|
|
CAMERA DEI DEPUTATI
|
N. 1082 |
una gestione della legge n. 431 del 1998, da parte dei Governi che si sono succeduti, assolutamente negativa su due punti chiave: da un lato, gli sgravi fiscali per gli inquilini sono stati riservati (contraddicendo lo spirito e la lettera della legge) solo a quelli che optano per il canale concordato (quindi una minima parte degli aventi diritto); dall'altro, il contributo di sostegno all'affitto si è ridotto ulteriormente a causa delle scelte nefaste operate dalle leggi finanziarie approvate dalla maggioranza che sosteneva il precedente Governo Berlusconi;
l'intervento della Corte costituzionale che ha cancellato le parti più innovative della legge n. 431 del 1998, tra le quali, l'obbligo di dimostrare la regolarità fiscale come condizione per l'esecuzione dello sfratto e l'intervento sul risarcimento del danno.
È quindi, a parere dei proponenti, assolutamente necessario riproporre un intervento legislativo che sciolga i nodi irrisolti della citata legge n. 431 del 1998. La proposta di legge che presentiamo si fonda su tre punti fondamentali:
a) l'obbligo all'affitto attraverso un uso adeguato della leva fiscale;
b) l'abolizione del canale della libera contrattazione dei canoni;
c) il superamento dell'istituto dello sfratto per finita locazione.
A tali punti si aggiunge un intervento in materia fiscale che garantisce a tutti gli inquilini, a prescindere dal tipo di contratto stipulato, il diritto a godere della detrazione fiscale prevista dalla legge.
Ricordiamo che tale proposta di legge interessa una platea di alcuni milioni di famiglie, in gran parte composte da soggetti con redditi medio-bassi e che gli affitti hanno un peso rilevante nell'aumento dell'inflazione.
1. Nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni, gli immobili destinati ad uso abitativo, non adibiti ad abitazione principale del proprietario, non possono rimanere non locati per un periodo superiore a sei mesi.
2. Qualora uno degli immobili di cui al comma 1 rimanga non locato per un periodo di tempo superiore a quello stabilito al medesimo comma 1, la sua rendita catastale è quadruplicata ai fini della determinazione del reddito imponibile per il pagamento delle imposte sui redditi. In tale ipotesi, il contribuente è altresì tenuto a versare per il pagamento dell'imposta comunale sugli immobili un importo doppio rispetto a quello risultante dall'applicazione delle aliquote stabilite dal comune di riferimento.
3. Le disposizioni del comma 2 non si applicano se il contribuente ha offerto in locazione, con le procedure e alle condizioni previste dalla presente legge, al comune nel cui territorio esso si trova, l'immobile non locato.
4. Ai fini del presente articolo, fa fede della effettiva locazione dell'immobile la registrazione del contratto di locazione, i cui estremi devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi nella quale il reddito derivante dal contratto deve essere dichiarato.
1. L'articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è sostituito dal seguente:
«Art. 2. - (Modalità di stipula e di rinnovo dei contratti di locazione). - 1. Le
2. All'articolo 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, le parole: «e alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 3 del medesimo articolo» sono soppresse;
b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
«6-bis. Per i casi di morosità del conduttore si applicano le disposizioni di cui all'articolo 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392».
3. L'articolo 6 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è sostituito dal seguente:
«Art. 6. - (Rilascio degli immobili). - 1. Qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 3 della presente legge, il giudice competente ai sensi dell'articolo 26, primo comma, del codice di procedura civile, fissa il giorno dell'esecuzione entro il termine di sei mesi, salvo i casi di cui al comma 2.
2. Per i conduttori, con reddito familiare inferiore al limite di permanenza in un alloggio di edilizia residenziale pubblica, aumentato di un terzo qualora sia presente un anziano ultrasessantacinquenne, ovvero uno o più minori, ovvero uno o più portatori di handicap con in
4. L'articolo 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è sostituito dal seguente:
«Art. 8. - (Agevolazioni fiscali). - 1. Il reddito imponibile derivante al proprietario dai contratti stipulati o rinnovati ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 della presente legge, a seguito di accordo definito in sede locale e nel rispetto dei criteri indicati dal decreto di cui al comma 2 dell'articolo 4, ovvero nel rispetto delle condizioni fissate dal decreto di cui al comma 3 del medesimo articolo 4, determinato ai sensi dell'articolo 37 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è ulteriormente ridotto del 50 per cento. Per i contratti di cui al primo periodo, il corrispettivo annuo ai fini della determinazione della base imponibile per l'imposta proporzionale di registro è assunto nella misura minima del 50 per cento.
2. Gli enti locali possono stipulare convenzioni con enti pubblici, con società di natura privata e con altri soggetti pubblici e privati nelle quali, a fronte di ulteriori interventi agevolativi di riduzione dell'ICI praticata, anche al di sotto dell'aliquota prevista per il settore in locazione, sono definiti importi di canone ricompresi nella fascia prevista dagli accordi in sede locale, di cui al comma 1 dell'articolo 2, in relazione a conduttori con reddito non superiore al limite stabilito per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica. A tale fine, il reddito imponibile del locatore, derivante dai contratti stipulati o rinnovati sulla base delle convenzioni citate, è ulteriormente ridotto del 30 per cento».
5. All'articolo 10 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Le detrazioni di cui al comma 1 si applicano a prescindere dalla tipologia del contratto stipulato».
1. Ai contratti stipulati o rinnovati sulla base di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, nel testo previgente alla data di entrata in vigore della presente legge, con l'accordo delle parti, si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 2 della medesima legge n. 431 del 1998, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge. In tale caso, il locatore gode degli ulteriori benefìci fiscali previsti dal comma 6-bis dell'articolo 3 della citata legge n. 431 del 1998, introdotto dall'articolo 2, comma 2, lettera b), della presente legge.
2. Il locatore che ha stipulato un contratto di locazione ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, nel testo previgente alla data di entrata in vigore della presente legge, fino alla prima scadenza del medesimo contratto, non ha diritto alle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 37 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
3. Il locatore che ha stipulato un contratto di locazione ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, nel testo previgente alla data di entrata in vigore della presente legge, gode degli ulteriori benefìci previsti dal comma 6-bis dell'articolo 3 della citata legge n. 431 del 1998, introdotto dall'articolo 2, comma 2, lettera b), della presente legge, a decorrere dall'anno fiscale successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.
4. Le grandi proprietà immobiliari private, gli enti assicurativi, gli enti previdenziali privatizzati, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, avviano tavoli di trattative con le organizzazioni sindacali dei conduttori al fine di giungere al rinnovo contrattuale per le unità immobiliari con contratto scaduto o
|