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PDL 1391

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1391



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CAPEZZONE

Modifiche all'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di licenze per l'esercizio del servizio di taxi

Presentata il 17 luglio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Il problema della liberalizzazione delle licenze per l'esercizio del servizio di taxi, come hanno dimostrato le proteste di questi giorni, determina un conflitto tra il diritto dei consumatori a godere di un servizio più efficiente ed economico e quello dei possessori di licenza a non veder bruscamente eroso il valore del loro investimento. Il testo qui proposto vuole porre al centro della normativa la libera decisione dei tassisti in relazione all'impostazione del proprio lavoro.
      Il problema è dunque, da un lato, aumentare le licenze; dall'altro, farlo arrecando il minore danno possibile ai tassisti e, anzi, offrendo loro un'opportunità. A questo scopo, appare convincente una proposta originariamente formulata da Franco Romani, poi rilanciata dall'Istituto Bruno Leoni e inserita dalla stessa Autorità garante della concorrenza e del mercato nella sua comunicazione del 26 febbraio 2004: regalare una licenza a chiunque ne possegga già una. Il principio fondamentale è la libertà di decisione dei tassisti. Ogni tassista diverrà titolare di un'ulteriore licenza, oltre a quella di cui è già in possesso. A questo punto il tassista avrà la possibilità di fare tutto quello che vuole con il nuovo titolo abilitativo. Potrà decidere, innanzitutto, di cederlo onerosamente o anche gratuitamente. È evidente che, nell'attuale mercato del trasporto pubblico, una licenza costituisce un notevole valore economico: l'operatore del settore avrà la possibilità di monetizzarlo nel modo che reputa più opportuno, trovando quindi una forma di compensazione implicita.
      Ma il principio di libera disponibilità della nuova licenza permette altri sviluppi
 

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a beneficio dei lavoratori del settore e dei cittadini.
      Il tassista, infatti, potrà decidere di non alienare la licenza ulteriore, ma di sfruttarla assumendo un dipendente da scegliere tra i soggetti iscritti all'apposito albo degli autisti. In questo modo ogni singolo tassista potrà sviluppare una sua strategia commerciale e l'effetto sull'utenza sarà lo stesso: l'aumento dell'offerta.
      Salvaguardare la libertà del lavoro nel settore del trasporto pubblico significa dare anche la possibilità di non utilizzare in alcun modo la nuova licenza: in questa maniera, la scelta se effettivamente sfruttare questa opportunità è posta in mano agli stessi tassisti.
      Infine, vi è un aspetto che merita di essere particolarmente sottolineato: il sistema delineato nella presente proposta di legge, riduce al minimo l'attività della pubblica amministrazione, traducendosi in un notevole e prezioso risparmio di tempi e di costi.
      Si auspica pertanto l'approvazione della presente proposta di legge, che sostituisce integralmente l'articolo 8 della legge n. 21 del 1992, che attualmente disciplina la materia, con un testo in cui gli elementi di innovazione illustrati sono contenuti nei commi 3 e 6.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, è sostituito dal seguente:

          «Art. 8 - (Modalità per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni). - 1. La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dalle amministrazioni comunali, attraverso bando di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo o natante, che possono gestirle in forma singola o associata.
      2. La licenza e l'autorizzazione sono riferite ad un singolo veicolo o natante. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. È invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. È inoltre ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, ove eserciti con natanti. Le situazioni difformi devono essere regolarizzate entro due anni dalla data di entrata vigore della presente legge.
      3. Entro il 15 ottobre 2006, ogni comune rilascia un'ulteriore licenza per l'esercizio del servizio di taxi a ciascun soggetto che risulta titolare di una licenza alla data del 15 luglio 2006. I soggetti cui sono rilasciate tali ulteriori licenze possono cederle, a titolo oneroso o gratuito, senza rispettare i vincoli di cui alla presente legge, ovvero goderne avvalendosi di conducenti iscritti nel ruolo di cui all'articolo 6,

 

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il cui contratto di lavoro subordinato deve essere trasmesso all'amministrazione vigilante entro il giorno precedente l'inizio del servizio. È fatta salva la possibilità di conferire nuove licenze secondo la vigente programmazione numerica.
      4. Per poter conseguire l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità di una rimessa o di un pontile di attracco, presso i quali i veicoli o i natanti sostano e sono a disposizione dell'utenza.
      5. L'avere esercìto servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo, costituisce titolo preferenziale ai fini del rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi o dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
      6. I comuni possono altresì rilasciare titoli autorizzatori temporanei per l'esercizio del servizio di taxi, credibili con le modalità di cui al comma 3, per fronteggiare eventi temporanei».


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