può consultare anche soggetti e realtà associative, a carattere nazionale o locale, che operano contro le attività delle organizzazioni criminali di tipo mafioso e similari.       Soppresso.       Soppresso.

Art. 2.
(Composizione e presidenza della Commissione).

Art. 2.
(Composizione e presidenza della Commissione).

Art. 2.
(Composizione e presidenza della Commissione).

      1. La Commissione è composta da venticinque senatori e da venticinque deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. La nomina dei componenti la Commissione tiene conto della specificità dei compiti ad essa assegnati.

      Identico.

      Identico.

      2. La Commissione è rinnovata dopo il primo    

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biennio dalla sua costituzione e i componenti possono essere confermati.    
      3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.    
      4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti la Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.    
      5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 4.    
      6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche per le elezioni suppletive.    

Art. 3.
(Audizioni a testimonianza).

Art. 3.
(Audizioni a testimonianza).

Art. 3.
(Audizioni a testimonianza).

      1. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per

      Identico.

      Identico.


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le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.    
      2. Per i segreti professionale e bancario si applicano le norme vigenti. In nessun caso per i fatti rientranti nei compiti della Commissione può essere opposto il segreto di Stato o il segreto di ufficio.    
      3. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.    
      4. Si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale.    

Art. 4.
(Provvedimenti incidenti sui diritti di libertà costituzionalmente garantiti).

Soppresso.

Soppresso.

      1. La Commissione adotta le deliberazioni aventi ad oggetto i provvedimenti incidenti sui diritti di libertà costituzionalmente garantiti a maggioranza dei due terzi dei componenti, con atto motivato e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

   

Art. 5.
(Richiesta di atti e documenti).

Art. 4.
(Richiesta di atti e documenti).

Art. 4.
(Richiesta di atti e documenti).

      1. La Commissione può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria

      1. Identico.

      1. Identico.


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o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.    
      2. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 siano coperti da segreto.       2. Identico.       2. Identico.
      3. La Commissione può ottenere, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente alle finalità della presente legge.       3. Identico.       3. Identico.
      4. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto.       4. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato una sola volta. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto.       4. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto.
      5. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione di cui alla presente legge.       5. Identico.  
      6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti       6. Identico.       6. Identico.

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non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.    

Art. 6.
(Obbligo del segreto).

Art. 5.
(Obbligo del segreto).

Art. 5.
(Obbligo del segreto).

      1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e tutte le altre persone che collaborano con la Commissione o compiono o concorrono a compiere atti di inchiesta oppure di tali atti vengono a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 5, commi 2 e 6.

      1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e tutte le altre persone che collaborano con la Commissione o compiono o concorrono a compiere atti di inchiesta oppure di tali atti vengono a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, commi 2 e 6.

      Identico.

      2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 1 è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.       2. Identico.  
      3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.       3. Identico.  

Art. 7.
(Organizzazione interna).

Art. 6.
(Organizzazione interna).

Art. 6.
(Organizzazione interna).

      1. L'attività e il funzionamento della Commissione e dei comitati istituiti ai sensi dell'articolo 1, comma

      1. Identico.

      1. Identico.


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3, sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dell'attività di inchiesta. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.    
      2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.       2. Identico.       2. Identico.
      3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie. Ai fini dell'opportuno coordinamento con le strutture giudiziarie e di polizia, la Commissione può avvalersi anche dell'apporto di almeno un magistrato e un dirigente dell'Amministrazione dell'interno, autorizzati, con il loro consenso, rispettivamente dal Consiglio superiore della magistratura e dal Ministro dell'interno.       3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie di soggetti interni ed esterni all'Amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti.       3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie di soggetti interni ed esterni all'Amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti.
      4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro.       4. Identico.       4. Identico.
      5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 150.000 euro per l'anno 2006 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti del Senato della Repubblica e della       5. Identico.       5. Identico.

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Camera dei deputati, con determinazione adottata di intesa tra loro, possono autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al precedente periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.    
      6. La Commissione cura la informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso dell'attività propria e delle analoghe Commissioni precedenti.       6. Identico.       6. Identico.

Art. 8.
(Entrata in vigore).

Art. 7.
(Entrata in vigore).

Art. 7.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

      Identico.

      Identico.



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