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PDL 834

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 834



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

CIRO ALFANO, ADOLFO, BERNARDO, CARLUCCI, CATONE, CIRIELLI, D'AGRÒ, DE CORATO, GAMBA, LENNA, LO MONTE, LUCCHESE, MAZZONI, NARDI, RAISI, REINA, STRADELLA, TASSONE, ULIVI, VOLONTÈ, ZACCHERA

Modifica all'articolo 5 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, concernente la composizione delle sezioni di polizia giudiziaria

Presentata il 22 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge modifica il comma 1 dell'articolo 5 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, concernente la composizione delle sezioni di polizia giudiziaria, al fine di sanare una situazione già di fatto esistente presso le varie procure della Repubblica presenti sul territorio nazionale, presso le quali operano le sezioni di polizia giudiziaria formate, in via ordinaria e permanente, da appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri e al Corpo della guardia di finanza, che solo a seconda delle esigenze delle singole procure vengono integrate, di volta in volta, con l'applicazione di risorse appartenenti al Corpo forestale dello Stato.
      Al riguardo va sottolineato che nella legge 6 febbraio 2004, n. 36, recante
 

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«Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato», ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 viene precisato, fra gli altri, che il Corpo forestale dello Stato è una «Forza di polizia dello Stato ad ordinamento civile specializzata nella difesa del patrimonio agroforestale italiano e nella tutela dell'ambiente, del paesaggio e dell'ecosistema», ed è altresì «struttura operativa nazionale di protezione civile» con funzioni di rilievo nazionale e precise competenze in varie materie quali, fra le altre, il concorso al mantenimento dell'«ordine e sicurezza pubblica [...] con particolare riferimento alle aree rurali e montane».
      Le risorse di tale Corpo sono infatti impegnate nel controllo dei parchi e delle riserve naturali con attività di: perlustrazione di tali zone, difficilmente raggiungibili da altri mezzi, che viene effettuata utilizzando appunto una flotta di elicotteri di elevata tecnologia, per il recupero di animali, per il loro foraggiamento o per effettuare reintroduzioni; controllo sullo stato della neve e delle valanghe, attività che ha assunto carattere di quotidianità, volta a studiare lo stato del manto nevoso e segnalare, prontamente, eventuali pericoli di valanghe, con «attività consultiva e statistiche connesse»; lotta agli incendi boschivi, mediante costante controllo delle aree boschive che hanno anche portato all'arresto di noti latitanti e al sequestro di coltivazioni illegali di canapa indiana, eccetera; protezione civile, in caso di calamità naturali, terremoti, alluvioni, eccetera; controllo della caccia e antibracconaggio, per prevenire e reprimere i reati contro la normativa sulla caccia.
      All'articolo 2, della citata legge n. 36 del 2004 vengono elencate, in dettaglio, le funzioni di tale Corpo che si estrinsecano anche, oltre a quelle precedentemente elencate, in numerosissime operazioni in diverse e delicate aree: quelle connesse alla sicurezza nazionale, all'antiterrorismo, all'antirapina; alle funzioni di polizia giudiziaria, esercitate in particolare durante la guerra del Golfo, nei servizi di controllo coordinato del territorio, tramite contatti diretti con le prefetture - uffici territoriali del Governo, di controllo degli elettrodotti, dei ponti radio, con l'Interpol, con il quale collabora in caso di sequestri di persone, con la Polizia di Stato contro bande armate, mafia e camorra; alla ricerca e al «pubblico soccorso» mediante «interventi di rilievo nazionale e di protezione civile su tutto il territorio nazionale», in caso di escursionisti dispersi e in soccorso di mezzi aerei incidentati.
      Sono talmente tante tali funzioni che il suddetto articolo conclude prevedendo: «ogni altro compito assegnatogli dalle leggi e dai regolamenti dello Stato».
      Va sottolineato che, mano a mano che la sensibilità ambientale si è andata sviluppando e che i reati hanno assunto una dimensione di allarme sociale, la richiesta di sicurezza, in questo settore, e in tutti quelli ove la presenza di questo Corpo è costante, è aumentata notevolmente, tanto che sono, conseguentemente, aumentate le richieste, da parte delle procure, di avvalersi della collaborazione del personale del Corpo forestale dello Stato presso le sezioni di polizia giudiziaria.
      Con la presente proposta di legge, volta a modificare l'articolo 5, comma 1, delle citate norme di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, si intende sanare una situazione di sperequazione aggiungendo, fra le varie Forze di polizia giudiziaria, presso le procure ove operano le sezioni di polizia giudiziaria, anche il Corpo forestale dello Stato, in maniera permanente e continuativa e non, come avvenuto fino ad ora, in modo sporadico, su specifica richiesta formulata di volta in volta dalle suddette procure, che peraltro è sempre più frequente a causa dell'aggravarsi dei reati ambientali e di quelli scaturenti da attività illecite connesse alle molteplici funzioni repressive svolte da tale Corpo, consentendo anche agli ufficiali e agli agenti di tale Forza di polizia di essere inseriti, a pieno titolo, nelle sezioni di polizia giudiziaria, assieme alle altre Forze di polizia.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al comma 1 dell'articolo 5 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono aggiunte in fine, le seguenti parole: «nonché del Corpo forestale dello Stato».


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