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PDL 1291

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1291



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BAFILE, FRANCESCHINI, SERENI, FEDI, BUCCHINO, NARDUCCI, GIANNI FARINA, LUCÀ, ZANOTTI, TRUPIA, ASTORE, BURTONE, GRASSI, SANNA

Disposizioni per l'erogazione di un assegno di solidarietà ai cittadini anziani residenti all'estero

Presentata il 5 luglio 2006


      

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Onorevoli Colleghe e Colleghi! - Nel corso della XIV legislatura, durante la discussione del disegno di legge finanziaria 2004, alcuni parlamentari dell'Ulivo avevano assunto un'iniziativa a favore degli italiani residenti all'estero. In sede di Commissione Bilancio era stato presentato un emendamento volto a introdurre un assegno di solidarietà per i cittadini italiani residenti all'estero che si trovano in condizioni socio-economiche disagiate.
      L'introduzione di un assegno di solidarietà, come è noto, è stata una delle richieste più pressanti avanzata dalle nostre comunità all'estero, richiesta ribadita dal Consiglio generale degli italiani all'estero; inoltre è stata sostenuta da una raccolta di firme di 50.000 cittadini e cittadine, promossa dai patronati.
      Si tratta di un'esigenza avvertita in modo urgente, e addirittura drammatico, dalle comunità italiane che risiedono nei Paesi colpiti da grave crisi economica e sociale.
      L'emendamento sopra citato non è stato esaminato in quanto il Governo ha posto la questione della fiducia su un testo che non affrontava minimamente questa problematica.
      Con la presentazione di tale proposta di legge si vuole che il Parlamento si pronunci in maniera chiara sulla questione, auspicabilmente dando una risposta positiva alle istanze delle nostre comunità all'estero.
 

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      La proposta di legge è una prova concreta del nostro impegno per una politica di solidarietà a favore dei cittadini più disagiati. In questo modo si dà concretezza agli impegni assunti nel programma di Governo.
      Ci si augura che, su una proposta di legge come questa, che nasce in risposta alle condizioni di necessità di alcune comunità italiane all'estero, si possano realizzare le più ampie convergenze per dare soluzione a un annoso problema, sempre evocato ma non ancora risolto.
      L'articolo 1 della proposta di legge prevede che sia erogato ai cittadini italiani ultrasessantacinquenni, residenti all'estero e che si trovano in condizioni socio-economiche disagiate, un assegno mensile di solidarietà, per dodici mensilità, di un valore pari a 123 euro.
      Tali disagiate condizioni economiche sono definite da due limiti: un tetto annuo di reddito individuale (3.000 euro) e uno di reddito di coppia per i cittadini coniugati (5.000 euro). Tali limiti sono incrementati di 1.000 euro per ogni minorenne o per ogni soggetto invalido sprovvisto di reddito a carico e convivente.
      All'onere derivante dall'attuazione della legge, valutato in 80 milioni di euro su base annua, si provvede con una quota parte del gettito derivante dal ripristino dell'imposta sulle successioni e donazioni sui grandi patrimoni.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Assegno di solidarietà per i cittadini anziani residenti all'estero).

      1. Ai cittadini italiani ultrasessantacinquenni, che si trovano in condizioni socio-economiche disagiate, ai sensi del comma 2, e che risiedono all'estero, è erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, per dodici mensilità l'anno, un assegno mensile di solidarietà pari a 123 euro.
      2. Sono considerati in condizioni socio-economiche disagiate, ai fini di cui al comma 1, i cittadini non coniugati il cui reddito personale annuo è inferiore a 3.000 euro e i cittadini coniugati il cui reddito personale annuo, cumulato con quello del coniuge, è inferiore a 5.000 euro.

      3. I limiti di reddito stabiliti al comma 2 sono maggiorati di 1.000 euro per ogni soggetto a carico del beneficiario dell'assegno di solidarietà e con esso convivente, il quale sia minore di anni diciotto o totalmente invalido e sprovvisto di reddito.
      4. Per il computo del reddito ai fini della determinazione dei limiti stabiliti al comma 2 sono considerati i redditi di qualsiasi natura, escluso il reddito derivante dalla proprietà dell'immobile abitativo ad abitazione principale del beneficiario dell'assegno di solidarietà.
      5. Per l'accertamento del reddito ai fini di cui al comma 2 del presente articolo si applicano le procedure previste dall'articolo 49 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Art. 2.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, si

 

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provvede mediante quota parte del gettito derivante dall'imposta sulle successioni e donazioni sui grandi patrimoni, che è ripristinata a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle misure e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della legge 18 ottobre 2001, n. 383. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della citata legge n. 383 del 2001 sono abrogati.


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