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PDL 121

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 121



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato COLASIO

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo

Presentata il 28 aprile 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Lo spettacolo dal vivo attende invano da anni un segnale forte ed inequivocabile del Parlamento sulla volontà di varare una nuova disciplina che riconosca la strategicità del settore e la sua funzione di coesione per la crescita civile, sociale ed economica della collettività. È dalla legge istitutiva del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), legge 30 aprile 1985, n. 163, che si attende una riforma organica complessiva da correlare ad una indispensabile revisione strutturale del FUS, resa ancora più urgente dalla necessità di adeguare le politiche pubbliche in favore dello spettacolo dal vivo al riformato titolo V della parte seconda della Costituzione, affrancando gli operatori dal protrarsi di uno stato di precarietà e di generale incertezza che pregiudica la capacità artistica e la tenuta organizzativa del sistema. Si propone, quindi, di fornire una risposta coerente con il nuovo assetto istituzionale della Repubblica anche nel campo dello spettacolo, dando concretezza ad un federalismo fondato sul rapporto paritario e solidale tra le diverse componenti della Repubblica, nuova occasione di evoluzione per il Paese e di tutela dell'interesse socio-culturale della collettività.
      La presente proposta di legge è ispirata al principio della legislazione concorrente, necessario per garantire una visione articolata ed unitaria della cultura e capace di valorizzare lo spettacolo italiano e quel patrimonio di tradizioni regionali e locali sempre più fondamentale nell'era della integrazione e della globalizzazione dei popoli e delle nazioni, onde evitare il rischio della perdita della propria identità. Quello che si delinea è un processo innovativo di scelte condivise e responsabilmente partecipate da parte dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni attraverso uno strumento, quello della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, capace di salvaguardare l'unitarietà dello spettacolo dal vivo e di consentire alle
 

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istituzioni di individuare le strategie e gli obiettivi più consoni per l'evoluzione e lo sviluppo dei settori. Prossimità ed efficacia rappresentano gli strumenti operativi per contemperare le istanze, nazionali e locali, con le esigenze e le aspettative dei territori. Per realizzare tale ambizioso disegno è necessario un forte investimento pubblico, a livello statale e locale, ed una politica di agevolazioni ed incentivi fiscali che solleciti l'intervento sussidiario del privato, sempre più indispensabile per garantire una stretta correlazione con gli altri settori della vita economica del Paese e per supportare efficacemente l'azione di volano del FUS, cui andranno correlate iniziative tese alla ridefinizione delle finalità di istituzioni, enti ed organismi prevalentemente sostenuti dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali e la revisione dei loro criteri di gestione e di organizzazione economica.
      La proposta di legge riconosce lo spettacolo dal vivo, ovvero il teatro, la musica, la danza, il circo e lo spettacolo viaggiante e popolare, quale componente fondamentale del patrimonio artistico e culturale del Paese e definisce i livelli essenziali dell'interesse della collettività (articoli 1 e 2). Attraverso il ruolo strategico della Conferenza unificata (articolo 3), il primo obiettivo da perseguire è quello della definizione di un programma per la presenza omogenea e diffusa dello spettacolo dal vivo su tutto il territorio al fine di favorire l'affermazione dell'identità culturale nazionale e regionale, salvaguardandone il valore sociale e formativo della collettività. Questa competenza è infatti riservata alla Conferenza unificata, e non più allo Stato, a concretare l'evoluzione istituzionale avvenuta con il nuovo titolo V della parte seconda della Costituzione, e a sancire il ruolo fondamentale del sistema delle autonomie locali nella definizione, insieme allo Stato, delle linee generali di indirizzo e promozione delle attività culturali. In particolare, si evidenzia che tra le competenze della Conferenza unificata rientra il riparto del FUS tra quote di competenza statale e regionale, previa la definizione dei necessari criteri, l'individuazione dei soggetti di rilevanza nazionale e la gestione di un fondo perequativo, di nuova costituzione, oltre alla disciplina dei criteri, parametri e modalità di accesso e di erogazione della quota del FUS riservata allo Stato. Per i compiti assegnati la Conferenza unificata si avvale della collaborazione del Ministero per i beni e le attività culturali.
      Definite le funzioni spettanti alle regioni, alle province e ai comuni (articoli 4 e 5), secondo criteri di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, con individuazione di forme di intesa e coordinamento istituzionale, si prevede l'obbligo per le regioni di adeguare la propria normativa e regolamentazione ai princìpi fondamentali della legge e di istituire nei propri bilanci un fondo per lo spettacolo dal vivo. L'articolo 6 concreta il principio della sussidiarietà istituzionale che trova attuazione attraverso convenzioni triennali tra Stato e regioni, in cui sono definiti obiettivi, priorità, rispettivi investimenti economici ed ulteriori interventi di enti locali e di soggetti privati. Nell'ambito della convenzione, spetta alla regione svolgere l'istruttoria preliminare ed esprimere il parere sui progetti formulati da soggetti operanti nel settore dello spettacolo dal vivo. Viene prevista una prima fase di applicazione con convenzioni di durata quinquennale che tengono prioritariamente conto del criterio storico di intervento dello Stato, al termine del quale potrà procedersi alla revisione dei criteri di riparto del FUS ed al trasferimento integrale della quota parte alle regioni che ne faranno motivata richiesta. Viene infine prevista l'istituzione di un fondo perequativo per realizzare interventi in aree meno servite e per incentivare la presenza omogenea delle attività ed i livelli minimi di sviluppo. Tale fondo viene alimentato con l'indicizzazione annuale del FUS, una quota dei proventi del lotto, del diritto d'autore e di quelli non ripartibili incassati dalla SIAE, della cartolarizzazione dei beni dello Stato ed eventuali stanziamenti europei.
      Un articolo specifico è riservato agli ausili finanziari indiretti e ad altri interventi
 

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a sostegno dello sviluppo dell'economia dello spettacolo dal vivo (articolo 7), che comprendono:

          a) detassazione degli utili reinvestiti e tax shelter;

          b) prestiti d'onore per nuove iniziative;

          c) detassazione dei costi pubblicitari e di affissione;

          d) premio fiscale proporzionale alla quantità dei biglietti venduti;

          e) esenzione dall'IRAP;

          f) esenzione dalla ritenuta d'acconto sulle assegnazioni pubbliche;

          g) agevolazioni sulle utenze connesse allo svolgimento dell'attività;

          h) la riduzione al 4 per cento dell'aliquota IVA sull'acquisto di strumenti musicali e di fonogrammi quale momento di promozione della cultura musicale;

          i) sgravi dall'imponibile IRPEF per le spese di vitto e alloggio sostenute da artisti e tecnici.

      La riforma dello spettacolo dal vivo è accompagnata dalla revisione e dalla semplificazione degli organismi che sovrintendono all'erogazione del finanziamento pubblico (articolo 8), con la soppressione del comitato problemi per lo spettacolo e delle commissioni consultive che vengono sostituiti dal Consiglio dello spettacolo dal vivo, presieduto dal Ministro per i beni e le attività culturali, che procede alla sua nomina previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.
      Il Consiglio è composto da quattro comitati tecnico-scientifici (musica, teatro, danza, circo e spettacolo popolare), ciascuno composto da cinque membri in possesso di comprovate e specifiche competenze professionali, artistiche, organizzative e manageriali con incompatibilità nei confronti della contribuzione pubblica, affiancati, con funzione meramente consultiva, da un membro designato dalle organizzazioni datoriali di categoria e da un membro designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori, maggiormente rappresentative a livello nazionale. Ogni comitato registra una preponderante presenza dei rappresentanti del sistema delle autonomie locali rispetto allo Stato (rispettivamente quattro e uno) ad avvalorare nel concreto lo spirito informatore della proposta di legge, ovvero esaltare il maggiore protagonismo dei territori e vivificare il principio dell'unità culturale della nazione, in altri termini attuare il federalismo solidale nello spettacolo dal vivo. Il Consiglio, i cui componenti restano in carica tre anni, con mandato rinnovabile consecutivamente una sola volta, svolge la propria attività in sedute plenarie e di area esprimendo pareri obbligatori e vincolanti per il Ministro per i beni e le attività culturali.
      Il capo III della proposta di legge è riservato alla ricognizione delle attività settoriali, enunciando le caratteristiche e le prerogative salienti che devono possedere i soggetti di cui all'articolo 9 per quanto riguarda la musica, ivi inclusa la musica leggera, popolare e per le immagini, all'articolo 10 per il teatro, all'articolo 11 per la danza, all'articolo 12 per circhi, spettacolo viaggiante, artisti di strada e spettacolo popolare. Alla individuazione dei criteri per il riconoscimento quinquennale delle iniziative di interesse nazionale provvede l'articolo 13; il riconoscimento è soggetto alla periodica verifica della sussistenza dei presupposti e delle necessarie caratteristiche. Il medesimo articolo prevede che, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, la Conferenza unificata stabilisce i criteri, i parametri e le modalità di accesso e di erogazione della quota del FUS riservata al sostegno delle iniziative di rilevanza nazionale, da recepire con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali. L'ultimo articolo della proposta di legge è riservato alla disciplina della professione di agente di spettacolo dal vivo, definisce tale figura professionale ed istituisce presso il Ministero per i beni e le attività culturali il registro degli agenti di spettacolo dal vivo, prevedendo l'obbligo dell'iscrizione per l'esercizio dell'attività, e

 

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una commissione per la valutazione delle domande di iscrizione e la tenuta del registro.
      Con la presente proposta di legge si vuole colmare il disimpegno riformatore della XIV legislatura e proporre una visione moderna dello spettacolo dal vivo, nella consapevolezza che la cultura costituisce un momento strategico di crescita civile e sociale del cittadino e della collettività e rappresenta un importante segmento economico del Paese, forse troppo trascurato o ignorato, capace di occupare 200.000 addetti nonostante le tormentate difficoltà strutturali. È questo un patrimonio di storie, tradizioni, esperienze e professionalità che va tutelato, promosso ed incentivato.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
(Princìpi generali)

      1. La Repubblica riconosce lo spettacolo dal vivo quale componente fondamentale del patrimonio artistico del Paese e ne tutela la libera creatività ed espressione quale strumento di affermazione dell'articolata identità culturale italiana.
      2. I comuni, le province, le città metropolitane, le regioni e lo Stato:

          a) assicurano il sostegno e la diffusione dello spettacolo dal vivo in Italia e all'estero;

          b) valorizzano la tradizione nazionale e locale;

          c) stimolano l'innovazione artistica e imprenditoriale;

          d) garantiscono le più ampie opportunità di fruizione delle diverse forme di spettacolo.

      3. Fanno parte dello spettacolo dal vivo la musica, il teatro, la danza, il circo e lo spettacolo viaggiante, comprese l'attività degli artisti di strada e le diverse forme dello spettacolo popolare.
      4. La Repubblica riconosce allo spettacolo dal vivo lo status di eccezione culturale.

Art. 2.
(Finalità)

      1. La presente legge fissa i princìpi che sovrintendono l'azione pubblica nel settore dello spettacolo dal vivo secondo criteri di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza,

 

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prossimità ed efficacia, e disciplina forme di intesa e di coordinamento istituzionale per assicurare la diffusa presenza e la fruizione di un servizio di utilità sociale.
      2. La Repubblica riserva altresì un impegno particolare alla tutela del patrimonio culturale nazionale, regionale e delle minoranze linguistiche, alla educazione, alla formazione professionale, alla tutela del lavoro e alla divulgazione dello spettacolo dal vivo quale valore sociale e formativo della collettività.
      3. La Repubblica si adopera affinché siano garantite condizioni tariffarie ridotte o gratuite per l'accesso delle categorie a basso reddito, degli studenti e degli anziani alle manifestazioni culturali organizzate da soggetti beneficiari di contributi pubblici.

Art. 3.
(Compiti della Conferenza unificata)

      1. In attuazione delle finalità della presente legge, alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata «Conferenza unificata», sono attribuiti i seguenti compiti:

          a) definire gli indirizzi generali per il sostegno dello spettacolo dal vivo, secondo princìpi di qualità, progettualità, imprenditorialità ed economicità;

          b) promuovere la presenza delle attività dello spettacolo dal vivo su tutto il territorio nazionale, perseguendo obiettivi di omogeneità della diffusione, della circolazione e della fruizione;

          c) indicare gli strumenti di cooperazione e di solidarietà istituzionale al fine di favorire l'affermazione dell'identità culturale nazionale, regionale e delle minoranze linguistiche;

          d) promuovere la presenza della produzione nazionale e regionale all'estero, anche mediante iniziative di scambi e di ospitalità con altre nazioni e accordi di coproduzione con i Paesi membri dell'Unione europea e con i Paesi appartenenti

 

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alle aree geografiche culturali di maggiore destinazione e provenienza di flussi migratori;

          e) tutelare la tradizione e promuovere la contemporaneità, l'innovazione, l'attività volta al pubblico in età scolare e prescolare, la formazione di nuovi talenti, l'interdisciplinarità, la multimedialità e l'integrazione multietnica delle culture;

          f) promuovere la cultura dello spettacolo dal vivo attraverso programmi specificamente rivolti al mondo della scuola e dell'università;

          g) operare il riparto del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni, tra i vari settori dello spettacolo dal vivo e tra le regioni, secondo criteri previamente fissati e verificati triennalmente, fatta salva la quota di spettanza dello Stato per il sostegno dell'attività dell'Ente teatrale italiano, della fondazione La Biennale di Venezia, della Fondazione Istituto nazionale del dramma antico, dell'Accademia nazionale d'arte drammatica Silvio D'Amico e dell'Accademia nazionale della danza;

          h) sostenere l'alta formazione nelle discipline dello spettacolo dal vivo, con particolare riferimento ai conservatori di musica, alle accademie delle belle arti, agli istituti superiori per le industrie artistiche, alle accademie nazionali d'arte drammatica e di danza;

          i) definire accordi di programma con ARCUS spa, per l'utilizzo della quota parte degli investimenti che tale società deve destinare alle attività e alle strutture di spettacolo, e con le fondazioni bancarie, al fine di operare eventuali interventi perequativi sul territorio nazionale;

          l) favorire e incentivare correlazioni progettuali e sinergie operative con il patrimonio ambientale, con i beni culturali e con l'industria del turismo al fine di promuovere la più ampia diffusione e presenza del turismo culturale nel Paese;

          m) promuovere la costituzione di un archivio nazionale e di una rete degli

 

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archivi regionali, al fine di conservare la memoria visiva dello spettacolo dal vivo;

          n) verificare l'efficacia dell'intervento pubblico attraverso attività di monitoraggio e di osservatorio a livello locale e nazionale.

      2. Per lo svolgimento dei compiti assegnati ai sensi del comma 1, la Conferenza unificata si avvale delle strutture del Ministero per i beni e le attività culturali.
      3. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata, uno o più decreti legislativi recanti norme per la disciplina dei soggetti dello spettacolo dal vivo, delle loro finalità e dei criteri per l'intervento pubblico.
      4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 3, il Governo si attiene, oltre che ai princìpi generali stabiliti dalla presente legge, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) semplificazione dell'articolazione strutturale e organizzativa dello spettacolo dal vivo;

          b) adozione di forme giuridiche, di modalità operative e di modelli contrattuali volti a garantire l'autonomia artistica, la semplificazione, l'economicità e l'efficienza delle attività gestionali;

          c) individuazione dei nuovi presupposti e requisiti per l'accesso all'intervento pubblico;

          d) previsione di apposite norme di attuazione della disciplina dettata dai decreti legislativi, emanati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata.

Art. 4.
(Compiti delle regioni)

      1. Spetta alle regioni:

          a) l'elaborazione, con il concorso delle province e dei comuni, di un piano

 

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di programmazione regionale dello spettacolo dal vivo;

          b) l'azione di indirizzo dell'attività degli enti locali;

          c) la promozione e il sostegno, in collaborazione con lo Stato, con le province e con i comuni, delle attività dello spettacolo dal vivo, favorendo il consolidamento del loro rapporto con il territorio;

          d) la valorizzazione della cultura, della storia, delle tradizioni regionali e delle lingue locali attraverso progetti finalizzati all'integrazione comunitaria dello spettacolo dal vivo e iniziative per il dialogo culturale tra i popoli;

          e) la promozione, nelle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e di secondo grado, dell'insegnamento della musica, nell'aspetto storico, di educazione all'ascolto e della pratica strumentale e corale, della storia del teatro e delle tecniche di recitazione, della storia della danza e della pratica coreutica e della tradizione circense;

          f) la formazione, l'aggiornamento e la creazione di nuovi profili professionali;

          g) la promozione di nuovi talenti e dell'imprenditoria giovanile e femminile;

          h) la promozione del turismo culturale;

          i) il sostegno alla realizzazione di distretti culturali, quale momento di operatività integrata fra i diversi soggetti dello spettacolo, il mondo della scuola, dell'università, della ricerca, dell'innovazione e dell'imprenditoria;

          l) l'individuazione di aree comprensoriali in cui promuovere, in collaborazione con le province e con i comuni, la costruzione, il restauro, l'adeguamento e la qualificazione di sedi polivalenti dello spettacolo;

          m) la tutela del patrimonio dello spettacolo dal vivo attraverso progetti di catalogazione e di conservazione audiovisivi in rete con l'archivio nazionale;

 

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          n) la promozione di fondi di garanzia per agevolare l'accesso al credito;

          o) la verifica dell'efficacia dell'intervento pubblico sul territorio rispetto ai risultati conseguiti, anche attraverso attività di osservatorio e di monitoraggio in collegamento con l'attività di osservatorio dello Stato.

      2. Le regioni, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono ad adeguare le proprie norme di legge e di regolamento ai princìpi di cui alla medesima legge e istituiscono nei rispettivi bilanci, qualora non previsto, un fondo per lo spettacolo dal vivo alimentato, oltre che dagli investimenti regionali, dalla quota del Fondo unico per lo spettacolo definita in sede di Conferenza unificata.

Art. 5.
(Compiti delle province, dei comuni e delle città metropolitane).

      1. Le province, i comuni e le città metropolitane sono titolari, oltre che di funzioni amministrative proprie, di quelle conferite con apposita legge regionale sulla base dei princìpi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza ed esercitano le funzioni di base relative alla promozione e alla fruizione dello spettacolo dal vivo.
      2. Le province, i comuni e le città metropolitane in particolare:

          a) partecipano alla definizione della programmazione regionale per lo spettacolo dal vivo;

          b) partecipano, anche in forma associata, con assunzione dei relativi oneri, alla costituzione e alla gestione di soggetti stabili dello spettacolo dal vivo, alla promozione e al sostegno di altri soggetti operanti nel proprio ambito territoriale e, in collaborazione con la regione, al sostegno della distribuzione di spettacoli con erogazione di servizi correlati;

 

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          c) favoriscono, nell'attività di promozione e di sostegno dello spettacolo dal vivo, la cooperazione con il sistema scolastico e universitario, con le attività produttive e commerciali, con l'associazionismo e con le comunità locali;

          d) provvedono in concorso con la regione, alla formazione, alla qualificazione e aggiornamento professionali e alla rilevazione di dati attinenti allo spettacolo dal vivo;

          e) concorrono alla promozione e al sostegno dello spettacolo dal vivo anche mediante interventi di costruzione nonché mediante il recupero, il restauro e l'adeguamento funzionale e tecnologico delle strutture e degli immobili di proprietà da destinare ad attività multidisciplinari, anche utilizzando il patrimonio edilizio non destinato originariamente a ospitare tali attività;

          f) effettuano il rilascio di autorizzazioni all'installazione e all'esercizio di circhi, parchi di divertimento e spettacoli viaggianti, predisponendo periodicamente l'elenco delle aree disponibili a ospitare tali attività e regolamentando le concessioni stesse.

      3. Le province, i comuni e le città metropolitane istituiscono nei propri bilanci un fondo di sostegno allo spettacolo dal vivo.

Art. 6.
(Sussidiarietà istituzionale).

      1. La cooperazione tra Stato e regioni è attuata attraverso convenzioni triennali in cui sono definiti gli obiettivi, le priorità, i soggetti destinatari di interventi di sostegno, i rispettivi investimenti economici e gli ulteriori interventi di enti locali e di soggetti privati. La convenzione può anche prevedere la compartecipazione di più regioni.
      2. Alla convenzione sono allegati l'istruttoria preliminare e il parere della

 

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regione sui progetti formulati ai sensi del comma 1.
      3. In sede di prima attuazione della presente legge, le convenzioni tengono prioritariamente conto del criterio storico d'intervento dello Stato nei confronti delle attività dello spettacolo dal vivo esistente alla data di entrata in vigore della medesima legge.
      4. Al termine del primo triennio delle convenzioni stipulate ai sensi del presente articolo si procede alla revisione dei criteri di riparto settoriale e territoriale del Fondo unico per lo spettacolo, ad eccezione della quota di spettanza statale, sulla cui base sono definite le nuove convenzioni. La gestione delle risorse stabilite ai sensi del presente comma è affidata alle regioni che provvedono a comunicare alla Conferenza unificata gli esiti artistici, organizzativi, economici e sociali degli interventi attuati mediante le convenzioni.

Capo II
INTERVENTI DI RIFORMA

Art. 7.
(Interventi fiscali).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti interventi fiscali in favore dello spettacolo dal vivo.
      2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) parziale fiscalizzazione degli oneri sociali, nei limiti fissati dalla normativa europea;

          b) detassazione degli utili reinvestiti, con il tetto annuo di 130.000.000 di euro, nell'attività, nella formazione, nel recupero di spazi e nella innovazione tecnologica;

 

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          c) misure di sostegno, anche in forma di prestito d'onore, per nuove iniziative imprenditoriali, giovanili e femminili;

          d) estensione dell'istituto delle erogazioni liberali a tutte le attività dello spettacolo dal vivo;

          e) introduzione del tax shelter, con un tetto complessivo di 250.000 euro a soggetto;

          f) introduzione di un premio fiscale proporzionale alla quantità di biglietti venduti nel corso di un anno fiscale;

          g) riduzione, nei limiti fissati dall'Unione europea, dell'aliquota IVA sull'acquisto di strumenti musicali e di fonogrammi;

          h) previsione di interventi di agevolazione fiscale a favore dei professionisti del settore per le spese di vitto e di alloggio sostenute nello svolgimento di attività di spettacolo dal vivo.

      3. Alle attività teatrali non si applicano le ritenute di cui all'articolo 28, secondo comma, e all'articolo 29, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.
      4. L'attività itinerante dello spettacolo dal vivo non è assoggettata alle disposizioni relative alle direttive e al calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati fissati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
      5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

 

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      6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.
(Consiglio dello spettacolo dal vivo).

      1. È istituito, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, il Consiglio dello spettacolo dal vivo, di seguito denominato «Consiglio», presieduto dal Ministro per i beni e le attività culturali o dal sottosegretario di Stato allo scopo delegato. Il Consiglio è composto da 20 membri ed è articolato in quattro comitati tecnico-scientifici, rispettivamente per la musica, il teatro, la danza, il circo e lo spettacolo popolare.
      2. Ogni comitato tecnico-scientifico di cui al comma 1 è costituito da:

          a) due membri, scelti in due rose di tre candidati ciascuna proposte dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

          b) un membro scelto in una rosa di tre candidati proposta dall'Associazione nazionale dei comuni italiani;

          c) un membro scelto in una rosa di tre candidati proposta dall'Unione delle province d'Italia;

          d) un membro designato dal Ministro per i beni e le attività culturali.

      3. I componenti del Consiglio restano in carica tre anni, con mandato rinnovabile consecutivamente una sola volta, e sono scelti tra esperti di comprovate specifiche competenze professionali artistiche, organizzative e manageriali che non versino in situazioni di incompatibilità diretta o indiretta in rapporto ai contributi erogati dallo Stato al settore dello spettacolo dal vivo.
      4. La nomina dei componenti del Consiglio è disposta, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e

 

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previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali che ne disciplina, altresi, l'organizzazione e il funzionamento. Nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 9, con successivo decreto dello stesso Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i compensi spettanti ai predetti componenti.
      5. Il Consiglio svolge la propria attività in seduta plenaria e di area esprimendo pareri obbligatori e vincolanti per il Ministro per i beni e le attività culturali. Partecipano ai lavori, senza diritto di voto, il Capo del dipartimento per lo spettacolo e lo sport e il direttore generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport del Ministero per i beni e le attività culturali.
      6. Il Consiglio esprime i pareri su:

          a) la ripartizione della quota parte del Fondo unico per lo spettacolo tra la quota di riserva statale e le quote di competenza regionale, nonché tra i diversi settori dello spettacolo dal vivo;

          b) gli accordi di programma tra Stato e regioni in sede preventiva e consuntiva, previo riscontro dell'istruttoria preliminare e del parere della regione sui progetti formulati;

          c) le proposte di utilizzo delle risorse per gli interventi perequativi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i), e gli obiettivi perseguiti;

          d) l'esame di questioni di rilievo generale interessanti lo spettacolo dal vivo e di temi prospettati dal Ministro per i beni e le attività culturali, dalla Conferenza unificata e da una o più regioni.

      7. I comitati tecnico-scientifici esprimono i pareri su:

          a) la valutazione preventiva e consuntiva settoriale degli accordi di programma tra Stato e regioni;

          b) l'esame di questioni interessanti il settore di riferimento e di temi prospettati da una o più regioni.

 

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      8. Con provvedimento del Ministro per i beni e le attività culturali sono individuate le forme di partecipazione consultiva delle organizzazioni sindacali e datoriali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale del settore dello spettacolo dal vivo.
      9. All'atto di insediamento del Consiglio sono soppressi il comitato per i problemi dello spettacolo e le commissioni consultive di cui all'articolo 1, commi 59 e seguenti, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.
      10. Per l'attuazione del comma 2 è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2006, di 250.000 euro per l'anno 2007 e di 200.000 euro per l'anno 2008. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Capo III
ATTIVITÀ SETTORIALI

Art. 9.
(Attività musicali).

      1. La musica, quale mezzo di espressione artistica e di promozione culturale, costituisce aspetto fondamentale della cultura ed insostituibile valore sociale, economico e formativo della collettività.
      2. La Repubblica tutela e valorizza le attività musicali di livello professionale in tutti i suoi generi e manifestazioni, favorisce la formazione dei patrimoni delle istituzioni e ne valorizza lo sviluppo in

 

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riferimento alle forme produttive, distributive, di promozione, coordinamento e di ricerca che, con carattere di continuità, promuovono:

          a) la conservazione del patrimonio storico della musica di tutti i generi, degli archivi delle istituzioni, nonché la raccolta e la diffusione di documenti o statistiche di interesse musicale;

          b) la produzione contemporanea di nuovi autori e la promozione di interpreti ed esecutori nazionali;

          c) la sperimentazione e la ricerca di nuovi linguaggi musicali;

          d) la diffusione della cultura musicale sull'intero territorio nazionale attraverso la distribuzione di opere e di concerti, nonchè la promozione e la formazione dello spettatore, in particolare giovanile, avvalendosi, d'intesa con le scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni musicali finanziate;

          e) l'organizzazione di eventi e manifestazioni a carattere promozionale e di confronto tra le diverse espressioni e tendenze artistiche sia italiane che straniere;

          f) la formazione, lo studio e il perfezionamento dello strumento musicale, del canto e della composizione, anche attraverso forme di collaborazione con le istituzioni scolastiche ed universitarie, nonché la realizzazione di corsi e di concorsi di alta qualificazione professionale;

          g) la formazione di complessi musicali di carattere professionale;

          h) la diffusione all'estero della produzione musicale nazionale e la promozione della musica, dei compositori e degli interpreti musicali qualificati, anche attraverso programmi pluriennali organici;

          i) la diffusione della musica leggera, popolare e per le immagini quale importante forma espressiva contemporanea e patrimonio artistico culturale di rilevante interesse sociale.

 

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Art. 10.
(Attività teatrali).

      1. Il teatro, quale mezzo di espressione artistica e di promozione culturale, costituisce aspetto fondamentale della cultura e insostituibile valore sociale, economico e formativo della collettività.
      2. La Repubblica tutela e valorizza le attività teatrali professionali e ne promuove lo sviluppo, senza distinzione di generi, con riferimento alle forme produttive, distributive, di promozione e di ricerca che, con carattere di continuità, promuovono:

          a) un rapporto di stabilità tra un complesso organizzato di artisti, tecnici e amministratori e la collettività di un territorio, per realizzare un progetto integrato di produzione, promozione e ospitalità;

          b) la tradizione, l'innovazione, la drammaturgia contemporanea, il teatro per l'infanzia e le nuove generazioni, il teatro di figura e di strada;

          c) un itinerario geografico che valorizzi l'incontro tra domanda e offerta teatrale, con particolare riguardo alle aree del Paese meno servite, in un'ottica di equilibrio, omogeneità e pari opportunità per la collettività nella fruizione di un servizio culturale;

          d) una qualificata azione di distribuzione dello spettacolo, di promozione e di formazione dello spettatore, in particolare giovanile, teso a diffondere la cultura teatrale;

          e) la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento professionali del personale artistico e tecnico, nonché l'impiego di nuove tecnologie;

          f) l'organizzazione di eventi e manifestazioni a carattere di festival per il confronto tra le diverse espressioni e tendenze artistiche sia italiane che straniere;

          g) la diffusione della presenza del teatro italiano all'estero.

 

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Art. 11.
(Attività di danza).

      1. La danza, quale mezzo di espressione artistica e di promozione culturale, costituisce, in tutti i suoi generi e manifestazioni, aspetto fondamentale della cultura e insostituibile valore sociale, economico e formativo della collettività.
      2. La Repubblica favorisce lo sviluppo delle attività professionali di danza che, con carattere di continuità, promuovono:

          a) un rapporto permanente tra un complesso organizzato di artisti, tecnici e amministratori e la collettività di un territorio per realizzare un progetto integrato di produzione, promozione e ospitalità di particolare valenza culturale e con significativa attenzione alla tradizione della danza;

          b) la danza contemporanea, la sperimentazione e la ricerca della nuova espressività coreutica e l'integrazione delle arti sceniche;

          c) un itinerario geografico che valorizzi l'incontro tra domanda e offerta della danza, anche con particolare riguardo alle aree del Paese meno servite, in un'ottica di equilibrio, omogeneità e pari opportunità per la collettività nella fruizione di un servizio culturale;

          d) una qualificata azione di distribuzione della danza e di promozione e formazione del pubblico, in particolare giovanile, volta a diffondere, quale servizio sociale, la cultura della danza in un determinato ambito territoriale e a sostenere l'attività produttiva;

          e) la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento professionali del personale artistico e tecnico, nonché l'impiego di nuove tecnologie;

          f) eventi e manifestazioni a carattere promozionale e di confronto tra le diverse espressioni e tendenze artistiche sia italiane che straniere;

          g) la diffusione della presenza della danza italiana all'estero.

 

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Art. 12.
(Circhi, spettacolo viaggiante, artisti di strada e spettacolo popolare).

      1. La Repubblica promuove la tutela della tradizione circense, degli spettacoli viaggianti, degli artisti di strada e dello spettacolo popolare, di cui riconosce il valore sociale e culturale.
      2. La Repubblica, in attuazione di quanto disposto al comma 1, tutela e valorizza le attività di cui al medesimo comma nelle diverse tradizioni ed esperienze e ne sostiene lo sviluppo attraverso:

          a) la produzione di spettacoli di significativo valore artistico e impegno organizzativo, realizzati da persone giuridiche di diritto privato caratterizzate da un complesso organizzato di artisti, con un itinerario geografico che valorizzi l'incontro tra domanda e offerta, anche con particolare riguardo alle aree del Paese meno servite, in un'ottica di equilibrio, omogeneità e pari opportunità per la collettività nella fruizione di un servizio culturale;

          b) iniziative promozionali, quali festival nazionali e internazionali e attività editoriali;

          c) iniziative di consolidamento e sviluppo dell'arte di strada e della tradizione circense e popolare mediante un'opera di assistenza, formazione, addestramento e aggiornamento professionali;

          d) la diffusione della presenza delle attività di cui al presente articolo all'estero;

          e) il parziale risarcimento dei danni conseguenti ad eventi fortuiti occorsi in Italia e all'estero;

          f) l'acquisto di nuovi impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali;

          g) la ristrutturazione di aree attrezzate.

 

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      3. La Repubblica sostiene lo sviluppo e la qualificazione dell'industria dello spettacolo viaggiante anche attraverso l'adozione di registri per l'attestazione del possesso dei requisiti tecnico-professionali necessari per lo svolgimento di tale attività.
      4. Alle esibizioni degli artisti di strada non si applicano le disposizioni vigenti in materia di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di commercio ambulante.

Art. 13.
(Disciplina della professione di agente per lo spettacolo dal vivo).

      1. È riconosciuta e disciplinata la figura professionale di agente per lo spettacolo dal vivo quale soggetto che, in forza di un contratto scritto di procura, rappresenta artisti, esecutori e interpreti, nei confronti di terzi, allo scopo di:

          a) promuovere, trattare e definire i programmi delle prestazioni, i luoghi, le date e le clausole contrattuali;

          b) sottoscrivere i contratti che regolano le prestazioni in nome e per conto dell'artista in base ad esplicito mandato;

          c) provvedere alla consulenza per gli adempimenti di legge, anche di natura previdenziale ed assistenziale, relativi o conseguenti al contratto di prestazione artistica;

          d) ricevere comunicazioni che riguardano prestazioni artistiche nonché provvedere a quanto necessario per la gestione degli affari inerenti l'attività professionale dell'artista.

      2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono istituiti, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, il registro degli agenti per lo spettacolo dal vivo e la commissione incaricata della tenuta del registro, della verifica dei requisiti di iscrizione e delle ipotesi di cancellazione, della vigilanza

 

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sull'attività degli iscritti, previa definizione dei princìpi del codice deontologico espressamente predisposto, e della irrogazione delle sanzioni a carico di coloro che esercitano l'attività senza la necessaria iscrizione nel registro o violando le norme del codice deontologico.
      3. La commissione di cui al comma 2, il cui funzionamento è disciplinato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, dura in carica tre anni non rinnovabili, ed è composta da un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali, da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da un rappresentante della Conferenza unificata e da due rappresentanti degli agenti per lo spettacolo dal vivo designati su indicazione delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.
      4. Per l'esercizio della professione di agente per lo spettacolo dal vivo è obbligatoria l'iscrizione nel registro di cui al comma 2.
      5. Al fine di evitare la formazione di cartelli e di iniziative monopolistiche o oligopolistiche, la commissione di cui al comma 2 provvede a definire il numero massimo di artisti rappresentabili da ciascun agente.


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