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PDL 1097

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1097



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ROSITANI

Norme in materia di esercizio e di gestione delle case da gioco

Presentata il 13 giugno 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Nelle precedenti legislature a decorrere dagli anni cinquanta molti parlamentari hanno presentato diversi progetti di legge tendenti ad intervenire in una materia alquanto delicata, ma che era giustamente ritenuta meritevole di norme atte a riportare precise regole in un settore che, pur vedendo funzionanti sul territorio nazionale ben quattro case da gioco, non era supportato da alcuna legge che ne prevedesse la presenza e ne dettasse i criteri di controllo della gestione.
      Infatti queste quattro case da giuoco sono operanti, pur in presenza degli articoli 718 e seguenti del codice penale che vietano espressamente il gioco d'azzardo su tutto il territorio nazionale, senza che vi sia una legge che deroghi espressamente - come necessario in materia penale - a questo divieto.
      Per questi motivi - e per gli altri che successivamente illustreremo - nella X legislatura furono presentate alla Camera dei deputati ben dieci proposte di legge che poi la Commissione attività produttive, con un lavoro lungo ed impegnativo, riuscì a trasferire in un testo unificato, frutto di ampie convergenze politiche dovute alla disponibilità ed al contributo dei parlamentari di tutti i gruppi presenti in Commissione, sia di maggioranza che di opposizione.
      Questo risultato, di per sé indicativo di una legge da tutti ritenuta necessaria, deve impegnare il Parlamento a dare una risposta urgente alle problematiche che l'assenza di una norma legislativa solleva in una materia delicata com'è appunto il gioco d'azzardo.
      Questa convinzione maturò nella X Commissione della Camera dei deputati, perché l'approfondimento della materia, attraverso un lavoro di ricerca sulla legislazione vigente nei Paesi europei e negli Stati Uniti, unitamente a verifiche dirette
 

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in loco, ha consentito di percepire con chiarezza i problemi insiti nella paradossale situazione del nostro Paese, unico Stato in Europa privo di una legislazione in materia, ma con alcuni casinò funzionanti!
      A questo punto non possiamo non ricordare come su questo specifico argomento sia stata emanata dalla Corte costituzionale la sentenza n. 152 del 6 maggio 1985, nella quale la Corte dichiara che: «mentre è messa in grado di esaminare per la prima volta profili di legittimità costituzionale che riguardano le case da gioco aperte nel nostro Paese, non può esimersi dal rilevare che la situazione normativa formatasi a partire dal 1927 è contrassegnata da un massimo di disorganicità (...) Si impone quindi la necessità di una legislazione organica che razionalizzi l'intero settore (...)». E conclude: «queste esigenze di organica previsione normativa su scala nazionale (le quali si fanno valere soltanto nell'ipotesi che il legislatore voglia mantenere le deroghe agli articoli 718 e 722 del codice penale), vanno soddisfatte in tempi ragionevoli, per superare le insufficienze e disarmonie delle quali si è detto».
      Da questo preciso e chiaro richiamo della Corte costituzionale discende, in modo inequivocabile, onorevoli colleghi, che, non avendo il Parlamento ottemperato nei tempi ragionevoli (sono già trascorsi quasi quattordici anni), alla predisposizione di una «organica previsione normativa su scala nazionale» - alla cui approvazione è strettamente correlata, secondo la Corte costituzionale, la possibilità di mantenere le deroghe agli articoli 718 e 722 del codice penale - anche le attuali quattro case da gioco sono ormai da ritenersi in un quadro di «insufficienze e disarmonie» legislative non più accettabili in un momento in cui la chiarezza legislativa e la trasparenza delle situazioni sono indispensabili, da parte dei partiti e delle istituzioni (leggi: Ministero dell'interno), in ordine ad una materia delicata come quella in questione. Anche successivamente la Consulta, con la sentenza n. 291 del 25 luglio 2001 ha riaffermato, sulla scia della precedente sentenza n. 152 del 1985, la necessità, ora improrogabile, di un'organica disciplina della materia, su scala nazionale, per armonizzare la normativa di settore al quadro costituzionale.
      Dalla necessità di regolamentare l'esistente e di sopperire all'assenza di una legislazione in grado di affrontare le problematiche del settore, si è mossa la X Commissione a decorrere dalla X lagislatura, per pervenire ad un testo unificato che si pone l'ambizioso obiettivo di predisporre una nuova regolamentazione per moralizzare il settore.
      Riteniamo, infatti, che non si possa affrontare una materia tanto delicata ponendoci solo il problema di mettere al riparo la situazione esistente dai divieti del codice penale, attraverso l'approvazione di una organica normativa su scala nazionale, ma anche quello di dare una risposta ai problemi morali e politici che la enorme diffusione del gioco d'azzardo sul territorio nazionale pone a tutti.
      Riteniamo inoltre che, per le ripercussioni economiche e sociali, oltre che morali (che sono indubbiamente di grande valenza per i credenti), che il gioco d'azzardo ha, il Parlamento sia obbligato ad un intervento legislativo che sia finalizzato e che porrebbe fine anche a gran parte delle problematiche delle cosiddette «bische clandestine», che sono una realtà fortemente diffusa su tutto il territorio nazionale e che sono in grado di manovrare, come risulta dalle ricerche non solo di tipo giornalistico ma anche di istituti di ricerca nazionali, diverse migliaia di miliardi di lire, somme che vengono gestite, normalmente, dalla criminalità organizzata e reimpiegate in attività criminose di valenza penale molto più grave (droga, usura, ricettazione, eccetera) rispetto al gioco d'azzardo clandestino.
      È noto infatti come le bische clandestine siano anche, per la delinquenza di piccolo-medio spessore, non solo uno strumento di finanziamenti di altre attività illecite, ma anche un mezzo di corruzione e di ricatto che consente di avvicinare, «spennare» e poi ricattare personaggi importanti e insospettabili della vita pubblica
 

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ai vari livelli locali, ottenendo quindi omertà e coperture nell'apparato pubblico, attraverso le quali, spesso, si costruiscono carriere criminali di grosso livello.
      È convinzione del proponente che una presenza adeguata su tutto il territorio nazionale di case da gioco pubbliche, private e controllate in base ad una normativa rigorosa come quella della presente proposta di legge, ridurrebbe drasticamente - anche se non si avrebbe una loro eliminazione totale - il fenomeno delle bische clandestine.
      Si sottolinea questa prioritaria necessità di trasparenza e di moralizzazione di un settore come il gioco d'azzardo, fenomeno largamente presente in tutti gli strati sociali del nostro Paese e tenacemente sostenuto dallo stesso Stato in molti suoi aspetti («gioco del lotto», che si rivolge peraltro proprio ai meno abbienti con probabilità di vincita decine di volte inferiori che non alla roulette; «corse dei cavalli», dove si puntano liberamente anche cifre enormi con scarsissimi controlli sulla regolarità delle corse a garanzia dei giocatori; e via via a tutti gli altri, dal totocalcio all'enalotto ed alle varie lotterie, tanto che possiamo ritenere non infondata l'accusa di chi dice: «Stato biscazziere!»), ciononostante si ritiene, proprio sulla base degli accertamenti ed anche delle verifiche fatte in loco da alcuni deputati della X Commissione della Camera dei deputati nella X legislatura, di poter sfatare l'idea della presenza di fenomeni negativi come droga, prostituzione e mafia all'interno dei quattro casinò esistenti.
      Vi sono certamente stati episodi di corruzioni e ruberie, ma sono riconducibili non alla struttura in sé, ma alla presenza di alcuni (fortunatamente pochi!) croupier disonesti, spesso in accordo con amministratori locali corrotti: ma questo, onorevoli colleghi, è stato reso possibile proprio da una precisa responsabilità del Governo e del Parlamento che sino ad oggi non hanno ritenuto di intervenire per regolamentare, con norme di legge adeguate, la presenza e la gestione di strutture nelle quali ogni giorno passano cifre enormi, tali sicuramente, in mancanza di severe regole, da «indurre in tentazione» i più sensibili a questo tipo di «sirena».
      Certamente le case da gioco sono strutture fortemente promozionali per il turismo e quindi la loro localizzazione può portare con sé (od anche aumentarli considerevolmente se già presenti) quei fenomeni negativi che sono tipici dei centri a forte sviluppo turistico; questo non può impedirci di regolamentare il settore ma deve semmai obbligare, come è stato fatto nella presente proposta di legge, a tenere ben evidente il problema al momento della indicazione delle sedi ove localizzare le nuove case da gioco.
      Ma vi sono anche, onorevoli colleghi, precisi motivi di ordine economico e sociale a sostegno della necessità di regolamentare, con una adeguata presenza su tutto il territorio nazionale, le case da gioco.
      Come tutti sappiamo, dal 1 gennaio 1993 si ha la possibilità di circolare liberamente, non solo come persone ma anche come capitali, tra i vari Stati. Ebbene, il nostro Paese in questo settore si presenta con solo quattro case da gioco, disposte tutte nel nord del nostro territorio, mentre è circondato da ben 346 case da gioco presenti negli altri Paesi europei.
      Se pensiamo che, già ora, noi siamo i migliori clienti dei casinò europei (si organizzano voli aerei appositi verso Malta, Nizza, Montecarlo, eccetera) cosa succederà, sul piano economico-finanziario, in futuro?
      È ipotizzabile che si possa continuare a mantenere una tale disparità, rispetto agli altri Paesi europei, sia nel numero che nella localizzazione su scala nazionale, facendo mancare uno strumento promozionale come questo alla nostra industria turistica rispetto a quella di altri Paesi nostri concorrenti? Io penso di no!
      Ma vi è, a nostro parere, dal punto di vista economico-sociale anche un altro motivo che ci spinge a presentare la presente proposta di legge.
      Infatti, come già detto, le case da gioco sono strutture fortemente promozionali per il turismo, per cui si ritiene che la loro
 

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localizzazione possa essere positivamente utilizzata per un più adeguato sviluppo di aree turistiche che necessitano di ulteriori incentivazioni. In effetti, l'esperienza europea dimostra che, normalmente, esse sono localizzate in centri turistici medio-piccoli perché, oltre ad un riequilibrio territoriale, consentono maggiori possibilità di controllo dal punto di vista dell'ordine pubblico rispetto ai centri turistici più congestionati.
      Onorevoli colleghi, la proposta di legge, che riproduce quella già presentata nella XIII (atto Camera n. 721) e nella XIV legislatura (atto Camera n. 673), risponde completamente alle problematiche sottolineate dalla Corte costituzionale prima nella ricordata sentenza n. 152 del 1985, e quindi nella sentenza n. 291 del 2001, in quanto regolamenta in modo organico su scala nazionale:

          1) l'esistenza delle quattro case da gioco già presenti sul territorio, riconducendole, nei tempi e nei modi più consoni, ad una normativa di legge comune per tutto il settore (articolo 1);

          2) l'indicazione delle nuove case da gioco, con il coinvolgimento di tutte le regioni attraverso la previsione di ambiti territoriali comprendenti una o più regioni, in modo da rendere la localizzazione dei nuovi casinò la più equilibrata possibile dal punto di vista del territorio, del numero degli abitanti e delle caratteristiche socio-economiche degli ambiti regionali interessati (articolo 1);

          3) l'indicazione delle nuove localizzazioni che in sede di prima applicazione, è fatta direttamente per legge (trattandosi di una deroga al codice penale, quindi di competenza del Parlamento), ma con previsione di intervento della regione nelle fasi successive (articolo 1);

          4) la gestione, che viene affidata in concessione, da parte dei comuni destinatari dell'autorizzazione, esclusivamente a società private ma con un forte controllo del Ministero dell'interno attraverso l'istituzione e con la previsione per legge di incisivi controlli sulla proprietà e altro (articoli 4 e 5); con questa scelta viene fatta chiarezza tra il ruolo del comune concedente ed il momento gestionale, in quanto il comune eserciterà esclusivamente compiti di controllo sull'attività di gestione (unitamente all'istituendo Comitato per il coordinamento e la vigilanza (articolo 9), per cui non vi sarà alcuna compromissione tra amministratori locali controllori-controllati (vedi frequenti casi di corruzione avvenuti nei nostri casinò a gestione pubblica), realizzando quindi la massima trasparenza;

          5) criteri di gestione molto precisi e severi che, con l'accoglimento di suggerimenti di esperti del settore, consentono di addivenire ad una gestione formalmente e sostanzialmente corretta, impedendo o rendendo molto improbabile fatti penalmente perseguibili (articoli 6 e 13);

          6) una equa ripartizione degli utili che, coinvolgendo direttamente un ampio numero di enti locali, tutte le regioni (e, attraverso esse, tutti i comuni italiani), nonché il Ministero dell'interno, consente quella perequazione, in tema di distribuzione dei proventi, che la Corte costituzionale richiama in modo preciso nella sua sentenza (articolo 7); questo darà la possibilità di portare nelle casse pubbliche (dello Stato, delle regioni e dei comuni) alcune centinaia di miliardi di lire all'anno, cosa che in questo momento di difficoltà per la finanza pubblica è certamente importante. Verrà, inoltre, rilanciata l'attività turistica di importanti aree del Paese, con notevoli benefìci per l'occupazione diretta (le quattro case da gioco esistenti hanno circa 2.600 dipendenti!) e indotta in questo settore determinante per l'economia della nostra Nazione;

          7) norme molto severe per un controllo permanente sulla gestione, attraverso l'istituzione presso il Ministero dell'interno di un Comitato per il coordinamento e la vigilanza (articolo 9), e di un nucleo speciale di polizia (polizia dei giochi), alle dipendenze di una istituenda Direzione centrale per il controllo degli ippodromi e delle case da gioco (articolo 12).

 

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      Il complesso di queste norme è certamente l'unica risposta valida per fare sì che le case da gioco non possano in alcun modo essere utilizzate per attività che potrebbero essere motivo di forte preoccupazione, come riciclaggio di denaro sporco, tentativi di penetrazione mafiosa o camorristica nella gestione, eccetera.
      Per quanto attiene il numero delle case da gioco da ammettere all'esercizio, è da ricordare la necessità costituzionale di una equilibrata presenza su tutto il territorio nazionale, per cui il numero di dodici nuove autorizzazioni è da ritenere accettabile.
      Un esempio illuminante per valutare questo aspetto può venire dall'Austria che, pur avendo meno abitanti ed anche meno potenziale economico della Lombardia, ha sul proprio territorio oltre una decina casinò!
      Certo la localizzazione delle nuove case da gioco, specialmente in aree già ad alto tasso di criminalità e quindi con possibili effetti incentivanti dovuti alla sua presenza, richiede una particolare attenzione, per cui su questo aspetto, come su tutta la materia, il Ministero dell'interno, che nel passato ha brillato - inspiegabilmente per
certi versi, comprensibilmente per altri - per l'azione frenante della sua struttura burocratica, dovrà dare un contributo doveroso, essenziale e determinante.
      Onorevoli colleghi, a conclusione di questa relazione, vogliamo sottolineare nuovamente l'esigenza e l'urgenza di approvare in tempi rapidissimi una moderna e severa legislazione in materia:

          a) per adeguare il nostro Paese agli altri Stati di diritto;

          b) per essere presenti in Europa in una situazione analoga a quella degli altri Paesi;

          c) per dare rigorosi strumenti di controllo oggi inesistenti.

      Insomma, per fare un'opera di trasparenza e di moralizzazione in un settore in cui questi aspetti sono estremamente necessari, ma sino ad oggi inesistenti!

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione di nuove case da gioco).

      1. Al fine di regolamentare il gioco d'azzardo e di contrastare il gioco non autorizzato, nonché di garantire all'industria turistica nazionale condizioni analoghe a quelle degli altri Stati membri della Unione europea, possono essere istituite sul territorio nazionale nuove case da gioco in deroga agli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale.
      2. In sede di prima applicazione della presente legge sono istituite nuove case da gioco, nell'ambito di un territorio comprendente una o più regioni, secondo quanto previsto nella tabella A allegata alla presente legge. Alla scadenza del termine di cui al comma 3 dell'articolo 2, o per revoca o decadenza disposta a qualsiasi titolo, la regione o le regioni interessate possono proporre al Ministero dell'interno l'istituzione di una casa da gioco in una sede diversa rispetto a quella indicata nella presente legge.
      3. Il Ministro dell'interno con proprio decreto, provvede a integrare la tabella A allegata alla presente legge.
      4. Le case da gioco di Venezia, Sanremo, Saint Vincent e Campione d'Italia proseguono l'attività sulla base dei titoli di istituzione e di esercizio in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 8.

Art. 2.
(Autorizzazione).

      1. La domanda di autorizzazione alla apertura di una casa da gioco presentata da parte dei comuni indicati nella presente legge deve essere deliberata, entro quattro mesi dalla data della sua entrata in vigore,

 

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dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi membri, e deve essere inoltrata all'autorità competente al rilascio di cui al comma 2, corredata da una relazione illustrativa della rispondenza delle strutture e della vocazione turistica del relativo territorio sotto il profilo storico, ambientale ed economico.
      2. Sulla base dell'istanza di cui al comma 1, il Ministro dell'interno, d'intesa con la regione o la provincia autonoma interessata, provvede al rilascio dell'autorizzazione all'apertura della casa da gioco.
      3. L'intesa di cui al comma 2 deve essere raggiunta entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data della richiesta del Ministro dell'interno, decorso inutilmente il quale si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
      4. L'autorizzazione rilasciata dal Ministro dell'interno ha durata trentennale. A domanda, può essere rinnovata per successivi periodi di dieci anni.
      5. Per le quattro case da gioco esistenti le autorizzazioni rinnovate, dopo la scadenza di quelle in corso, hanno la durata di cui al comma 4.

Art. 3.
(Sospensione e revoca dell'autorizzazione).

      1. Il Ministro dell'interno, in caso di violazione delle disposizioni della presente legge o del regolamento di attuazione di cui all'articolo 13, nonché per ragioni attinenti alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica, sentito il Comitato di cui all'articolo 9, può, con proprio decreto, sospendere e, nei casi più gravi, revocare, l'autorizzazione di cui all'articolo 2, anche su proposta delle regioni interessate.
      2. Qualora la sospensione dell'autorizzazione sia dovuta a violazione di disposizioni della presente legge o del regolamento di attuazione di cui all'articolo 13 da parte del gestore, il Ministro dell'interno, sentito il presidente o i presidenti

 

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delle regioni interessate, nomina un commissario per la gestione ordinaria.
      3. L'autorizzazione non può essere nuovamente rilasciata al comune cui è stata revocata prima che sia decorso un periodo di tempo di dieci anni.

Art. 4.
(Concessione).

      1. L'esercizio e la gestione delle case da gioco sono affidati in concessione dal comune a soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 5, attraverso un'apposita gara pubblica internazionale indetta dal comune sulla base del capitolato generale di cui all'articolo 6.
      2. Il provvedimento di concessione è rilasciato dal comune ai soggetti vincitori della gara che sottoscrivono la convenzione che regola i loro rapporti con il comune.
      3. Il soggetto titolare della concessione esercita e gestisce direttamente la casa da gioco in osservanza del capitolato generale di cui all'articolo 6 e della convenzione di cui al comma 2 del presente articolo e non può, salvo espresse autorizzazioni del comune e del Ministro dell'interno, cedere ad altri la concessione o delegare ad altri l'esercizio o la gestione, salvo che per servizi non riguardanti l'attività di gioco.
      4. Dei tre componenti del collegio dei sindaci revisori, uno viene nominato dal comune, con funzioni di presidente, ed uno viene nominato dalla regione.
      5. Entro il 31 gennaio di ogni anno i soggetti titolari della concessione trasmettono al comune e al Ministero dell'interno il bilancio di esercizio della casa da gioco relativo all'anno precedente.
      6. La concessione ha la durata massima di dieci anni e può essere rinnovata, anche più di una volta, per una durata di dieci anni.
      7. In casi eccezionali, e previa autorizzazione del Ministro dell'interno, il comune può provvedere direttamente, anche per periodi limitati, all'esercizio e alla gestione della casa da gioco in economia o

 

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mediante la creazione di un'azienda autonoma speciale.
      8. Ciascun soggetto iscritto all'albo di cui all'articolo 5 non può essere titolare di più di tre concessioni per l'esercizio e la gestione di case da gioco su tutto il territorio nazionale.
      9. Per la casa da gioco di Saint Vincent il rinnovo della concessione per la gestione è approvato dal presidente della giunta regionale sulla base di una specifica normativa adottata dal consiglio della Valle che tenga conto dei princìpi generali della presente legge e del parere del Comitato di cui all'articolo 9.

Art. 5.
(Albo nazionale dei gestori delle case da gioco).

      1. Presso il Ministero dell'interno è istituito l'albo dei soggetti aventi i requisiti per l'esercizio e la gestione delle case da gioco, di seguito denominato «albo».
      2. All'albo possono essere iscritte società di diritto privato, aventi sede legale nel territorio nazionale, anche con partecipazione di capitale di soggetti appartenenti ad altri Stati europei.
      3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità ed i requisiti per l'iscrizione all'albo nonché i casi di cancellazione dal medesimo.
      4. Per l'iscrizione delle società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata all'albo, le azioni o quote delle società devono essere rese nominative. Qualsiasi trasferimento di azioni o di quote a titolo oneroso o gratuito, o qualsiasi divisione devono essere preventivamente autorizzati dal Ministro dell'interno, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. Analogamente si provvede per la costituzione di pegni o vincoli di ogni genere sulle azioni o sulle quote.
      5. Ai soggetti iscritti all'albo si applica l'articolo 10 della legge 31 maggio 1965,

 

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n. 575, e successive modificazioni, nonché le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
      6. Non possono essere iscritti all'albo i soggetti ai quali è stata vietata la partecipazione alla conduzione di case da gioco nella Unione europea o in altri Paesi esteri.

Art. 6.
(Capitolato generale).

      1. Il Ministro dell'interno, su proposta del Comitato di cui all'articolo 9, predispone il capitolato generale contenente le modalità per la gara pubblica di cui all'articolo 4, precisando inoltre:

          a) le garanzie che il comune è tenuto a richiedere al concessionario, che deve presentare adeguate fidejussioni bancarie;

          b) i requisiti morali, professionali e le condizioni economiche che il concessionario deve possedere;

          c) la percentuale minima e massima di utile lordo a favore del concessionario, da determinare in relazione alle caratteristiche specifiche di ogni singola casa da gioco;

          d) la percentuale minima sui proventi lordi del gestore da destinare ad iniziative promozionali ed a manifestazioni di alto interesse culturale e sociale, che devono essere indicate in modo analitico;

          e) le ipotesi di revoca della concessione, senza titolo al risarcimento del danno, quando il concessionario perde le qualità necessarie per mantenere la concessione, ovvero viola le condizioni previste dalla concessione.

Art. 7.
(Ripartizione dei proventi).

      1. I proventi della casa da gioco, al netto della percentuale spettante al gestore

 

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e degli oneri di cui all'articolo 6, sono ripartiti nel modo seguente:

          a) il 50 per cento al comune sede della casa da gioco, con vincolo di destinazione ad investimenti nel settore turistico e nel campo sociale, destinando con apposita convenzione il 20 per cento ai comuni limitrofi e ad associazioni pubbliche e private operanti sul loro territorio, con finalità istituzionali, culturali e sociali;

          b) il 50 per cento alle regioni interessate, al Ministero dell'interno e agli enti locali con la seguente finalità:

              1) per le regioni, di promozione turistica e per il finanziamento delle imprese turistiche e degli esercenti attività professionali connesse al turismo di cui alla legge 29 marzo 2001, n. 135;

              2) per il Ministero dell'interno, per il finanziamento delle spese di funzionamento del Comitato di cui all'articolo 9 e del nucleo tecnico-amministrativo di cui all'articolo 12, comma 5;

              3) per gli enti locali, secondo quanto previsto dalla legge 31 ottobre 1973, n. 637, e successive modificazioni, e per finalità di carattere sociale e culturale.

      2. Per la suddivisione dei proventi di cui al comma 1, lettera b), numero  1), il Ministro dell'interno stipula con le regioni interessate apposita convenzione.
      3. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le case da giuoco di Sanremo e di Venezia concorderanno con il Ministro dell'interno le modalità di ripartizione delle entrate lorde di cui al presente articolo.
      4. Per la casa da gioco di Saint Vincent resta in vigore quanto previsto dalle norme applicative del quinto comma dell'articolo 50 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4.
      5. Per la casa da gioco di Campione d'Italia rimane in vigore la normativa vigente per quanto concerne il riparto dei proventi.

 

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Art. 8.
(Controlli).

      1. Al fine di esercitare i necessari controlli sull'esercizio e sulla gestione delle case da gioco, i comuni istituiscono servizi ispettivi secondo un apposito regolamento deliberato dal consiglio comunale.
      2. Il regolamento comunale di cui al comma 1, sulla base dei criteri fissati con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Comitato di cui all'articolo 9, stabilisce come parte integrante della convenzione di cui all'articolo 4, comma 2, le forme e le modalità per lo svolgimento dei controlli da parte dei servizi ispettivi.
      3. Per quanto attiene la casa da gioco di Saint Vincent, i controlli sull'esercizio e sulla gestione sono istituiti dalla regione Valle d'Aosta, nell'ambito di criteri fissati dal decreto del Ministro dell'interno previsto dal comma 2.

Art. 9.
(Comitato per il coordinamento e la vigilanza).

      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero dell'interno è istituito il Comitato per il coordinamento e la vigilanza delle attività previste dalla presente legge, di seguito denominato «Comitato». Esso ha anche compiti di indirizzo e coordinamento della Direzione centrale e del nucleo speciale di polizia di cui all'articolo 12.
      2. Il Comitato è costituito con decreto del Ministro dell'interno ed è composto da due rappresentanti del Ministero dell'interno, da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'economia e delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale, dal responsabile del nucleo speciale di polizia di cui all'articolo 12, da quattro rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dal presidente dell'albo nazionale dei

 

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croupier di cui all'articolo 10, e dai rappresentanti delle associazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore.
      3. Per l'esame dei problemi relativi ad una singola casa da gioco, alle sedute del Comitato deve partecipare il presidente della regione nel cui ambito si trova la casa da gioco, o un suo delegato.

Art. 10.
(Albo nazionale dei croupier).

      1. Presso il Ministero dell'interno è istituito un albo nazionale degli impiegati tecnici delle case da gioco (croupier), con articolazione territoriale corrispondente alla distribuzione delle case da gioco istituite ai sensi dell'articolo 1.
      2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della categoria, stabilisce, con proprio decreto, i criteri, i requisiti e le modalità di iscrizione all'albo di cui al comma 1 e di cancellazione dal medesimo, nonché i casi di incompatibilità.
      3. Il trattamento economico e normativo e le mansioni dei croupier sono definiti attraverso un apposito contratto collettivo nazionale di lavoro, con possibilità di articolazione aziendale, da stipulare fra i Ministeri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore e gli organi preposti alla tenuta dell'albo nazionale dei croupier.

Art. 11.
(Case da gioco su navi).

      1. All'articolo 25 della legge 11 dicembre 1984, n. 848, le parole: «oltre lo stretto di Gibilterra e il Canale di Suez» sono sostituite dalle seguenti: «fuori dalle acque territoriali verso Paesi esteri».

      2. Per l'esercizio e la gestione delle case da gioco su navi passeggeri battenti bandiera

 

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italiana, in navigazione fuori dalle acque territoriali verso Paesi esteri, le società armatoriali interessate richiedono apposita autorizzazione al Ministro dell'interno, che la rilascia d'intesa con il Ministro dei trasporti.
      3. Possono altresì operare case da gioco su navi di grandi dimensioni operanti per il trasbordo passeggeri sui laghi Maggiore, di Como e di Garda.
      4. I croupier delle case da gioco operanti su navi battenti bandiera italiana sono soggetti, per quanto riguarda il trattamento economico e normativo e le mansioni, ad uno specifico contratto stipulato tra i Ministri competenti, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'ambito delle case da gioco e gli organi preposti alla tenuta dell'albo nazionale dei croupier.

Art. 12.
(Polizia dei giochi).

      1. Nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di cui all'arrticolo 4, della legge 1 aprile 1981, n. 121, è istituita la Direzione centrale per il controllo degli ippodromi e delle case da gioco.
      2. La Direzione centrale di cui al comma 1 istituisce un nucleo speciale di polizia composto da personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza con compiti di prevenzione, di polizia giudiziaria e di informazione per il controllo degli ippodromi, delle case da gioco e di tutti i giochi autorizzati.
      3. Al fine dei controlli di cui al comma 2, nonché dell'esercizio dell'azione penale contro il gioco d'azzardo clandestino, la Direzione centrale di cui al comma 1, secondo gli indirizzi del Comitato ed avvalendosi del nucleo speciale di polizia di cui al comma 2:

          a) ispeziona tutti i locali di cui si svolge il gioco d'azzardo autorizzato ed i locali in cui vengono fabbricate, vendute e

 

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distribuite le attrezzature per il gioco, sequestrando e asportando attrezzature e documenti per i fini di indagine e accertamento;

          b) verifica per conto degli organi preposti alla tenuta dell'albo le qualifiche e le qualità morali di tutti i soci e amministratori delle società richiedenti l'iscrizione all'albo medesimo;

          c) tiene sotto osservazione e controllo anche dal punto di vista fiscale tutti i soci e amministratori delle società che gestiscono case da gioco, nonché tutti i soggetti comunque coinvolti, in maniera diretta o indiretta, nella gestione di case da gioco, nell'attività di scommessa negli ippodromi o in qualunque altra struttura ove si eserciti il gioco di azzardo.

      4. Le notizie sui frequentatori delle case da gioco comunque acquisite attraverso i controlli di cui al presente articolo non possono in alcun modo essere utilizzate a fini fiscali nei confronti dei frequentatori stessi.
      5. Il nucleo speciale di polizia di cui al comma 2 è affiancato da un nucleo tecnico-amministrativo incaricato del controllo e della verifica del regolare svolgimento dei giochi consentiti, dei bilanci e dei libri sociali e contabili della società concessionaria, anche per gli effetti di cui al comma 3. Il nucleo tecnico-amministrativo ha libero accesso presso tutte le case da gioco e a qualsiasi dato contabile o amministrativo ritenuto necessario.

Art. 13.
(Regolamento di attuazione).

      1. Il Ministro dell'interno, sentito il Comitato, emana, con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il relativo regolamento di attuazione.

      2. Il regolamento di attuazione deve prevedere in particolare:

          a) disposizioni volte a garantire la tutela dell'ordine pubblico, con particolare

 

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riferimento alla disciplina dell'accesso dei giocatori, prevedendo la facoltà del gestore di non ammettere, a sua discrezione, soggetti ritenuti non desiderati;

          b) specie e tipi di giochi e loro regolamentazione;

          c) i giorni in cui, per speciali ricorrenze o festività, è fatto divieto di esercitare il gioco;

          d) disposizioni particolari sui criteri della gestione e del controllo all'interno della casa da gioco, prevedendo l'utilizzazione, da parte anche del personale di cui all'articolo 8, di sistemi di controllo a mezzo video o forme analoghe, esclusivamente sui tavoli, con modalità da definire nel contratto collettivo nazionale di lavoro di cui all'articolo 10, comma 3;

          e) l'autorizzazione ai soggetti titolari della concessione per l'esercizio e la gestione delle case da gioco allo svolgimento di operazioni di anticipazione e cambio assegni, da praticare con un tasso di interesse non superiore al tasso legale, riconoscendo esclusivamente ad essi la possibilità di esercitare l'azione di recupero in deroga a quanto previsto dall'articolo 1933 del codice civile. Il rilascio di tale autorizzazione può essere delegato, con le modalità di cui al comma 1, ad uno degli istituti di credito di interesse nazionale, prevedendo l'apertura nei locali della casa da gioco di un apposito sportello.

Art. 14.
(Norme comuni).

      1. È vietato l'accesso ai locali della casa da gioco ai minori di anni diciotto e ai residenti nel comune sede della casa da gioco. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 13 può prevedere ulteriori casi di divieto di accesso per soggetti che si trovino in specifiche condizioni soggettive ostative.

 

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      2. Agli effetti giuridici e della vigilanza i locali della casa da gioco sono considerati pubblici.
      3. Alle case da gioco si applica la disposizione di cui alla tariffa 6 del decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni.

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Tabella A
(articolo 1)

REGIONI, AREE REGIONALI E LOCALIZZAZIONI DELLE CASE DA GIOCO

REGIONI

Comuni sede di
casa da gioco
Unica o in
alternanza
periodica
Esistenti

Piemonte
Liguria

Acqui Terme
Sanremo

1
-

-
1

Valle d'Aosta

Saint-Vincent

-

1

Trentino-Alto Adige
Veneto
Friuli-Venezia Giulia

Merano - Cortina d'Ampezzo
Venezia
Grado - Lignano Sabbiadoro

1
-
1

-
1
-

Lombardia

Campione d'Italia
S. Pellegrino T. Gardone R.

-
1

1
-

Toscana

Bagni di Lucca Montecatini T.

1

-

Emilia-Romagna
Marche
Umbria

Riccione
Salsomaggiore T.

1
-
-

-
-
-

Lazio

Anzio - Rieti

1

-

Abruzzo
Molise
Puglia

Vasto - Polignano a Mare

1

-
-
-

Campania

Sorrento

1

-

Basilicata
Calabria

    
Lamezia Terme

-
1

-
-

Sicilia

Taormina

1

-

Sardegna

Alghero (Quartu S. Elena - Pula)

1

-

    

 

12

4

 

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NOTE ESPLICATIVE ALLA TABELLA DELLE REGIONI, DELLE AREE REGIONALI E DELLE LOCALIZZAZIONI DELLE CASE DA GIOCO

Regioni Piemonte e Liguria:

          Sede unica per il comune di Acqui Terme;

          Conferma della casa da gioco di Sanremo.

Regione Valle d'Aosta:

          Conferma della casa da gioco di Saint-Vincent.

Regioni Trentino-Alto Adige, Veneto e Friuli-Venezia Giulia:

          Conferma della casa da gioco di Venezia;

          scelta tra i comuni di Merano e Cortina d'Ampezzo, da parte del Ministro dell'interno, sentita la regione interessata;

          scelta tra i comuni di Grado e Lignano Sabbiadoro, da parte del Ministro dell'interno, sentita la regione interessata.

Regione Lombardia:

          Conferma della casa da gioco di Campione d'ltalia;

          scelta tra i comuni di Gardone Riviera e San Pellegrino Terme, da parte del Ministro dell'interno, sentita la regione interessata.

Regione Toscana:

          Scelta tra i comuni di Bagni di Lucca e Montecatini Terme, da parte del Ministro dell'interno, sentita la regione interessata.

Regioni Emilia-Romagna, Marche e Umbria:

          Scelta tra i comuni di Riccione e Salsomaggiore Terme, da parte del Ministro dell'interno, sentita la regione interessata.

Regione Lazio:

          Scelta fra i comuni di Anzio e Rieti, da parte del Ministro dell'interno, sentita la regione interessata.

 

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Regioni Abruzzo, Molise e Puglia:

          Scelta fra i comuni di Polignano a Mare e Vasto, da parte del Ministro dell'interno, sentita la regione interessata.

Regione Campania:

          Sede unica per il comune di Sorrento.

Regioni Basilicata e Calabria:

          Sede unica per il comune di Lamezia Terme.

Regione Sicilia:

          Sede unica per il comune di Taormina.

Regione Sardegna:

          Scelta fra i comuni di Alghero e area di Cagliari (Quartu S. Elena-Pula) da parte del Ministro dell'interno, sentita la regione interessata.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge Allegato
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