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PDL 825

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 825



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

CIRO ALFANO, ADOLFO, BERNARDO, BRUSCO, CARLUCCI, CATONE, DE CORATO, DI VIRGILIO, FORMISANO, GAMBA, LENNA, LO MONTE, LUCCHESE, MAZZONI, NARDI, RAISI, PAOLO RUSSO, STRADELLA, TASSONE, ULIVI, ZACCHERA

Modifica all'articolo 1 della legge 5 agosto 1978, n. 505, in materia di cumulabilità tra l'indennità mensile pensionabile e l'indennità di volo o di aeronavigazione per il personale delle Forze di polizia

Presentata il 22 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Al personale delle Forze di polizia competono le indennità di aeronavigazione e di volo (originariamente disciplinate dalla legge 5 maggio 1976, n. 187) che furono completamente riformulate dalla legge 23 marzo 1983, n. 78, mentre l'estensione del contenuto di tale legge è conseguenza dell'espressa previsione normativa di cui all'articolo 17, ultimo comma, della medesima legge.
      Con la legge 1o aprile 1981, n. 121, articolo 43, terzo comma, veniva istituita una indennità mensile pensionabile: «Il trattamento economico del personale che espleta funzioni di polizia è costituito dallo stipendio del livello retributivo e da una indennità pensionabile, determinata in base alle funzioni attribuite, ai contenuti di professionalità richiesti, nonché, alla responsabilità e al rischio connessi al servizio», che trovò attuazione, con effetto dal 1o gennaio 1984, mediante l'applicazione dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69, il quale, nel sopprimere l'indennità d'istituto, ha introdotto l'indennità mensile pensionabile che in realtà rispecchia un complesso di competenze e di particolari
 

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requisiti di professionalità e, solo in parte, una attività di responsabilità e di rischio insiti nel servizio.
      Si tratta, quindi, del riconoscimento di un compenso legato alla potenzialità e alla gravosità dell'impiego derivante dallo status; del resto l'emolumento stesso, anche per le modalità di corresponsione, oltre che per la natura genetica ex lege è stato costituito come vera e propria retribuzione per cui appare ormai del tutto impropria, non corretta e fuorviante la denominazione di indennità mensile pensionabile.
      Allo stato, in base alla normativa vigente, la realtà sulla natura giuridica degli emolumenti di cui trattasi è la seguente. Al personale delle Forze di polizia, in possesso del brevetto di pilota o di specialista, facente parte degli equipaggi fissi di volo, impiegato nello specifico settore operativo aereo e costituito nell'ambito delle rispettive amministrazioni, è corrisposta, con trattamento economico mensile, sia l'indennità mensile pensionabile, sia l'indennità di volo o di aeronavigazione secondo il criterio di cumulo previsto dall'articolo 17 della legge 23 marzo 1983, n. 78, che prevede che le indennità previste dall'articolo 5 (indennità di aeronavigazione) e dall'articolo 6 (indennità di volo) della stessa legge non sono cumulabili con le indennità per servizi di istituto di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni (ora indennità mensile pensionabile) salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1978, n. 505.
      Vige tuttora, immutato da ben oltre venticinque anni, il sistema di cumulo disposto dal citato secondo comma dell'articolo 1 della legge n. 505 del 1978, che recita: «(...) le indennità di aeronavigazione e di volo (...) sono cumulabili con l'indennità mensile (ora definita pensionabile) (...) delle quali indennità la più favorevole è cumulabile in misura intera e l'altra in misura limitata al 50 per cento».
      Tale criterio fu introdotto esclusivamente per meri e contingenti vincoli di bilancio (come si può riscontrare dalla lettura dei lavori preparatori dell'articolo 1 della citata legge n. 505 del 1978); è necessario, quindi, far cessare questo penalizzante e discriminante trattamento economico prevedendo, con la presente proposta di legge, la piena cumulabilità tra l'indennità mensile pensionabile e l'indennità di volo o di aeronavigazione spettanti al personale delle Forze di polizia impiegato in servizio aeronavigante.
      Con la presente proposta di legge si intende pertanto eliminare una palese ingiustizia, causa di notevoli penalizzazioni, di natura giuridica ed economica, per quel personale delle Forze di polizia impiegato nella componente operativa aerea al quale vengono sempre richieste alta professionalità e intensificazione d'impiego per la salvaguardia degli interessi economici e di sicurezza della comunità nazionale, europea ed internazionale, in collaborazione sempre più stretta con le istituzioni e con le organizzazioni soprannazionali.
      All'onere finanziario complessivo conseguente all'attuazione della proposta di legge, stimato, per l'anno 2006, in 6 milioni di euro, si provvede a carico delle risorse già previste dall'articolo 3, comma 47, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004).
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1978, n. 505, è sostituito dal seguente:

      «A decorrere dalla stessa data e fino al momento della ristrutturazione delle retribuzioni del personale dei Corpi di polizia, le indennità di aeronavigazione e di volo, ed annessi supplementi, previsti dalla legge 5 maggio 1976, n. 187, e successive modificazioni, sono cumulabili con l'indennità mensile per il servizio di istituto e relativo supplemento giornaliero spettanti ai sensi della legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni. Gli effetti economici delle disposizioni di cui al presente comma decorrono dal 1o gennaio 2006».

      2. All'onere derivante dall'attuazione del secondo comma dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1978, n. 505, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si provvede a carico delle risorse previste dall'articolo 3, comma 47, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.


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