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PDL 1334

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1334



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MIGLIORE, ACERBO, BURGIO, CACCIARI, CANNAVÒ, CARDANO, CARUSO, COGODI, DE CRISTOFARO, DE SIMONE, DEIANA, DIOGUARDI, DURANTI, FALOMI, DANIELE FARINA, FERRARA, FOLENA, FORGIONE, FRIAS, GUADAGNO detto VLADIMIR LUXURIA, IACOMINO, KHALIL, LOCATELLI, LOMBARDI, MANTOVANI, MASCIA, MUNGO, OLIVIERI, PEGOLO, PERUGIA, PROVERA, ANDREA RICCI, MARIO RICCI, ROCCHI, FRANCO RUSSO, SINISCALCHI, SMERIGLIO, SPERANDIO, ZIPPONI

Riforma della parte generale del codice penale

Presentata l'11 luglio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La riforma del codice penale, risalente com'è noto al 1930, e già oggetto di numerose parziali modifiche, appare esigenza ormai ineludibile. Si impone infatti la necessità di aggiornare il codice penale alla luce dell'orientamento garantista liberal-democratico, nell'ottica di un adeguamento comparatistico della nostra legislazione alle scelte compiute dalla più recente codificazione europea, nonché la scelta di razionalizzare il sistema penale, restituendo al codice la tradizionale centralità all'interno dell'ordinamento giuridico. I proponenti, nell'ottica di un diritto penale minimo e mite, ovvero di un diritto penale efficace ed effettivo, hanno quindi ritenuto di sottoporre all'attenzione del Parlamento la presente proposta di legge, quale contributo al lavoro che porterà avanti la commissione ministeriale di prossima nomina. La proposta riprende sostanzialmente il testo di riforma della parte generale del codice penale redatto dalla Commissione ministeriale nominata, con decreto dell'allora Ministro di grazia e giustizia Giovanni Maria Flick, in data 1o ottobre 1998, e presieduta dal professor Carlo Federico Grosso.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Titolo I
MODIFICA DEL LIBRO I
DEL CODICE PENALE

Art. 1.
(Modifica del libro I del codice penale).

      1. Il libro I del codice penale è sostituito dal seguente:

«Libro I
REATI IN GENERALE

Titolo I
LA LEGGE PENALE

Capo I
PRINCIPIO DI LEGALITÀ

Art. 1.
(Principio di legalità).

      1. Nessuno può essere punito per un fatto che non sia tassativamente preveduto come reato da una legge entrata in vigore prima della sua commissione, né con pene che non siano da essa stabilite.
      2. Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza che non siano stabilite da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto di reato costituente presupposto della loro applicazione e fuori dei casi da essa preveduti.
      3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche alla confisca e ad ogni altro effetto penale della condanna.

Art. 2.
(Applicazione della legge penale).

      1. Le norme incriminatrici non si applicano a casi diversi da quelli espressamente previsti.

 

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      2. Le norme incriminatrici non si applicano ai fatti che non determinano una offesa del bene giuridico.
      3. Le disposizioni della parte generale di questo codice si applicano anche alle materie regolate da altre leggi penali, salvo deroga espressa.

Art. 3.
(Abrogazione e modifica di norme penali).

      1. Le disposizioni di questo codice non possono essere abrogate o modificate da leggi posteriori se non per dichiarazione espressa del legislatore con specifico riferimento alle singole disposizioni abrogate o modificate.
      2. Nuove norme penali sono ammesse soltanto se modificano questo codice ovvero se sono contenute in leggi disciplinanti organicamente l'intera materia cui si riferiscono.

Art. 4.
(Principio di specialità e concorso
apparente di norme).

      1. Salvo che sia altrimenti stabilito, la legge o la disposizione di legge speciale deroga alla legge o alla disposizione di legge generale.
      2. Quando un medesimo fatto appare riconducibile a più disposizioni di legge, si applica quella che ne esprime per intero il disvalore.

Capo II
EFFICACIA DELLA LEGGE PENALE

Art. 5.
(Efficacia della legge nel tempo).

      1. Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge successiva, non costituisce reato; se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.

 

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      2. Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le successive sono diverse, si applica quella le cui disposizioni, valutate unitariamente e in concreto, sono più favorevoli al reo, salvo che sia intervenuta pronuncia irrevocabile. In tale caso la pena inflitta, non ancora eseguita o in corso di esecuzione, non può superare il limite massimo di durata stabilita dalla legge successiva. Se la legge successiva prevede una pena di specie diversa da quella prevista precedentemente, e non ancora eseguita o in corso di esecuzione, a richiesta del condannato essa viene commutata con i criteri previsti dall'articolo 73, comma 2.
      3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle leggi espressamente dichiarate eccezionali o temporanee, salvo che la legge successiva sia anch'essa dichiarata eccezionale o temporanea e abbia il medesimo oggetto.
      4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano altresì nei casi di conversione di un decreto-legge con modificazioni, limitatamente alle norme modificate, o di mancata conversione di un decreto-legge, ferma in quest'ultimo caso l'applicabilità della legge del tempo per i fatti commessi prima dell'emanazione del decreto-legge.
      5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano altresì ai casi di dichiarazione di illegittimità costituzionale di una legge penale.
      6. Ai fini delle disposizioni del presente articolo il reato si considera commesso nel momento in cui è stata portata a termine la condotta illecita.

Art. 6.
(Efficacia della legge nello spazio.
Reati commessi nel territorio dello Stato).

      1. La legge penale italiana si applica ai reati commessi nel territorio dello Stato, salve le eccezioni stabilite dal diritto pubblico interno e dal diritto internazionale.
      2. Le navi e gli aeromobili italiani sono considerati territorio dello Stato ovunque

 

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si trovino, salvo che siano soggetti, secondo il diritto internazionale, ad una legge territoriale straniera.
      3. Salvo quanto stabilito in trattati internazionali in vigore per l'Italia, il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato, o avrebbe dovuto verificarsi, l'evento naturalistico che è la conseguenza dell'azione o dell'omissione.
      4. Nei casi di concorso di persone nel reato, il reato non si considera commesso nel territorio dello Stato ai sensi del comma 3, quando il fatto principale commesso all'estero, in sé o congiuntamente alla condotta realizzata in Italia, non è punibile anche in base alla legge del luogo.

Art. 7.
(Reati commessi all'estero).

      1. È punito secondo la legge italiana il cittadino, lo straniero o l'apolide che commette in territorio estero taluno dei seguenti reati:

          a) delitti in materia di prevenzione e repressione del genocidio;

          b) tratta, commercio, alienazione e acquisto di schiavi;

          c) delitti contro la personalità dello Stato e dell'Unione europea;

          d) delitti di contraffazione del sigillo dello Stato o dell'Unione europea e di uso di tale sigillo contraffatto;

          e) delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano;

          f) delitti commessi con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti alle loro funzioni da pubblici ufficiali e da incaricati di un pubblico servizio della pubblica amministrazione italiana, da funzionari e agenti dell'Unione europea, o da soggetti loro equiparati ai sensi della legge,

 

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ovvero delitti commessi contro gli stessi soggetti, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni;

          g) abuso di informazioni privilegiate e aggiotaggio attinenti a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati italiani;

          h) omicidio doloso, lesioni gravissime dolose, sequestro di persona a scopo di estorsione e violenza sessuale mediante congiunzione carnale in danno di un cittadino italiano;

          i) ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o trattati internazionali in vigore per lo Stato o regolamenti comunitari stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana.

Art. 8.
(Altri delitti commessi all'estero
dal cittadino).

      1. Il cittadino, che, fuori dei casi indicati nell'articolo 7, commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima, a condizione che si trovi nel territorio dello Stato.
      2. Salvo quanto stabilito in trattati internazionali in vigore per l'Italia, se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di minore durata, si procede a richiesta del Ministro della giustizia, ovvero a istanza o a querela della persona offesa, sempre che il colpevole si trovi nel territorio dello Stato.
      3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, qualora si tratti di delitto commesso a danno dell'Unione europea, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia, salvo che abbia avuto luogo la sua estradizione.
      4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti di colui che abbia acquisito la cittadinanza italiana successivamente al fatto di reato e

 

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del rifugiato o dell'apolide che abbia la sua residenza o dimora abituale nel territorio dello Stato, salvo che abbia avuto luogo l'estradizione.

Art. 9.
(Altri delitti commessi all'estero
dallo straniero).

      1. È punito secondo la legge italiana, sempre che si trovi nel territorio dello Stato e non ne sia stata disposta l'estradizione, lo straniero che, fuori dei casi indicati nell'articolo 7, commette in territorio estero uno dei seguenti reati: omicidio doloso; lesioni gravissime dolose; tortura o sequestro di persona a scopo di estorsione; riduzione in schiavitù, reclutamento di persone, o induzione con violenza, minaccia o inganno, al fine di fare esercitare la prostituzione, prostituzione minorile o pornografia minorile, ove il fatto sia commesso in danno di minore degli anni quattordici o con violenza o minaccia; produzione o traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope; reclutamento, utilizzazione, finanziamento e istruzione di mercenari od ogni altro fatto previsto da speciali disposizioni di legge o trattati internazionali in vigore per l'Italia.
      2. Lo straniero che, fuori dei casi indicati nell'articolo 7 e nel comma 1, commette in territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino italiano, un delitto per il quale la legge italiana stabilisce la reclusione non inferiore nel minimo ad un anno, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato e vi sia richiesta del Ministro della giustizia, ovvero istanza o querela della persona offesa.
      3. La legge italiana trova altresì applicazione per ogni altro delitto commesso all'estero da uno straniero in danno dell'Unione europea, di uno Stato estero o di un altro straniero, a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che il reo si trovi nel territorio dello Stato, si tratti di delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione

 

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non inferiore nel minimo a tre anni e non ne sia stata disposta l'estradizione.

Art. 10.
(Disposizioni comuni).

      1. Nei casi indicati negli articoli 8 e 9 trovano applicazione i seguenti criteri:

          a) il requisito della presenza dell'autore del reato nel territorio dello Stato va inteso come condizione di procedibilità e deve sussistere al momento dell'esercizio dell'azione penale;

          b) quando la punibilità di un reato commesso all'estero dipende dalla presenza dell'autore del reato nel territorio dello Stato, la richiesta del Ministro della giustizia non può più essere proposta decorsi tre anni dal giorno in cui il colpevole si trova nel territorio dello Stato;

          c) salvi i casi previsti dall'articolo 9, comma 1, la punibilità è esclusa qualora il fatto non sia previsto come reato anche dalla legge dello Stato in cui esso è stato commesso;

          d) si ha riguardo alla pena stabilita per ciascun reato consumato o tentato e non si tiene conto delle circostanze.

Art. 11.
(Rinnovamento del giudizio).

      1. La legge penale italiana non trova applicazione per reati commessi fuori del territorio dello Stato quando l'agente documenti che, per il medesimo fatto, è già stato giudicato in via definitiva nel Paese in cui esso è stato commesso e, in caso di condanna, che la pena è stata per intero eseguita o si è estinta.
      2. Nei casi indicati nell'articolo 6, commi 3 e 4, e salvo quanto stabilito in trattati internazionali in vigore per l'Italia, il cittadino o lo straniero è giudicato nello Stato, anche se sia stato giudicato all'estero, qualora il Ministro della giustizia ne faccia richiesta.

 

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      3. Nel giudizio rinnovato nello Stato, la pena detentiva e la custodia cautelare all'estero sono sempre computate.

Titolo II
IL REATO

Capo I
DELITTI E CONTRAVVENZIONI

Art. 12.
(Reato. Distinzione fra delitti
e contravvenzioni).

      1. I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni, secondo la diversa specie delle pene per essi rispettivamente stabilite da questo codice.

Capo II
RAPPORTO DI CAUSALITÀ

Art. 13.
(Rapporto di causalità).

      1. Nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla legge come reato se la sua azione od omissione non è condizione necessaria dell'evento da cui dipende l'esistenza del reato.
      2. Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità tra l'azione o l'omissione e l'evento.
      3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche quando la causa preesistente o simultanea o sopravvenuta consiste nel fatto illecito altrui.
      4. L'imputazione dell'evento è comunque esclusa quando esso costituisce conseguenza eccezionale della azione od omissione.

 

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Art. 14.
(Causalità nei reati omissivi).

      1. Non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo, se il compimento dell'attività omessa avrebbe impedito l'evento con probabilità confinante con la certezza.

Art. 15.
(Pericolo concreto).

      1. Salvo che la legge disponga altrimenti, quando il pericolo concreto di un determinato evento è previsto come elemento di fattispecie, esso sussiste se la condotta ha cagionato o sensibilmente aumentato il rischio del verificarsi dell'evento di danno, e questo non si è verificato per la presenza di circostanze eccezionali o casuali, o per la mancanza di circostanze normalmente esistenti, ovvero si è verificato per altra causa.

Capo III
RESPONSABILITÀ PER OMISSIONE

Art. 16.
(Posizioni di garanzia).

      1. Le posizioni di garanzia rilevanti ai fini della responsabilità penale per omissione sono stabilite dalla legge con disposizione espressa.
      2. I doveri inerenti alle posizioni di garanzia sono determinati in conformità alla disciplina speciale delle situazioni considerate.

Art. 17.
(Protezione di soggetti incapaci).

      1. Il genitore esercente la potestà è tenuto ad impedire offese alla vita, alla

 

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integrità fisica, alla libertà individuale e alla integrità sessuale del figlio di età minore o comunque incapace.
      2. Colui che abbia, anche temporaneamente, sostituito il genitore nell'esercizio della potestà, o assunto la custodia di un minore o di altra persona incapace, per infermità o per vecchiaia, di provvedere a se stessa, è tenuto a impedire gli eventi di cui al comma 1 nei confronti della persona a lui affidata.

Art. 18.
(Attività terapeutica).

      1. Colui che, nell'esercizio della professione di medico o di altra attività terapeutica, abbia preso in cura taluno, è tenuto ad impedire, nell'ambito dell'incarico, eventi lesivi della vita o della salute del paziente.

Art. 19.
(Attività di polizia o di controllo).

      1. L'appartenente a Forze di polizia è tenuto, nell'esercizio delle proprie funzioni, ad impedire reati della cui programmazione o esecuzione abbia conoscenza.
      2. Chi esercita una funzione pubblica di controllo su cose o attività sotto aspetti che interessano la integrità fisica, la salute pubblica, la sicurezza delle persone o dell'ambiente, è tenuto, nell'ambito delle proprie competenze, ad impedire che si verifichino eventi di morte o di lesione personale ovvero disastri previsti nel titolo VI del libro II quali delitti contro la incolumità pubblica.

Art. 20.
(Protezione di persone o beni).

      1. Colui che abbia assunto compiti specifici di vigilanza e protezione di persone

 

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determinate o di beni determinati è tenuto ad impedire, nell'ambito del servizio, delitti di terzi in danno della persona ovvero dei beni della cui protezione sia stato incaricato.
      2. Colui che concretamente abbia assunto funzioni di guida o di sorveglianza in relazione allo svolgimento di attività che possono implicare pericolo, è tenuto, nei limiti dell'impegno assunto o dell'affidamento ingenerato, ad impedire eventi lesivi per la vita o la integrità fisica della persona presa in carico, o eventi lesivi da questa cagionati a terzi.

Art. 21.
(Controllo su fonti di pericolo).

      1. Colui che abbia, a qualsiasi titolo, il controllo di cose pericolose o fonti di pericolo, è tenuto ad impedire che ne derivino eventi dannosi o pericolosi per la vita o l'integrità fisica, o disastri costituenti delitto contro la incolumità pubblica o contro l'ambiente.

Art. 22.
(Adempimenti nell'ambito
di organizzazioni complesse).

      1. Le persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, gli enti pubblici o privati, le imprese anche individuali devono adottare e attuare modelli organizzativi idonei ad evitare che vengano commessi reati con inosservanza di disposizioni pertinenti all'attività dell'organizzazione, o comunque nell'interesse dell'organizzazione, da persone agenti per essa.
      2. I modelli organizzativi di cui al comma 1 devono essere elaborati sulla base della verifica e valutazione delle situazioni che comportano rischi di violazioni della legge penale, e devono prevedere misure materiali e organizzative e protocolli di comportamento atti a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge, ed a scoprire ed eliminare

 

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tempestivamente eventuali situazioni irregolari o di rischio.
      3. Fermo quanto disposto da leggi speciali in relazione a specifiche attività, i modelli organizzativi di cui al comma 1 devono prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dalla dimensione dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, i seguenti requisiti:

          a) una articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica e la valutazione, la gestione e il controllo delle situazioni di rischio;

          b) una adeguata formazione e informazione del personale sugli aspetti rilevanti ai fini dell'osservanza della legge nello svolgimento dell'attività dell'organizzazione;

          c) un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del modello organizzativo e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate;

          d) il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo, quando siano scoperte violazioni significative della legge penale, o in relazione a mutamenti nell'organizzazione o nell'attività, o in relazione al progresso scientifico e tecnologico;

          e) un adeguato sistema disciplinare e sanzionatorio.

Art. 23.
(Posizioni di garanzia nell'ambito
di organizzazioni complesse).

      1. Colui che, per legge o per statuto, ha il potere di direzione di un'organizzazione tenuta agli adempimenti di cui al comma 1 dell'articolo 22, è tenuto ad assicurarne l'osservanza, adottando le misure di sua competenza necessarie a tale fine. È altresì tenuto a tali adempimenti chi, pur senza averne il potere formale, dirige di fatto l'organizzazione in via continuativa e preminente.
      2. Chi esercita funzioni di direzione di settori dell'organizzazione, è tenuto ad

 

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assicurare l'osservanza dei precetti legali pertinenti all'attività dell'organizzazione, nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze.
      3. Colui cui siano attribuite funzioni di consulenza tecnica o di controllo, relative agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, è tenuto a svolgerle in modo da assicurare, per quanto di sua competenza, gli adempimenti stessi.
      4. I preposti a specifiche attività sono tenuti, nei limiti delle loro attribuzioni e competenze, ad assicurarne lo svolgimento nel rispetto delle condizioni richieste dalla legge.
      5. La delega di funzioni è ammessa indipendentemente dalle dimensioni dell'organizzazione. In ogni caso essa non esclude i doveri di controllo in conformità al modello organizzativo adottato.
      6. Il delegato è tenuto a segnalare al delegante eventuali necessità di intervento, ai fini dell'osservanza della legge, che eccedono i propri poteri.
      7. Nei gruppi di società è tenuto agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 anche chi dirige unitariamente una pluralità di società, associazioni o imprese, relativamente agli aspetti rientranti nell'ambito della direzione unitaria.

Art. 24.
(Omesso impedimento di reati commessi con il mezzo della stampa e della radio-televisione).

      1. Per i reati commessi con il mezzo della stampa e della radio-televisione l'autore risponde secondo i princìpi generali.
      2. Fuori dei casi di concorso doloso nel reato, quando l'autore non è indicato o non è punibile per qualsiasi causa, per i reati commessi con il mezzo della stampa o della radio-televisione risponde a titolo di colpa il soggetto che, in base alla legge o alle disposizioni organizzative dell'impresa editoriale o radio-televisiva, sia tenuto al controllo della pubblicazione o della trasmissione, e che non abbia, per colpa, impedito la realizzazione del delitto.

 

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La pena è quella prevista per il delitto doloso diminuita della metà.
      3. Se non sono indicati l'autore o l'editore, risponde ai sensi del presente articolo lo stampatore.

Capo IV
COLPEVOLEZZA

Art. 25.
(Responsabilità colpevole).

      1. La colpevolezza dell'agente per il reato commesso è presupposto indefettibile della responsabilità penale.
      2. Nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla legge come delitto se non lo ha realizzato con dolo, salvi i casi di delitto colposo espressamente previsti dalla legge.
      3. Nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla legge come contravvenzione se non lo ha realizzato con dolo o con colpa.

Art. 26.
(Ignoranza ed errore sulla legge penale).

      1. La colpevolezza è esclusa nel caso di errore sull'illiceità del fatto commesso, derivante da ignoranza o errore scusabile sulla legge penale.

Art. 27.
(Dolo).

      1. Risponde a titolo di dolo chi, con una condotta volontaria attiva od omissiva, realizza un fatto costitutivo di reato:

          a) se agisce con l'intenzione di realizzare il fatto;

          b) se agisce rappresentandosi la realizzazione del fatto come certa;

 

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          c) se agisce accettando la realizzazione del fatto, rappresentato come probabile.

Art. 28.
(Colpa).

      1. Risponde a titolo di colpa chi, con una condotta che viola regole di diligenza, o di prudenza o di perizia, ovvero regole cautelari stabilite da leggi, regolamenti, ordini o discipline, realizza un fatto costitutivo di reato che è conseguenza prevedibile ed evitabile dell'inosservanza della regola cautelare.
      2. Il rispetto delle regole cautelari specifiche di cui al comma 1 esclude la colpa relativamente agli aspetti da esse disciplinati, salvo che il progresso scientifico o tecnologico, nel periodo successivo alla loro emanazione, non le abbia rese palesemente inadeguate.
      3. Relativamente agli aspetti non considerati da regole cautelari specifiche, l'adozione di misure di generale applicazione, salvo che esse siano palesemente inidonee, esclude la colpa.

Art. 29.
(Errore sul fatto e sulle cause
di giustificazione).

      1. Esclude il dolo e, se scusabile, anche la colpa, l'ignoranza o l'errore sulla sussistenza di elementi del fatto costitutivo del reato, nonché la supposizione erronea della presenza di cause di giustificazione.
      2. Costituisce errore rilevante ai sensi del comma 1 anche l'ignoranza o l'errore su qualificazioni giuridiche di elementi del fatto costitutivo del reato, derivante da errore su leggi diverse dalla legge penale violata.
      3. L'erronea rappresentazione di un elemento differenziale fra più reati comporta la responsabilità per il reato che l'agente si è rappresentato, se meno grave.

 

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Art. 30.
(Imputazione soggettiva
delle circostanze aggravanti).

      1. Le circostanze aggravanti sono valutate a carico dell'agente soltanto se da lui conosciute, ovvero ignorate per colpa.

Art. 31.
(Delitti aggravati dall'evento).

      1. Se la legge ricollega una pena più grave ad una conseguenza non voluta di un delitto doloso, di tale conseguenza si risponde solo se essa è ascrivibile a colpa.

Art. 32.
(Reato contro persona diversa da quella cui esso era diretto. Errore sulla persona dell'offeso).

      1. Quando, per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato, o per un'altra causa, è cagionata offesa a persona diversa da quella cui essa era diretta, il colpevole risponde come se avesse commesso il reato in danno della persona che voleva offendere.
      2. Nel caso di cui al comma 1, ed in caso di errore sulla persona dell'offeso, sono valutate a favore del colpevole le circostanze attenuanti, erroneamente supposte, che riguardano le condizioni o le qualità della persona offesa, o i rapporti tra offeso e colpevole, tranne che si tratti di circostanze che riguardano l'età o altre condizioni o qualità fisiche o psichiche della persona offesa.
      3. Qualora, oltre che l'offesa voluta, il colpevole realizzi l'offesa a danno di persona diversa, si applicano le norme sul concorso di reati.

 

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Art. 33.
(Condizioni oggettive di punibilità).

      1. Condizioni oggettive di punibilità possono essere previste con disposizione espressa di legge, che utilizzi tale definizione.
      2. Al verificarsi di una condizione oggettiva di punibilità non possono essere collegati aumenti di pena.

Capo V
ESIMENTI

Art. 34.
(Esercizio di un diritto o adempimento
di un dovere).

      1. L'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo esclude la punibilità.
      2. Se un fatto costituente reato è commesso per ordine di un superiore, del reato rispondono sia chi ha dato l'ordine, sia chi lo ha eseguito.
      3. Non è punibile chi esegue l'ordine illegittimo, quando la legge non gli consente di sindacare la illegittimità dell'ordine. Sono sempre sindacabili la competenza ad emanare l'ordine, la competenza ad eseguirlo, la forma in cui l'ordine deve essere impartito se richiesta dalla legge.
      4. Chi esegue l'ordine illegittimo non sindacabile è punibile quando la criminosità dell'ordine è manifesta o è comunque nota all'esecutore.

Art. 35.
(Consenso dell'avente diritto).

      1. Non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, con il consenso della persona che può validamente disporne.

 

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Art. 36.
(Difesa legittima).

      1. Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.
      2. La proporzione deve essere valutata fra i beni contrapposti.
      3. Chi interviene a difesa propria o altrui, a parità di efficacia difensiva è obbligato a scegliere la difesa meno lesiva per l'aggressore.
      4. Qualora l'aggredito possa sottrarsi all'aggressione con la fuga senza correre nessun rischio, egli è tenuto ad evitare la reazione.
      5. La difesa legittima non è applicabile a chi ha suscitato ad arte l'aggressione allo scopo di potere colpire impunemente l'aggressore.

Art. 37.
(Stato di necessità).

      1. Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale alla vita, alla integrità fisica, alla libertà individuale o alla libertà sessuale, pericolo non volontariamente causato, né evitabile con una condotta in assoluto meno dannosa, sempre che il danno cagionato sia proporzionato al pericolo.
      2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica a chi, essendo tenuto ad esporsi al pericolo, agisce per salvare un interesse proprio la cui superiorità non sia di particolare rilevanza.

Art. 38.
(Uso legittimo della coazione).

      1. Al di fuori dei casi di difesa legittima, non è punibile l'appartenente alla

 

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Forza pubblica che, nell'adempimento di un dovere del suo ufficio, fa uso oppure ordina di fare uso di armi o di altro mezzo di coazione costretto dalla necessità di respingere una violenza o di superare una resistenza all'autorità, sempre che il fatto sia proporzionato alla situazione, e non determini un concreto pericolo per la vita o per l'incolumità fisica di persone estranee.
      2. L'uso delle armi non è consentito quando a realizzare l'obbiettivo è sufficiente l'impiego di un altro mezzo di coazione fisica meno pericoloso.

Art. 39.
(Eccesso colposo).

      1. Chi ecceda colposamente dai limiti di una causa di giustificazione effettivamente esistente risponde di reato colposo, sempre che il fatto sia previsto come reato colposo.

Art. 40.
(Efficacia oggettiva delle cause
di giustificazione).

      1. Salvo che la legge disponga altrimenti, le cause di giustificazione sono valutate a favore dell'agente anche se da lui non conosciute.

Capo VI
DELITTO TENTATO

Art. 41.
(Delitto tentato).

      1. Chi intraprende l'esecuzione di un fatto previsto dalla legge come delitto, o si accinge ad intraprenderla con atti immediatamente antecedenti, risponde di delitto tentato se l'azione non si compie o l'evento non si verifica.

 

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      2. Il colpevole è punito con la pena prevista per il delitto consumato diminuita da un terzo alla metà.
      3. La punibilità per delitto tentato è esclusa quando, per l'inidoneità della condotta o per l'inesistenza dell'oggetto di essa, è impossibile la consumazione del delitto.

Art. 42.
(Ravvedimento).

      1. La punibilità per delitto tentato è esclusa quando l'autore volontariamente desiste dalla condotta o impedisce la realizzazione dell'evento.
      2. La punibilità è altresì esclusa quando, in presenza di un volontario ed idoneo ravvedimento dell'autore, l'evento non si realizza per altra causa.
      3. Resta salva la punibilità degli atti compiuti che costituiscono un diverso reato.

Capo VII
CONCORSO DI PERSONE NEL REATO

Art. 43.
(Concorso di persone nel reato).

      1. Concorre nel reato chiunque partecipa alla sua esecuzione, ovvero determina o istiga altro concorrente, o ne agevola l'esecuzione fornendo aiuto o assistenza causalmente rilevanti per la sua realizzazione.
      2. Ciascun concorrente risponde nei limiti della sua colpevolezza.
      3. Le disposizioni sul concorso di persone si applicano anche se taluno dei concorrenti non è imputabile o non è punibile per cause personali.

Art. 44.
(Circostanze attenuanti e aggravanti).

      1. La pena è diminuita per le condotte attive di rilevanza oggettivamente modesta.

 

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      2. La pena può essere diminuita per le condotte omissive di concorso nel reato commissivo doloso, fuori dei casi di previo accordo.
      3. La pena è aumentata a carico degli organizzatori e dirigenti dell'attività criminosa, nonché di coloro che abbiano determinato al reato persone a loro soggette ovvero totalmente o parzialmente incapaci.

Art. 45.
(Reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti).

      1. Se è commesso un reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti, questi ne risponde quando il reato sia a lui imputabile a titolo di colpa, sempre che il fatto sia preveduto dalla legge come reato colposo.
      2. Se oltre al reato diverso risulta commesso anche il reato voluto, si applicano le norme sul concorso di reati.

Art. 46.
(Accordo per commettere un reato.
Istigazione).

      1. Salvo che la legge disponga altrimenti, qualora due o più persone si accordino allo scopo di commettere un reato, e questo non sia commesso, nessuna di esse è punibile per il solo fatto dell'accordo.
      2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì nel caso di istigazione a commettere un reato, se l'istigazione è stata accolta, ma il reato non è stato commesso.

Art. 47.
(Ravvedimento del concorrente).

      1. La punibilità è esclusa per il concorrente che volontariamente desiste, neutralizzando del tutto gli effetti della propria condotta, ovvero impedisce la consumazione del reato.

 

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      2. La punibilità è altresì esclusa per il concorrente che abbia posto in essere un volontario e idoneo ravvedimento, quando il reato non viene a consumazione per altra causa.
      3. Resta salva la punibilità degli atti compiuti che costituiscono un diverso reato.
      4. Qualora il concorrente si adoperi volontariamente, e in modo idoneo, per impedire la consumazione del reato, ma questo sia nondimeno consumato, la pena è diminuita.

Art. 48.
(Valutazione delle cause di giustificazione
e delle circostanze).

      1. Le cause di giustificazione e le circostanze oggettive, nonché le circostanze soggettive che sono servite ad agevolare la commissione del reato, hanno effetto per tutti coloro che sono concorsi nel reato.
      2. Sono circostanze oggettive quelle che concernono la natura, la specie, i mezzi, l'oggetto, il tempo, il luogo e ogni altra modalità della condotta, la gravità del danno o del pericolo, ovvero le condizioni o qualità personali dell'offeso. Sono circostanze soggettive quelle che concernono l'intensità del dolo o il grado della colpa, o le condizioni o qualità personali del colpevole, o i rapporti fra il colpevole e l'offeso.

Titolo III
LA PENA

Capo I
SPECIE DI PENA

Art. 49.
(Pene per i delitti).

      1. Sono pene principali per i delitti:

          a) la reclusione speciale;

 

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          b) la reclusione;

          c) la detenzione domiciliare;

          d) la multa.

      2. Sono pene principali o accessorie per i delitti:

          a) l'interdizione da uno o più uffici pubblici;

          b) l'interdizione dagli uffici direttivi di persone giuridiche o imprese;

          c) l'interdizione da una professione o mestiere;

          d) l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

          e) il ritiro o la sospensione della patente di guida;

          f) il divieto di allontanamento dal territorio dello Stato, di una regione, di una provincia o di un comune;

          g) il divieto di accesso a determinati luoghi;

          h) la pubblicazione della sentenza di condanna.

Art. 50.
(Pene per le contravvenzioni).

      1. Sono pene per le contravvenzioni:

          a) l'ammenda;

          b) la sospensione da uno o più uffici pubblici, o da una professione o mestiere, ovvero dagli uffici direttivi di persone giuridiche o imprese;

          c) la proibizione dell'accesso a determinati luoghi.

Art. 51.
(Limiti generali delle pene edittali).

      1. Le pene edittali stabilite dalla legge sono comprese entro i seguenti limiti:

          a) reclusione speciale: da venticinque anni a trenta anni;

 

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          b) reclusione: da tre mesi a diciotto anni;

          c) detenzione domiciliare: da un mese a un anno;

          d) multa e ammenda: quote giornaliere da quindici giorni a due anni;

          e) pene interdittive: da tre mesi a cinque anni; perpetue nei casi espressamente stabiliti dalla legge.

Art. 52.
(Pene detentive).

      1. Le pene detentive vengono espiate negli stabilimenti a ciò destinati, separati da quelli destinati all'esecuzione di misure cautelari, in conformità alle disposizioni di questo codice e dell'ordinamento penitenziario.
      2. Gli stabilimenti destinati all'esecuzione delle pene detentive devono essere idonei ad assicurare il rispetto della dignità e della riservatezza personale. Il regime di esecuzione deve rispettare la dignità e la riservatezza della persona. Non sono ammesse restrizioni dei diritti del condannato fuori dei casi e dei limiti stabiliti dalla legge.
      3. L'esecuzione della reclusione speciale a vita cessa dopo trenta anni, salvo che persistano esigenze di prevenzione speciale. La persistenza o cessazione di dette esigenze è verificata dal giudice con periodicità annuale.

Art. 53.
(Detenzione domiciliare).

      1. La detenzione domiciliare comporta l'obbligo di permanenza continuativa nella propria abitazione, o in altro luogo indicato dal giudice.
      2. In caso di allontanamento illegittimo dal luogo di permanenza obbligata, la pena residua si converte nella pena della reclusione.

 

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Art. 54.
(Pene pecuniarie).

      1. Le pene pecuniarie della multa e dell'ammenda sono determinate per quote giornaliere.
      2. L'importo di una quota giornaliera va da un minimo di 2,60 euro ad un massimo di 500 euro.

Art. 55.
(Interdizione o sospensione
dai pubblici uffici).

      1. L'interdizione o la sospensione da uno o più pubblici uffici priva il condannato della capacità a ricoprire l'ufficio o gli uffici pubblici oggetto dell'interdizione o della sospensione. La legge stabilisce i casi nei quali l'interdizione comprende anche cariche elettive.
      2. L'interdizione perpetua comprende qualsiasi ufficio pubblico, e comporta anche la perdita del diritto di elettorato passivo e la decadenza da qualsiasi carica pubblica.
      3. Nei casi in cui la legge lo consenta, il giudice determina, con la sentenza, se l'interdizione o la sospensione si riferiscono a qualsiasi ufficio pubblico o ad uno o più uffici determinati.

Art. 56.
(Interdizione o sospensione
da una professione o mestiere).

      1. L'interdizione o la sospensione da una professione o da un mestiere priva il condannato della capacità di esercitare un determinato tipo di professione o mestiere.
      2. Salvo che la legge disponga diversamente, l'interdizione o la sospensione riguardano la professione o il mestiere nel cui esercizio è stato commesso il reato.

 

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Art. 57.
(Interdizione o sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese).

      1. L'interdizione o la sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese priva il condannato della capacità di svolgere attività d'impresa, e di esercitare qualsiasi ufficio che comporti poteri di direzione, controllo o rappresentanza della persona giuridica, o di rappresentanza dell'imprenditore, o di direzione o controllo nell'impresa.

Art. 58.
(Incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione).

      1. L'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione priva il condannato della capacità di stipulare contratti con i quali assuma la fornitura di beni o servizi alla pubblica amministrazione o ad imprese, in qualsiasi forma costituite, controllate dalla pubblica amministrazione. Priva altresì della capacità di ricoprire le cariche di cui all'articolo 57 in imprese o in società le quali abbiano in essere i contratti indicati dal presente comma.

Art. 59.
(Divieto di accesso a determinati luoghi).

      1. La pena del divieto di accesso a determinati luoghi può avere ad oggetto:

          a) i luoghi nei quali è stato commesso il reato, o nei quali abbia dimora o svolga la propria attività la persona offesa; il divieto può estendersi fino all'intero territorio del comune;

          b) luoghi pubblici o aperti al pubblico destinati a manifestazioni sportive, spettacoli, attività ricreative di qualsiasi genere.

 

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Art. 60.
(Pubblicazione della sentenza di condanna).

      1. La pubblicazione della sentenza di condanna si esegue in un sito appositamente costituito su di una rete telematica accessibile al pubblico dall'intero territorio nazionale. Il giudice dispone inoltre la pubblicazione, per estratto o per intero, su uno o più giornali che abbiano diffusione nel luogo dove il reato è stato commesso, o la comunicazione del dispositivo mediante radio o televisione. La pubblicazione è fatta a spese del condannato.

Art. 61.
(Lavoro di pubblica utilità).

      1. Il lavoro di pubblica utilità, non retribuito, è pena sostitutiva od obbligo accessorio nei casi previsti dalla legge. Può essere stabilito soltanto con il consenso del condannato.
      2. Il lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti od organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato.
      3. Il ragguaglio con le pene di specie diversa è effettuato calcolando quattro ore di lavoro per ogni giorno di pena sostituita.
      4. Il giudice determina, con il consenso del condannato, i tempi di svolgimento e le modalità della prestazione in modo che non ne risultino pregiudicate oltre il necessario le esigenze di lavoro o di studio o di famiglia del condannato.
      5. In caso di grave inadempimento degli obblighi relativi alla prestazione di lavoro quale pena sostitutiva, la parte residua si converte nella pena sostituita.

Art. 62.
(Espulsione dello straniero).

      1. L'espulsione dello straniero viene disposta, come pena accessoria o sostitutiva, nei casi previsti dalla legge.

 

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Art. 63.
(Tassatività delle disposizioni sulla pena).

      1. Ciascuna specie di pena si applica solo nei casi in cui sia espressamente stabilita, salvo quanto disposto dal comma 2.
      2. Sono sempre applicate come pene accessorie:

          a) le pene interdittive temporanee di cui all'articolo 49, comma 2, lettere a), b), c) e d), e all'articolo 50, comma 1, lettera b), nel caso di condanna per reati commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti a un pubblico ufficio o servizio, o a un ufficio direttivo delle persone giuridiche o imprese, o a una professione o mestiere; in ciascuno di tali casi le pene indicate alla presente lettera possono essere applicate congiuntamente o disgiuntamente;

          b) la pena di cui all'articolo 49, comma 2, lettera e), nel caso di condanna per delitti commessi con violazione delle norme sulla circolazione stradale;

          c) la pena di cui all'articolo 49, comma 2, lettera g), nel caso di condanna per reati la cui causa od occasione sia specificamente legata a un determinato luogo o a un determinato tipo di luogo;

          d) la pena di cui all'articolo 49, comma 2, lettera h), nel caso di condanna per delitti commessi con il mezzo della stampa o di altro mezzo di comunicazione rivolta al pubblico o accessibile al pubblico.

Capo II
CIRCOSTANZE AGGRAVANTI
E ATTENUANTI

Art. 64.
(Circostanze aggravanti).

      1. Sono circostanze aggravanti comuni, salvo che la legge disponga diversamente:

          a) l'avere commesso il delitto per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine

 

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costituzionale, o di intimidazione mafiosa, o di discriminazione razziale;

          b) l'avere commesso il reato per eseguire od occultare un altro reato, ovvero per assicurare a sé o ad altri il profitto o l'impunità di un altro reato;

          c) l'avere, nei delitti contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità;

          d) l'avere, nei delitti dolosi contro la persona, o comunque commessi con violenza alla persona, agito per motivi abietti o futili, o con sevizie;

          e) l'avere, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dell'evento.

Art. 65.
(Recidiva).

      1. La pena può essere aumentata nei confronti di chi, dopo essere stato condannato, nei cinque anni successivi alla sentenza irrevocabile commette un reato della stessa indole.
      2. Sono reati della stessa indole quelli che costituiscono violazione della medesima disposizione di legge, ovvero offendono il medesimo interesse, ovvero, per la natura dei fatti o dei motivi che li hanno determinati, presentano in concreto caratteri fondamentali comuni.

Art. 66.
(Circostanze attenuanti).

      1. Sono circostanze attenuanti comuni, salvo che la legge disponga diversamente:

          a) l'avere agito per motivi di particolare valore morale o sociale;

          b) l'avere reagito in stato d'ira determinato dal fatto ingiusto altrui;

          c) l'avere, nei delitti contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio,

 

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cagionato o tentato di cagionare un danno di particolare tenuità;

          d) l'avere commesso il reato perché indotto da persona alla cui autorità l'autore del reato era sottoposto, o l'avere, nell'esercizio di una prestazione lavorativa subordinata, commesso il reato perché condizionato da disposizioni impartite da un superiore;

          e) l'avere commesso il reato per evitare un pericolo grave di danno alla persona o al patrimonio, in una situazione particolare nella quale era sensibilmente diminuita la possibilità di tenere un comportamento conforme alla norma;

          f) l'avere, prima del giudizio, risarcito integralmente il danno, o comunque l'essersi adoperato efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato.

Art. 67.
(Computo delle circostanze).

      1. Gli aumenti o le diminuzioni di pena, stabiliti dalla legge per le circostanze aggravanti o attenuanti, si operano aumentando o diminuendo la quantità di pena che il giudice applicherebbe al colpevole, qualora non concorresse la circostanza.
      2. Gli aumenti o le diminuzioni di pena corrispondenti a una circostanza sono da un sesto ad un quarto della pena che il giudice applicherebbe in assenza di circostanze. Se concorrono due o più circostanze aggravanti, ovvero due o più circostanze attenuanti, gli aumenti o le diminuzioni di pena sono complessivamente fino alla metà.
      3. Quando concorrono insieme circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, e le prime sono ritenute dal giudice prevalenti, non si tiene conto delle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti, e si fa luogo soltanto agli aumenti di pena stabiliti per le circostanze aggravanti. Se le circostanze attenuanti sono ritenute prevalenti sulle circostanze aggravanti, non si tiene conto degli aumenti di pena stabiliti per le circostanze

 

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aggravanti, e si fa luogo soltanto alle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti. Se fra le circostanze aggravanti e attenuanti il giudice ritiene vi sia equivalenza, dette circostanze non sono considerate ai fini della pena.
      4. È esclusa dalla disciplina di cui al presente articolo la diminuente di cui all'articolo 100, comma 4, e all'articolo 105, comma 3, che si applica, in ogni caso, per ultima.

Art. 68.
(Limiti di pena per il reato circostanziato).

      1. Le pene non possono essere aumentate, per effetto di circostanze aggravanti, oltre i seguenti limiti:

          a) reclusione speciale: trenta anni;

          b) reclusione: venti anni;

          c) detenzione domiciliare: quindici mesi;

          d) multa e ammenda: due anni e sei mesi;

          e) misure interdittive: sei anni.

      2. Le pene diminuite per effetto di circostanze attenuanti non possono scendere al di sotto dei seguenti limiti:

          a) per la reclusione speciale: venti anni, salvo che nei casi di capacità ridotta e negli altri casi espressamente indicati dalla legge;

          b) per la reclusione e per le pene interdittive: due mesi;

          c) per le altre specie di pena: i limiti indicati nell'articolo 51.

Capo III
APPLICAZIONE DELLE PENE

Art. 69.
(Criteri di commisurazione della pena).

      1. Nei limiti fissati dalla legge, il giudice applica la pena con provvedimento motivato,

 

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secondo i criteri stabiliti nel presente capo.
      2. La pena viene determinata dal giudice, entro il limite della proporzione con la colpevolezza per il fatto commesso, avendo riguardo alle finalità di prevenzione speciale, in particolare sotto l'aspetto della reintegrazione del condannato nella società.
      3. Ai fini della determinazione della pena ai sensi del comma 2, il giudice valuta:

          a) la gravità del reato e delle sue conseguenze dannose, in quanto riflesse nella colpevolezza;

          b) l'intensità del dolo o il grado della colpa, e i motivi che hanno determinato la commissione del reato;

          c) le eventuali condotte di riparazione totale o parziale dell'offesa che il colpevole o altri per esso abbia tenuto dopo il fatto;

          d) i reati precedentemente commessi, i comportamenti del colpevole anteriori al reato, e le sue condizioni di vita al momento del fatto;

          e) i comportamenti del colpevole successivi al reato, e le sue attuali condizioni di vita, nella misura in cui siano rilevanti rispetto alle finalità di prevenzione speciale.

      4. La misura della pena è determinata dal giudice separatamente per ciascuna specie di pena.

Art. 70.
(Orientamento alla prevenzione speciale).

      1. In tutte le decisioni concernenti gli istituti disciplinati dal presente titolo, o le misure alternative alla detenzione previste dall'ordinamento penitenziario, il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale, adotta la soluzione più adeguata per finalità di prevenzione speciale.
      2. Le valutazioni e le decisioni sulle scelte sanzionatorie non possono essere

 

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motivate da ragioni di esemplarità punitiva o di allarme sociale.

Art. 71.
(Commisurazione della pena pecuniaria).

      1. Nella commisurazione della pena pecuniaria, il giudice determina il numero delle quote giornaliere secondo le disposizioni dell'articolo 69, e determina l'importo della quota giornaliera in ragione delle condizioni economiche del colpevole.
      2. La quota giornaliera deve essere determinata in modo tale da non pregiudicare le condizioni elementari di vita del colpevole, e in relazione alle condizioni economiche dello stesso. Non può essere determinata in misura tale che la pena inflitta incida sulle condizioni economiche del colpevole in modo sproporzionato rispetto alla gravità del fatto.
      3. Ai fini del ragguaglio con pene detentive o interdittive, una quota giornaliera di pena pecuniaria corrisponde a un giorno di pena detentiva o interdittiva.

Art. 72.
(Pagamento rateale della pena pecuniaria).

      1. La pena pecuniaria eccedente le trenta quote giornaliere viene pagata in rate mensili nell'arco di tempo corrispondente al numero di quote giornaliere, o al minor tempo che il condannato abbia indicato. Il condannato può, in qualsiasi momento, provvedere al pagamento del saldo.
      2. Il giudice può concedere, su motivata richiesta del condannato, una rateazione per un periodo fino a una volta e mezzo il numero di quote giornaliere.
      3. Il condannato può rinunciare alla rateazione, o impegnarsi a pagare entro termini più brevi, o effettuare pagamenti entro termini più brevi di quanto previsto dai commi 1 e 2; può, in qualsiasi momento, provvedere al pagamento del saldo.

 

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      4. Il mancato pagamento di una rata comporta la scadenza di tutte le rate residue.
      5. I termini per il pagamento della pena pecuniaria sono sospesi per il tempo in cui è in corso di esecuzione una pena detentiva o una misura restrittiva della libertà personale.

Art. 73.
(Mancato pagamento
della pena pecuniaria).

      1. Se il condannato non paga in tutto o in parte la pena pecuniaria, al pagamento di una somma pari all'ammontare della pena residua sono tenuti in via sussidiaria:

          a) la persona rivestita di autorità, direzione o vigilanza sull'autore del reato, in caso di violazione di disposizioni che essa era tenuta a fare osservare; tale disposizione si applica anche in caso di concorso nel reato;

          b) gli enti forniti di personalità giuridica, eccettuati lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali e le Autorità indipendenti, nel caso di reati commessi con abuso di poteri o con violazione di doveri inerenti a una prestazione svolta nell'ambito dell'ente.

      2. Se il condannato non paga in tutto o in parte la pena pecuniaria, pur potendo procurarsi i mezzi per pagarla, e il pagamento non può essere ottenuto da altre persone civilmente obbligate ai sensi del comma 1, la pena pecuniaria non eseguita è sostituita, con il consenso del condannato, con la prestazione di un lavoro di pubblica utilità, ovvero, in mancanza di tale consenso, con la semidetenzione, per una durata pari al numero delle quote giornaliere. Il pagamento della pena pecuniaria, in qualsiasi momento, fa cessare l'esecuzione della pena sostitutiva.
      3. La pena pecuniaria non eseguita in tutto o in parte, per insolvibilità del condannato non addebitabile a sua colpa,

 

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e il cui pagamento non possa essere ottenuto da altre persone civilmente obbligate, si estingue nel termine stabilito dall'articolo 88.

Art. 74.
(Non punibilità per particolare
tenuità del fatto).

      1. Il fatto non è punibile quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

          a) il fatto è di particolare tenuità, per la minima entità del danno o del pericolo nonché per la minima colpevolezza dell'agente;

          b) il comportamento è stato occasionale;

          c) non sussistono pretese risarcitorie;

          d) non sussistono esigenze di prevenzione generale o speciale tali da richiedere una qualsiasi misura nei confronti dell'autore del reato.

      2. Il presente articolo si applica ai reati puniti con pena detentiva non superiore nel massimo a due anni.

Capo IV
CONCORSO DI REATI

Art. 75.
(Concorso materiale di reati).

      1. Nel caso di condanna per più reati si applica la pena corrispondente alla violazione in concreto più grave, aumentata fino al triplo, e comunque non oltre la somma delle pene corrispondenti a ciascun reato.
      2. Gli aumenti di pena ai sensi del comma 1 si effettuano sulle diverse specie di pena corrispondenti ai diversi reati per cui è pronunciata condanna.

 

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      3. Fermo restando il limite massimo di cui al comma 1, l'aumento di pena corrispondente a ciascun reato non può scendere al di sotto della quarta parte del minimo edittale, tenuto conto delle circostanze attenuanti.
      4. Per ogni effetto giuridico diverso dalla pena si ha riguardo ai singoli reati per i quali è stata pronunciata condanna.
      5. Per la determinazione del limite di cui al comma 1 si considerano le sole pene principali; non si considera la pubblicazione della sentenza di condanna; due giorni di pena pecuniaria o di pena interdittiva si calcolano come un giorno di pena detentiva.
      6. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche quando una persona, già condannata, riporta una nuova condanna per reati commessi prima della precedente sentenza di condanna anche se non definitiva.
      7. Al di fuori dei casi di cui al comma 6, le pene inflitte con separate sentenze si cumulano per intero.

Art. 76.
(Concorso formale
e reato continuato).

      1. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 75, ad esclusione del comma 3, si applica la pena corrispondente alla violazione in concreto più grave, aumentata fino alla metà, e comunque non oltre la somma delle pene corrispondenti a ciascun reato:

          a) a più reati commessi con un'unica azione od omissione;

          b) a più reati commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso, in un contesto temporale unitario.

      2. Ai fini dell'articolo 75, comma 3, i reati unificati ai sensi del comma 1 del presente articolo si considerano un reato unico.

 

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Art. 77.
(Limiti massimi della pena cumulata).

      1. Il cumulo delle pene ai sensi degli articoli 75 e 76 non può superare i seguenti limiti massimi:

          a) reclusione speciale: trenta anni; tale limite si applica all'insieme delle pene detentive, quando per taluno dei delitti commessi sia stata inflitta la pena della reclusione speciale;

          b) reclusione: ventiquattro anni; tale limite si applica all'insieme delle pene detentive, quando per taluno dei delitti commessi sia stata inflitta la pena della reclusione;

          c) detenzione domiciliare: un anno e sei mesi;

          d) multa e ammenda: tre anni;

          e) misure interdittive: dieci anni.

      2. I limiti di cui al comma 1 non si applicano nel caso di cumulo ai sensi dell'articolo 75, comma 7.

Capo V
SOSTITUZIONE E SOSPENSIONE
CONDIZIONALE

Art. 78.
(Sostituzione di pene detentive brevi).

      1. È espiata in regime di semidetenzione la pena della reclusione non superiore a un anno, salvo che il giudice disponga diversamente.
      2. Il giudice può disporre che venga espiata, in tutto o in parte, in regime di semidetenzione la pena della reclusione non superiore a due anni.
      3. La semidetenzione comporta la permanenza negli stabilimenti di esecuzione della pena durante il periodo notturno, di regola dalle ore 20 della sera alle ore 7 del mattino, o per un tempo di durata equivalente.

 

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      4. La pena detentiva non superiore a un anno può essere sostituita, su richiesta dell'imputato, o con il lavoro di pubblica utilità, o con la pena pecuniaria, per un periodo di durata uguale alla pena detentiva inflitta.
      5. La pena pecuniaria può essere sostituita, a richiesta dell'imputato, con il lavoro di pubblica utilità per un periodo di durata uguale alla pena pecuniaria inflitta.
      6. Il giudice adotta i provvedimenti di cui ai commi 2, 4 e 5 in conformità all'articolo 70. La sostituzione della pena è condizionata all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 81. Possono essere altresì imposti taluni fra gli obblighi di cui all'articolo 82.
      7. La condanna a pena detentiva sostituita ai sensi del comma 4 non preclude la concessione della sospensione condizionale, salvo che sia intervenuta revoca ai sensi del comma 11.
      8. La sospensione condizionale della pena non si applica alla pena sostituita.
      9. Non può essere sostituita la pena che importa la revoca della sospensione condizionale precedentemente concessa.
      10. L'applicazione della pena sostitutiva ai sensi del comma 4 non può essere disposta più di due volte. Qualora per reati unificabili in un unico cumulo giuridico ai sensi degli articoli 74 e 75 siano pronunciate separate sentenze di condanna, ai fini del presente comma si considerano come un'unica sentenza; ognuna delle successive sentenze verifica nuovamente la sussistenza dei presupposti della sostituzione della pena, e decide sull'imposizione di obblighi ai sensi degli articoli 81 e 82.
      11. Se il condannato si rende inadempiente in misura significativa agli obblighi inerenti alla prestazione, o non paga la pena pecuniaria, per la parte residua di pena sostitutiva viene applicata la pena sostituita.

Art. 79.
(Ambito di applicazione della sospensione condizionale).

      1. L'esecuzione della pena detentiva inflitta, non superiore a due anni, può

 

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essere sospesa quando ricorrano cumulativamente le seguenti condizioni:

          a) il condannato non ha riportato precedenti condanne a pena detentiva non sostituita per delitto doloso, salvo che sia intervenuta riabilitazione, e salvo quanto disposto dall'articolo 80, comma 3;

          b) l'affermazione di responsabilità, accompagnata dalle ulteriori statuizioni di cui al presente capo, appare sufficiente, tenuto conto degli elementi di cui all'articolo 69, a realizzare le finalità di prevenzione speciale.

      2. Per i reati commessi da persona in stato di capacità ridotta, o di età inferiore ai ventuno anni, o maggiore di settanta anni, può essere sospesa la pena detentiva non superiore a tre anni.
      3. La sospensione condizionale della pena può altresì essere concessa a chi abbia riportato una precedente condanna a pena detentiva non sospesa, qualora la pena da infliggere, cumulata con la precedente, non superi i limiti di cui ai commi 1 e 2.
      4. Ai fini del calcolo della pena sospendibile non si considerano eventuali pene concorrenti di specie diversa.

Art. 80.
(Condizioni e limiti alla reiterazione
della sospensione condizionale).

      1. La sospensione condizionale non può essere concessa più di una volta, salvo quanto disposto dal presente articolo.
      2. Può essere concessa una seconda sospensione condizionale qualora la nuova condanna, cumulata con la precedente, non superi i limiti di cui all'articolo 79, commi 1 e 2, e ricorrano le condizioni di cui all'articolo 79, comma 1, lettera b). Per la determinazione di detti limiti si considerano le sole pene principali; non si considera la pubblicazione della sentenza di condanna.
      3. Qualora per reati unificabili in un unico cumulo giuridico ai sensi degli articoli

 

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74 e 75 siano pronunciate separate sentenze di condanna, ai fini della sospensione condizionale si considerano come un'unica sentenza. Ognuna delle successive sentenze verifica nuovamente la sussistenza della condizione di cui al comma 2, e decide sull'imposizione di obblighi ai sensi degli articoli 81 e 82.

Art. 81.
(Riparazione delle conseguenze
del reato).

      1. La sospensione della pena è condizionata alle restituzioni o al risarcimento del danno, di cui le persone danneggiate abbiano fatto richiesta; alla consegna del profitto del reato, di cui il condannato abbia beneficiato; alla consegna del prezzo del reato.
      2. Qualora il condannato non sia in grado di provvedere in conformità al comma 1, può essere ritenuto sufficiente un risarcimento o pagamento nei limiti di quanto esigibile, seguito da un concreto attivarsi per integrare il risarcimento o il pagamento nel periodo di sospensione condizionale, nei termini di un impegno previamente assunto dal condannato e ritenuto idoneo dal giudice.
      3. La sospensione della pena è inoltre condizionata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, nella misura in cui ciò sia esigibile dal condannato. A tale fine il giudice provvede secondo quanto disposto dall'articolo 120.

Art. 82.
(Obblighi qualificati).

      1. Qualora sia ritenuto necessario per finalità di prevenzione speciale, e comunque nel caso di sospensione di una pena detentiva superiore a un anno di reclusione, o di seconda concessione ai sensi dell'articolo 80, comma 2, ovvero di concessione a chi abbia già riportato condanna a pena detentiva ancorché sostituita,

 

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la sospensione della pena è subordinata alla sottoposizione del condannato ad uno o più fra i seguenti obblighi:

          a) restituzione o risarcimento, anche in via equitativa, a favore delle persone offese identificate che non ne abbiano fatto richiesta; si applica l'articolo 81, comma 2;

          b) prestazione di pubblica utilità alle condizioni di cui all'articolo 61;

          c) pagamento a favore dello Stato di una somma di denaro non superiore a 365 quote giornaliere;

          d) divieto di accesso a determinati luoghi, o di allontanamento da determinati luoghi;

          e) divieto di frequentare determinate persone;

          f) divieto di detenere o utilizzare determinati oggetti;

          g) obbligo di frequentare una scuola o un corso di formazione professionale;

          h) sottoposizione a un trattamento terapeutico o riabilitativo.

      2. Per il sostegno del condannato può essere disposto l'affidamento al servizio sociale.
      3. La prestazione di pubblica utilità e il pagamento di una somma di denaro a favore dello Stato non possono eccedere la misura della pena sospesa, secondo i criteri di ragguaglio previsti dagli articoli 61 e 71. La durata degli altri obblighi e dell'affidamento al servizio sociale è determinata dal giudice entro i limiti del periodo di sospensione condizionale della pena, e può essere successivamente ridotta o prolungata.
      4. L'imputato può richiedere di svolgere, in sostituzione di taluno degli obblighi di cui al comma 1, altre prestazioni che il giudice ritenga equivalenti e ragionevoli rispetto alle finalità di prevenzione speciale.

 

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Art. 83.
(Durata ed effetti della sospensione).

      1. La sospensione condizionale della pena è disposta per la durata di cinque anni. Può essere disposta per una durata fino a sette anni, se ciò appare utile ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 81.
      2. Il termine decorre dalla data della sentenza irrevocabile di condanna. Nel caso di più condanne per reati unificabili in un unico cumulo giuridico ai sensi degli articoli 72 e 73, la sospensione decorre dalla data di ciascuna sentenza, relativamente alla pena inflitta con essa.
      3. Delle condanne a pena condizionalmente sospesa non è fatta menzione nel certificato del casellario giudiziale spedito a richiesta dell'interessato, non per ragioni di diritto elettorale.
      4. La sospensione della pena è revocata qualora, nei termini di cui al comma 1, il condannato:

          a) riporta una condanna per reato precedentemente commesso, a pena che, cumulata con quella condizionalmente sospesa, supera i limiti di cui all'articolo 79;

          b) riporta condanna per un delitto o una contravvenzione della stessa indole commessi successivamente, salvo che ricorrano le condizioni per una seconda sospensione condizionale ai sensi dell'articolo 80, comma 2;

          c) si rende gravemente inadempiente agli obblighi di cui agli articoli 81 e 82.

      5. Dalla pena da eseguire a seguito della revoca della sospensione condizionale si detrae un periodo corrispondente agli adempimenti effettuati ai sensi dell'articolo 82, comma 1, consistenti nel pagamento a favore dello Stato di una somma di denaro o in una prestazione di pubblica utilità. Si applicano i criteri di ragguaglio previsti per la pena pecuniaria e per la pena sostitutiva della prestazione di pubblica utilità. Il giudice può disporre una ulteriore detrazione, non superiore a

 

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tre mesi, in ragione dell'adempimento di altri obblighi imposti al condannato.
      6. Se, nel termine stabilito, non si verificano le condizioni per la revoca ai sensi del comma 4, la pena sospesa si estingue.

Art. 84.
(Sospensione condizionale nel caso
di condanna alla pena interdittiva).

      1. Alle condizioni di cui agli articoli 79 e 81, nel caso di condanna alle pene interdittive di cui agli articoli 55, 56 e 57 non superiore a sei mesi l'esecuzione della pena può essere sospesa per una sola volta.
      2. Qualora sia necessario per finalità di prevenzione speciale, o si tratti di seconda sospensione ai sensi dell'articolo 80, comma 2, la sospensione è limitata a una parte della pena, non eccedente la metà della pena inflitta. Può essere disposta una prestazione di pubblica utilità alle condizioni di cui all'articolo 61, ovvero il pagamento a favore dello Stato di una somma di denaro non superiore a 365 quote giornaliere.
      3. La sospensione condizionale della pena interdittiva viene computata ai fini dell'applicazione dell'articolo 80, comma 2. Si applica l'articolo 83. La durata della sospensione è di tre anni.

Capo VI
CONDIZIONI DI PROCEDIBILITÀ E DI ESTINZIONE DELLA PUNIBILITÀ

Art. 85.
(Querela, richiesta e istanza).

      1. Nei casi in cui la legge stabilisce che il reato sia perseguito a querela della persona offesa, la querela può essere proposta entro tre mesi dal giorno in cui l'avente diritto ha avuto notizia del reato,

 

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salvo che la legge stabilisca un termine diverso.
      2. In caso di pluralità di persone offese la querela può essere presentata anche da una soltanto di esse.
      3. Qualora la persona offesa si trovi in una obiettiva situazione di soggezione nei confronti dell'autore del reato, il termine di cui al comma 1 non decorre fino a che perduri lo stato di soggezione.
      4. La querela deve manifestare in modo inequivoco la volontà che si proceda in ordine al fatto cui essa si riferisce. I requisiti formali e le modalità di presentazione della querela sono stabiliti dalla legge processuale.
      5. Per i minori di quattordici anni e per gli interdetti il diritto di querela è esercitato da chi esercita la potestà di genitore o dal tutore.
      6. Se la persona offesa dal reato è incapace e priva di legale rappresentante, ovvero vi sia conflitto di interessi con il legale rappresentante, il diritto di querela è esercitato da un curatore speciale, nominato secondo le disposizioni del codice di procedura penale.
      7. I minori che abbiano compiuto i quattordici anni e coloro che siano affidati ad un curatore possono esercitare il diritto di querela, che può altresì essere esercitato dal genitore o dal curatore.
      8. La presentazione della querela rende il reato perseguibile nei confronti di tutti coloro che vi abbiano concorso, salvo espressa rinunzia nei confronti di taluno di essi.
      9. Il diritto di querela non si trasmette agli eredi, salvo che la legge disponga diversamente. La morte del querelante non fa cessare gli effetti della querela presentata.
      10. Il diritto di querela viene meno se, dopo che la persona offesa ha avuto notizia del reato, ha fatto rinuncia espressa, o ha tenuto comportamenti incompatibili con la volontà di presentare querela.
      11. Nei casi in cui la legge stabilisce che il reato sia perseguito a richiesta del Ministro della giustizia o di altra autorità si applicano i commi 1, 4 e 8. Nei casi in cui la legge stabilisce che il reato sia
 

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perseguito ad istanza della persona offesa si applicano i commi da 1 a 9. La richiesta e l'istanza sono irrevocabili.

Art. 86.
(Remissione della querela).

      1. Salvo che la legge disponga diversamente, la remissione della querela da parte di tutti i querelanti, accettata dal querelato prima della sentenza irrevocabile, comporta l'improcedibilità dell'azione penale.
      2. La remissione e l'accettazione della remissione della querela devono essere fatte in forma espressa.
      3. Alla remissione e all'accettazione della remissione di querela si applicano i commi 5 e 6 dell'articolo 85.
      4. La remissione della querela può essere limitata a favore di taluno soltanto fra i querelati. In tale caso la querela mantiene efficacia nei confronti degli altri.
      5. Se la querela è stata presentata da una soltanto delle persone offese, la remissione che questa abbia fatto non pregiudica il diritto di querela delle altre.
      6. Dopo la morte del querelante, il diritto di remissione della querela può essere esercitato dagli eredi. La remissione ha effetto se tutti gli eredi vi consentono.

Art. 87.
(Oblazione).

      1. L'oblazione consiste nel pagamento di una somma pari a un terzo del massimo della pena pecuniaria prevista dalla legge per il reato contestato.
      2. Può presentare domanda di oblazione l'imputato al quale:

          a) sia stata contestata una contravvenzione punita con l'ammenda, anche alternativa o congiunta ad altra pena;

          b) sia stato contestato un delitto punito con la multa, anche alternativa o

 

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congiunta ad altra pena non detentiva, ovvero alternativa a una pena detentiva; tale disposizione si applica ai soli delitti per i quali l'oblazione sia consentita in forza di specifica disposizione di legge.

      3. La domanda di oblazione deve essere presentata prima dell'apertura del dibattimento.
      4. Nel caso di nuove contestazioni in corso di dibattimento, la domanda può essere presentata non oltre la prima udienza successiva a quella in cui è stata fatta la contestazione; per la eventuale presentazione della domanda di oblazione, l'imputato ha diritto ad ottenere un termine non inferiore a sette giorni.
      5. I termini di cui ai commi 3 e 4 valgono anche quando, pur essendo stato contestato un reato non suscettibile di oblazione, l'imputato ritenga applicabile l'oblazione in base a una diversa qualificazione giuridica o ad elementi di fatto non considerati nell'imputazione. In tale caso, la domanda di oblazione deve indicare la qualificazione giuridica ritenuta corretta, e le eventuali prove dei fatti affermati nella domanda.
      6. L'oblazione non è ammessa quando non è stato risarcito il danno o permangono conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte di chi ha chiesto di essere ammesso all'oblazione.
      7. La domanda di oblazione può essere respinta quando sia stata chiesta da persona già condannata a pena detentiva, o in caso di recidiva specifica.
      8. Qualora la pena pecuniaria sia prevista congiuntamente ad altra pena, ovvero in alternativa a una pena detentiva, la domanda di oblazione può essere respinta avendo riguardo alla gravità del fatto.
      9. Con il provvedimento che ammette l'oblazione, il giudice determina l'importo della quota giornaliera, ed assegna un termine, non superiore a quindici giorni, per il deposito della prima rata mensile della somma di cui al comma 1 e delle spese del procedimento. Si applica l'articolo 81, comma 2. Il procedimento è sospeso dalla data del provvedimento che ammette l'oblazione alla data del pagamento dell'ultima rata. Il mancato pagamento

 

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anche di una sola rata entro il termine dovuto comporta di diritto la revoca dell'ammissione all'oblazione.
      10. Verificati gli adempimenti di cui al comma 9, il giudice dichiara non luogo a procedere.

Art. 88.
(Prescrizione).

      1. Sono imprescrittibili i delitti contro l'umanità, e i delitti di strage e di omicidio doloso aggravato commessi per finalità di terrorismo o di mafia.
      2. I termini di prescrizione sono:

          a) venti anni, per gli altri casi di omicidio doloso;

          b) quindici anni, per i delitti puniti con la reclusione superiore nel massimo a dieci anni;

          c) dieci anni, per i delitti puniti con la reclusione superiore nel massimo a cinque anni;

          d) cinque anni per i delitti puniti con pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, o con pena non detentiva, e per le contravvenzioni.

      3. Ai fini del presente articolo si tiene conto delle circostanze ad effetto speciale. Non si tiene conto delle altre circostanze. Nel caso di concorso di circostanze aggravanti e attenuanti ad effetto speciale si tiene conto delle sole aggravanti.
      4. La prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l'attività delittuosa. Per il reato permanente o continuato, dal giorno in cui è cessata la permanenza o continuazione. Qualora sia richiesta una condizione oggettiva di punibilità, la prescrizione decorre dal verificarsi della condizione medesima.
      5. Il corso della prescrizione è sospeso per il tempo in cui il procedimento penale è sospeso o rinviato in forza di una

 

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particolare disposizione di legge, e negli altri casi stabiliti dalla legge.
      6. Interrompono il corso della prescrizione gli atti del procedimento contenenti l'enunciazione del fatto contestato, e le sentenze di condanna. In tali casi il termine di prescrizione ricomincia a decorrere da capo. I termini stabiliti dal comma 2 non possono essere prolungati oltre la metà.
      7. La sospensione e l'interruzione della prescrizione hanno effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato.
      8. Il decorso del termine di prescrizione comporta l'improcedibilità o l'improseguibilità dell'azione penale. L'imputato ha facoltà di rinunciare alla prescrizione.

Art. 89.
(Amnistia).

      1. L'amnistia è disciplinata dall'articolo 79 della Costituzione e, salvo che il provvedimento che la ha emanata disponga diversamente, dal presente articolo.
      2. L'entrata in vigore della legge di amnistia preclude l'esercizio dell'azione penale per i reati compresi nel provvedimento.
      3. Qualora l'azione penale sia già stata esercitata, il giudice dichiara non luogo a procedere. L'imputato ha facoltà di rinunciare all'amnistia.
      4. L'amnistia emanata successivamente alla sentenza irrevocabile fa cessare l'esecuzione della pena.
      5. L'amnistia non si applica a chi abbia già riportato condanne a pena detentiva superiore a cinque anni.

Art. 90.
(Indulto).

      1. L'indulto è disciplinato dall'articolo 79 della Costituzione e, salvo che il provvedimento che lo ha emanato disponga diversamente, dal presente articolo.

 

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      2. L'indulto estingue esclusivamente le specie e le quantità di pena indicate nel provvedimento.
      3. Ad ogni altro effetto, la pena estinta per indulto si considera come pena inflitta.
      4. Nel caso di concorso di reati, l'indulto si applica una sola volta sulla pena cumulata ai sensi delle disposizioni sul concorso di reati.
      5. L'indulto non si applica a chi abbia già riportato condanne a pena detentiva superiore a cinque anni.

Art. 91.
(Estinzione delle pene per decorso
del tempo).

      1. Le pene non eseguite si estinguono quando sia decorso, dalla data in cui la condanna sia divenuta esecutiva, un periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta, e in ogni caso non inferiore a dieci anni e non superiore a ventiquattro anni.
      2. Ai fini del comma 1 si ha riguardo alla pena cumulata secondo le disposizioni sul concorso di reati, e alla durata della specie di pena più grave.
      3. Non si prescrivono le pene per delitti contro l'umanità e per i delitti di strage e di omicidio doloso aggravato.

Art. 92.
(Non menzione della condanna
nel certificato del casellario giudiziale).

      1. Fermo quanto disposto dall'articolo 83, comma 3, il giudice può disporre che della sentenza di condanna a pena non detentiva né interdittiva non sia fatta menzione nel certificato del casellario giudiziale spedito a richiesta dell'interessato, non per ragioni di diritto elettorale.
      2. La non menzione ai sensi del presente articolo può essere concessa una sola volta. Si applica l'articolo 80, comma 3.

 

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Art. 93.
(Riabilitazione).

      1. La riabilitazione estingue ogni effetto penale della condanna.
      2. La riabilitazione è concessa quando siano decorsi cinque anni dal giorno in cui la pena sia stata eseguita, o estinta per qualsiasi causa, e il condannato abbia dato prove effettive e costanti di un comportamento rispettoso della legge. Il termine è di dieci anni per i recidivi.
      3. La riabilitazione è revocata di diritto, e non può più essere concessa, in caso di condanna a pena detentiva per delitto non colposo commesso entro cinque anni dal provvedimento di riabilitazione.

Titolo IV
NON IMPUTABILITÀ E CAPACITÀ
RIDOTTA

Capo I
NON IMPUTABILITÀ

Art. 94.
(Non imputabilità per infermità).

      1. Non è imputabile chi, per infermità o per altro grave disturbo della personalità, ovvero per ubriachezza o intossicazione da sostanze stupefacenti, nel momento in cui ha commesso il fatto era in condizioni di mente tali da escludere la possibilità di comprendere il significato del fatto o di agire in conformità a tale valutazione.
      2. L'imputabilità non è esclusa quando il soggetto si è messo in stato di incapacità al fine di commettere il reato o di predisporsi una scusa.
      3. L'imputabilità non è altresì esclusa quando l'agente si è messo in stato di incapacità con inosservanza di una regola cautelare rispetto al fatto realizzato, e questo si sia realizzato a causa dello stato di incapacità procurato.

 

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Art. 95.
(Non imputabilità per minore età).

      1. Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva ancora compiuto gli anni quattordici, ovvero, avendo compiuto gli anni quattordici ma non ancora gli anni diciotto, non era in grado di comprendere il significato del fatto o di agire in conformità a tale valutazione.

Art. 96.
(Misure di sicurezza e riabilitative).

      1. Le misure di sicurezza e riabilitative possono essere applicate, in conformità alle disposizioni del presente capo, agli autori di un delitto, i quali sono stati prosciolti perché non imputabili, quando la misura risponda a un bisogno di trattamento e di controllo, determinato dal persistere delle condizioni di incapacità che hanno dato causa al delitto.
      2. Le misure non possono comportare restrizioni sproporzionate rispetto alla gravità del fatto.
      3. Non si fa luogo alla applicazione di una misura, e la misura applicata viene revocata, quando la sua finalità possa essere efficacemente perseguita con strumenti di carattere non penalistico.

Art. 97.
(Misure per i non imputabili per infermità o altro grave disturbo della personalità).

      1. Nei confronti dell'autore, non imputabile per infermità o altro grave disturbo della personalità, o per ubriachezza abituale o intossicazione abituale da sostanze stupefacenti, possono essere applicate, alle condizioni di cui all'articolo 96, le seguenti misure:

          a) ricovero in una struttura con finalità terapeutiche o di disintossicazione;

          b) obbligo di sottoporsi ad un trattamento ambulatoriale presso strutture sanitarie;

 

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          c) obbligo di sottoporsi a visita periodica presso strutture sanitarie o di presentazione periodica ai servizi sociali.

      2. Le misure di cui al comma 1 possono essere disposte soltanto se è stato commesso un delitto doloso o colposo contro la persona o contro la incolumità pubblica, o un delitto contro il patrimonio, per il quale sia prevista la pena della reclusione.
      3. Le misure di cui al comma 1 sono eseguite preferibilmente presso strutture facenti parte del normale circuito assistenziale.
      4. Può essere disposto il ricovero in una struttura chiusa soltanto se vi sia concreto pericolo che il soggetto, in assenza di tale misura, commetta un delitto doloso o colposo contro la vita, la integrità fisica, la libertà personale, la libertà sessuale o l'incolumità pubblica, o comunque con violenza o minaccia contro la persona.

Art. 98.
(Misure per i non imputabili
per minore età).

      1. La misura di sicurezza e riabilitativa applicabile, alle condizioni di cui all'articolo 96, agli autori di reato non imputabili per minore età è l'affidamento al servizio sociale, con o senza collocamento in comunità.
      2. La misura di cui al comma 1 deve tendere al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 104.
      3. La misura di cui al comma 1 può essere disposta soltanto se il minore ha commesso un delitto doloso per il quale sia prevista la pena della reclusione.
      4. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 106.
      5. Il collocamento in una comunità chiusa può essere disposto, per il tempo strettamente necessario, soltanto nei confronti del minore che abbia commesso un delitto doloso, consumato o tentato, contro la persona o contro la incolumità pubblica, o comunque con violenza o minaccia contro la persona, ovvero un delitto concernente

 

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la disciplina delle armi o delle sostanze stupefacenti, ovvero un delitto commesso nell'ambito di una associazione criminale.

Art. 99.
(Esecuzione delle misure).

      1. Con la sentenza che accerta il reato e la non punibilità dell'autore, il giudice valuta la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura e ne determina la specie e la durata minima.
      2. La durata minima della misura è compresa, nei casi di cui all'articolo 97, comma 1, lettera a), fra uno e cinque anni, negli altri casi fra sei mesi e un anno.
      3. La determinazione delle ulteriori condizioni di esecuzione delle misure compete al magistrato di sorveglianza, sentiti i servizi presso i quali o sotto il cui controllo la misura deve essere eseguita.
      4. Le misure, anche di ricovero, vengono eseguite preferibilmente presso strutture terapeutiche, o con finalità educativa o riabilitativa, facenti parte del normale circuito assistenziale.
      5. Alla scadenza del termine fissato nella sentenza, il giudice verifica se persistono i presupposti per il mantenimento della misura, e ne dispone la cessazione se ne risulta venuta meno la necessità. Può modificare la specie o la modalità di esecuzione della misura, in conformità ai criteri di cui agli articoli 97 e 98. Nel caso di prosecuzione della misura, indica un nuovo termine per il riesame, entro i limiti di cui al comma 2.
      6. La verifica dei presupposti della misura deve essere effettuata anche prima della scadenza del termine, quando sussistano elementi che ne facciano apparire venuta meno la necessità.
      7. Le misure nei confronti dei non imputabili per infermità o altro grave disturbo della personalità non possono avere durata superiore a dieci anni. Tale limite può essere eccezionalmente superato, per il tempo strettamente necessario, in presenza di un pericolo concreto e non altrimenti fronteggiabile di atti gravemente

 

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aggressivi contro la vita o l'incolumità delle persone, nei casi di cui all'articolo 97, comma 4.
      8. Le misure nei confronti dei non imputabili per minore età non possono avere durata superiore a tre anni.

Capo II
CAPACITÀ RIDOTTA

Art. 100.
(Finalità del trattamento e diminuzione
di pena).

      1. Si applicano le disposizioni del presente capo nei confronti di chi, per infermità o per altro grave disturbo della personalità, ovvero per ubriachezza o intossicazione da sostanze stupefacenti, nel momento in cui ha commesso il fatto era in condizioni di mente tali da ridurre grandemente la capacità di comprendere il significato del fatto o di agire in conformità a tale valutazione.
      2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando l'agente si è messo in condizioni di ridotta capacità al fine di commettere il reato o di predisporsi una scusa, o con inosservanza di una regola cautelare rispetto al fatto realizzato.
      3. Qualsiasi provvedimento deve essere finalizzato al superamento delle condizioni di ridotta capacità esistenti al tempo del commesso delitto.
      4. Le pene sono diminuite da un terzo alla metà.
      5. L'esecuzione della pena deve essere volta al perseguimento della finalità di cui al comma 3.

Art. 101.
(Programma riabilitativo).

      1. Qualora un trattamento terapeutico o riabilitativo sia possibile ed opportuno, la sospensione condizionale è subordinata all'accettazione, da parte del condannato,

 

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di un programma di trattamento in libertà, ritenuto idoneo al conseguimento della finalità di cui all'articolo 100, comma 3, in aggiunta o in sostituzione degli obblighi di cui agli articoli 81 e 82.

Art. 102.
(Condanna con rinuncia alla pena).

      1. Il giudice pronuncia sentenza di condanna con rinuncia alla pena, qualora, per la modesta gravità del fatto e per essere venute meno le condizioni di ridotta capacità che lo hanno determinato, non sussistono esigenze di prevenzione generale o speciale tali da richiedere una qualsiasi misura nei confronti dell'autore dei reato.

Art. 103.
(Reati commessi da persona in condizioni particolarmente deficitarie).

      1. Le disposizioni di cui agli articoli 101 e 102 si applicano, anche indipendentemente dai presupposti di cui all'articolo 85, comma 1, nel caso di condanna per reati commessi da persona in stato di tossicodipendenza o di alcoolismo abituale, o da persona in grave difetto di socializzazione o di istruzione. I programmi di trattamento sono rivolti al superamento della specifica condizione deficitaria.

Titolo V
MINORI IMPUTABILI

Capo I
TRATTAMENTO DEI MINORI
IMPUTABILI

Art. 104.
(Finalità del trattamento).

      1. Per i reati commessi da persona che, al momento del fatto, non aveva compiuto

 

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i diciotto anni, si applicano le disposizioni del presente capo.
      2. Qualsiasi provvedimento deve essere finalizzato a rendere l'autore del reato capace di inserirsi correttamente nella società, superando eventuali carenze nella formazione della personalità, ovvero carenze di educazione, istruzione o socializzazione.
      3. L'esecuzione della pena deve essere volta al perseguimento della finalità di cui al comma 2.

Art. 105.
(Pene per i reati commessi da minori
di anni diciotto).

      1. Le pene applicabili per i reati commessi da minori di anni diciotto sono:

          a) la reclusione;

          b) l'affidamento al servizio sociale, anche con eventuale collocamento in una comunità;

          c) il divieto di allontanamento dal territorio dello Stato, di una regione, di una provincia o di un comune;

          d) il divieto di accesso a determinati luoghi.

      2. Nei casi nei quali è prevista la reclusione speciale si applica la reclusione non inferiore a quindici anni.
      3. Nei casi nei quali è prevista la pena della reclusione la pena è diminuita da un terzo alla metà.
      4. L'affidamento al servizio sociale è applicabile, in alternativa alla reclusione, in tutti i casi in cui la legge prevede una pena detentiva non superiore nel minimo a quattro anni.
      5. Per i reati per i quali la legge prevede la detenzione domiciliare, o una pena pecuniaria, o una pena interdittiva diversa da quelle di cui al comma 1, tale pena si intende sostituita, per gli autori di reato minori di anni diciotto, con le pene di cui al comma 1, lettere b), c) e d), di uguale durata.

 

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      6. L'affidamento al servizio sociale ha una durata da sei mesi a tre anni.

Art. 106.
(Affidamento al servizio sociale).

      1. L'affidamento al servizio sociale comporta l'affidamento del minore ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, o ai servizi socio-sanitari degli enti locali.
      2. L'affidamento si esegue sulla base di un programma elaborato dall'ente affidatario e approvato dal giudice, che deve in ogni caso prevedere:

          a) le modalità di coinvolgimento del minore, del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita;

          b) gli impegni specifici che il minore assume;

          c) le modalità di partecipazione al progetto degli enti e degli operatori cui il minore sia affidato.

      3. Possono essere previste, se ciò appare possibile per il minore, ed utile per il conseguimento della finalità di cui all'articolo 104, comma 2, eventuali modalità di riparazione delle conseguenze del reato ed iniziative tendenti a promuovere la conciliazione con la persona offesa.
      4. Il programma può prevedere l'obbligo di permanenza in casa, o il collocamento in una comunità, per un periodo determinato dal giudice, che può essere ridotto o prorogato in relazione agli sviluppi del trattamento.
      5. Il collocamento in una comunità viene altresì disposto qualora il minore si renda gravemente inadempiente agli obblighi previsti dal programma di trattamento.
      6. Può essere disposto il collocamento in una comunità chiusa soltanto nei casi di cui all'articolo 98, comma 5, ovvero se il minore, già collocato in una comunità, si è reso gravemente inadempiente ai suoi obblighi.

 

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      7. L'esito positivo dell'affidamento, verificato dal giudice, comporta l'estinzione del reato.

Art. 107.
(Non punibilità per particolare tenuità
del fatto).

      1. Il fatto non è punibile per irrilevanza del fatto qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

          a) il fatto è di particolare tenuità;

          b) il comportamento è stato occasionale;

          c) il non luogo a procedere appare coerente con la finalità di cui all'articolo 104, comma 2.

Art. 108.
(Perdono giudiziale).

      1. Il giudice pronuncia sentenza di affermazione di responsabilità, con perdono giudiziale, qualora, avuto riguardo all'entità del fatto e alle condizioni personali e di vita del minore, ciò appaia adeguato alla finalità di cui all'articolo 104, comma 2.
      2. Il perdono giudiziale non può essere concesso per delitti puniti con la reclusione superiore nel massimo a otto anni o nel minimo a quattro anni.
      3. Il perdono giudiziale non può essere concesso più di una volta, salvo che per reati unificabili in un unico cumulo giuridico, per i quali si sia proceduto separatamente.

Art. 109.
(Messa alla prova).

      1. In presenza di elementi sufficienti per l'affermazione di responsabilità per un delitto punibile con la reclusione, con esclusione dei delitti per i quali è prevista la

 

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reclusione speciale, il giudice dispone la sospensione del processo con messa alla prova, qualora, avendo riguardo alla personalità e alla situazione familiare e sociale del minore, ritenga che tale strumento sia il più idoneo al conseguimento della finalità di cui all'articolo 104, comma 2.
      2. La messa alla prova è disposta sulla base di un progetto d'intervento elaborato di regola dai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, anche in collaborazione con i servizi socio-sanitari degli enti locali, o con altri enti cui il minore sia già stato affidato.
      3. Il programma d'intervento di cui al comma 2, approvato dal giudice, deve in ogni caso prevedere:

          a) le modalità di coinvolgimento del minore, del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita;

          b) gli impegni specifici che il minore assume;

          c) le modalità di partecipazione al progetto degli enti e degli operatori cui il minore sia affidato.

      4. Possono essere previste, se ciò appare possibile per il minore, ed utile per il conseguimento della finalità di cui all'articolo 104, comma 2, eventuali modalità di riparazione delle conseguenze del reato ed iniziative tendenti a promuovere la conciliazione con la persona offesa.
      5. Il programma di trattamento può prevedere, se necessario, l'obbligo di permanenza in casa, o il collocamento in una comunità, per un periodo determinato dal giudice, che può essere ridotto o prorogato in relazione agli sviluppi del trattamento. Nei casi di cui all'articolo 98, comma 5, può essere disposto il collocamento in una comunità chiusa.
      6. Il collocamento in comunità e l'obbligo di permanenza in casa possono essere disposti solo nei casi in cui si proceda per delitti punibili con la reclusione per una durata non inferiore alla durata della prova.

 

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      7. La durata della prova è determinata dal giudice, fra un anno e tre anni nei casi in cui si proceda per delitti puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni; negli altri casi è fra i sei mesi e i tre anni.
      8. Le modalità e le procedure di verifica della prova sono disciplinate dalla legge processuale.
      9. L'esito positivo della prova, verificato dal giudice, comporta l'estinzione del reato.
      10. In caso di condanna conseguente all'esito negativo della prova, il periodo trascorso in una comunità o in permanenza obbligata in casa si detrae dalla pena da eseguire. Il giudice può disporre una ulteriore detrazione, non superiore a tre mesi, in ragione dell'adempimento di altri obblighi attinenti alla prova.

Titolo VI
CONFISCA E SANZIONI RIPARATORIE

Capo I
CONFISCA

Art. 110.
(Confisca dello strumento del reato).

      1. Nel caso di condanna è sempre disposta la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, se appartenenti a uno degli autori del reato.
      2. Salvo che la legge disponga diversamente, la confisca di cui al comma 1 può non essere disposta nel caso di contravvenzione, o se si tratta di cose di valore insignificante. Non viene disposta qualora, per il valore della cosa, e tenuto conto anche della pena inflitta, risulterebbe sproporzionata alla gravità del fatto.
      3. Qualora, per espressa disposizione di legge, la confisca di cui al comma 1 sia ammessa anche su cose appartenenti a

 

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persona diversa dall'autore del delitto, essa può essere disposta soltanto se la destinazione o utilizzazione della cosa per la commissione del reato è dovuta a colpa del proprietario.

Art. 111.
(Cose destinate ad attività produttiva).

      1. Se il reato è stato realizzato mediante cose, impianti o macchinari sprovvisti dei requisiti di sicurezza richiesti dalla legge, nell'esercizio di attività soggette ad autorizzazioni o controlli dell'autorità amministrativa, l'autorità amministrativa impartisce le prescrizioni opportune per la messa in sicurezza.
      2. La confisca è disposta se le cose vengono nuovamente utilizzate senza che sia stata data attuazione alle prescrizioni dell'autorità o comunque alla messa in sicurezza.

Art. 112.
(Confisca del profitto del reato).

      1. È disposta, a carico del condannato o del prosciolto perché non imputabile, la confisca:

          a) delle cose che costituiscono il prodotto del reato;

          b) del prezzo del reato;

          c) del profitto del reato, nella parte in cui non debba essere restituito al danneggiato.

      2. La confisca può essere eseguita su una somma di denaro o su altri beni di valore equivalente a quello delle cose che costituiscono il prezzo o il prodotto o il profitto del reato.
      3. La confisca non viene disposta, o viene disposta in misura ridotta, qualora ciò sia necessario per evitare di incidere in modo sproporzionatamente gravoso sulle

 

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condizioni elementari di vita della persona colpita.
      4. Può non essere disposta la confisca del profitto del reato che abbia valore insignificante, se la sua esecuzione appare difficoltosa.
      5. La confisca del profitto, prezzo o prodotto del reato è disposta a carico della persona, estranea al reato, che ne abbia beneficiato, nei limiti in cui il valore corrispondente sia disponibile, se il beneficiario poteva rendersi conto della provenienza illecita del profitto conseguito.
      6. La confisca ai sensi del presente articolo può essere disposta anche su beni passati in proprietà di persona diversa dall'autore del reato, per diritto successorio. In tale caso la confisca è disposta limitatamente ai beni dei quali l'erede ha la disponibilità.

Art. 113.
(Confisca di cose intrinsecamente illecite).

      1. È sempre disposta la confisca delle cose costituenti strumento, ovvero prodotto, prezzo o profitto del reato, la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisce reato.
      2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando la cosa appartiene a persona estranea al reato e la fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.

Art. 114.
(Confisca di beni di provenienza
non giustificata).

      1. La legge può prevedere, con riferimento a figure di delitto tassativamente indicate, che in caso di condanna sia disposta la confisca di denaro, beni o altre utilità di cui il condannato abbia la disponibilità

 

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e non giustifichi la provenienza.

Art. 115.
(Scioglimento di organizzazioni illecite
e confisca).

      1. È disposto lo scioglimento delle società o associazioni le quali siano state utilizzate esclusivamente o prevalentemente per la realizzazione di attività delittuose. Il patrimonio che residua dalla liquidazione viene confiscato.

Art. 116.
(Intestazione fittizia).

      1. Ai fini della confisca, i beni che l'autore del reato abbia intestato fittiziamente a terzi, o comunque possieda per interposta persona, sono considerati come a lui appartenenti.

Art. 117.
(Diritti di terzi).

      1. La confisca non pregiudica i diritti dei terzi in buona fede sulle cose che ne sono oggetto.

Art. 118.
(Confisca disciplinata da norme
particolari).

      1. Nei casi di confisca disciplinati da norme particolari si applicano le disposizioni del presente capo, in quanto compatibili. Si applicano in ogni caso le disposizioni poste a garanzia dei terzi estranei al reato.

 

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Capo II
SANZIONI RIPARATORIE

Art. 119.
(Restituzioni e risarcimento del danno).

      1. Le restituzioni e il risarcimento dei danni cagionati dal reato sono regolati dalla legge civile.
      2. L'obbligo di risarcimento si estende al danno non patrimoniale, che viene determinato dal giudice in via equitativa, con motivazione espressa, tenendo conto della sofferenza cagionata dal reato e della natura dolosa o colposa di questo.

Art. 120.
(Riparazione delle conseguenze dannose
o pericolose del reato).

      1. La sentenza, anche non definitiva, viene trasmessa:

          a) al pubblico ministero ogni volta che questi ne faccia richiesta, o quando il giudice lo ritenga utile per fini di giustizia;

          b) al pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni quando i fatti accertati potrebbero essere valutati in vista di eventuali provvedimenti nell'interesse di minori;

          c) all'autorità amministrativa competente, quando i fatti accertati riguardano attività sottoposte a controllo di una autorità amministrativa.

      2. Fuori dei casi di competenza di altre autorità, con la sentenza di condanna il giudice può impartire al condannato disposizioni volte ad eliminare, per quanto oggettivamente possibile e soggettivamente esigibile, eventuali conseguenze dannose o pericolose per l'interesse pubblico offeso dal reato, non riparabili mediante restituzione o risarcimento.
      3. A richiesta del pubblico ministero o della parte interessata, il giudice ordina la pubblicazione della sentenza di condanna, a spese del condannato, qualora ciò costituisca

 

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una idonea modalità di riparazione del danno, o di reintegrazione dell'interesse offeso dal reato.

Titolo VII
RESPONSABILITÀ DELLE PERSONE
GIURIDICHE

Capo I
AMBITO DI RESPONSABILITÀ

Art. 121.
(Ambito di responsabilità).

      1. La persona giuridica può essere chiamata a rispondere ai sensi del presente titolo:

          a) per delitti dolosi commessi per conto o comunque nell'interesse specifico della persona giuridica, da persona che aveva il potere di agire per la persona giuridica stessa;

          b) per i reati commessi nello svolgimento dell'attività della persona giuridica, con inosservanza di disposizioni pertinenti a tale attività, da persone che ricoprono una posizione di garanzia ai sensi dell'articolo 23, comma 2. Sono esclusi i reati commessi in danno della persona giuridica.

      2. Ai fini del presente titolo, per persone giuridiche si intendono tutti gli enti, società, associazioni anche non riconosciute, che svolgono attività economica. Sono esclusi lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali e le Autorità indipendenti.
      3. Se il fatto è stato commesso nell'ambito di una attività sottoposta alla direzione o controllo da parte di altra persona giuridica, la responsabilità ai sensi del presente titolo si estende alla persona giuridica che esercita la direzione o il controllo, indipendentemente dalle condizioni di cui al comma 2.

 

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      4. La responsabilità prevista dal presente titolo resta ferma in caso di trasformazione della persona giuridica.
      5. In caso di cessione dell'unità organizzativa, nell'attività della quale è stato commesso il reato, la responsabilità resta in capo alla persona giuridica cedente. Il cessionario è civilmente obbligato in solido al pagamento della sanzione pecuniaria, se era o poteva essere a conoscenza del commesso reato.
      6. La responsabilità ai sensi del presente titolo non si applica nei casi in cui debba essere disposto lo scioglimento dell'organizzazione ai sensi dell'articolo 115.

Art. 122.
(Applicabilità della legge penale).

      1. Alla responsabilità della persona giuridica si applicano le disposizioni dell'ordinamento penale, in quanto compatibili.

Art. 123.
(Autonomia della responsabilità
della persona giuridica).

      1. La responsabilità della persona giuridica non esclude la responsabilità delle persone fisiche che abbiano commesso il reato, e non è esclusa se queste non sono punibili per qualsiasi causa.
      2. Nei casi di cui all'articolo 121, comma 1, lettera b), la responsabilità della persona giuridica è indipendente dalla colpevolezza di alcuna persona fisica.

Art. 124.
(Esclusione della responsabilità
della persona giuridica).

      1. La responsabilità della persona giuridica è esclusa se, prima della commissione del reato, era stato adottato ed efficacemente messo in pratica un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo

 

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a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
      2. Agli effetti dell'esclusione di responsabilità ai sensi del comma 1, il modello organizzativo deve avere, nella misura in cui risulti necessario in relazione alla natura e alle dimensioni dell'organizzazione e al tipo di attività svolta, i requisiti di cui all'articolo 22.
      3. Non vi è esclusione di responsabilità ai sensi del comma 1, se l'autore del reato aveva poteri di direzione della persona giuridica, o di una unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e tecnico-funzionale, o ne esercitava di fatto la direzione.

Capo II
SANZIONI

Art. 125.
(Sanzioni per la persona giuridica).

      1. Le sanzioni per la persona giuridica sono:

          a) la sanzione pecuniaria;

          b) l'interdizione da una determinata attività;

          c) l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

          d) la pubblicazione della sentenza di condanna.

      2. Le sanzioni per la persona giuridica sono disciplinate dalle disposizioni sulle corrispondenti specie di pena, in quanto applicabili. Ad esse non si applica la sospensione condizionale. Si applicano i termini di prescrizione di cui all'articolo 88.
      3. La sanzione pecuniaria si applica in qualsiasi caso. La pubblicazione della sentenza di condanna può essere altresì disposta in ogni caso, in aggiunta alla sanzione pecuniaria, o in via esclusiva qualora per il reato commesso sia prevista l'applicabilità di tale tipo di pena in via esclusiva o alternativa. Le altre sanzioni si applicano esclusivamente nei casi previsti dall'articolo 127.

 

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      4. Nella commisurazione della sanzione, il giudice tiene conto della gravità del fatto, del grado di coinvolgimento della persona giuridica e delle misure adottate per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire futuri reati.

Art. 126.
(Sanzione pecuniaria).

      1. L'importo della quota giornaliera di sanzione pecuniaria è da un minimo di 26 euro a un massimo di 5.165 euro.
      2. Quando per il reato, cui si ricollega la responsabilità della persona giuridica, sia prevista una pena detentiva, se la legge non dispone diversamente, alla persona giuridica si applica la sanzione pecuniaria equivalente alla sanzione detentiva da tre mesi a due anni, ovvero quella corrispondente ai limiti edittali della pena detentiva prevista, se meno elevati.

Art. 127.
(Sanzioni interdittive).

      1. L'interdizione da una determinata attività ha durata da tre mesi a un anno. Essa concerne l'attività nella quale è stato commesso il reato; può consistere anche nella chiusura totale o parziale di uno stabilimento. L'interdizione viene disposta, in aggiunta alla sanzione pecuniaria, esclusivamente in caso di reato doloso o colposo di particolare gravità:

          a) se non sono state eliminate le condizioni di pericolo che hanno dato causa al delitto;

          b) se non sono state eliminate le conseguenza dannose o pericolose del reato, eliminabili da parte della persona giuridica;

          c) se non sono stati adottati modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

 

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      2. L'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione è applicabile alla persona giuridica nei casi di delitto commesso da persona munita di poteri di direzione della persona giuridica o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia funzionale, per il quale sia applicabile all'autore del delitto una pena interdittiva. Se la legge non dispone diversamente, la durata dell'incapacità è da sei mesi a cinque anni. Detta sanzione non si applica se sono state eliminate le conseguenze dannose o pericolose del reato, eliminabili da parte della persona giuridica, e sono stati adottati modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Art. 128.
(Confisca).

      1. Si applicano alla persona giuridica le disposizioni relative alla confisca. Nei casi in cui sussista la responsabilità della persona giuridica ai sensi del presente titolo, le cose appartenenti alla persona giuridica sono sottoposte al regime delle cose appartenenti all'autore del reato.

Art. 129.
(Oblazione).

      1. Fermo quanto disposto dall'articolo 124, l'adozione e attuazione di un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi è condizione necessaria per l'ammissione all'oblazione, in aggiunta alle condizioni di cui all'articolo 87.

Art. 130.
(Circostanza attenuante).

      1. La sanzione pecuniaria è diminuita:

          a) se l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi, e la persona giuridica non ne ha

 

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tratto profitto o ha tratto un profitto insignificante;

          b) se l'autore del reato ha agito in consapevole violazione di specifiche disposizioni ricevute;

          c) se, dopo il fatto, è stato adottato e messo in pratica un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Art. 131.
(Competenza del giudice penale).

      1. L'accertamento della responsabilità della persona giuridica e l'applicazione delle relative sanzioni sono di competenza del giudice penale».

Titolo II
DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE
E COORDINAMENTO
DEL CODICE PENALE

Capo I
DISPOSIZIONI RELATIVE
ALLA LEGGE PENALE

Art. 2.
(Computo delle pene).

      1. Le pene temporanee si applicano a giorni, mesi, anni. Non si tiene conto delle frazioni di giorno.

Art. 3.
(Computo dei termini).

      1. Quando la legge penale fa dipendere un effetto giuridico dal decorso del tempo, per il computo di questo si osserva il calendario comune.
      2. Ogni qualvolta la legge penale stabilisce un termine per il verificarsi di un effetto giuridico, il giorno della decorrenza non è computato nel termine, salvo che per la determinazione dell'età.

 

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Art. 4.
(Apolidi).

      1. Le norme penali che prevedono che soggetto attivo di un reato sia il cittadino, si applicano anche all'apolide che abbia la sua residenza o dimora abituale nel territorio dello Stato.
      2. Salvo quanto disposto dalle leggi speciali, agli effetti della espulsione dal territorio dello Stato l'apolide che abbia la sua residenza o dimora abituale nel territorio dello Stato è parificato al cittadino.
      3. Fino all'emanazione di una legge organica in materia di estradizione, agli effetti della estradizione l'apolide che abbia la sua residenza o dimora abituale nel territorio dello Stato è parificato al cittadino.

Art. 5.
(Riconoscimento di sentenze penali
straniere. Estradizione).

      1. Salvo quanto stabilito in trattati internazionali in vigore per lo Stato, alla sentenza penale straniera pronunciata per un delitto è dato riconoscimento per tutti gli effetti previsti dal codice penale diversi dall'applicazione della pena.
      2. Fino all'emanazione di una legge organica in materia, l'estradizione per l'estero è disciplinata dalle Convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e dagli articoli 696 e seguenti del codice di procedura penale. In assenza di Convenzioni l'estradizione per l'estero non è ammessa se il fatto che forma oggetto della domanda non è previsto come reato dalla legge italiana e dalla legge dello Stato richiedente.

Art. 6.
(Revisione delle misure delle quote
giornaliere di pena pecuniaria).

      1. Il Governo ridetermina, ad intervalli di tempo non inferiori a cinque anni, il

 

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limite minimo e massimo delle quote giornaliere, in relazione ad eventuali mutamenti di rilevanza non insignificante del potere d'acquisto del denaro.

Capo II
DISPOSIZIONI RELATIVE
ALLE SANZIONI

Art. 7.
(Eliminazione delle circostanze
ad effetto speciale).

      1. Quando l'aumento o la diminuzione della pena è determinato in maniera autonoma il reato si considera titolo autonomo di reato.

Art. 8.
(Cumulo giuridico in fase
di esecuzione).

      1. Quando più reati unificabili in unico cumulo giuridico ai sensi degli articoli 74 e 75 del codice penale, siano stati giudicati separatamente, si applica l'articolo 671 del codice di procedura penale.

Art. 9.
(Disposizioni relative alla sospensione
condizionale).

      1. Se la sospensione condizionale è stata concessa con più sentenze, al di là dei limiti di cui all'articolo 79 del codice penale, il giudice dell'esecuzione revoca le sospensioni e ordina l'esecuzione della pena.
      2. Ai fini della concessione o della revoca della sospensione condizionale della pena, la sentenza di applicazione della pena a richiesta è equiparata alla sentenza di condanna.

 

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Art. 10.
(Abrogazione di sanzioni sostitutive).

      1. Gli articoli 53, da 55 a 59, da 61 a 72, 75 e 76 e da 82 a 85, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, e le lettere d) e g) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, nonché tutti i riferimenti a tali articoli che siano contenuti in altre disposizioni di legge.

Art. 11.
(Benefìci penitenziari).

      1. Nei casi di cui all'articolo 85, comma 1, del codice penale, non si applicano le disposizioni che prevedono particolari cause di esclusione dai benefìci previsti dall'ordinamento penitenziario.
      2. La semilibertà può essere concessa dopo un periodo minimo di pena espiata pari alla metà di quello stabilito in via generale dalla legge.
      3. I benefìci previsti dall'ordinamento penitenziario sono subordinati, qualora ciò sia possibile ed opportuno, all'accettazione, da parte del condannato, di sottoporsi a un programma terapeutico o riabilitativo. Se il condannato si rende gravemente inadempiente agli impegni previsti dal programma accettato, la misura viene revocata.

Art. 12.
(Liberazione condizionale).

      1. Dopo l'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

          «Art. 54-bis. - (Liberazione condizionale). - 1. Il condannato a pena detentiva già ammesso al regime di semilibertà, che durante il tempo di esecuzione della pena ha tenuto un comportamento tale da fare ritenere sicuro il suo ravvedimento,

 

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può essere ammesso alla liberazione condizionale quando ha trascorso in regime di semilibertà almeno sei mesi, e la pena ancora da espiare non supera i cinque anni.
      2. La liberazione condizionale comporta gli obblighi di cui agli articoli 81 e 82 del codice penale.
      3. La liberazione condizionale è revocata qualora il condannato, prima che sia decorso un periodo pari alla durata della pena da espiare, riporta condanna per un reato commesso durante l'espiazione della pena; ovvero commette un nuovo delitto non colposo per il quale sia inflitta una pena detentiva; ovvero si rende gravemente inadempiente agli obblighi imposti. In tale caso, il tempo trascorso in libertà condizionale non è computato nella durata della pena e il condannato non può essere riammesso alla liberazione condizionale».

Art. 13.
(Detrazione delle misure cautelari).

      1. I periodi di sottoposizione a custodia cautelare o ad arresti domiciliari si considerano come pena espiata, relativamente al reato o ai reati per i quali la misura cautelare è stata disposta, o a qualsiasi altro reato precedentemente commesso.
      2. La durata della custodia cautelare o degli arresti domiciliari, qualora eccedente quella della eventuale pena detentiva, per la parte eccedente si detrae dalla durata delle eventuali pene non detentive, secondo il criterio di ragguaglio di due giorni di pena non detentiva per un giorno di misura cautelare.
      3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alle misure cautelari restrittive della libertà applicate a imputati minori di diciotto anni.
      4. La durata della misura cautelare interdittiva si detrae dalla durata della eventuale pena interdittiva, e, per la eventuale parte eccedente, dalla durata di altre

 

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pene non detentive, secondo il ragguaglio di uno ad uno.

Capo III
DISPOSIZIONI RELATIVE
AL PROCESSO PENALE

Art. 14.
(Autonomia della pronuncia
sulla sanzione).

      1. La pronuncia sulla sanzione può essere non contestuale alla pronuncia sulla responsabilità dell'imputato, quando il giudice ritiene necessario, per le valutazioni relative alle sanzioni, acquisire ulteriori elementi di prova, o verificare il consenso dell'imputato su determinate misure. In tale caso il giudice, dopo avere letto il dispositivo contenente l'affermazione di responsabilità, rinvia in tutto o in parte la pronuncia sulla sanzione ad una udienza successiva, con ordinanza nella quale sono indicati i temi da trattare.
      2. Nell'udienza di rinvio, le parti possono produrre documenti e presentare testi la cui citazione sia stata previamente autorizzata dal giudice. Il giudice ammette le prove esclusivamente in quanto siano rilevanti per le questioni indicate nell'ordinanza di cui al comma 1.
      3. Per la prestazione del consenso sui punti indicati nell'ordinanza di cui al comma 1, e per qualsiasi richiesta ai sensi del titolo III del libro I del codice penale, l'imputato ha facoltà di farsi rappresentare da un procuratore speciale.
      4. La motivazione sulla responsabilità può essere depositata prima o contestualmente alla motivazione sulla sanzione. I termini per l'impugnazione decorrono in ogni caso dal deposito della motivazione sulla sanzione.
      5. I termini stabiliti dalla legge processuale con riferimento alla sentenza si intendono riferiti al momento della pronuncia sulla sanzione.

 

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Art. 15.
(Termine per adempimenti conseguenti
al reato).

      1. Quando il fatto contestato riguarda attività sottoposte ad autorizzazioni o controlli dell'autorità amministrativa, le attività volte ad eliminare le conseguenze dannose o pericolose sono effettuate previa informazione dell'autorità competente, e in conformità all'autorizzazione amministrativa, se richiesta dalla legge.
      2. L'imputato, o la persona giuridica cui sia contestato l'illecito ai sensi del titolo VII del libro I del codice penale, prima dell'apertura del dibattimento di primo grado possono chiedere al giudice delle indagini preliminari un termine fino a sei mesi per realizzare gli adempimenti cui il codice penale condiziona l'esclusione di particolari tipi di sanzione, o l'ammissione all'oblazione. Per adempimenti particolarmente complessi il termine può essere fissato fino a un anno. Il corso della prescrizione è sospeso dalla data della presentazione della domanda a quella della scadenza del termine concesso dal giudice.

Art. 16.
(Morte dell'imputato).

      1. La morte dell'imputato, avvenuta prima della sentenza definitiva, comporta l'improcedibilità o l'improseguibilità dell'azione penale, salva l'applicazione dell'articolo 129, comma 2, del codice di procedura penale.

Art. 17.
(Condizioni di improcedibilità).

      1. Le cause di estinzione del reato previste da leggi speciali, applicabili senza che il reato sia stato accertato con sentenza, devono intendersi come condizioni di improcedibilità dell'azione penale.

 

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Art. 18.
(Modifica all'articolo 129 del codice
di procedura penale).

      1. Il comma 2 dell'articolo 129 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

          «2. Quando dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, o che il fatto non costituisce reato o non è preveduto dalla legge come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere con la formula prescritta, anche qualora sussistano le condizioni per la applicazione dell'oblazione, della prescrizione, ovvero dell'amnistia».

Art. 19.
(Disposizioni processuali concernenti
la confisca).

      1. Nei casi in cui la legge penale consente la confisca a carico di persona diversa dall'autore del reato, il relativo provvedimento è adottato in contraddittorio con l'interessato, il quale ha facoltà di farsi assistere da un difensore.

Art. 20.
(Disposizioni processuali relative alla
responsabilità della persona giuridica).

      1. Si applicano alla persona giuridica chiamata a rispondere ai sensi del titolo VII del libro I del codice penale le disposizioni processuali relative all'imputato.
      2. La persona giuridica sta in giudizio per il tramite del suo legale rappresentante o di un procuratore speciale. Non può stare in giudizio per il tramite di persona imputata per il medesimo fatto.
      3. Nei confronti della persona giuridica è ammessa la costituzione di parte civile.
    


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