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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 1221 |
1) in alcuni casi non sono esposti i prezzi, ma è unicamente presente un cartellino che indica che la vetrina è in allestimento;
2) molti cartelli fanno genericamente riferimento a un prezzo consigliato, ad una riduzione del prezzo per lo più dal 30 al 70 per cento, e alle caratteristiche del prodotto in merito alla sua «anzianità» e al possibile precedente utilizzo per esposizioni e sfilate;
3) frequente è l'esposizione di sconti sui cartellini dei prezzi, con un prezzo originario barrato, la percentuale di sconto e il conseguente prezzo finale;
4) abbastanza utilizzato è il cartellino con la sola percentuale di sconto e il prezzo;
5) sembra viceversa assente la normale esposizione del prezzo, senza alcun riferimento a riduzioni su prezzi consigliati, a prezzi originari barrati, a percentuali di sconto.
Si rileva che l'allestimento delle vetrine, oltre a non essere contemplato dalla normativa vigente per un eventuale esonero dall'obbligo dell'esposizione dei prezzi, non può sicuramente protrarsi senza limiti di tempo. Non è inoltre adeguatamente disciplinata la pubblicizzazione delle riduzioni di prezzo su un «fantomatico» prezzo consigliato (si ricorda, al riguardo, che la normativa vigente sulla concorrenza condiziona fortemente la pratica dei prezzi consigliati, e comunque si tratta di scelte nel prezzo che non possono assolutamente essere propagandate come occasione per il consumatore, se non nel rispetto delle norme vigenti). Infatti, se fosse consentito pubblicizzare durante l'intero anno una riduzione percentuale su un determinato prezzo, ne verrebbero incentivate pratiche che porterebbero a indicare un prezzo iniziale elevato per poi, paradossalmente, offrire riduzioni anche sensibili su tale prezzo, e ciò in netto contrasto con la normativa vigente e senza garanzie per il consumatore che si tratti effettivamente di un'occasione favorevole di acquisto, senza dimenticare che, anche qualora si tratti, in effetti, di un'occasione favorevole di acquisto, le leggi regionali prevedono precisi adempimenti e limitazioni.
Inoltre, il riferimento all'anzianità del prodotto potrebbe far ritenere che si tratta di vendita a saldo, cosa impossibile da farsi al di fuori dei periodi determinati dalle regioni. Le stesse leggi regionali, in genere, prevedono che solamente per le vendite di liquidazione, per le vendite di fine stagione e per le vendite promozionali si indichino il prezzo originario barrato, la percentuale di sconto e il prezzo finale, insieme all'obbligo della comunicazione ai comuni dei periodi e della durata. Gli stessi princìpi valgono per i negozi che espongono cartellini con una percentuale di sconto, così da accreditare l'effettuazione di una vendita straordinaria.
Tali politiche commerciali rischiano di assestare un colpo grave alla stessa sopravvivenza del sistema distributivo tradizionale, se non si provvede agli opportuni interventi sulla filiera della distribuzione.
È comprensibile, dunque, la preoccupazione palesata dagli operatori del commercio tradizionale per l'ampliarsi di un fenomeno che fa principalmente capo all'industria
1. La presente legge stabilisce i princìpi da applicare alla promozione dell'attività commerciale esercitata negli «outlet», come definiti all'articolo 2, in relazione agli effetti distorsivi della concorrenza che la medesima attività può comportare, ferma restando la potestà legislativa delle regioni in materia di commercio.
1. Ai fini di cui alla presente legge, si intende:
a) per «promozione», la pubblicizzazione delle condizioni di acquisto dei prodotti in commercio negli «outlet»;
b) per «outlet»:
1) un esercizio commerciale nel quale un imprenditore rivende professionalmente e continuativamente al consumatore finale merci appartenenti al settore moda, che sono state prodotte almeno dodici mesi prima della data della vendita stessa o che presentano difetti non occulti di produzione;
2) un centro commerciale, denominato «factory outlet center», avente le caratteristiche di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, composto da esercizi commerciali, come definiti al numero 1) della presente lettera, la cui superficie di vendita complessiva è pari o superiore ai due terzi della superficie totale di vendita del centro commerciale stesso.
1. La denominazione di «outlet» può essere impiegata esclusivamente nelle insegne, nelle ditte, nei marchi e nella pubblicità riferiti agli esercizi e ai centri commerciali che presentano le caratteristiche individuate ai sensi dell'articolo 2.
1. Gli «outlet» sono tenuti a rispettare la disciplina sulle vendite straordinarie e sulle vendite sottocosto, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e alle leggi regionali in materia di commercio.
2. I prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine esterne o all'ingresso dei locali e nelle immediate adiacenze dell'esercizio commerciale devono recare, in modo chiaro e ben leggibile, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo, il prezzo di vendita al pubblico.
3. Se l'esercente intende pubblicizzare, in periodi diversi da quelli di effettuazione delle vendite straordinarie, l'offerta delle merci a un prezzo inferiore a quello di listino o a quello consigliato dal produttore o dal fornitore, ovvero a quello di mercato, sul cartello e nei diversi supporti utilizzati deve essere fatto riferimento:
a) al prezzo di listino o al prezzo consigliato o al prezzo di mercato;
b) allo sconto o al ribasso espresso in percentuale rispetto ai prezzi indicati alla lettera a);
c) al prezzo finale di vendita al pubblico.
4. Durante il periodo di effettuazione delle vendite straordinarie, l'esercente ha l'obbligo di indicare, oltre al prezzo finale di vendita al pubblico, lo sconto o il
1. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di pubblicità ingannevole, l'uso della denominazione di «outlet» in violazione dell'articolo 3 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 30.000 euro. In caso di violazione grave o di recidiva, il sindaco dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore a trenta giorni.
2. In caso di violazione delle disposizioni dell'articolo 4, comma 3, si applica, ferma restando l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di pubblicità ingannevole, la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.
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