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PDL 581

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 581



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

D'AGRÒ, ADOLFO, BRUSCO, RICCARDO CONTI, FABBRI, FERRIGNO, FORLANI, GIUDITTA, LUCCHESE, MELE, NARDI, PELINO, PONZO, TUCCI, ZACCHERA

Disposizioni per la concessione di una promozione a titolo onorifico agli ufficiali e ai sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in congedo assoluto

Presentata il 9 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge e intesa a concedere una promozione al grado superiore, a titolo onorifico, agli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate, compresi quelli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, cessati dal servizio permanente per limiti di età e collocati in congedo assoluto.
      Il provvedimento non è che un riconoscimento morale del tutto privo di benefìci economici, che non apporta variazioni di natura giuridica nello status dei destinatari. Esso è tuttavia pregno di significato in quanto intende dare a tale personale, ormai in pensione da diversi anni, un ulteriore riconoscimento per aver compiuto il proprio dovere in modo integerrimo al servizio della Patria.
      Tale promozione, peraltro, rappresenterebbe un'applicazione analogica, per questa categoria di cittadini, di istituti già esistenti nel nostro ordinamento, dove non rari sono i riferimenti alle promozioni al grado superiore.
      La proposta di legge, che consta di cinque articoli, stabilisce all'articolo 2 che questo riconoscimento possa essere erogato a condizione che sussistano determinati requisiti: è necessario che il militare sia stato posto in congedo per raggiunti limiti di età, che abbia ottenuto nel corso della sua carriera giudizi di apprezzamento,
 

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che non abbia riportato condanne con sentenze passate in giudicato e che non abbia usufruito in precedenza di altre promozioni a titolo onorifico (articolo 2). È importante precisare che tale riconoscimento è concesso, prescindendo dal grado rivestito e anche oltre il grado massimo previsto per il ruolo di appartenenza, a tutti gli ufficiali e i sottufficiali di tutte le Forze armate, compreso il personale di complemento, con l'esclusione dei generali di corpo d'armata e gradi equiparati.
      È previsto inoltre (articolo 3), per gli ufficiali e sottufficiali che al momento dell'entrata in vigore della legge, siano stati collocati in congedo assoluto, che il beneficio onorifico della promozione decorre dal giorno del collocamento in congedo assoluto o, se successivo, dal giorno utile individuabile nella specifica posizione di grado maturata.
      È fondamentale poi la precisazione dell'articolo 4, circa il carattere unicamente onorifico del riconoscimento. Tale articolo precisa infatti che esso non comporta alcun beneficio economico o retributivo né effetti ai fini del trattamento di quiescenza.
      Ai sensi dell'articolo 5, la promozione a titolo onorifico viene conseguita a seguito di apposita domanda, presentata dagli interessati e corredata da autocertificazione riguardante il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2 del provvedimento.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Agli ufficiali e ai sottufficiali delle Forze armate collocati in congedo assoluto è concessa una promozione al grado superiore, a titolo onorifico.
      2. La promozione di cui al comma 1 è concessa, prescindendo dal grado rivestito e anche oltre il grado massimo previsto per il ruolo di appartenenza, a tutti gli ufficiali e i sottufficiali di tutti i ruoli e corpi dell'Esercito, della Marina militare, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, compreso il personale di complemento, con l'esclusione dei generali di corpo d'armata e gradi equiparati.

Art. 2.

      1. Gli ufficiali e i sottufficiali conseguono la promozione di cui all'articolo 1 a condizione che:

          a) abbiano lasciato il servizio per raggiunti limiti di età;

          b) non abbiano usufruito di altre promozioni a titolo onorifico;

          c) siano stati giudicati con la qualifica di «eccellente» negli ultimi dieci anni di servizio;

          d) non abbiano mai riportato in tutti gli anni di servizio la qualifica di «inferiore alla media» o «insufficiente» né giudizi di inidoneità all'avanzamento;

          e) non siano stati condannati con sentenze passate in giudicato ovvero non siano stati rinviati a giudizio o ammessi a riti alternativi per delitti non colposi, salvo che sia intervenuta successiva sentenza definitiva di assoluzione.

 

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Art. 3.

      1. Gli ufficiali e i sottufficiali che alla data di entrata in vigore della presente legge sono stati collocati in congedo assoluto conseguono la promozione di cui all'articolo 1 con decorrenza dal giorno del collocamento in congedo assoluto o, anche successivamente a tale data, dal giorno utile individuabile nella specifica posizione di grado nel frattempo maturata.

Art. 4.

      1. La promozione di cui all'articolo 1 non produce effetti ai fini del trattamento di quiescenza, né ad alcun altro fine economico-retributivo.

Art. 5.

      1. La promozione di cui all'articolo 1 è richiesta dall'interessato al Ministro della difesa, a mezzo di domanda corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale egli dichiara il possesso dei requisiti di cui agli articoli 1 e 2. Il Ministro, entro sei mesi dalla ricezione della domanda, con proprio decreto provvede alla concessione della promozione.
      2. Con decreto del Ministro della difesa la promozione conferita è revocata qualora dalle verifiche disposte l'interessato risulti non essere in possesso dei requisiti richiesti.
      3. Le procedure per il giudizio di avanzamento e la relativa promozione hanno luogo secondo le disposizioni dettate in materia dal decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, nell'ambito delle risorse allo scopo preordinate, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.


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