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PDL 1045

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1045



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato STUCCHI

Istituzione del Nucleo operativo centrale speciale
di sicurezza della Polizia di Stato

Presentata il 9 giugno 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Qualsiasi struttura, per funzionare in maniera ottimale, deve soddisfare comunque alcuni requisiti.
      Chi è chiamato ad assumere un ruolo di comando, deve essere in grado di sviluppare le caratteristiche e le potenzialità migliori delle risorse umane disponibili, comunicare un senso di autorevolezza, avere doti umane e capacità professionali elevate. Inoltre deve poter motivare le persone, ovvero premiare chi svolge il proprio compito in maniera ottimale. Disattenzione o disinteresse verso chi opera bene, o riconoscimenti concessi «a pioggia», disincentivano, a ragione, le persone capaci e meritevoli.
      Le risorse umane devono essere adeguate alle esigenze e ai compiti di un dato ufficio e chi comanda deve avere anche la possibilità di poter scegliere il personale.
      Una persona può rendere di più o di meno a seconda delle mansioni che le vengono assegnate. Il personale nello svolgimento di un compito non è sempre intercambiabile e crederlo è un errore: le persone non sono tutte uguali.
      Ciascuno ha le proprie caratteristiche e peculiarità che lo rendono unico, e sono queste caratteristiche che devono essere individuate ed utilizzate al meglio.
      Le persone devono inoltre essere psicologicamente adatte ad un ufficio, a taluni uffici soprattutto. La componente psicologica non va mai sottovaluta al fine di prevenire disadattamenti nel tempo. E per taluni uffici, la pubblica amministrazione deve sapere offrire un supporto psicologico costante.
      Oltre a ciò, chi opera per il bene dello Stato, cioè delle nostre comunità, deve essere e deve sentirsi tutelato dalla sua amministrazione, cioè dalla figura apicale di riferimento sino ai massimi livelli.
      Nell'assegnazione di un incarico è auspicabile tenere conto non solamente del rendimento pregresso della persona, ma anche se le sue doti umane e professionali soddisfano le caratteristiche e le necessità
 

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del futuro ufficio: se non fossero questi alcuni dei metri di valutazione, si potrebbero generare seri problemi per la pubblica amministrazione, ovvero per le istituzioni, non solamente in termini di loro ottimale funzionamento e raggiungimento degli obiettivi, ma anche sotto il profilo della credibilità, soprattutto al loro interno. Le istituzioni non possono e non devono essere mal giudicate, a causa di scelte o situazioni inopportune.
      E queste considerazioni devono valere, comunque, quando l'obiettivo è la sicurezza dello Stato e delle sue comunità.

      In materia di sicurezza, di prevenzione e contrasto alla criminalità e al terrorismo, è necessario, a fronte della situazione internazionale, un forte e coordinato impegno da parte delle istituzioni, ovvero delle persone che le rappresentano. Impegno che deve trovare quindi concretezza in adeguate strutture operative.
      Le azioni di prevenzione e contrasto possono essere garantite unicamente con personale ben condotto, altamente specializzato, motivato e remunerato in maniera commisurata al lavoro che deve essere svolto, sia che esso riguardi azioni di intelligence sia che riguardi attività operative.
      In termini di risoluzione di situazioni particolarmente delicate e pericolose, il Nucleo operativo centrale di sicurezza (NOCS) offre questa risposta. Istituito nel 1978, è il reparto di pronto intervento, l'élite della Polizia di Stato, preposto a tutelare per ragioni di sicurezza siti o persone considerate ad alto rischio.
      Il Nucleo, che pur essendo impiegato in operazioni speciali, non è riconosciuto come «specialità» diviene protagonista nel 1982, grazie ad un intervento che permette di liberare il generale americano Dozier, sequestrato dalle Brigate rosse.
      Si ricorda che l'attitudine del reparto ad operare in situazioni di particolare pericolosità ha permesso di impiegare il NOCS in interventi ad alto rischio quali la liberazione di ostaggi o la cattura di latitanti pericolosi. Dal 1978 il NOCS ha compiuto circa 5.000 missioni, catturando 234 latitanti e liberando 323 ostaggi.
      Il reparto è chiamato inoltre a svolgere missioni di protezione e scorta a personalità ad alto rischio, italiane o straniere, in visita in Italia.
      L'attività antiterrorismo, che rimane la vocazione primaria del NOCS, richiede una disponibilità permanente durante tutto l'arco dell'anno. Presso la sede del reparto alcune unità di personale sono mantenute in stand-by, pronte ad intervenire in tempi brevissimi in caso di allarme.
      Il rimanente personale in servizio deve essere costantemente reperibile (ad eccezione di coloro che sono in licenza o in malattia), e in caso di allarme deve potersi ritrovare in sede entro 30 minuti dalla chiamata. Ciò vale tanto per il personale della sezione operativa che per quello della logistica.
      Per raggiungere un livello di preparazione che permetta di diminuire i rilevanti rischi connessi al loro impiego, il personale del NOCS è sottoposto ad allenamenti quotidiani molto intensi, che si avvicinano il più possibile a situazioni di rischio reale, per renderlo atto ad intervenire al meglio in qualsiasi momento e in qualsiasi situazione.
      Obiettivo della presente proposta di legge è di premiare e valorizzare ancora maggiormente la capacità operativa e le risorse umane della Polizia di Stato impiegate nella lotta alla criminalità e al terrorismo.

      La presente proposta di legge intende ricostituire il NOCS come Nucleo operativo centrale speciale di sicurezza, specialità della Polizia di Stato, mantenendone inalterati i compiti e definendone quale ambito operativo il territorio nazionale. L'alta professionalità raggiunta dagli operatori giustifica la scelta di rendere formalmente il NOCS forza di intervento rapido in situazioni di estremo rischio, reparto speciale e specialità della Polizia di Stato.
      Il reparto è posto alle dipendenze del Ministro dell'interno, cioè è sganciato funzionalmente dalla Direzione centrale

 

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della polizia di prevenzione, alla quale spetta il compito di informare il Ministro dell'interno, il Capo della Polizia e il Comandante del NOCS di situazioni che richiederebbero l'intervento del reparto speciale.
      Il NOCS dispone di mezzi propri, anche aeronavali, adeguati ai compiti ad esso attribuiti; questo per garantire al reparto l'operatività in qualsiasi momento, cioè di raggiungere rapidamente il luogo assegnato quale forza di pronto impiego.
      Spetta al Ministro, in considerazione della delicatezza dei compiti propri del NOCS o, in quanto ad esso attribuiti, delle funzioni e dei compiti spettanti allo Stato in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica nonché di coordinamento delle Forze di polizia, decidere direttamente, o delegando il Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, l'impiego del reparto e al suo Comandante l'espletamento dei compiti ed il raggiungimento degli obiettivi.
      Si prevede un aumento della retribuzione per gli operatori del NOCS, che si giustifica in quanto l'importo attuale non è commisurato ai rischi del lavoro.
      Il personale del NOCS che ha prestato servizio nel reparto per almeno cinque anni acquisisce priorità nelle richieste di trasferimento, specialmente laddove la professionalità maturata dall'operatore è una risorsa. Addestrare un operatore del NOCS è un impegno economico considerevole per lo Stato, e il risultato non può e non deve essere sprecato o sottoutilizzato.

      Il Comandante del NOCS è nominato dal Ministro dell'interno, con motivazione espressa nel decreto di nomina, acquisito il parere del Capo della Polizia, ricopre l'incarico per un massimo di cinque anni e non può essere riconfermato, salvo casi eccezionali esplicitati nel decreto di nomina.
      Spetta altresì al Ministro dell'interno stabilire i requisiti psico-fisici necessari per chi desidera fare parte del NOCS, il trattamento economico e la pianta organica del reparto.
      I decreti, i regolamenti, le circolari che abbiano come oggetto il NOCS sono inviati per conoscenza dal Ministro dell'interno alle competenti Commissioni parlamentari.
      Per ragioni di sicurezza, il Ministro può decidere di inviare i decreti, i regolamenti e le circolari, non alle Commissioni di merito, ma al Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato.
      Questa decisione di trasmettere decreti, regolamenti, circolari al Parlamento trova fondamento nel fatto che non è inusuale che ad una legge facciano seguito decreti, regolamenti, circolari ministeriali attuativi o interpretativi della stessa, la cui mancata conoscenza impedisce al Parlamento di comprendere come viene attuato un proprio provvedimento e di verificare se eventuali atti interni dell'amministrazione mantengono inalterato l'obiettivo della legge. Il Parlamento - l'organo che legifera e dispone delle risorse finanziarie per l'organizzazione degli uffici e la realizzazione degli obiettivi delle strutture di competenza statale - deve, infatti, poter conoscere e verificare, quando lo richiede, il risultato della propria azione legislativa: non è solamente un organo di autorizzazione di spesa. Conoscere come e se la legge è stata attuata dagli uffici rientra nelle sue prerogative istituzionali.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il Nucleo operativo centrale di sicurezza del Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale della polizia di prevenzione, è sciolto e ricostituito come Nucleo operativo centrale speciale di sicurezza (NOCS), specialità della Polizia di Stato con specifici compiti antiterrorismo e di intervento in situazioni ad alto rischio. In casi eccezionali, su richiesta dell'Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale, il NOCS può offrire servizi di protezione e scorta a personalità italiane o straniere presenti sul territorio nazionale. Al NOCS sono assegnate risorse umane, materiali e propri mezzi di trasporto, anche aereonavali, adeguati ai compiti da svolgere, e posti nel luogo in cui ha sede il reparto o ad esso più vicini. Il NOCS è posto alle dirette dipendenze del Ministro dell'interno, ovvero, su sua delega, del Capo della Polizia di Stato, ha un Comandante e la sua attività è circoscritta al territorio nazionale.

Art. 2.

      1. Il Ministro dell'interno, acquisito il parere del Capo della Polizia di Stato, nomina, con proprio decreto e con motivazione espressa, il Comandante del NOCS che rimane in carica non oltre cinque anni e che può essere sostituito, con motivazione espressa, qualora il Ministro dell'interno, acquisito il parere del Capo della Polizia di Stato, ne ravvisi la necessità. Non può essere nominato Comandante del NOCS chi ha già ricoperto l'incarico. Deroghe alla presente disposizione possono essere disposte, con motivazione espressa nel decreto di nomina in casi eccezionali, dal Ministro dell'interno acquisito il parere del Capo della Polizia di Stato.

 

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      2. In sede di prima attuazione della presente legge e sino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 3, comma 1, il Nucleo operativo centrale di sicurezza svolge i compiti propri del NOCS.
      3. L'operatore del Nucleo operativo centrale di sicurezza che ha prestato servizio per un periodo di almeno cinque anni e che è stato escluso dal NOCS a seguito della revisione della pianta organica di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), o che, con decorrenza dal 1o gennaio 1990, ha subìto danni fisici che lo rendono permanentemente inabile al servizio nel NOCS, acquisisce una priorità nell'accoglimento della domanda di trasferimento, anche in altre amministrazioni dello Stato.
      4. L'operatore che è stato chiamato a prestare servizio presso altre amministrazioni o organi dello Stato, ai sensi del comma 3, può successivamente inoltrare richiesta al Ministro dell'interno per essere reintegrato nel reparto. Il Ministro, con motivazione espressa, accoglie, rigetta o sospende la richiesta entro trenta giorni dalla data di ricevimento della stessa dandone comunicazione all'interessato. L'accoglimento della richiesta è subordinato alla disponibilità nella pianta organica e al soddisfacimento delle caratteristiche psico-fisiche necessarie per appartenere al NOCS. Qualora la pianta organica del reparto risulti completa, la valutazione è sospesa sino a quando non vi sia la disponibilità. Per esigenze del reparto, il rigetto della domanda non inficia la possibilità di un suo successivo riesame. L'interessato può in qualsiasi momento annullare la richiesta dandone comunicazione al Ministro.

Art. 3.

      1. Con proprio decreto, da emanare entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno determina:

          a) il trattamento economico per il personale del NOCS, che non deve essere

 

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inferiore a quello spettante al personale appartenente al Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica, nonché l'indennità giornaliera per il personale del NOCS impiegato in interventi speciali e addestramenti;

          b) i requisiti, le caratteristiche psico-fisiche, l'età minima per accedere al NOCS e l'eventuale età massima per farne parte nonché i corsi e i brevetti da conseguire, tra i quali anche quelli in lingue estere, e le tipologie di addestramento. Tutti i brevetti e le abilitazioni sono iscritti a matricola e fanno parte del percorso formativo per poter prestare servizio nel NOCS;

          c) la nuova pianta organica del NOCS comprensiva del personale medico e di uno o più psicologi.

      2. I decreti ministeriali, i regolamenti, le circolari e loro eventuali modifiche, che hanno come oggetto le disposizioni di cui alla presente legge, sono tempestivamente trasmesse alle competenti Commissioni parlamentari o, qualora il Ministro dell'interno ne ravvisi l'opportunità, al Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato, di cui alla legge 24 ottobre 1977, n. 801.
      3. Al comma 2 dell'articolo 33 della legge 31 dicembre 2002, n. 289, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nell'ambito delle risorse finanziarie da destinare specificatamente alle Forze di polizia di cui al primo periodo, un milione di euro annui sono destinati all'incentivazione della produttività del personale del Nucleo operativo centrale speciale di sicurezza».
      4. All'articolo 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

          «Il Ministro dell'interno trasmette semestralmente al Comitato parlamentare una propria relazione sull'attività addestrativa e operativa svolta in ambito di antiterrorismo e di protezione e scorta a personalità ad alto rischio. Il Ministro dell'interno provvede altresì a trasmettere

 

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al Comitato parlamentare i decreti, i regolamenti e le circolari che, aventi come oggetto il Nucleo operativo centrale speciale di sicurezza, non ha provveduto ad inviare alle competenti Commissioni parlamentari».

Art. 4.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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