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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 1314 |
1) come testimoniano tutte le statistiche epidemiologiche, molte malattie gravi e debilitanti, ad andamento spesso cronico e prolungato, sono in costante aumento. Per le malattie tumorali e neurodegenerative, ad esempio, si stima che si registrerà un netto aumento nei prossimi anni;
2) rispetto al passato, andiamo sempre più incontro a un significativo prolungamento della sopravvivenza dei malati affetti da patologie invalidanti o debilitanti (tumori, gravi patologie respiratorie, cardiovascolari o epatiche, malattie degenerative, autoimmuni eccetera). Se da un lato questi dati riflettono i progressi della scienza medica, poiché si è riusciti a incidere significativamente sul tasso di mortalità di alcune malattie, è vero altresì che tutto ciò comporterà inevitabilmente l'incremento esponenziale dei malati cronici che necessitano per periodi prolungati di assistenza e cure. In parallelo, si assisterà indubbiamente a un prolungamento delle fasi terminali della vita;
3) la cura e l'assistenza a domicilio dei malati affetti da gravi patologie in fase avanzata o terminale è in costante aumento grazie anche all'encomiabile contributo di associazioni di volontariato che sostengono in vario modo le équipe di esperti in cure domiciliari (personale medico, infermieristico, assistenti sociali, psicologi eccetera). In linea con quanto già avviene nei più avanzati Paesi comunitari, le prestazioni sanitarie sul territorio e l'assistenza domiciliare in genere, saranno sempre più potenziate nei prossimi anni, anche nell'ottica di una legittima e necessaria tendenza a de-ospedalizzare la tutela della salute e al fine di garantire sempre di più, al malato terminale, quella dignità e quel calore umano che soltanto nel proprio ambiente domestico è possibile percepire in modo ottimale. Di questa dignità fa innegabilmente parte integrante la possibilità di poter esprimere il proprio voto e di sentirsi in tale modo cittadino pienamente titolare dei propri diritti fino al termine della vita.
Alla luce di tali considerazioni, appare necessario modificare opportunamente l'attuale normativa, estendendo il diritto di voto a tutti i malati che, previa valutazione dell'autorità sanitaria competente, rientrino nelle condizioni sopra citate. In definitiva, l'approvazione della presente proposta di legge rappresenterà un contributo significativo per elevare la qualità democratica del diritto di voto.
1. All'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli elettori affetti da gravi infermità, tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nella predetta abitazione. La valutazione della gravità dell'infermità e della conseguente impossibilità di allontanarsi dall'abitazione è effettuata dal funzionario medico designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, prescindendo dal fatto che l'elettore si trovi o meno in condizione di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicinali».
b) al comma 3, secondo periodo, le parole da: «rilasciato dal funzionario medico» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «rilasciato dal funzionario medico di cui al secondo periodo del medesimo comma 1 dal quale risulti l'esistenza di una infermità tale da impedire all'elettore la possibilità di recarsi al seggio».
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