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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 1334 |
1. Il libro I del codice penale è sostituito dal seguente:
1. Nessuno può essere punito per un fatto che non sia tassativamente preveduto come reato da una legge entrata in vigore prima della sua commissione, né con pene che non siano da essa stabilite.
2. Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza che non siano stabilite da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto di reato costituente presupposto della loro applicazione e fuori dei casi da essa preveduti.
3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche alla confisca e ad ogni altro effetto penale della condanna.
1. Le norme incriminatrici non si applicano a casi diversi da quelli espressamente previsti.
1. Le disposizioni di questo codice non possono essere abrogate o modificate da leggi posteriori se non per dichiarazione espressa del legislatore con specifico riferimento alle singole disposizioni abrogate o modificate.
2. Nuove norme penali sono ammesse soltanto se modificano questo codice ovvero se sono contenute in leggi disciplinanti organicamente l'intera materia cui si riferiscono.
1. Salvo che sia altrimenti stabilito, la legge o la disposizione di legge speciale deroga alla legge o alla disposizione di legge generale.
2. Quando un medesimo fatto appare riconducibile a più disposizioni di legge, si applica quella che ne esprime per intero il disvalore.
1. Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge successiva, non costituisce reato; se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.
1. La legge penale italiana si applica ai reati commessi nel territorio dello Stato, salve le eccezioni stabilite dal diritto pubblico interno e dal diritto internazionale.
2. Le navi e gli aeromobili italiani sono considerati territorio dello Stato ovunque
1. È punito secondo la legge italiana il cittadino, lo straniero o l'apolide che commette in territorio estero taluno dei seguenti reati:
a) delitti in materia di prevenzione e repressione del genocidio;
b) tratta, commercio, alienazione e acquisto di schiavi;
c) delitti contro la personalità dello Stato e dell'Unione europea;
d) delitti di contraffazione del sigillo dello Stato o dell'Unione europea e di uso di tale sigillo contraffatto;
e) delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano;
f) delitti commessi con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti alle loro funzioni da pubblici ufficiali e da incaricati di un pubblico servizio della pubblica amministrazione italiana, da funzionari e agenti dell'Unione europea, o da soggetti loro equiparati ai sensi della legge,
g) abuso di informazioni privilegiate e aggiotaggio attinenti a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati italiani;
h) omicidio doloso, lesioni gravissime dolose, sequestro di persona a scopo di estorsione e violenza sessuale mediante congiunzione carnale in danno di un cittadino italiano;
i) ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o trattati internazionali in vigore per lo Stato o regolamenti comunitari stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana.
1. Il cittadino, che, fuori dei casi indicati nell'articolo 7, commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima, a condizione che si trovi nel territorio dello Stato.
2. Salvo quanto stabilito in trattati internazionali in vigore per l'Italia, se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di minore durata, si procede a richiesta del Ministro della giustizia, ovvero a istanza o a querela della persona offesa, sempre che il colpevole si trovi nel territorio dello Stato.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, qualora si tratti di delitto commesso a danno dell'Unione europea, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia, salvo che abbia avuto luogo la sua estradizione.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti di colui che abbia acquisito la cittadinanza italiana successivamente al fatto di reato e
1. È punito secondo la legge italiana, sempre che si trovi nel territorio dello Stato e non ne sia stata disposta l'estradizione, lo straniero che, fuori dei casi indicati nell'articolo 7, commette in territorio estero uno dei seguenti reati: omicidio doloso; lesioni gravissime dolose; tortura o sequestro di persona a scopo di estorsione; riduzione in schiavitù, reclutamento di persone, o induzione con violenza, minaccia o inganno, al fine di fare esercitare la prostituzione, prostituzione minorile o pornografia minorile, ove il fatto sia commesso in danno di minore degli anni quattordici o con violenza o minaccia; produzione o traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope; reclutamento, utilizzazione, finanziamento e istruzione di mercenari od ogni altro fatto previsto da speciali disposizioni di legge o trattati internazionali in vigore per l'Italia.
2. Lo straniero che, fuori dei casi indicati nell'articolo 7 e nel comma 1, commette in territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino italiano, un delitto per il quale la legge italiana stabilisce la reclusione non inferiore nel minimo ad un anno, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato e vi sia richiesta del Ministro della giustizia, ovvero istanza o querela della persona offesa.
3. La legge italiana trova altresì applicazione per ogni altro delitto commesso all'estero da uno straniero in danno dell'Unione europea, di uno Stato estero o di un altro straniero, a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che il reo si trovi nel territorio dello Stato, si tratti di delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione
1. Nei casi indicati negli articoli 8 e 9 trovano applicazione i seguenti criteri:
a) il requisito della presenza dell'autore del reato nel territorio dello Stato va inteso come condizione di procedibilità e deve sussistere al momento dell'esercizio dell'azione penale;
b) quando la punibilità di un reato commesso all'estero dipende dalla presenza dell'autore del reato nel territorio dello Stato, la richiesta del Ministro della giustizia non può più essere proposta decorsi tre anni dal giorno in cui il colpevole si trova nel territorio dello Stato;
c) salvi i casi previsti dall'articolo 9, comma 1, la punibilità è esclusa qualora il fatto non sia previsto come reato anche dalla legge dello Stato in cui esso è stato commesso;
d) si ha riguardo alla pena stabilita per ciascun reato consumato o tentato e non si tiene conto delle circostanze.
1. La legge penale italiana non trova applicazione per reati commessi fuori del territorio dello Stato quando l'agente documenti che, per il medesimo fatto, è già stato giudicato in via definitiva nel Paese in cui esso è stato commesso e, in caso di condanna, che la pena è stata per intero eseguita o si è estinta.
2. Nei casi indicati nell'articolo 6, commi 3 e 4, e salvo quanto stabilito in trattati internazionali in vigore per l'Italia, il cittadino o lo straniero è giudicato nello Stato, anche se sia stato giudicato all'estero, qualora il Ministro della giustizia ne faccia richiesta.
1. I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni, secondo la diversa specie delle pene per essi rispettivamente stabilite da questo codice.
1. Nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla legge come reato se la sua azione od omissione non è condizione necessaria dell'evento da cui dipende l'esistenza del reato.
2. Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità tra l'azione o l'omissione e l'evento.
3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche quando la causa preesistente o simultanea o sopravvenuta consiste nel fatto illecito altrui.
4. L'imputazione dell'evento è comunque esclusa quando esso costituisce conseguenza eccezionale della azione od omissione.
1. Non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo, se il compimento dell'attività omessa avrebbe impedito l'evento con probabilità confinante con la certezza.
1. Salvo che la legge disponga altrimenti, quando il pericolo concreto di un determinato evento è previsto come elemento di fattispecie, esso sussiste se la condotta ha cagionato o sensibilmente aumentato il rischio del verificarsi dell'evento di danno, e questo non si è verificato per la presenza di circostanze eccezionali o casuali, o per la mancanza di circostanze normalmente esistenti, ovvero si è verificato per altra causa.
1. Le posizioni di garanzia rilevanti ai fini della responsabilità penale per omissione sono stabilite dalla legge con disposizione espressa.
2. I doveri inerenti alle posizioni di garanzia sono determinati in conformità alla disciplina speciale delle situazioni considerate.
1. Il genitore esercente la potestà è tenuto ad impedire offese alla vita, alla
1. Colui che, nell'esercizio della professione di medico o di altra attività terapeutica, abbia preso in cura taluno, è tenuto ad impedire, nell'ambito dell'incarico, eventi lesivi della vita o della salute del paziente.
1. L'appartenente a Forze di polizia è tenuto, nell'esercizio delle proprie funzioni, ad impedire reati della cui programmazione o esecuzione abbia conoscenza.
2. Chi esercita una funzione pubblica di controllo su cose o attività sotto aspetti che interessano la integrità fisica, la salute pubblica, la sicurezza delle persone o dell'ambiente, è tenuto, nell'ambito delle proprie competenze, ad impedire che si verifichino eventi di morte o di lesione personale ovvero disastri previsti nel titolo VI del libro II quali delitti contro la incolumità pubblica.
1. Colui che abbia assunto compiti specifici di vigilanza e protezione di persone
1. Colui che abbia, a qualsiasi titolo, il controllo di cose pericolose o fonti di pericolo, è tenuto ad impedire che ne derivino eventi dannosi o pericolosi per la vita o l'integrità fisica, o disastri costituenti delitto contro la incolumità pubblica o contro l'ambiente.
1. Le persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, gli enti pubblici o privati, le imprese anche individuali devono adottare e attuare modelli organizzativi idonei ad evitare che vengano commessi reati con inosservanza di disposizioni pertinenti all'attività dell'organizzazione, o comunque nell'interesse dell'organizzazione, da persone agenti per essa.
2. I modelli organizzativi di cui al comma 1 devono essere elaborati sulla base della verifica e valutazione delle situazioni che comportano rischi di violazioni della legge penale, e devono prevedere misure materiali e organizzative e protocolli di comportamento atti a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge, ed a scoprire ed eliminare
a) una articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica e la valutazione, la gestione e il controllo delle situazioni di rischio;
b) una adeguata formazione e informazione del personale sugli aspetti rilevanti ai fini dell'osservanza della legge nello svolgimento dell'attività dell'organizzazione;
c) un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del modello organizzativo e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate;
d) il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo, quando siano scoperte violazioni significative della legge penale, o in relazione a mutamenti nell'organizzazione o nell'attività, o in relazione al progresso scientifico e tecnologico;
e) un adeguato sistema disciplinare e sanzionatorio.
1. Colui che, per legge o per statuto, ha il potere di direzione di un'organizzazione tenuta agli adempimenti di cui al comma 1 dell'articolo 22, è tenuto ad assicurarne l'osservanza, adottando le misure di sua competenza necessarie a tale fine. È altresì tenuto a tali adempimenti chi, pur senza averne il potere formale, dirige di fatto l'organizzazione in via continuativa e preminente.
2. Chi esercita funzioni di direzione di settori dell'organizzazione, è tenuto ad
1. Per i reati commessi con il mezzo della stampa e della radio-televisione l'autore risponde secondo i princìpi generali.
2. Fuori dei casi di concorso doloso nel reato, quando l'autore non è indicato o non è punibile per qualsiasi causa, per i reati commessi con il mezzo della stampa o della radio-televisione risponde a titolo di colpa il soggetto che, in base alla legge o alle disposizioni organizzative dell'impresa editoriale o radio-televisiva, sia tenuto al controllo della pubblicazione o della trasmissione, e che non abbia, per colpa, impedito la realizzazione del delitto.
1. La colpevolezza dell'agente per il reato commesso è presupposto indefettibile della responsabilità penale.
2. Nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla legge come delitto se non lo ha realizzato con dolo, salvi i casi di delitto colposo espressamente previsti dalla legge.
3. Nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla legge come contravvenzione se non lo ha realizzato con dolo o con colpa.
1. La colpevolezza è esclusa nel caso di errore sull'illiceità del fatto commesso, derivante da ignoranza o errore scusabile sulla legge penale.
1. Risponde a titolo di dolo chi, con una condotta volontaria attiva od omissiva, realizza un fatto costitutivo di reato:
a) se agisce con l'intenzione di realizzare il fatto;
b) se agisce rappresentandosi la realizzazione del fatto come certa;
c) se agisce accettando la realizzazione del fatto, rappresentato come probabile.
1. Risponde a titolo di colpa chi, con una condotta che viola regole di diligenza, o di prudenza o di perizia, ovvero regole cautelari stabilite da leggi, regolamenti, ordini o discipline, realizza un fatto costitutivo di reato che è conseguenza prevedibile ed evitabile dell'inosservanza della regola cautelare.
2. Il rispetto delle regole cautelari specifiche di cui al comma 1 esclude la colpa relativamente agli aspetti da esse disciplinati, salvo che il progresso scientifico o tecnologico, nel periodo successivo alla loro emanazione, non le abbia rese palesemente inadeguate.
3. Relativamente agli aspetti non considerati da regole cautelari specifiche, l'adozione di misure di generale applicazione, salvo che esse siano palesemente inidonee, esclude la colpa.
1. Esclude il dolo e, se scusabile, anche la colpa, l'ignoranza o l'errore sulla sussistenza di elementi del fatto costitutivo del reato, nonché la supposizione erronea della presenza di cause di giustificazione.
2. Costituisce errore rilevante ai sensi del comma 1 anche l'ignoranza o l'errore su qualificazioni giuridiche di elementi del fatto costitutivo del reato, derivante da errore su leggi diverse dalla legge penale violata.
3. L'erronea rappresentazione di un elemento differenziale fra più reati comporta la responsabilità per il reato che l'agente si è rappresentato, se meno grave.
1. Le circostanze aggravanti sono valutate a carico dell'agente soltanto se da lui conosciute, ovvero ignorate per colpa.
1. Se la legge ricollega una pena più grave ad una conseguenza non voluta di un delitto doloso, di tale conseguenza si risponde solo se essa è ascrivibile a colpa.
1. Quando, per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato, o per un'altra causa, è cagionata offesa a persona diversa da quella cui essa era diretta, il colpevole risponde come se avesse commesso il reato in danno della persona che voleva offendere.
2. Nel caso di cui al comma 1, ed in caso di errore sulla persona dell'offeso, sono valutate a favore del colpevole le circostanze attenuanti, erroneamente supposte, che riguardano le condizioni o le qualità della persona offesa, o i rapporti tra offeso e colpevole, tranne che si tratti di circostanze che riguardano l'età o altre condizioni o qualità fisiche o psichiche della persona offesa.
3. Qualora, oltre che l'offesa voluta, il colpevole realizzi l'offesa a danno di persona diversa, si applicano le norme sul concorso di reati.
1. Condizioni oggettive di punibilità possono essere previste con disposizione espressa di legge, che utilizzi tale definizione.
2. Al verificarsi di una condizione oggettiva di punibilità non possono essere collegati aumenti di pena.
1. L'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo esclude la punibilità.
2. Se un fatto costituente reato è commesso per ordine di un superiore, del reato rispondono sia chi ha dato l'ordine, sia chi lo ha eseguito.
3. Non è punibile chi esegue l'ordine illegittimo, quando la legge non gli consente di sindacare la illegittimità dell'ordine. Sono sempre sindacabili la competenza ad emanare l'ordine, la competenza ad eseguirlo, la forma in cui l'ordine deve essere impartito se richiesta dalla legge.
4. Chi esegue l'ordine illegittimo non sindacabile è punibile quando la criminosità dell'ordine è manifesta o è comunque nota all'esecutore.
1. Non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, con il consenso della persona che può validamente disporne.
1. Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.
2. La proporzione deve essere valutata fra i beni contrapposti.
3. Chi interviene a difesa propria o altrui, a parità di efficacia difensiva è obbligato a scegliere la difesa meno lesiva per l'aggressore.
4. Qualora l'aggredito possa sottrarsi all'aggressione con la fuga senza correre nessun rischio, egli è tenuto ad evitare la reazione.
5. La difesa legittima non è applicabile a chi ha suscitato ad arte l'aggressione allo scopo di potere colpire impunemente l'aggressore.
1. Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale alla vita, alla integrità fisica, alla libertà individuale o alla libertà sessuale, pericolo non volontariamente causato, né evitabile con una condotta in assoluto meno dannosa, sempre che il danno cagionato sia proporzionato al pericolo.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica a chi, essendo tenuto ad esporsi al pericolo, agisce per salvare un interesse proprio la cui superiorità non sia di particolare rilevanza.
1. Al di fuori dei casi di difesa legittima, non è punibile l'appartenente alla
1. Chi ecceda colposamente dai limiti di una causa di giustificazione effettivamente esistente risponde di reato colposo, sempre che il fatto sia previsto come reato colposo.
1. Salvo che la legge disponga altrimenti, le cause di giustificazione sono valutate a favore dell'agente anche se da lui non conosciute.
1. Chi intraprende l'esecuzione di un fatto previsto dalla legge come delitto, o si accinge ad intraprenderla con atti immediatamente antecedenti, risponde di delitto tentato se l'azione non si compie o l'evento non si verifica.
1. La punibilità per delitto tentato è esclusa quando l'autore volontariamente desiste dalla condotta o impedisce la realizzazione dell'evento.
2. La punibilità è altresì esclusa quando, in presenza di un volontario ed idoneo ravvedimento dell'autore, l'evento non si realizza per altra causa.
3. Resta salva la punibilità degli atti compiuti che costituiscono un diverso reato.
1. Concorre nel reato chiunque partecipa alla sua esecuzione, ovvero determina o istiga altro concorrente, o ne agevola l'esecuzione fornendo aiuto o assistenza causalmente rilevanti per la sua realizzazione.
2. Ciascun concorrente risponde nei limiti della sua colpevolezza.
3. Le disposizioni sul concorso di persone si applicano anche se taluno dei concorrenti non è imputabile o non è punibile per cause personali.
1. La pena è diminuita per le condotte attive di rilevanza oggettivamente modesta.
1. Se è commesso un reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti, questi ne risponde quando il reato sia a lui imputabile a titolo di colpa, sempre che il fatto sia preveduto dalla legge come reato colposo.
2. Se oltre al reato diverso risulta commesso anche il reato voluto, si applicano le norme sul concorso di reati.
1. Salvo che la legge disponga altrimenti, qualora due o più persone si accordino allo scopo di commettere un reato, e questo non sia commesso, nessuna di esse è punibile per il solo fatto dell'accordo.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì nel caso di istigazione a commettere un reato, se l'istigazione è stata accolta, ma il reato non è stato commesso.
1. La punibilità è esclusa per il concorrente che volontariamente desiste, neutralizzando del tutto gli effetti della propria condotta, ovvero impedisce la consumazione del reato.
1. Le cause di giustificazione e le circostanze oggettive, nonché le circostanze soggettive che sono servite ad agevolare la commissione del reato, hanno effetto per tutti coloro che sono concorsi nel reato.
2. Sono circostanze oggettive quelle che concernono la natura, la specie, i mezzi, l'oggetto, il tempo, il luogo e ogni altra modalità della condotta, la gravità del danno o del pericolo, ovvero le condizioni o qualità personali dell'offeso. Sono circostanze soggettive quelle che concernono l'intensità del dolo o il grado della colpa, o le condizioni o qualità personali del colpevole, o i rapporti fra il colpevole e l'offeso.
1. Sono pene principali per i delitti:
a) la reclusione speciale;
b) la reclusione;
c) la detenzione domiciliare;
d) la multa.
2. Sono pene principali o accessorie per i delitti:
a) l'interdizione da uno o più uffici pubblici;
b) l'interdizione dagli uffici direttivi di persone giuridiche o imprese;
c) l'interdizione da una professione o mestiere;
d) l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
e) il ritiro o la sospensione della patente di guida;
f) il divieto di allontanamento dal territorio dello Stato, di una regione, di una provincia o di un comune;
g) il divieto di accesso a determinati luoghi;
h) la pubblicazione della sentenza di condanna.
1. Sono pene per le contravvenzioni:
a) l'ammenda;
b) la sospensione da uno o più uffici pubblici, o da una professione o mestiere, ovvero dagli uffici direttivi di persone giuridiche o imprese;
c) la proibizione dell'accesso a determinati luoghi.
1. Le pene edittali stabilite dalla legge sono comprese entro i seguenti limiti:
a) reclusione speciale: da venticinque anni a trenta anni;
b) reclusione: da tre mesi a diciotto anni;
c) detenzione domiciliare: da un mese a un anno;
d) multa e ammenda: quote giornaliere da quindici giorni a due anni;
e) pene interdittive: da tre mesi a cinque anni; perpetue nei casi espressamente stabiliti dalla legge.
1. Le pene detentive vengono espiate negli stabilimenti a ciò destinati, separati da quelli destinati all'esecuzione di misure cautelari, in conformità alle disposizioni di questo codice e dell'ordinamento penitenziario.
2. Gli stabilimenti destinati all'esecuzione delle pene detentive devono essere idonei ad assicurare il rispetto della dignità e della riservatezza personale. Il regime di esecuzione deve rispettare la dignità e la riservatezza della persona. Non sono ammesse restrizioni dei diritti del condannato fuori dei casi e dei limiti stabiliti dalla legge.
3. L'esecuzione della reclusione speciale a vita cessa dopo trenta anni, salvo che persistano esigenze di prevenzione speciale. La persistenza o cessazione di dette esigenze è verificata dal giudice con periodicità annuale.
1. La detenzione domiciliare comporta l'obbligo di permanenza continuativa nella propria abitazione, o in altro luogo indicato dal giudice.
2. In caso di allontanamento illegittimo dal luogo di permanenza obbligata, la pena residua si converte nella pena della reclusione.
1. Le pene pecuniarie della multa e dell'ammenda sono determinate per quote giornaliere.
2. L'importo di una quota giornaliera va da un minimo di 2,60 euro ad un massimo di 500 euro.
1. L'interdizione o la sospensione da uno o più pubblici uffici priva il condannato della capacità a ricoprire l'ufficio o gli uffici pubblici oggetto dell'interdizione o della sospensione. La legge stabilisce i casi nei quali l'interdizione comprende anche cariche elettive.
2. L'interdizione perpetua comprende qualsiasi ufficio pubblico, e comporta anche la perdita del diritto di elettorato passivo e la decadenza da qualsiasi carica pubblica.
3. Nei casi in cui la legge lo consenta, il giudice determina, con la sentenza, se l'interdizione o la sospensione si riferiscono a qualsiasi ufficio pubblico o ad uno o più uffici determinati.
1. L'interdizione o la sospensione da una professione o da un mestiere priva il condannato della capacità di esercitare un determinato tipo di professione o mestiere.
2. Salvo che la legge disponga diversamente, l'interdizione o la sospensione riguardano la professione o il mestiere nel cui esercizio è stato commesso il reato.
1. L'interdizione o la sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese priva il condannato della capacità di svolgere attività d'impresa, e di esercitare qualsiasi ufficio che comporti poteri di direzione, controllo o rappresentanza della persona giuridica, o di rappresentanza dell'imprenditore, o di direzione o controllo nell'impresa.
1. L'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione priva il condannato della capacità di stipulare contratti con i quali assuma la fornitura di beni o servizi alla pubblica amministrazione o ad imprese, in qualsiasi forma costituite, controllate dalla pubblica amministrazione. Priva altresì della capacità di ricoprire le cariche di cui all'articolo 57 in imprese o in società le quali abbiano in essere i contratti indicati dal presente comma.
1. La pena del divieto di accesso a determinati luoghi può avere ad oggetto:
a) i luoghi nei quali è stato commesso il reato, o nei quali abbia dimora o svolga la propria attività la persona offesa; il divieto può estendersi fino all'intero territorio del comune;
b) luoghi pubblici o aperti al pubblico destinati a manifestazioni sportive, spettacoli, attività ricreative di qualsiasi genere.
1. La pubblicazione della sentenza di condanna si esegue in un sito appositamente costituito su di una rete telematica accessibile al pubblico dall'intero territorio nazionale. Il giudice dispone inoltre la pubblicazione, per estratto o per intero, su uno o più giornali che abbiano diffusione nel luogo dove il reato è stato commesso, o la comunicazione del dispositivo mediante radio o televisione. La pubblicazione è fatta a spese del condannato.
1. Il lavoro di pubblica utilità, non retribuito, è pena sostitutiva od obbligo accessorio nei casi previsti dalla legge. Può essere stabilito soltanto con il consenso del condannato.
2. Il lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti od organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato.
3. Il ragguaglio con le pene di specie diversa è effettuato calcolando quattro ore di lavoro per ogni giorno di pena sostituita.
4. Il giudice determina, con il consenso del condannato, i tempi di svolgimento e le modalità della prestazione in modo che non ne risultino pregiudicate oltre il necessario le esigenze di lavoro o di studio o di famiglia del condannato.
5. In caso di grave inadempimento degli obblighi relativi alla prestazione di lavoro quale pena sostitutiva, la parte residua si converte nella pena sostituita.
1. L'espulsione dello straniero viene disposta, come pena accessoria o sostitutiva, nei casi previsti dalla legge.
1. Ciascuna specie di pena si applica solo nei casi in cui sia espressamente stabilita, salvo quanto disposto dal comma 2.
2. Sono sempre applicate come pene accessorie:
a) le pene interdittive temporanee di cui all'articolo 49, comma 2, lettere a), b), c) e d), e all'articolo 50, comma 1, lettera b), nel caso di condanna per reati commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti a un pubblico ufficio o servizio, o a un ufficio direttivo delle persone giuridiche o imprese, o a una professione o mestiere; in ciascuno di tali casi le pene indicate alla presente lettera possono essere applicate congiuntamente o disgiuntamente;
b) la pena di cui all'articolo 49, comma 2, lettera e), nel caso di condanna per delitti commessi con violazione delle norme sulla circolazione stradale;
c) la pena di cui all'articolo 49, comma 2, lettera g), nel caso di condanna per reati la cui causa od occasione sia specificamente legata a un determinato luogo o a un determinato tipo di luogo;
d) la pena di cui all'articolo 49, comma 2, lettera h), nel caso di condanna per delitti commessi con il mezzo della stampa o di altro mezzo di comunicazione rivolta al pubblico o accessibile al pubblico.
1. Sono circostanze aggravanti comuni, salvo che la legge disponga diversamente:
a) l'avere commesso il delitto per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine
b) l'avere commesso il reato per eseguire od occultare un altro reato, ovvero per assicurare a sé o ad altri il profitto o l'impunità di un altro reato;
c) l'avere, nei delitti contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità;
d) l'avere, nei delitti dolosi contro la persona, o comunque commessi con violenza alla persona, agito per motivi abietti o futili, o con sevizie;
e) l'avere, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dell'evento.
1. La pena può essere aumentata nei confronti di chi, dopo essere stato condannato, nei cinque anni successivi alla sentenza irrevocabile commette un reato della stessa indole.
2. Sono reati della stessa indole quelli che costituiscono violazione della medesima disposizione di legge, ovvero offendono il medesimo interesse, ovvero, per la natura dei fatti o dei motivi che li hanno determinati, presentano in concreto caratteri fondamentali comuni.
1. Sono circostanze attenuanti comuni, salvo che la legge disponga diversamente:
a) l'avere agito per motivi di particolare valore morale o sociale;
b) l'avere reagito in stato d'ira determinato dal fatto ingiusto altrui;
c) l'avere, nei delitti contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio,
d) l'avere commesso il reato perché indotto da persona alla cui autorità l'autore del reato era sottoposto, o l'avere, nell'esercizio di una prestazione lavorativa subordinata, commesso il reato perché condizionato da disposizioni impartite da un superiore;
e) l'avere commesso il reato per evitare un pericolo grave di danno alla persona o al patrimonio, in una situazione particolare nella quale era sensibilmente diminuita la possibilità di tenere un comportamento conforme alla norma;
f) l'avere, prima del giudizio, risarcito integralmente il danno, o comunque l'essersi adoperato efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato.
1. Gli aumenti o le diminuzioni di pena, stabiliti dalla legge per le circostanze aggravanti o attenuanti, si operano aumentando o diminuendo la quantità di pena che il giudice applicherebbe al colpevole, qualora non concorresse la circostanza.
2. Gli aumenti o le diminuzioni di pena corrispondenti a una circostanza sono da un sesto ad un quarto della pena che il giudice applicherebbe in assenza di circostanze. Se concorrono due o più circostanze aggravanti, ovvero due o più circostanze attenuanti, gli aumenti o le diminuzioni di pena sono complessivamente fino alla metà.
3. Quando concorrono insieme circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, e le prime sono ritenute dal giudice prevalenti, non si tiene conto delle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti, e si fa luogo soltanto agli aumenti di pena stabiliti per le circostanze aggravanti. Se le circostanze attenuanti sono ritenute prevalenti sulle circostanze aggravanti, non si tiene conto degli aumenti di pena stabiliti per le circostanze
1. Le pene non possono essere aumentate, per effetto di circostanze aggravanti, oltre i seguenti limiti:
a) reclusione speciale: trenta anni;
b) reclusione: venti anni;
c) detenzione domiciliare: quindici mesi;
d) multa e ammenda: due anni e sei mesi;
e) misure interdittive: sei anni.
2. Le pene diminuite per effetto di circostanze attenuanti non possono scendere al di sotto dei seguenti limiti:
a) per la reclusione speciale: venti anni, salvo che nei casi di capacità ridotta e negli altri casi espressamente indicati dalla legge;
b) per la reclusione e per le pene interdittive: due mesi;
c) per le altre specie di pena: i limiti indicati nell'articolo 51.
1. Nei limiti fissati dalla legge, il giudice applica la pena con provvedimento motivato,
a) la gravità del reato e delle sue conseguenze dannose, in quanto riflesse nella colpevolezza;
b) l'intensità del dolo o il grado della colpa, e i motivi che hanno determinato la commissione del reato;
c) le eventuali condotte di riparazione totale o parziale dell'offesa che il colpevole o altri per esso abbia tenuto dopo il fatto;
d) i reati precedentemente commessi, i comportamenti del colpevole anteriori al reato, e le sue condizioni di vita al momento del fatto;
e) i comportamenti del colpevole successivi al reato, e le sue attuali condizioni di vita, nella misura in cui siano rilevanti rispetto alle finalità di prevenzione speciale.
4. La misura della pena è determinata dal giudice separatamente per ciascuna specie di pena.
1. In tutte le decisioni concernenti gli istituti disciplinati dal presente titolo, o le misure alternative alla detenzione previste dall'ordinamento penitenziario, il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale, adotta la soluzione più adeguata per finalità di prevenzione speciale.
2. Le valutazioni e le decisioni sulle scelte sanzionatorie non possono essere
1. Nella commisurazione della pena pecuniaria, il giudice determina il numero delle quote giornaliere secondo le disposizioni dell'articolo 69, e determina l'importo della quota giornaliera in ragione delle condizioni economiche del colpevole.
2. La quota giornaliera deve essere determinata in modo tale da non pregiudicare le condizioni elementari di vita del colpevole, e in relazione alle condizioni economiche dello stesso. Non può essere determinata in misura tale che la pena inflitta incida sulle condizioni economiche del colpevole in modo sproporzionato rispetto alla gravità del fatto.
3. Ai fini del ragguaglio con pene detentive o interdittive, una quota giornaliera di pena pecuniaria corrisponde a un giorno di pena detentiva o interdittiva.
1. La pena pecuniaria eccedente le trenta quote giornaliere viene pagata in rate mensili nell'arco di tempo corrispondente al numero di quote giornaliere, o al minor tempo che il condannato abbia indicato. Il condannato può, in qualsiasi momento, provvedere al pagamento del saldo.
2. Il giudice può concedere, su motivata richiesta del condannato, una rateazione per un periodo fino a una volta e mezzo il numero di quote giornaliere.
3. Il condannato può rinunciare alla rateazione, o impegnarsi a pagare entro termini più brevi, o effettuare pagamenti entro termini più brevi di quanto previsto dai commi 1 e 2; può, in qualsiasi momento, provvedere al pagamento del saldo.
1. Se il condannato non paga in tutto o in parte la pena pecuniaria, al pagamento di una somma pari all'ammontare della pena residua sono tenuti in via sussidiaria:
a) la persona rivestita di autorità, direzione o vigilanza sull'autore del reato, in caso di violazione di disposizioni che essa era tenuta a fare osservare; tale disposizione si applica anche in caso di concorso nel reato;
b) gli enti forniti di personalità giuridica, eccettuati lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali e le Autorità indipendenti, nel caso di reati commessi con abuso di poteri o con violazione di doveri inerenti a una prestazione svolta nell'ambito dell'ente.
2. Se il condannato non paga in tutto o in parte la pena pecuniaria, pur potendo procurarsi i mezzi per pagarla, e il pagamento non può essere ottenuto da altre persone civilmente obbligate ai sensi del comma 1, la pena pecuniaria non eseguita è sostituita, con il consenso del condannato, con la prestazione di un lavoro di pubblica utilità, ovvero, in mancanza di tale consenso, con la semidetenzione, per una durata pari al numero delle quote giornaliere. Il pagamento della pena pecuniaria, in qualsiasi momento, fa cessare l'esecuzione della pena sostitutiva.
3. La pena pecuniaria non eseguita in tutto o in parte, per insolvibilità del condannato non addebitabile a sua colpa,
1. Il fatto non è punibile quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) il fatto è di particolare tenuità, per la minima entità del danno o del pericolo nonché per la minima colpevolezza dell'agente;
b) il comportamento è stato occasionale;
c) non sussistono pretese risarcitorie;
d) non sussistono esigenze di prevenzione generale o speciale tali da richiedere una qualsiasi misura nei confronti dell'autore del reato.
2. Il presente articolo si applica ai reati puniti con pena detentiva non superiore nel massimo a due anni.
1. Nel caso di condanna per più reati si applica la pena corrispondente alla violazione in concreto più grave, aumentata fino al triplo, e comunque non oltre la somma delle pene corrispondenti a ciascun reato.
2. Gli aumenti di pena ai sensi del comma 1 si effettuano sulle diverse specie di pena corrispondenti ai diversi reati per cui è pronunciata condanna.
1. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 75, ad esclusione del comma 3, si applica la pena corrispondente alla violazione in concreto più grave, aumentata fino alla metà, e comunque non oltre la somma delle pene corrispondenti a ciascun reato:
a) a più reati commessi con un'unica azione od omissione;
b) a più reati commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso, in un contesto temporale unitario.
2. Ai fini dell'articolo 75, comma 3, i reati unificati ai sensi del comma 1 del presente articolo si considerano un reato unico.
1. Il cumulo delle pene ai sensi degli articoli 75 e 76 non può superare i seguenti limiti massimi:
a) reclusione speciale: trenta anni; tale limite si applica all'insieme delle pene detentive, quando per taluno dei delitti commessi sia stata inflitta la pena della reclusione speciale;
b) reclusione: ventiquattro anni; tale limite si applica all'insieme delle pene detentive, quando per taluno dei delitti commessi sia stata inflitta la pena della reclusione;
c) detenzione domiciliare: un anno e sei mesi;
d) multa e ammenda: tre anni;
e) misure interdittive: dieci anni.
2. I limiti di cui al comma 1 non si applicano nel caso di cumulo ai sensi dell'articolo 75, comma 7.
1. È espiata in regime di semidetenzione la pena della reclusione non superiore a un anno, salvo che il giudice disponga diversamente.
2. Il giudice può disporre che venga espiata, in tutto o in parte, in regime di semidetenzione la pena della reclusione non superiore a due anni.
3. La semidetenzione comporta la permanenza negli stabilimenti di esecuzione della pena durante il periodo notturno, di regola dalle ore 20 della sera alle ore 7 del mattino, o per un tempo di durata equivalente.
1. L'esecuzione della pena detentiva inflitta, non superiore a due anni, può
a) il condannato non ha riportato precedenti condanne a pena detentiva non sostituita per delitto doloso, salvo che sia intervenuta riabilitazione, e salvo quanto disposto dall'articolo 80, comma 3;
b) l'affermazione di responsabilità, accompagnata dalle ulteriori statuizioni di cui al presente capo, appare sufficiente, tenuto conto degli elementi di cui all'articolo 69, a realizzare le finalità di prevenzione speciale.
2. Per i reati commessi da persona in stato di capacità ridotta, o di età inferiore ai ventuno anni, o maggiore di settanta anni, può essere sospesa la pena detentiva non superiore a tre anni.
3. La sospensione condizionale della pena può altresì essere concessa a chi abbia riportato una precedente condanna a pena detentiva non sospesa, qualora la pena da infliggere, cumulata con la precedente, non superi i limiti di cui ai commi 1 e 2.
4. Ai fini del calcolo della pena sospendibile non si considerano eventuali pene concorrenti di specie diversa.
1. La sospensione condizionale non può essere concessa più di una volta, salvo quanto disposto dal presente articolo.
2. Può essere concessa una seconda sospensione condizionale qualora la nuova condanna, cumulata con la precedente, non superi i limiti di cui all'articolo 79, commi 1 e 2, e ricorrano le condizioni di cui all'articolo 79, comma 1, lettera b). Per la determinazione di detti limiti si considerano le sole pene principali; non si considera la pubblicazione della sentenza di condanna.
3. Qualora per reati unificabili in un unico cumulo giuridico ai sensi degli articoli
1. La sospensione della pena è condizionata alle restituzioni o al risarcimento del danno, di cui le persone danneggiate abbiano fatto richiesta; alla consegna del profitto del reato, di cui il condannato abbia beneficiato; alla consegna del prezzo del reato.
2. Qualora il condannato non sia in grado di provvedere in conformità al comma 1, può essere ritenuto sufficiente un risarcimento o pagamento nei limiti di quanto esigibile, seguito da un concreto attivarsi per integrare il risarcimento o il pagamento nel periodo di sospensione condizionale, nei termini di un impegno previamente assunto dal condannato e ritenuto idoneo dal giudice.
3. La sospensione della pena è inoltre condizionata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, nella misura in cui ciò sia esigibile dal condannato. A tale fine il giudice provvede secondo quanto disposto dall'articolo 120.
1. Qualora sia ritenuto necessario per finalità di prevenzione speciale, e comunque nel caso di sospensione di una pena detentiva superiore a un anno di reclusione, o di seconda concessione ai sensi dell'articolo 80, comma 2, ovvero di concessione a chi abbia già riportato condanna a pena detentiva ancorché sostituita,
a) restituzione o risarcimento, anche in via equitativa, a favore delle persone offese identificate che non ne abbiano fatto richiesta; si applica l'articolo 81, comma 2;
b) prestazione di pubblica utilità alle condizioni di cui all'articolo 61;
c) pagamento a favore dello Stato di una somma di denaro non superiore a 365 quote giornaliere;
d) divieto di accesso a determinati luoghi, o di allontanamento da determinati luoghi;
e) divieto di frequentare determinate persone;
f) divieto di detenere o utilizzare determinati oggetti;
g) obbligo di frequentare una scuola o un corso di formazione professionale;
h) sottoposizione a un trattamento terapeutico o riabilitativo.
2. Per il sostegno del condannato può essere disposto l'affidamento al servizio sociale.
3. La prestazione di pubblica utilità e il pagamento di una somma di denaro a favore dello Stato non possono eccedere la misura della pena sospesa, secondo i criteri di ragguaglio previsti dagli articoli 61 e 71. La durata degli altri obblighi e dell'affidamento al servizio sociale è determinata dal giudice entro i limiti del periodo di sospensione condizionale della pena, e può essere successivamente ridotta o prolungata.
4. L'imputato può richiedere di svolgere, in sostituzione di taluno degli obblighi di cui al comma 1, altre prestazioni che il giudice ritenga equivalenti e ragionevoli rispetto alle finalità di prevenzione speciale.
1. La sospensione condizionale della pena è disposta per la durata di cinque anni. Può essere disposta per una durata fino a sette anni, se ciò appare utile ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 81.
2. Il termine decorre dalla data della sentenza irrevocabile di condanna. Nel caso di più condanne per reati unificabili in un unico cumulo giuridico ai sensi degli articoli 72 e 73, la sospensione decorre dalla data di ciascuna sentenza, relativamente alla pena inflitta con essa.
3. Delle condanne a pena condizionalmente sospesa non è fatta menzione nel certificato del casellario giudiziale spedito a richiesta dell'interessato, non per ragioni di diritto elettorale.
4. La sospensione della pena è revocata qualora, nei termini di cui al comma 1, il condannato:
a) riporta una condanna per reato precedentemente commesso, a pena che, cumulata con quella condizionalmente sospesa, supera i limiti di cui all'articolo 79;
b) riporta condanna per un delitto o una contravvenzione della stessa indole commessi successivamente, salvo che ricorrano le condizioni per una seconda sospensione condizionale ai sensi dell'articolo 80, comma 2;
c) si rende gravemente inadempiente agli obblighi di cui agli articoli 81 e 82.
5. Dalla pena da eseguire a seguito della revoca della sospensione condizionale si detrae un periodo corrispondente agli adempimenti effettuati ai sensi dell'articolo 82, comma 1, consistenti nel pagamento a favore dello Stato di una somma di denaro o in una prestazione di pubblica utilità. Si applicano i criteri di ragguaglio previsti per la pena pecuniaria e per la pena sostitutiva della prestazione di pubblica utilità. Il giudice può disporre una ulteriore detrazione, non superiore a
1. Alle condizioni di cui agli articoli 79 e 81, nel caso di condanna alle pene interdittive di cui agli articoli 55, 56 e 57 non superiore a sei mesi l'esecuzione della pena può essere sospesa per una sola volta.
2. Qualora sia necessario per finalità di prevenzione speciale, o si tratti di seconda sospensione ai sensi dell'articolo 80, comma 2, la sospensione è limitata a una parte della pena, non eccedente la metà della pena inflitta. Può essere disposta una prestazione di pubblica utilità alle condizioni di cui all'articolo 61, ovvero il pagamento a favore dello Stato di una somma di denaro non superiore a 365 quote giornaliere.
3. La sospensione condizionale della pena interdittiva viene computata ai fini dell'applicazione dell'articolo 80, comma 2. Si applica l'articolo 83. La durata della sospensione è di tre anni.
1. Nei casi in cui la legge stabilisce che il reato sia perseguito a querela della persona offesa, la querela può essere proposta entro tre mesi dal giorno in cui l'avente diritto ha avuto notizia del reato,
1. Salvo che la legge disponga diversamente, la remissione della querela da parte di tutti i querelanti, accettata dal querelato prima della sentenza irrevocabile, comporta l'improcedibilità dell'azione penale.
2. La remissione e l'accettazione della remissione della querela devono essere fatte in forma espressa.
3. Alla remissione e all'accettazione della remissione di querela si applicano i commi 5 e 6 dell'articolo 85.
4. La remissione della querela può essere limitata a favore di taluno soltanto fra i querelati. In tale caso la querela mantiene efficacia nei confronti degli altri.
5. Se la querela è stata presentata da una soltanto delle persone offese, la remissione che questa abbia fatto non pregiudica il diritto di querela delle altre.
6. Dopo la morte del querelante, il diritto di remissione della querela può essere esercitato dagli eredi. La remissione ha effetto se tutti gli eredi vi consentono.
1. L'oblazione consiste nel pagamento di una somma pari a un terzo del massimo della pena pecuniaria prevista dalla legge per il reato contestato.
2. Può presentare domanda di oblazione l'imputato al quale:
a) sia stata contestata una contravvenzione punita con l'ammenda, anche alternativa o congiunta ad altra pena;
b) sia stato contestato un delitto punito con la multa, anche alternativa o
3. La domanda di oblazione deve essere presentata prima dell'apertura del dibattimento.
4. Nel caso di nuove contestazioni in corso di dibattimento, la domanda può essere presentata non oltre la prima udienza successiva a quella in cui è stata fatta la contestazione; per la eventuale presentazione della domanda di oblazione, l'imputato ha diritto ad ottenere un termine non inferiore a sette giorni.
5. I termini di cui ai commi 3 e 4 valgono anche quando, pur essendo stato contestato un reato non suscettibile di oblazione, l'imputato ritenga applicabile l'oblazione in base a una diversa qualificazione giuridica o ad elementi di fatto non considerati nell'imputazione. In tale caso, la domanda di oblazione deve indicare la qualificazione giuridica ritenuta corretta, e le eventuali prove dei fatti affermati nella domanda.
6. L'oblazione non è ammessa quando non è stato risarcito il danno o permangono conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte di chi ha chiesto di essere ammesso all'oblazione.
7. La domanda di oblazione può essere respinta quando sia stata chiesta da persona già condannata a pena detentiva, o in caso di recidiva specifica.
8. Qualora la pena pecuniaria sia prevista congiuntamente ad altra pena, ovvero in alternativa a una pena detentiva, la domanda di oblazione può essere respinta avendo riguardo alla gravità del fatto.
9. Con il provvedimento che ammette l'oblazione, il giudice determina l'importo della quota giornaliera, ed assegna un termine, non superiore a quindici giorni, per il deposito della prima rata mensile della somma di cui al comma 1 e delle spese del procedimento. Si applica l'articolo 81, comma 2. Il procedimento è sospeso dalla data del provvedimento che ammette l'oblazione alla data del pagamento dell'ultima rata. Il mancato pagamento
1. Sono imprescrittibili i delitti contro l'umanità, e i delitti di strage e di omicidio doloso aggravato commessi per finalità di terrorismo o di mafia.
2. I termini di prescrizione sono:
a) venti anni, per gli altri casi di omicidio doloso;
b) quindici anni, per i delitti puniti con la reclusione superiore nel massimo a dieci anni;
c) dieci anni, per i delitti puniti con la reclusione superiore nel massimo a cinque anni;
d) cinque anni per i delitti puniti con pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, o con pena non detentiva, e per le contravvenzioni.
3. Ai fini del presente articolo si tiene conto delle circostanze ad effetto speciale. Non si tiene conto delle altre circostanze. Nel caso di concorso di circostanze aggravanti e attenuanti ad effetto speciale si tiene conto delle sole aggravanti.
4. La prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l'attività delittuosa. Per il reato permanente o continuato, dal giorno in cui è cessata la permanenza o continuazione. Qualora sia richiesta una condizione oggettiva di punibilità, la prescrizione decorre dal verificarsi della condizione medesima.
5. Il corso della prescrizione è sospeso per il tempo in cui il procedimento penale è sospeso o rinviato in forza di una
1. L'amnistia è disciplinata dall'articolo 79 della Costituzione e, salvo che il provvedimento che la ha emanata disponga diversamente, dal presente articolo.
2. L'entrata in vigore della legge di amnistia preclude l'esercizio dell'azione penale per i reati compresi nel provvedimento.
3. Qualora l'azione penale sia già stata esercitata, il giudice dichiara non luogo a procedere. L'imputato ha facoltà di rinunciare all'amnistia.
4. L'amnistia emanata successivamente alla sentenza irrevocabile fa cessare l'esecuzione della pena.
5. L'amnistia non si applica a chi abbia già riportato condanne a pena detentiva superiore a cinque anni.
1. L'indulto è disciplinato dall'articolo 79 della Costituzione e, salvo che il provvedimento che lo ha emanato disponga diversamente, dal presente articolo.
1. Le pene non eseguite si estinguono quando sia decorso, dalla data in cui la condanna sia divenuta esecutiva, un periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta, e in ogni caso non inferiore a dieci anni e non superiore a ventiquattro anni.
2. Ai fini del comma 1 si ha riguardo alla pena cumulata secondo le disposizioni sul concorso di reati, e alla durata della specie di pena più grave.
3. Non si prescrivono le pene per delitti contro l'umanità e per i delitti di strage e di omicidio doloso aggravato.
1. Fermo quanto disposto dall'articolo 83, comma 3, il giudice può disporre che della sentenza di condanna a pena non detentiva né interdittiva non sia fatta menzione nel certificato del casellario giudiziale spedito a richiesta dell'interessato, non per ragioni di diritto elettorale.
2. La non menzione ai sensi del presente articolo può essere concessa una sola volta. Si applica l'articolo 80, comma 3.
1. La riabilitazione estingue ogni effetto penale della condanna.
2. La riabilitazione è concessa quando siano decorsi cinque anni dal giorno in cui la pena sia stata eseguita, o estinta per qualsiasi causa, e il condannato abbia dato prove effettive e costanti di un comportamento rispettoso della legge. Il termine è di dieci anni per i recidivi.
3. La riabilitazione è revocata di diritto, e non può più essere concessa, in caso di condanna a pena detentiva per delitto non colposo commesso entro cinque anni dal provvedimento di riabilitazione.
1. Non è imputabile chi, per infermità o per altro grave disturbo della personalità, ovvero per ubriachezza o intossicazione da sostanze stupefacenti, nel momento in cui ha commesso il fatto era in condizioni di mente tali da escludere la possibilità di comprendere il significato del fatto o di agire in conformità a tale valutazione.
2. L'imputabilità non è esclusa quando il soggetto si è messo in stato di incapacità al fine di commettere il reato o di predisporsi una scusa.
3. L'imputabilità non è altresì esclusa quando l'agente si è messo in stato di incapacità con inosservanza di una regola cautelare rispetto al fatto realizzato, e questo si sia realizzato a causa dello stato di incapacità procurato.
1. Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva ancora compiuto gli anni quattordici, ovvero, avendo compiuto gli anni quattordici ma non ancora gli anni diciotto, non era in grado di comprendere il significato del fatto o di agire in conformità a tale valutazione.
1. Le misure di sicurezza e riabilitative possono essere applicate, in conformità alle disposizioni del presente capo, agli autori di un delitto, i quali sono stati prosciolti perché non imputabili, quando la misura risponda a un bisogno di trattamento e di controllo, determinato dal persistere delle condizioni di incapacità che hanno dato causa al delitto.
2. Le misure non possono comportare restrizioni sproporzionate rispetto alla gravità del fatto.
3. Non si fa luogo alla applicazione di una misura, e la misura applicata viene revocata, quando la sua finalità possa essere efficacemente perseguita con strumenti di carattere non penalistico.
1. Nei confronti dell'autore, non imputabile per infermità o altro grave disturbo della personalità, o per ubriachezza abituale o intossicazione abituale da sostanze stupefacenti, possono essere applicate, alle condizioni di cui all'articolo 96, le seguenti misure:
a) ricovero in una struttura con finalità terapeutiche o di disintossicazione;
b) obbligo di sottoporsi ad un trattamento ambulatoriale presso strutture sanitarie;
c) obbligo di sottoporsi a visita periodica presso strutture sanitarie o di presentazione periodica ai servizi sociali.
2. Le misure di cui al comma 1 possono essere disposte soltanto se è stato commesso un delitto doloso o colposo contro la persona o contro la incolumità pubblica, o un delitto contro il patrimonio, per il quale sia prevista la pena della reclusione.
3. Le misure di cui al comma 1 sono eseguite preferibilmente presso strutture facenti parte del normale circuito assistenziale.
4. Può essere disposto il ricovero in una struttura chiusa soltanto se vi sia concreto pericolo che il soggetto, in assenza di tale misura, commetta un delitto doloso o colposo contro la vita, la integrità fisica, la libertà personale, la libertà sessuale o l'incolumità pubblica, o comunque con violenza o minaccia contro la persona.
1. La misura di sicurezza e riabilitativa applicabile, alle condizioni di cui all'articolo 96, agli autori di reato non imputabili per minore età è l'affidamento al servizio sociale, con o senza collocamento in comunità.
2. La misura di cui al comma 1 deve tendere al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 104.
3. La misura di cui al comma 1 può essere disposta soltanto se il minore ha commesso un delitto doloso per il quale sia prevista la pena della reclusione.
4. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 106.
5. Il collocamento in una comunità chiusa può essere disposto, per il tempo strettamente necessario, soltanto nei confronti del minore che abbia commesso un delitto doloso, consumato o tentato, contro la persona o contro la incolumità pubblica, o comunque con violenza o minaccia contro la persona, ovvero un delitto concernente
1. Con la sentenza che accerta il reato e la non punibilità dell'autore, il giudice valuta la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura e ne determina la specie e la durata minima.
2. La durata minima della misura è compresa, nei casi di cui all'articolo 97, comma 1, lettera a), fra uno e cinque anni, negli altri casi fra sei mesi e un anno.
3. La determinazione delle ulteriori condizioni di esecuzione delle misure compete al magistrato di sorveglianza, sentiti i servizi presso i quali o sotto il cui controllo la misura deve essere eseguita.
4. Le misure, anche di ricovero, vengono eseguite preferibilmente presso strutture terapeutiche, o con finalità educativa o riabilitativa, facenti parte del normale circuito assistenziale.
5. Alla scadenza del termine fissato nella sentenza, il giudice verifica se persistono i presupposti per il mantenimento della misura, e ne dispone la cessazione se ne risulta venuta meno la necessità. Può modificare la specie o la modalità di esecuzione della misura, in conformità ai criteri di cui agli articoli 97 e 98. Nel caso di prosecuzione della misura, indica un nuovo termine per il riesame, entro i limiti di cui al comma 2.
6. La verifica dei presupposti della misura deve essere effettuata anche prima della scadenza del termine, quando sussistano elementi che ne facciano apparire venuta meno la necessità.
7. Le misure nei confronti dei non imputabili per infermità o altro grave disturbo della personalità non possono avere durata superiore a dieci anni. Tale limite può essere eccezionalmente superato, per il tempo strettamente necessario, in presenza di un pericolo concreto e non altrimenti fronteggiabile di atti gravemente
1. Si applicano le disposizioni del presente capo nei confronti di chi, per infermità o per altro grave disturbo della personalità, ovvero per ubriachezza o intossicazione da sostanze stupefacenti, nel momento in cui ha commesso il fatto era in condizioni di mente tali da ridurre grandemente la capacità di comprendere il significato del fatto o di agire in conformità a tale valutazione.
2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando l'agente si è messo in condizioni di ridotta capacità al fine di commettere il reato o di predisporsi una scusa, o con inosservanza di una regola cautelare rispetto al fatto realizzato.
3. Qualsiasi provvedimento deve essere finalizzato al superamento delle condizioni di ridotta capacità esistenti al tempo del commesso delitto.
4. Le pene sono diminuite da un terzo alla metà.
5. L'esecuzione della pena deve essere volta al perseguimento della finalità di cui al comma 3.
1. Qualora un trattamento terapeutico o riabilitativo sia possibile ed opportuno, la sospensione condizionale è subordinata all'accettazione, da parte del condannato,
1. Il giudice pronuncia sentenza di condanna con rinuncia alla pena, qualora, per la modesta gravità del fatto e per essere venute meno le condizioni di ridotta capacità che lo hanno determinato, non sussistono esigenze di prevenzione generale o speciale tali da richiedere una qualsiasi misura nei confronti dell'autore dei reato.
1. Le disposizioni di cui agli articoli 101 e 102 si applicano, anche indipendentemente dai presupposti di cui all'articolo 85, comma 1, nel caso di condanna per reati commessi da persona in stato di tossicodipendenza o di alcoolismo abituale, o da persona in grave difetto di socializzazione o di istruzione. I programmi di trattamento sono rivolti al superamento della specifica condizione deficitaria.
1. Per i reati commessi da persona che, al momento del fatto, non aveva compiuto
1. Le pene applicabili per i reati commessi da minori di anni diciotto sono:
a) la reclusione;
b) l'affidamento al servizio sociale, anche con eventuale collocamento in una comunità;
c) il divieto di allontanamento dal territorio dello Stato, di una regione, di una provincia o di un comune;
d) il divieto di accesso a determinati luoghi.
2. Nei casi nei quali è prevista la reclusione speciale si applica la reclusione non inferiore a quindici anni.
3. Nei casi nei quali è prevista la pena della reclusione la pena è diminuita da un terzo alla metà.
4. L'affidamento al servizio sociale è applicabile, in alternativa alla reclusione, in tutti i casi in cui la legge prevede una pena detentiva non superiore nel minimo a quattro anni.
5. Per i reati per i quali la legge prevede la detenzione domiciliare, o una pena pecuniaria, o una pena interdittiva diversa da quelle di cui al comma 1, tale pena si intende sostituita, per gli autori di reato minori di anni diciotto, con le pene di cui al comma 1, lettere b), c) e d), di uguale durata.
1. L'affidamento al servizio sociale comporta l'affidamento del minore ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, o ai servizi socio-sanitari degli enti locali.
2. L'affidamento si esegue sulla base di un programma elaborato dall'ente affidatario e approvato dal giudice, che deve in ogni caso prevedere:
a) le modalità di coinvolgimento del minore, del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita;
b) gli impegni specifici che il minore assume;
c) le modalità di partecipazione al progetto degli enti e degli operatori cui il minore sia affidato.
3. Possono essere previste, se ciò appare possibile per il minore, ed utile per il conseguimento della finalità di cui all'articolo 104, comma 2, eventuali modalità di riparazione delle conseguenze del reato ed iniziative tendenti a promuovere la conciliazione con la persona offesa.
4. Il programma può prevedere l'obbligo di permanenza in casa, o il collocamento in una comunità, per un periodo determinato dal giudice, che può essere ridotto o prorogato in relazione agli sviluppi del trattamento.
5. Il collocamento in una comunità viene altresì disposto qualora il minore si renda gravemente inadempiente agli obblighi previsti dal programma di trattamento.
6. Può essere disposto il collocamento in una comunità chiusa soltanto nei casi di cui all'articolo 98, comma 5, ovvero se il minore, già collocato in una comunità, si è reso gravemente inadempiente ai suoi obblighi.
1. Il fatto non è punibile per irrilevanza del fatto qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) il fatto è di particolare tenuità;
b) il comportamento è stato occasionale;
c) il non luogo a procedere appare coerente con la finalità di cui all'articolo 104, comma 2.
1. Il giudice pronuncia sentenza di affermazione di responsabilità, con perdono giudiziale, qualora, avuto riguardo all'entità del fatto e alle condizioni personali e di vita del minore, ciò appaia adeguato alla finalità di cui all'articolo 104, comma 2.
2. Il perdono giudiziale non può essere concesso per delitti puniti con la reclusione superiore nel massimo a otto anni o nel minimo a quattro anni.
3. Il perdono giudiziale non può essere concesso più di una volta, salvo che per reati unificabili in un unico cumulo giuridico, per i quali si sia proceduto separatamente.
1. In presenza di elementi sufficienti per l'affermazione di responsabilità per un delitto punibile con la reclusione, con esclusione dei delitti per i quali è prevista la
a) le modalità di coinvolgimento del minore, del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita;
b) gli impegni specifici che il minore assume;
c) le modalità di partecipazione al progetto degli enti e degli operatori cui il minore sia affidato.
4. Possono essere previste, se ciò appare possibile per il minore, ed utile per il conseguimento della finalità di cui all'articolo 104, comma 2, eventuali modalità di riparazione delle conseguenze del reato ed iniziative tendenti a promuovere la conciliazione con la persona offesa.
5. Il programma di trattamento può prevedere, se necessario, l'obbligo di permanenza in casa, o il collocamento in una comunità, per un periodo determinato dal giudice, che può essere ridotto o prorogato in relazione agli sviluppi del trattamento. Nei casi di cui all'articolo 98, comma 5, può essere disposto il collocamento in una comunità chiusa.
6. Il collocamento in comunità e l'obbligo di permanenza in casa possono essere disposti solo nei casi in cui si proceda per delitti punibili con la reclusione per una durata non inferiore alla durata della prova.
1. Nel caso di condanna è sempre disposta la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, se appartenenti a uno degli autori del reato.
2. Salvo che la legge disponga diversamente, la confisca di cui al comma 1 può non essere disposta nel caso di contravvenzione, o se si tratta di cose di valore insignificante. Non viene disposta qualora, per il valore della cosa, e tenuto conto anche della pena inflitta, risulterebbe sproporzionata alla gravità del fatto.
3. Qualora, per espressa disposizione di legge, la confisca di cui al comma 1 sia ammessa anche su cose appartenenti a
1. Se il reato è stato realizzato mediante cose, impianti o macchinari sprovvisti dei requisiti di sicurezza richiesti dalla legge, nell'esercizio di attività soggette ad autorizzazioni o controlli dell'autorità amministrativa, l'autorità amministrativa impartisce le prescrizioni opportune per la messa in sicurezza.
2. La confisca è disposta se le cose vengono nuovamente utilizzate senza che sia stata data attuazione alle prescrizioni dell'autorità o comunque alla messa in sicurezza.
1. È disposta, a carico del condannato o del prosciolto perché non imputabile, la confisca:
a) delle cose che costituiscono il prodotto del reato;
b) del prezzo del reato;
c) del profitto del reato, nella parte in cui non debba essere restituito al danneggiato.
2. La confisca può essere eseguita su una somma di denaro o su altri beni di valore equivalente a quello delle cose che costituiscono il prezzo o il prodotto o il profitto del reato.
3. La confisca non viene disposta, o viene disposta in misura ridotta, qualora ciò sia necessario per evitare di incidere in modo sproporzionatamente gravoso sulle
1. È sempre disposta la confisca delle cose costituenti strumento, ovvero prodotto, prezzo o profitto del reato, la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisce reato.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando la cosa appartiene a persona estranea al reato e la fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.
1. La legge può prevedere, con riferimento a figure di delitto tassativamente indicate, che in caso di condanna sia disposta la confisca di denaro, beni o altre utilità di cui il condannato abbia la disponibilità
1. È disposto lo scioglimento delle società o associazioni le quali siano state utilizzate esclusivamente o prevalentemente per la realizzazione di attività delittuose. Il patrimonio che residua dalla liquidazione viene confiscato.
1. Ai fini della confisca, i beni che l'autore del reato abbia intestato fittiziamente a terzi, o comunque possieda per interposta persona, sono considerati come a lui appartenenti.
1. La confisca non pregiudica i diritti dei terzi in buona fede sulle cose che ne sono oggetto.
1. Nei casi di confisca disciplinati da norme particolari si applicano le disposizioni del presente capo, in quanto compatibili. Si applicano in ogni caso le disposizioni poste a garanzia dei terzi estranei al reato.
1. Le restituzioni e il risarcimento dei danni cagionati dal reato sono regolati dalla legge civile.
2. L'obbligo di risarcimento si estende al danno non patrimoniale, che viene determinato dal giudice in via equitativa, con motivazione espressa, tenendo conto della sofferenza cagionata dal reato e della natura dolosa o colposa di questo.
1. La sentenza, anche non definitiva, viene trasmessa:
a) al pubblico ministero ogni volta che questi ne faccia richiesta, o quando il giudice lo ritenga utile per fini di giustizia;
b) al pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni quando i fatti accertati potrebbero essere valutati in vista di eventuali provvedimenti nell'interesse di minori;
c) all'autorità amministrativa competente, quando i fatti accertati riguardano attività sottoposte a controllo di una autorità amministrativa.
2. Fuori dei casi di competenza di altre autorità, con la sentenza di condanna il giudice può impartire al condannato disposizioni volte ad eliminare, per quanto oggettivamente possibile e soggettivamente esigibile, eventuali conseguenze dannose o pericolose per l'interesse pubblico offeso dal reato, non riparabili mediante restituzione o risarcimento.
3. A richiesta del pubblico ministero o della parte interessata, il giudice ordina la pubblicazione della sentenza di condanna, a spese del condannato, qualora ciò costituisca
1. La persona giuridica può essere chiamata a rispondere ai sensi del presente titolo:
a) per delitti dolosi commessi per conto o comunque nell'interesse specifico della persona giuridica, da persona che aveva il potere di agire per la persona giuridica stessa;
b) per i reati commessi nello svolgimento dell'attività della persona giuridica, con inosservanza di disposizioni pertinenti a tale attività, da persone che ricoprono una posizione di garanzia ai sensi dell'articolo 23, comma 2. Sono esclusi i reati commessi in danno della persona giuridica.
2. Ai fini del presente titolo, per persone giuridiche si intendono tutti gli enti, società, associazioni anche non riconosciute, che svolgono attività economica. Sono esclusi lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali e le Autorità indipendenti.
3. Se il fatto è stato commesso nell'ambito di una attività sottoposta alla direzione o controllo da parte di altra persona giuridica, la responsabilità ai sensi del presente titolo si estende alla persona giuridica che esercita la direzione o il controllo, indipendentemente dalle condizioni di cui al comma 2.
1. Alla responsabilità della persona giuridica si applicano le disposizioni dell'ordinamento penale, in quanto compatibili.
1. La responsabilità della persona giuridica non esclude la responsabilità delle persone fisiche che abbiano commesso il reato, e non è esclusa se queste non sono punibili per qualsiasi causa.
2. Nei casi di cui all'articolo 121, comma 1, lettera b), la responsabilità della persona giuridica è indipendente dalla colpevolezza di alcuna persona fisica.
1. La responsabilità della persona giuridica è esclusa se, prima della commissione del reato, era stato adottato ed efficacemente messo in pratica un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo
1. Le sanzioni per la persona giuridica sono:
a) la sanzione pecuniaria;
b) l'interdizione da una determinata attività;
c) l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
d) la pubblicazione della sentenza di condanna.
2. Le sanzioni per la persona giuridica sono disciplinate dalle disposizioni sulle corrispondenti specie di pena, in quanto applicabili. Ad esse non si applica la sospensione condizionale. Si applicano i termini di prescrizione di cui all'articolo 88.
3. La sanzione pecuniaria si applica in qualsiasi caso. La pubblicazione della sentenza di condanna può essere altresì disposta in ogni caso, in aggiunta alla sanzione pecuniaria, o in via esclusiva qualora per il reato commesso sia prevista l'applicabilità di tale tipo di pena in via esclusiva o alternativa. Le altre sanzioni si applicano esclusivamente nei casi previsti dall'articolo 127.
1. L'importo della quota giornaliera di sanzione pecuniaria è da un minimo di 26 euro a un massimo di 5.165 euro.
2. Quando per il reato, cui si ricollega la responsabilità della persona giuridica, sia prevista una pena detentiva, se la legge non dispone diversamente, alla persona giuridica si applica la sanzione pecuniaria equivalente alla sanzione detentiva da tre mesi a due anni, ovvero quella corrispondente ai limiti edittali della pena detentiva prevista, se meno elevati.
1. L'interdizione da una determinata attività ha durata da tre mesi a un anno. Essa concerne l'attività nella quale è stato commesso il reato; può consistere anche nella chiusura totale o parziale di uno stabilimento. L'interdizione viene disposta, in aggiunta alla sanzione pecuniaria, esclusivamente in caso di reato doloso o colposo di particolare gravità:
a) se non sono state eliminate le condizioni di pericolo che hanno dato causa al delitto;
b) se non sono state eliminate le conseguenza dannose o pericolose del reato, eliminabili da parte della persona giuridica;
c) se non sono stati adottati modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
2. L'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione è applicabile alla persona giuridica nei casi di delitto commesso da persona munita di poteri di direzione della persona giuridica o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia funzionale, per il quale sia applicabile all'autore del delitto una pena interdittiva. Se la legge non dispone diversamente, la durata dell'incapacità è da sei mesi a cinque anni. Detta sanzione non si applica se sono state eliminate le conseguenze dannose o pericolose del reato, eliminabili da parte della persona giuridica, e sono stati adottati modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
1. Si applicano alla persona giuridica le disposizioni relative alla confisca. Nei casi in cui sussista la responsabilità della persona giuridica ai sensi del presente titolo, le cose appartenenti alla persona giuridica sono sottoposte al regime delle cose appartenenti all'autore del reato.
1. Fermo quanto disposto dall'articolo 124, l'adozione e attuazione di un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi è condizione necessaria per l'ammissione all'oblazione, in aggiunta alle condizioni di cui all'articolo 87.
1. La sanzione pecuniaria è diminuita:
a) se l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi, e la persona giuridica non ne ha
b) se l'autore del reato ha agito in consapevole violazione di specifiche disposizioni ricevute;
c) se, dopo il fatto, è stato adottato e messo in pratica un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
1. L'accertamento della responsabilità della persona giuridica e l'applicazione delle relative sanzioni sono di competenza del giudice penale».
1. Le pene temporanee si applicano a giorni, mesi, anni. Non si tiene conto delle frazioni di giorno.
1. Quando la legge penale fa dipendere un effetto giuridico dal decorso del tempo, per il computo di questo si osserva il calendario comune.
2. Ogni qualvolta la legge penale stabilisce un termine per il verificarsi di un effetto giuridico, il giorno della decorrenza non è computato nel termine, salvo che per la determinazione dell'età.
1. Le norme penali che prevedono che soggetto attivo di un reato sia il cittadino, si applicano anche all'apolide che abbia la sua residenza o dimora abituale nel territorio dello Stato.
2. Salvo quanto disposto dalle leggi speciali, agli effetti della espulsione dal territorio dello Stato l'apolide che abbia la sua residenza o dimora abituale nel territorio dello Stato è parificato al cittadino.
3. Fino all'emanazione di una legge organica in materia di estradizione, agli effetti della estradizione l'apolide che abbia la sua residenza o dimora abituale nel territorio dello Stato è parificato al cittadino.
1. Salvo quanto stabilito in trattati internazionali in vigore per lo Stato, alla sentenza penale straniera pronunciata per un delitto è dato riconoscimento per tutti gli effetti previsti dal codice penale diversi dall'applicazione della pena.
2. Fino all'emanazione di una legge organica in materia, l'estradizione per l'estero è disciplinata dalle Convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e dagli articoli 696 e seguenti del codice di procedura penale. In assenza di Convenzioni l'estradizione per l'estero non è ammessa se il fatto che forma oggetto della domanda non è previsto come reato dalla legge italiana e dalla legge dello Stato richiedente.
1. Il Governo ridetermina, ad intervalli di tempo non inferiori a cinque anni, il
1. Quando l'aumento o la diminuzione della pena è determinato in maniera autonoma il reato si considera titolo autonomo di reato.
1. Quando più reati unificabili in unico cumulo giuridico ai sensi degli articoli 74 e 75 del codice penale, siano stati giudicati separatamente, si applica l'articolo 671 del codice di procedura penale.
1. Se la sospensione condizionale è stata concessa con più sentenze, al di là dei limiti di cui all'articolo 79 del codice penale, il giudice dell'esecuzione revoca le sospensioni e ordina l'esecuzione della pena.
2. Ai fini della concessione o della revoca della sospensione condizionale della pena, la sentenza di applicazione della pena a richiesta è equiparata alla sentenza di condanna.
1. Gli articoli 53, da 55 a 59, da 61 a 72, 75 e 76 e da 82 a 85, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, e le lettere d) e g) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, nonché tutti i riferimenti a tali articoli che siano contenuti in altre disposizioni di legge.
1. Nei casi di cui all'articolo 85, comma 1, del codice penale, non si applicano le disposizioni che prevedono particolari cause di esclusione dai benefìci previsti dall'ordinamento penitenziario.
2. La semilibertà può essere concessa dopo un periodo minimo di pena espiata pari alla metà di quello stabilito in via generale dalla legge.
3. I benefìci previsti dall'ordinamento penitenziario sono subordinati, qualora ciò sia possibile ed opportuno, all'accettazione, da parte del condannato, di sottoporsi a un programma terapeutico o riabilitativo. Se il condannato si rende gravemente inadempiente agli impegni previsti dal programma accettato, la misura viene revocata.
1. Dopo l'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«Art. 54-bis. - (Liberazione condizionale). - 1. Il condannato a pena detentiva già ammesso al regime di semilibertà, che durante il tempo di esecuzione della pena ha tenuto un comportamento tale da fare ritenere sicuro il suo ravvedimento,
1. I periodi di sottoposizione a custodia cautelare o ad arresti domiciliari si considerano come pena espiata, relativamente al reato o ai reati per i quali la misura cautelare è stata disposta, o a qualsiasi altro reato precedentemente commesso.
2. La durata della custodia cautelare o degli arresti domiciliari, qualora eccedente quella della eventuale pena detentiva, per la parte eccedente si detrae dalla durata delle eventuali pene non detentive, secondo il criterio di ragguaglio di due giorni di pena non detentiva per un giorno di misura cautelare.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alle misure cautelari restrittive della libertà applicate a imputati minori di diciotto anni.
4. La durata della misura cautelare interdittiva si detrae dalla durata della eventuale pena interdittiva, e, per la eventuale parte eccedente, dalla durata di altre
1. La pronuncia sulla sanzione può essere non contestuale alla pronuncia sulla responsabilità dell'imputato, quando il giudice ritiene necessario, per le valutazioni relative alle sanzioni, acquisire ulteriori elementi di prova, o verificare il consenso dell'imputato su determinate misure. In tale caso il giudice, dopo avere letto il dispositivo contenente l'affermazione di responsabilità, rinvia in tutto o in parte la pronuncia sulla sanzione ad una udienza successiva, con ordinanza nella quale sono indicati i temi da trattare.
2. Nell'udienza di rinvio, le parti possono produrre documenti e presentare testi la cui citazione sia stata previamente autorizzata dal giudice. Il giudice ammette le prove esclusivamente in quanto siano rilevanti per le questioni indicate nell'ordinanza di cui al comma 1.
3. Per la prestazione del consenso sui punti indicati nell'ordinanza di cui al comma 1, e per qualsiasi richiesta ai sensi del titolo III del libro I del codice penale, l'imputato ha facoltà di farsi rappresentare da un procuratore speciale.
4. La motivazione sulla responsabilità può essere depositata prima o contestualmente alla motivazione sulla sanzione. I termini per l'impugnazione decorrono in ogni caso dal deposito della motivazione sulla sanzione.
5. I termini stabiliti dalla legge processuale con riferimento alla sentenza si intendono riferiti al momento della pronuncia sulla sanzione.
1. Quando il fatto contestato riguarda attività sottoposte ad autorizzazioni o controlli dell'autorità amministrativa, le attività volte ad eliminare le conseguenze dannose o pericolose sono effettuate previa informazione dell'autorità competente, e in conformità all'autorizzazione amministrativa, se richiesta dalla legge.
2. L'imputato, o la persona giuridica cui sia contestato l'illecito ai sensi del titolo VII del libro I del codice penale, prima dell'apertura del dibattimento di primo grado possono chiedere al giudice delle indagini preliminari un termine fino a sei mesi per realizzare gli adempimenti cui il codice penale condiziona l'esclusione di particolari tipi di sanzione, o l'ammissione all'oblazione. Per adempimenti particolarmente complessi il termine può essere fissato fino a un anno. Il corso della prescrizione è sospeso dalla data della presentazione della domanda a quella della scadenza del termine concesso dal giudice.
1. La morte dell'imputato, avvenuta prima della sentenza definitiva, comporta l'improcedibilità o l'improseguibilità dell'azione penale, salva l'applicazione dell'articolo 129, comma 2, del codice di procedura penale.
1. Le cause di estinzione del reato previste da leggi speciali, applicabili senza che il reato sia stato accertato con sentenza, devono intendersi come condizioni di improcedibilità dell'azione penale.
1. Il comma 2 dell'articolo 129 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«2. Quando dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, o che il fatto non costituisce reato o non è preveduto dalla legge come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere con la formula prescritta, anche qualora sussistano le condizioni per la applicazione dell'oblazione, della prescrizione, ovvero dell'amnistia».
1. Nei casi in cui la legge penale consente la confisca a carico di persona diversa dall'autore del reato, il relativo provvedimento è adottato in contraddittorio con l'interessato, il quale ha facoltà di farsi assistere da un difensore.
1. Si applicano alla persona giuridica chiamata a rispondere ai sensi del titolo VII del libro I del codice penale le disposizioni processuali relative all'imputato.
2. La persona giuridica sta in giudizio per il tramite del suo legale rappresentante o di un procuratore speciale. Non può stare in giudizio per il tramite di persona imputata per il medesimo fatto.
3. Nei confronti della persona giuridica è ammessa la costituzione di parte civile.
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