Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 1314

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1314



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

GALLETTI, D'ALIA, COMPAGNON

Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, recante disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori

Presentata il 6 luglio 2006


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - Il presente progetto di legge intende modificare l'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22. La finalità delle modifiche proposte è quella di estendere il diritto di voto «a tutti» i malati affetti da gravi patologie che sono impossibilitati ad allontanarsi dal proprio domicilio per recarsi alle urne. L'attuale disciplina, in vigore dal 4 gennaio 2006, nel modo in cui essa è formulata, appare assai limitativa della democraticità del diritto di voto. Infatti, vincolando la possibilità di votare a domicilio da parte dei malati alla «dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali», esclude di fatto dal diritto di voto tutti quei cittadini che, pur essendo affetti da gravi malattie (quali tumori in fase terminale, malattie neurodegenerative in fase avanzata eccetera), e quindi ugualmente impossibilitati ad abbandonare il domicilio, non si trovano in una situazione di «dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali».
      Per meglio comprendere e giustificare l'opportunità e la necessità della presente proposta di legge, e di sottolinearne l'importanza, nell'ottica di una maggiore democraticità del diritto di voto, è bene fare alcune considerazioni:

          1) come testimoniano tutte le statistiche epidemiologiche, molte malattie gravi e debilitanti, ad andamento spesso cronico e prolungato, sono in costante aumento. Per le malattie tumorali e neurodegenerative, ad esempio, si stima che si registrerà un netto aumento nei prossimi anni;

 

Pag. 2

          2) rispetto al passato, andiamo sempre più incontro a un significativo prolungamento della sopravvivenza dei malati affetti da patologie invalidanti o debilitanti (tumori, gravi patologie respiratorie, cardiovascolari o epatiche, malattie degenerative, autoimmuni eccetera). Se da un lato questi dati riflettono i progressi della scienza medica, poiché si è riusciti a incidere significativamente sul tasso di mortalità di alcune malattie, è vero altresì che tutto ciò comporterà inevitabilmente l'incremento esponenziale dei malati cronici che necessitano per periodi prolungati di assistenza e cure. In parallelo, si assisterà indubbiamente a un prolungamento delle fasi terminali della vita;

          3) la cura e l'assistenza a domicilio dei malati affetti da gravi patologie in fase avanzata o terminale è in costante aumento grazie anche all'encomiabile contributo di associazioni di volontariato che sostengono in vario modo le équipe di esperti in cure domiciliari (personale medico, infermieristico, assistenti sociali, psicologi eccetera). In linea con quanto già avviene nei più avanzati Paesi comunitari, le prestazioni sanitarie sul territorio e l'assistenza domiciliare in genere, saranno sempre più potenziate nei prossimi anni, anche nell'ottica di una legittima e necessaria tendenza a de-ospedalizzare la tutela della salute e al fine di garantire sempre di più, al malato terminale, quella dignità e quel calore umano che soltanto nel proprio ambiente domestico è possibile percepire in modo ottimale. Di questa dignità fa innegabilmente parte integrante la possibilità di poter esprimere il proprio voto e di sentirsi in tale modo cittadino pienamente titolare dei propri diritti fino al termine della vita.

      Alla luce di tali considerazioni, appare necessario modificare opportunamente l'attuale normativa, estendendo il diritto di voto a tutti i malati che, previa valutazione dell'autorità sanitaria competente, rientrino nelle condizioni sopra citate. In definitiva, l'approvazione della presente proposta di legge rappresenterà un contributo significativo per elevare la qualità democratica del diritto di voto.

 

Pag. 3


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

      «1. Gli elettori affetti da gravi infermità, tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nella predetta abitazione. La valutazione della gravità dell'infermità e della conseguente impossibilità di allontanarsi dall'abitazione è effettuata dal funzionario medico designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, prescindendo dal fatto che l'elettore si trovi o meno in condizione di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicinali».

          b) al comma 3, secondo periodo, le parole da: «rilasciato dal funzionario medico» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «rilasciato dal funzionario medico di cui al secondo periodo del medesimo comma 1 dal quale risulti l'esistenza di una infermità tale da impedire all'elettore la possibilità di recarsi al seggio».


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su