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PDL 1428

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1428



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

CAPEZZONE, AFFRONTI, BARATELLA, BELTRANDI, BENVENUTO, BERNARDO, BUCCHINO, BUGLIO, CHICCHI, CIALENTE, DATO, D'ELIA, DI CENTA, FRANCESCATO, FRANZOSO, GALEAZZI, GOZI, GRASSI, LAZZARI, LEDDI MAIOLA, LULLI, MANCINI, MELLANO, MERLONI, POLETTI, PORETTI, RUGGERI, SAGLIA, SANGA, TESTA, TOMASELLI, TREPICCIONE, TURCO, VALDUCCI, VERINI, VICO, VILLARI

Modifiche alla normativa sullo sportello unico per le imprese e in materia di dichiarazione di inizio attività

Presentata il 20 luglio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Nonostante gli sforzi normativi fin qui compiuti, permane, da parte del mondo produttivo, la forte richiesta di semplificazione amministrativa e di uniprocedimentalizzazione. Ancora oggi, per avviare o esercitare un'attività di impresa, vige il generale principio di priorità dell'intervento amministrativo. Questo ha determinato, e contribuisce tuttora a determinare, il sostanziale «imbrigliamento» delle iniziative imprenditoriali, la loro innaturale burocratizzazione, la lentezza dei procedimenti autorizzatori, la mortificazione - in definitiva - di buona parte delle potenzialità di sviluppo della nostra economia.
      Riteniamo che siano ormai maturi i tempi per un salto di qualità, anche culturale, che consenta alle nostre imprese di «liberarsi» di tutti quei vincoli amministrativi, spesso ingiustificati e costosi, che altro non fanno che inibire lo slancio creativo e propositivo di tanti imprenditori, senza alcuna reale utilità per la collettività.
      Oggi, nel nostro Paese, per ottenere un'autorizzazione dalla pubblica amministrazione,
 

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un imprenditore è costretto assai spesso ad attendere tempi molto, troppo lunghi, oltretutto in una situazione di incertezza e di precarietà per il carattere ondivago e imprevedibile delle decisioni amministrative, con conseguenze economiche facilmente immaginabili.
      Basti pensare, ad esempio, che per una semplice concessione edilizia un'impresa italiana deve attendere dai 9 ai 27 mesi; o che le autorizzazioni che un imprenditore deve richiedere e ottenere per far partire concretamente la sua attività oscillano tra le 58 e le 80, molte delle quali del tutto inutili. Si tratta di una situazione non più sostenibile (di recente autorevolmente stigmatizzata, tra gli altri, dal Commissario europeo Verheugen) sulla quale è opportuno intervenire in tempi rapidi e con strumenti adeguati.
      Il nostro deve essere un Paese che «fa il tifo» per le imprese, e non che le guardia con sospetto. Il nostro deve essere un Paese che ha fiducia nello sforzo, spesso rischioso, della nuova imprenditorialità. Il nostro deve essere un Paese dove la pubblica amministrazione possa finalmente essere percepita dalle imprese come un consulente, un alleato, e non più come un nemico o un ostacolo.
      La parola d'ordine deve essere, pertanto, ancora di più una sola: semplificare!
      Facendo tesoro delle migliori esperienze maturate, in diversi contesti, negli ultimi anni (e che occorre ulteriormente sviluppare, perfezionare ed estendere), si può dire che risulta ormai evidente che la strada più efficace per conseguire reali effetti di semplificazione e di sburocratizzazione passa attraverso la drastica riduzione dell'attività di controllo preventivo e istruttoria (ex ante) della pubblica amministrazione.
      È necessario, pertanto, che l'autocertificazione e la denuncia di inizio attività divengano il metodo ordinario attraverso cui l'imprenditore si rapporta con la pubblica amministrazione, al fine di annullare i tempi morti e dare alle imprese la possibilità di una partenza agile e non appesantita da vincoli e da attese inutili, nel quadro di una nuova e più pregnante responsabilizzazione, verso l'intera collettività, di quanti scelgono la strada del rischio e dell'investimento.
      Per converso, al fine di garantire adeguata tutela anche agli interessi (individuali e collettivi) eventualmente messi a rischio dalle nuove intraprese, a fronte della contrazione dei controlli ex ante occorre valorizzare il ruolo di controllore ex post dell'amministrazione, assicurando i tempi e gli strumenti necessari affinché tale controllo possa essere svolto in modo accurato e rigoroso.
      La presente proposta di legge, con la quale si propone di modificare la legge sul procedimento amministrativo (legge n. 241 del 1990) e la normativa sullo sportello unico per le imprese (regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 447 del 1998), mira a questo duplice obiettivo.
      L'articolo 1 autorizza il Governo ad adottare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, un regolamento modificativo del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, con il quale, in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 (legge Bassanini), sono stati semplificati i procedimenti relativi all'avvio di nuovi impianti produttivi. La disposizione è volta in primo luogo ad estendere il ricorso all'autocertificazione, consentendone l'utilizzo nella generalità dei casi e prevedendo che trascorsi sette giorni (rispetto ai sessanta attualmente previsti) dalla presentazione della domanda il soggetto è comunque autorizzato ad avviare la nuova attività produttiva. Tale termine resta sospeso nel caso in cui l'amministrazione richieda l'integrazione della documentazione presentata o convochi il soggetto per una audizione in contraddittorio. Nell'ipotesi in cui l'amministrazione scelga la via dell'audizione, in particolare, si prevede l'introduzione di un congruo termine per il suo svolgimento (oltre novanta giorni), a tutela delle legittime aspettative del richiedente, ma anche della stessa amministrazione, la quale può disporre in questo modo di
 

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tempi certi per effettuare, in modo rigoroso e puntuale, tutte le verifiche che riterrà necessarie sull'attività oggetto della richiesta e sulla documentazione prodotta.
      Per quanto concerne, invece, lo sportello unico delle imprese, un apposito criterio direttivo è volto a superare le difficoltà che si riscontrano nei contesti ove tale struttura non è stata ancora attivata, prevedendo che il responsabile dei procedimenti in questi casi sia il sindaco.
      L'articolo 2 modifica l'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante la disciplina della dichiarazione di inizio attività, configurando una sorta di corsia preferenziale per le attività produttive. La disposizione è volta ad abbreviare il termine trascorso il quale il soggetto richiedente può avviare l'attività e, contestualmente, a prolungare il termine entro il quale l'amministrazione può intervenire, in via successiva, per vietarne la prosecuzione. Più specificamente, si prevede che nel caso in cui la domanda, corredata da autocertificazioni, abbia ad oggetto l'esercizio di un'attività imprenditoriale, commerciale o artigianale (nonché l'iscrizione in albi o ruoli per l'esercizio di tali attività), il termine ordinario di trenta giorni sia ridotto a sette. Una volta avviata l'attività, il termine entro il quale l'amministrazione può intervenire, in caso di accertata carenza dei requisiti richiesti, viene invece aumentato da trenta a novanta, anche in questo caso al fine di consentire lo svolgimento di controlli accurati e rigorosi.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Autorizzazione al Governo all'emanazione di norme in materia di sportello unico per le imprese).

      1. Il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzato ad emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, un regolamento modificativo del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, e successive modificazioni, di seguito denominato «regolamento», conformandosi al criterio generale di semplificare i procedimenti di competenza dello sportello unico per le attività produttive, di abbreviare i relativi termini e di estendere il ricorso all'autocertificazione e alla dichiarazione di inizio dell'attività. Nel dare attuazione al criterio generale di cui al presente comma, il Governo si conforma alle seguenti norme regolatrici della materia:

          a) nei comuni che non hanno provveduto, alla data di entrata in vigore della presente legge, all'istituzione della struttura unica di cui all'articolo 3, comma 1, del regolamento, il procedimento unico di cui al medesimo comma 1 è affidato al sindaco, che assume la qualifica di responsabile dell'intero procedimento;

          b) il termine di cui all'articolo 6, comma 3, del regolamento, relativo alla richiesta di integrazione degli atti o dei documenti necessari ai fini istruttori, è ridotto a sette giorni, sopprimendo le previsioni concernenti la sospensione dei termini recate al comma 3, terzo periodo, al comma 5, secondo periodo, e al comma 14, del medesimo articolo 6;

 

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          c) per quanto riguarda l'audizione in contraddittorio di cui all'articolo 6, comma 4, del regolamento, è previsto che essa debba essere convocata entro il termine di sette giorni dalla presentazione della domanda, nonché che debba essere avviata entro trenta giorni dalla convocazione e conclusa entro i sessanta giorni successivi al suo avvio;

          d) in relazione all'articolo 6, comma 6, del regolamento, è soppresso il riferimento alla necessità dell'acquisizione dell'autorizzazione nelle materie per cui non è consentita l'autocertificazione; è previsto un termine di sette giorni entro il quale la realizzazione del progetto si intende autorizzata in assenza di una comunicazione di motivato dissenso; è previsto, altresì, che il suddetto termine è sospeso nel caso di richiesta di integrazione dei documenti ai sensi del comma 3 o nel caso di convocazione dell'audizione ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 6;

          e) è disposta l'abrogazione del comma 8 dell'articolo 6 del regolamento, facendo tuttavia salvo il principio che il procedimento si conclude con il rilascio della concessione edilizia, se necessaria.

Art. 2.
(Modifiche all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di dichiarazione di inizio attività).

      1. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, le parole: «comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale» sono soppresse.
      2. Al primo periodo del comma 2 dell'articolo 19 della citata legge n. 241 del l990, e successive modificazioni, dopo le parole: «L'attività oggetto della dichiarazione può essere iniziata» sono inserite le seguenti: «, salvo quanto previsto dal comma 2-bis,».

 

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      3. Dopo il comma 2 dell'articolo 19 della citata legge n. 241 del 1990, come da ultimo modificato dal presente articolo, è inserito il seguente:

          «2-bis. Nel caso in cui la dichiarazione di cui al comma 1 abbia ad oggetto l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale, compresa l'iscrizione in albi o ruoli a tale fine eventualmente richiesta, il termine previsto dal comma 2 è ridotto a sette giorni. Contestualmente all'inizio dell'attività, l'interessato ne dà comunicazione all'amministrazione competente».

      4. Al comma 3 dell'articolo 19 della citata legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni, le parole: «nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «nel termine di novanta giorni dal ricevimento delle comunicazioni di cui ai commi 2 e 2-bis».
      5. Al comma 4 dell'articolo 19 della citata legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni, le parole: «Restano ferme le disposizioni di legge vigenti che prevedono termini diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «Restano ferme le disposizioni che prevedono termini inferiori a quelli di cui ai commi 2, 2-bis e 3».
      6. Il comma 5 dell'articolo 19 della citata legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

          «5. Ogni controversia relativa all'applicazione dei commi 1, 2, 2-bis e 3 è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo».
    


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