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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 123 |
1) una sede centrale equiparata a un istituto centrale come l'Istituto centrale per il restauro: si tratta dell'Istituto centrale per l'archeologia subacquea (ICAS), dipendente dal Dipartimento per la ricerca, l'innovazione e l'organizzazione (è il Dipartimento che più corrisponde alle caratteristiche tecniche proprie dell'archeologia subacquea);
2) tre sedi sovraregionali denominate soprintendenze per l'archeologia subacquea che dipendono dall'ICAS, preposto al loro coordinamento. Le tre nuove soprintendenze hanno caratteristiche uguali a quelle delle normali soprintendenze competenti per i beni archeologici: autonomia di gestione (nei confronti delle altre soprintendenze), finanziamenti propri, personale tecnico-scientifico proprio, territorio di competenza chiaramente definito.
Esistono problematiche che con un'apposita regolamentazione possono essere risolte e che vengono assegnate alla competenza delle nuove soprintendenze:
a) la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione dei beni paleontologici, archeologici e storici che si sono conservati sotto acqua (mare, laguna, fiume, lago, ambienti ipogei naturali e artificiali, nonché acquitrini, stagni, torbiere con elevato tasso di umidità);
b) la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione del beni culturali anche di epoca post-classica, fino all'attualità, purché sia loro riconosciuto l'interesse culturale nazionale. Rientrano in questa categoria in modo specifico i relitti della I e della II guerra mondiale sia italiani sia di altri Paesi;
c) la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione dei patrimonio culturale galleggiante in quanto direttamente connesso per continuità di studi (tecnologie) e di conservazione (restauro) con quello non più funzionante. Rientrano in questa categoria tutte le navi e le imbarcazioni galleggianti anche tuttora in attività: navigli da pesca, traghetti, piroscafi lacustri, vele storiche da regata eccetera;
d) la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio storico-archeologico rinvenuto in scavi a terra anche in aree non sommerse o di scarsa umidità;
e) la conservazione del patrimonio da restaurare o già restaurato attraverso la gestione di una rete programmata di laboratori di restauro, dislocati sull'intero territorio nazionale, in parte già in via di realizzazione: 1) laboratorio umido per il restauro archeologico di Venezia-arsenale (in corso di realizzazione); 2) laboratorio per il restauro del legno bagnato di Pisa San Rossore (finanziato); 3) laboratorio per il restauro del legno bagnato di Napoli (in programmazione).
La presente proposta di legge è composta dai seguenti articoli: l'articolo 1, che istituisce il comparto «archeologia subacquea» presso il Ministero per i beni e le attività culturali; l'articolo 2, che stabilisce l'organizzazione del comparto; l'articolo 3, che reca l'organizzazione dell'ICAS; l'articolo 4, che reca l'istituzione dei laboratori per il restauro; l'articolo 5, che istituisce i sistemi museali nazionali di archeologia subacquea; l'articolo 6, che reca la copertura finanziaria.
1. È istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali il comparto «archeologia subacquea».
1. Il comparto «archeologia subacquea» presso il Ministero per i beni e le attività culturali è organizzato in una sede centrale denominata «Istituto centrale per l'archeologia subacquea» (ICAS), dipendente dal Dipartimento per la ricerca, l'innovazione e l'organizzazione, e in tre sedi sovraregionali denominate «soprintendenze per l'archeologia subacquea», che dipendono dall'ICAS, preposto al loro coordinamento.
2. Le soprintendenze per l'archeologia subacquea sono equiparate alle già esistenti soprintendenze competenti per i beni archeologici e ad esse sono, pertanto, attribuiti autonomia di gestione, finanziamenti propri, adeguato personale tecnico-scientifico e competenza su un territorio definito.
1. La sede principale dell'ICAS è situata in Roma presso il Ministero per i beni e le attività culturali.
2. L'ICAS è altresì articolato nelle seguenti sedi periferiche:
a) Venezia, soprintendenza delle acque, competente per le regioni: Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte,
b) Genova e Cagliari, soprintendenza del mare, competente per le regioni: Liguria e Sardegna;
c) Roma, soprintendenza del mare, competente per le regioni: Lazio, Toscana, Abruzzo e Molise;
d) Isola Capo Rizzuto, soprintendenza del mare, competente per le regioni: Calabria, Puglia, Basilicata e Campania.
1. Sono istituiti i seguenti laboratori per il restauro:
a) laboratorio umido per il restauro archeologico, di Venezia-arsenale;
b) laboratorio per il restauro del legno bagnato, di Pisa;
c) laboratorio per il restauro del legno bagnato, di Napoli.
1. Sono istituiti i seguenti sistemi museali nazionali di archeologia subacquea:
a) Baia-Castello, provincia di Napoli: museo archeologico dei Campi Flegrei;
b) Napoli: area della ex stazione marittima;
c) Isola Capo Rizzuto, provincia di Crotone: museo archeologico di Magna Grecia;
d) Venezia: museo nazionale di archeologia della laguna e della città di Venezia;
e) Venezia-arsenale: museo nazionale di archeologia e di storia navale;
f) Caorle, provincia di Venezia: museo nazionale di archeologia del mare;
g) Grado, provincia di Udine: museo archeologico nazionale dell'alto Adriatico;
h) Comacchio, provincia di Ferrara: museo della nave romana;
i) Nemi, provincia di Roma: museo delle navi;
l) Fiumicino, provincia di Roma: museo nazionale delle navi di Fiumicino;
m) Genova-Galata: museo del mare.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. A decorrere dall'anno 2009 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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