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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 120 |
1. La Repubblica riconosce le attività cinematografiche e audiovisive quale elemento strategico del patrimonio culturale del Paese, strumento di comunicazione e di aggregazione sociale, di affermazione dell'identità nazionale, rilevante dal punto di vista industriale, occupazionale ed economico.
2. La Repubblica promuove la diffusione dei prodotti cinematografici e audiovisivi nazionali nell'ambito dell'Unione europea e all'estero.
3. I comuni, le province, le città metropolitane, le regioni e lo Stato sostengono la creatività e la libertà di espressione, promuovono l'innovazione artistica, imprenditoriale e tecnologica, favoriscono lo sviluppo dell'industria cinematografica e audiovisiva e incentivano la tutela del patrimonio filmico e audiovisivo.
1. La Repubblica riserva particolare attenzione:
a) alla scrittura, progettazione, preparazione, produzione, post-produzione, promozione, distribuzione e programmazione dei prodotti cinematografici e audiovisivi italiani;
b) alla innovazione tecnologica, essenziale per lo sviluppo e la competitività
c) all'educazione alla cultura cinematografica e audiovisiva presso le scuole e le università e alla divulgazione delle stesse attraverso gli strumenti di comunicazione di massa e tecnologica, indispensabili per la crescita di una nuova domanda e modalità di consumo anche non tradizionale;
d) al pluralismo dell'offerta cinematografica e audiovisiva;
e) alla valorizzazione del ruolo delle sale cinematografiche quale momento di fruizione sociale collettiva del prodotto cinematografico;
f) alla tutela, alla conservazione e al restauro del patrimonio cine-audio-visuale.
1. La Repubblica, nel rispetto dell'autonomia scolastica, promuove l'introduzione, nei piani dell'offerta formativa della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, dello studio dell'arte cinematografica e audiovisiva nei suoi aspetti estetici, sociologici ed economici, favorendo corsi di formazione per il personale docente ed incentivando stage scolastici per la realizzazione di cortometraggi.
1. Al fine di promuovere la nascita di una cultura cinematografica e audiovisiva europea che contribuisca al consolidamento di una cultura comune e di favorire la più ampia diffusione culturale e commerciale della produzione italiana, la Repubblica favorisce e sostiene:
a) gli scambi cinematografici e audiovisivi con l'estero, la coproduzione e codistribuzione di opere cinematografiche
b) la tecnologia digitale e lo sviluppo delle più evolute tecniche di doppiaggio;
c) lo sviluppo di strumenti che stimolino la libera circolazione delle opere audiovisive nel mercato interno dell'Unione europea, anche attraverso campagne promozionali e di marketing pianificate a livello europeo.
1. È istituita l'Agenzia nazionale per il cinema e l'audiovisivo, di seguito denominata «Agenzia», la quale opera in piena autonomia, secondo quanto previsto dal titolo II del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.
2. L'Agenzia svolge le attività tecnico-operative di interesse nazionale, di spettanza del Ministero per i beni e le attività culturali e, in particolare:
a) promozione delle attività cinematografiche e radiotelevisive, anche tramite la promozione delle produzioni cinematografiche, radiotelevisive e multimediali;
b) studio, ricerca, innovazione ed alta formazione nelle materie di competenza.
3. L'Agenzia ha piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge ed è sottoposta al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Essa è sottoposta ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e secondo
a) definizione delle attribuzioni del direttore generale dell'Agenzia;
b) attribuzione al direttore generale e ai dirigenti dell'Agenzia dei poteri e della responsabilità della gestione, nonché della responsabilità per il conseguimento dei risultati fissati dal Ministro per i beni e le attività culturali, nell'ambito di massimali di spesa predeterminati dal bilancio o, nell'ambito di questo, dal Ministro stesso;
c) previsione di un comitato direttivo, composto da dirigenti dei principali settori di attività dell'Agenzia, in numero non superiore a quattro, con il compito di coadiuvare il direttore generale nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite;
d) definizione dei poteri ministeriali di vigilanza, che devono comprendere, comunque, oltre a quelli espressamente menzionati nel comma 2:
1) l'approvazione dei programmi di attività dell'Agenzia e l'approvazione dei bilanci e rendiconti, secondo modalità idonee a garantire l'autonomia dell'Agenzia;
2) l'emanazione di direttive con l'indicazione degli obiettivi da raggiungere;
3) l'acquisizione di dati e notizie e l'effettuazione di ispezioni per accertare l'osservanza delle prescrizioni impartite;
4) l'indicazione di eventuali specifiche attività da intraprendere;
e) definizione, tramite una apposita convenzione da stipulare tra il Ministro per i beni e le attività culturali e il direttore generale dell'Agenzia, degli obiettivi
f) attribuzione all'Agenzia di autonomia di bilancio, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali; attribuzione altresì all'Agenzia di autonomi poteri per la determinazione delle norme concernenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento, nei limiti fissati dalla lettera l);
g) regolazione su base convenzionale dei rapporti di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione tra l'Agenzia ed altre pubbliche amministrazioni, sulla base di convenzioni quadro da deliberare da parte del Ministro per i beni e le attività culturali;
h) previsione di un collegio dei revisori dei conti, nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e composto di tre membri iscritti all'albo dei revisori dei conti; previsione di un membro supplente; attribuzione dei relativi compensi, da determinare con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
i) istituzione di un apposito organismo preposto al controllo di gestione ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
l) determinazione di una organizzazione dell'Agenzia rispondente alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa; attribuzione a regolamenti interni, adottati dal direttore
m) facoltà del direttore generale dell'Agenzia di deliberare e proporre all'approvazione del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, regolamenti interni di contabilità ispirati, ove richiesto dall'attività dell'Agenzia, a princìpi civilistici, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità pubblica.
1. Alla copertura dell'organico dell'Agenzia, si provvede, nell'ordine:
a) mediante l'inquadramento del personale trasferito dalla Direzione generale del cinema del Dipartimento per lo spettacolo e lo sport del Ministero per i beni e le attività culturali;
b) mediante le procedure di mobilità di cui al capo III del titolo II del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
c) a regime, mediante le ordinarie forme di reclutamento.
2. Al termine delle procedure di inquadramento di cui al comma 1, sono corrispondentemente ridotte le dotazioni organiche delle amministrazioni e degli enti di provenienza e le corrispondenti risorse finanziarie sono trasferite all'Agenzia. In ogni caso, le suddette dotazioni organiche non possono essere reintegrate.
3. Al personale inquadrato nell'organico dell'Agenzia, ai sensi del comma 1, è
1. L'Agenzia concede:
a) contributi selettivi alle imprese di produzione cinematografica indipendenti che non sono titolari di un conto, come definito dall'articolo 11, intestato a loro nome presso l'Agenzia. Tali contributi concorrono:
1) alla produzione di film cinematografici di lungometraggio, come definiti dall'articolo 2 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28;
2) alla ideazione e allo sviluppo di materiali editoriali su cui basare futuri film cinematografici di lungometraggio;
b) contributi automatici alle imprese di produzione cinematografica indipendenti che sono titolari di un conto, come definito all'articolo 11, intestato a loro nome presso l'Agenzia. Tali contributi concorrono:
1) alla produzione di film cinematografici di lungometraggio;
2) alla ideazione e allo sviluppo di materiali editoriali su cui basare futuri film cinematografici di lungometraggio;
c) contributi complementari ad imprese di produzione cinematografica indipendenti che siano titolari di un conto, come definito all'articolo 11, a loro nome presso l'Agenzia e che abbiano esaurito la loro disponibilità sul predetto conto;
d) contributi per la promozione ad imprese di produzione cinematografica indipendenti. Tali contributi concorrono al finanziamento delle spese per la promozione all'estero delle opere cinematografiche, ivi incluse le spese per il doppiaggio o sottotitolazione delle opere stesse, come definite con decreto del direttore generale dell'Agenzia, sentita la Commissione per il cinema e l'audiovisivo.
2. I contributi di cui alla lettera c) del comma 1 costituiscono anticipi rimborsabili tramite compensazione sulle somme che le imprese di produzione avranno a loro disposizione sul loro conto presso l'Agenzia nell'anno successivo a quello in cui hanno beneficiato di detto anticipo, ai sensi dell'articolo 11.
3. I contributi di cui alla lettera d) del comma 1 sono considerati sovvenzioni fino all'ammontare di una soglia determinata annualmente, sulla base delle risorse disponibili anno per anno, dal direttore generale dell'Agenzia. I contributi eccedenti tale soglia di sovvenzione costituiscono anticipazione finanziaria, da rimborsare con i primi incassi derivanti dalla utilizzazione economica in ogni sede e con ogni mezzo dell'opera cinematografica all'estero. Tali contributi sono erogati previo parere della Commissione per il cinema e l'audiovisivo.
4. Con decreti del direttore generale dell'Agenzia, da emanare entro sessanta giorni dal suo insediamento, sono indicate:
a) le modalità di calcolo, di attribuzione e di rimborso dei contributi complementari di cui al comma 1, lettera c);
b) le modalità di attribuzione dei contributi di cui al comma 1, lettera d);
c) la costituzione, le modalità di funzionamento e la composizione della Commissione per il cinema e l'audiovisivo.
5. Non possono essere destinatari di contributi di alcun tipo i film che non hanno ottenuto la nazionalità italiana, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e che per contenuti, tematiche, immagini o sequenze sono in grado di nuocere gravemente allo
1. Possono beneficiare dei contributi di cui all'articolo 7 le imprese di produzione cinematografica indipendenti:
a) che hanno sede o residenza fiscale in Italia;
b) i cui presidenti, amministratori e direttori sono cittadini italiani o di Paesi membri dell'Unione europea;
c) che non sono controllate da imprese di produzione residenti in Paesi non facenti parte dell'Unione europea;
d) che sostengono direttamente o condividano l'iniziativa, la responsabilità finanziaria, tecnica e artistica della realizzazione e della produzione dell'opera e ne garantiscono il buon esito;
e) che non sono controllate, collegate o legate da rapporti, a qualunque titolo, di esclusiva da e con società che possiedano o controllino emittenti televisive o reti telefoniche, sia fisse che mobili, o reti di interconnessione e trasferimento dati, ivi inclusa INTERNET;
f) che non sono controllate o collegate da o a imprese titolari di un autonomo conto intestato a proprio nome presso l'Agenzia.
2. Le imprese di produzione, di distribuzione, di esportazione, di esercizio e di industria tecnica sono iscritte in appositi elenchi informatici istituiti presso l'Agenzia. L'iscrizione a detti elenchi è condizione essenziale per l'ammissione ai benefici della presente legge.
1. Possono accedere ai contributi di cui all'articolo 7 le imprese di produzione che presentano progetti di film di lungometraggio e che soddisfano i seguenti requisiti:
a) sono finanziati con un apporto in valuta o in attività produttiva dall'impresa di produzione cinematografica indipendente per un ammontare non inferiore al 15 per cento del loro costo complessivo e, nel caso di coproduzione internazionale, al 15 per cento della partecipazione italiana. Tale apporto in ogni caso non può essere suddiviso tra più di due imprese; esso comunque non include gli aiuti conseguiti ai sensi della presente legge;
b) presentano all'atto della richiesta del contributo una copertura finanziaria, comprovata da relativi contratti, pari al 100 per cento del costo di produzione, al netto del contributo stesso, come preventivato dall'impresa di produzione e certificato da professionista iscritto da non meno di cinque anni nell'albo dei revisori dei conti. Il disposto della presente lettera non si applica ai contributi di cui all'all'articolo 7, comma 1, lettera a), numero 2), lettera b), numero 2), e lettera d);
c) sono realizzati prevalentemente con il concorso di autori, di personale tecnico-artistico e di collaboratori che siano cittadini italiani o di Paesi membri dell'Unione europea, fatti salvi i casi di coproduzione che sono regolati dai vigenti accordi bilaterali o multilaterali di coproduzione cinematografica internazionale.
1. La concessione dei contributi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), è deliberata dalla Commissione per il cinema e l'audiovisivo ai sensi del comma 2.
1. Possono beneficiare dei contributi automatici di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), le imprese di produzione cinematografica indipendente che sono titolari di un apposito conto, istituito a loro nome presso l'Agenzia. In tale conto è computato il contributo calcolato in percentuale sulla misura degli incassi, al lordo delle imposte, realizzati dai film proiettati nelle sale cinematografiche, per la durata massima di dodici mesi dalla prima proiezione in pubblico, con l'esclusione di ogni altro provento in qualsiasi modo ottenuto per l'utilizzo del film. Non sono concessi contributi per opere che, nel suddetto periodo, hanno realizzato incassi inferiori a un limite minimo fissato annualmente dall'Agenzia. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e per il primo esercizio il contributo di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), è calcolato sugli incassi maturati nell'ultimo triennio, secondo le seguenti percentuali: 50 per cento
1. Il versamento dei contributi alla produzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), numero 1), lettera b), numero 1), e lettera c), è subordinato al rilascio, da parte del direttore generale dell'Agenzia di un'autorizzazione preventiva e di un'autorizzazione definitiva. Le condizioni e la documentazione richieste per il rilascio delle predette autorizzazioni sono determinate con decreto del direttore generale dell'Agenzia. I contributi, una volta ottenuta l'autorizzazione preventiva, sono versati su un conto bancario aperto a nome dell'impresa di produzione, dedicato e vincolato alla realizzazione del film per cui il contributo è versato.
2. L'autorizzazione preventiva è rilasciata, a richiesta dell'impresa di produzione, dopo la verifica del rispetto dei criteri di concessione del contributo richiesto e indica le modalità di versamento del contributo stesso. L'autorizzazione definitiva è rilasciata, a richiesta dell'impresa di produzione, alla prima proiezione pubblica del film.
3. L'autorizzazione definitiva deve essere richiesta entro due anni dal primo versamento. In caso contrario, l'ammontare
1. Le modalità per l'attribuzione e il versamento dei contributi all'ideazione e allo sviluppo dei materiali editoriali di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), numero 2), e lettera b), numero 2), sono disciplinate con decreto del direttore generale dell'Agenzia. Il medesimo decreto disciplina anche le condizioni e la documentazione richieste a tale fine.
2. Il versamento dei contributi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), numero 2), è subordinato all'emanazione della delibera di cui al comma 1 dell'articolo 10.
3. Il versamento dei contributi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), numero 2), è disposto dal direttore generale dell'Agenzia ed è effettuato tramite prelievo dal conto dell'impresa di produzione cinematografica indipendente di cui all'articolo 11.
1. L'ammontare complessivo dei contributi concessi per uno stesso film ai sensi dell'articolo 7 non può superare il 50 per cento del costo complessivo dell'opera o, in caso di coproduzione internazionale, il 50 per cento della partecipazione italiana.
1. Per i lungometraggi che sono opere prime o seconde di registi esordienti e per
1. I benefìci di cui all'articolo 15 e di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), sono da intendere a fondo perduto, con obbligo per l'impresa beneficiaria di inviare rendiconti
1. A valere sulle risorse dell'Agenzia, sono concessi alle imprese di distribuzione, iscritte negli elenchi di cui all'articolo 8, comma 2, i contributi indicati nei commi 2, 3 e 4 del presente articolo. Tali contributi sono erogati solo dopo l'accertata ultimazione del film e sono destinati a successivi investimenti nella distribuzione dei film lungometraggi e cortometraggi ammessi ai benefìci della presente legge e riconosciuti di nazionalità italiana ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28. Per il riconoscimento della nazionalità italiana con riferimento a film in tecnica di animazione il direttore generale dell'Agenzia adotta apposito decreto, entro sessanta giorni dal suo insediamento, relativo al recepimento delle professionalità qualificanti il prodotto in tecnica di animazione non presenti nell'opera filmica non in animazione e viceversa.
2. Alle imprese di distribuzione, iscritte negli elenchi di cui all'articolo 8, comma 2, sono concessi contributi per la distribuzione in Italia di film riconosciuti di nazionalità italiana e che hanno goduto dei benefìci di cui alla presente legge. Detti contributi sono erogati in misura proporzionale
1. A valere sulle risorse dell'Agenzia, sono concessi i contributi indicati nei commi 2, 3 e 5.
2. Alle imprese di esercizio iscritte negli elenchi di cui all'articolo 8, comma 2, e ai proprietari di sale cinematografiche sono concessi contributi in conto interessi sui contratti di mutuo e di locazione finanziaria, per tutta la durata dei contratti e comunque per un periodo non superiore a quindici anni, per le seguenti finalità:
a) realizzazione di nuove sale o ripristino di sale inattive, anche mediante acquisto di locali per l'esercizio cinematografico e per i servizi connessi ovvero trasformazione delle sale esistenti, mediante
b) ristrutturazione e adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche esistenti;
c) installazione, ristrutturazione e rinnovo delle apparecchiature e degli impianti e servizi accessori alle sale cinematografiche.
3. Il contributo in conto interessi è concesso nella misura necessaria a ridurre l'interesse a carico del beneficiario sino alla percentuale definita con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel medesimo decreto sono, altresì, definiti i costi massimi ammissibili degli investimenti. La base su cui commisurare il contributo in conto interessi non può comunque essere superiore al 70 per cento del costo dell'investimento. In alternativa, sono concessi, per gli interventi di cui alle lettere b) e c) del comma 2, nonché per la riattivazione di sale cinematografiche chiuse o dismesse, contributi in conto capitale per costi massimi ammissibili e percentuali d'intervento da definire con il decreto di cui al presente comma.
4. A condizione che l'impresa di esercizio o il proprietario di sale cinematografiche si impegni, con apposito atto d'obbligo, a programmare una quota percentuale, da definire con il decreto di cui al comma 3, di film riconosciuti di nazionalità italiana, l'interesse a carico del beneficiario è ulteriormente ridotto, nella misura prevista dal medesimo decreto, per gli interventi riferiti a:
a) sale cinematografiche ubicate in comuni che ne sono sprovvisti, con particolare attenzione ai centri cittadini con popolazione non superiore a diecimila abitanti e a quelli che confinano con comuni anch'essi privi di sale;
b) trasformazione in multisala di sale cinematografiche ubicate nei centri cittadini dei comuni con popolazione non inferiore a ventimila abitanti.
5. Per gli interventi di cui alle lettere a) e b) del comma 4, e alle condizioni ivi previste, unitamente al contributo in conto interessi, sono inoltre concessi contributi in conto capitale, per costi massimi ammissibili dei relativi investimenti definiti con il decreto di cui al comma 3.
6. Le imprese di esercizio o i proprietari di sale cinematografiche devono riservare, in caso di multisala o multiplex, non meno del 35 per cento, con arrotondamento per eccesso, degli schermi a film di nazionalità italiana, e non possono destinare nell'arco delle medesime ventiquattro ore più di uno schermo al medesimo film.
7. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i criteri di ammissione ai benefìci e gli importi riconoscibili per la riconversione delle sale cinematografiche a tecniche digitali di proiezione e riproduzione audio e video.
1. A valere sulle risorse dell'Agenzia, sono concessi i contributi indicati nel comma 2.
2. Alle industrie tecniche cinematografiche, iscritte negli elenchi di cui all'articolo 8, comma 2, sono concessi mutui decennali a tasso agevolato o contributi sugli interessi per investimenti destinati alle finalità previste dall'atto di indirizzo di cui all'articolo 18, comma 2, lettera a).
3. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali sono definiti i costi massimi ammissibili degli investimenti, in relazione anche al numero degli addetti e alla appartenenza delle industrie tecniche alle aree privilegiate di investimento individuate dall'atto di indirizzo di cui al comma 2.
1. Gli interventi nell'ambito della promozione cinematografica, in Italia e all'estero, sono tesi a sostenere l'attività svolta da soggetti pubblici e privati per valorizzare e diffondere la cultura cinematografica e il prodotto filmico e audiovisivo nazionale ed europeo.
2. Sulla base di criteri e parametri oggettivi definiti con decreto del direttore generale dell'Agenzia, da emanare entro sessanta giorni dal suo insediamento, è prevista la concessione di un contributo per la promozione cinematografica. Detto contributo può essere assegnato a:
a) programmazioni stagionali di film;
b) mostre d'arte cinematografica e audiovisiva di particolare rilevanza internazionale, festival e rassegne di interesse nazionale ed internazionale;
c) manifestazioni in Italia e all'estero, anche a carattere non permanente, per lo sviluppo del cinema e dell'audiovisivo sul piano artistico, culturale e tecnico;
d) conservazione, restauro e diffusione del patrimonio filmico nazionale ed internazionale;
e) manifestazioni volte alla promozione del linguaggio cinematografico e audiovisivo nei confronti dell'infanzia.
1. L'Agenzia concede:
a) contributi selettivi alle imprese di produzione audiovisiva indipendenti che
1) alla produzione di audiovisivi. Essi possono essere concessi per la produzione di serie di episodi o di numeri unici, la cui durata complessiva supera rispettivamente i 120 minuti e i 75 minuti;
2) alla ideazione e allo sviluppo di materiali editoriali su cui basare future opere audiovisive. Per i prodotti in tecnica di animazione si intende ricompreso in tale categoria il cosiddetto «pilota»;
3) alla produzione di audiovisivi, della durata non superiore a 5 minuti, destinati ad essere di puro commento video a brani musicali di musicisti esordienti con espressa esclusione di quelli con finalità esclusivamente pubblicitarie;
b) contributi automatici alle imprese di produzione audiovisiva indipendenti che sono titolari di un conto, come definito all'articolo 25, intestato a loro nome presso l'Agenzia. Tali contributi concorrono:
1) alla produzione di audiovisivi;
2) alla ideazione e allo sviluppo di materiali editoriali su cui basare future opere audiovisive. Per i prodotti in tecnica di animazione si intende ricompreso in tale categoria il cosiddetto «pilota»;
c) contributi complementari: a imprese i produzione audiovisiva indipendenti che sono titolari di un conto, come definito all'articolo 25, intestato a loro nome presso l'Agenzia e che hanno esaurito la loro disponibilità sul predetto conto;
d) contributi per la promozione ad imprese di produzione audiovisiva indipendenti. Tali contributi concorrono al finanziamento delle spese per la promozione all'estero delle opere audiovisive, ivi incluse le spese per il doppiaggio o la sottotitolazione delle opere stesse, come definite con decreto del direttore generale dell'Agenzia, sentita la Commissione per il cinema e l'audiovisivo.
2. I contributi di cui alla lettera c) del comma 1 costituiscono anticipi rimborsabili, tramite compensazione, sulle somme che le imprese di produzione audiovisiva hanno a loro disposizione sul conto presso l'Agenzia nell'anno successivo a quello in cui hanno beneficiato di detto anticipo, ai sensi dell'articolo 25.
3. I contributi di cui alla lettera d) del comma 1 sono considerati sovvenzioni fino all'ammontare di una soglia determinata annualmente, sulla base delle risorse disponibili anno per anno, dal direttore generale dell'Agenzia. I contributi eccedenti tale soglia di sovvenzione costituiscono anticipazione finanziaria, da rimborsare con i primi incassi derivanti dalla utilizzazione economica in ogni sede e con ogni mezzo dell'opera audiovisiva all'estero. Tali contributi sono erogati previo parere della Commissione per il cinema e l'audiovisivo.
4. Con decreto del direttore generale dell'Agenzia, da emanare entro sessanta giorni dal suo insediamento, sono indicate:
a) le modalità di calcolo, di attribuzione e di rimborso dei contributi complementari di cui al comma 1, lettera c);
b) le modalità di attribuzione dei contributi di cui al comma 1, lettera d).
5. Non possono essere destinatari di contribuzione di alcun tipo gli audiovisivi che per contenuti, tematiche o immagini o sequenze sono in grado di nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni, che contengono scene pornografiche o di violenza gratuita. La presente disposizione si applica anche agli audiovisivi che, pur non rientrando nella categoria di cui al periodo precedente, contengono incitamento all'odio basato su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità.
1. Possono beneficiare dei contributi e sovvenzioni di cui all'articolo 21 le imprese
a) che hanno sede o residenza fiscale in Italia;
b) i cui presidenti, amministratori e direttori sono cittadini italiani o di Paesi membri dell'Unione europea;
c) che non sono controllate da imprese di produzione residenti in Paesi non facenti parte dell'Unione europea;
d) che sostengono direttamente o condividono l'iniziativa, la responsabilità finanziaria, tecnica e artistica della realizzazione e della produzione dell'opera e ne garantiscono il buon esito;
e) che non sono controllate, collegate o legate da rapporti, a qualunque titolo, di esclusiva da e con società che possiedono o controllano emittenti televisive o reti telefoniche sia fissa che mobili o reti di interconnessione e trasferimento dati, ivi inclusa internet;
f) che non sono controllate o collegate da o a imprese titolari di un autonomo conto intestato a proprio nome presso l'Agenzia.
2. Le imprese di produzione audiovisiva sono iscritte al registro degli operatori di comunicazione tenuto presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e in apposito elenco informatico istituito presso l'Agenzia. L'iscrizione al registro e all'elenco predetti è condizione essenziale per l'ammissione ai benefìci della presente legge.
1. Possono accedere ai contributi di cui all'articolo 21 le imprese di produzione che presentano progetti di opere audiovisive e che soddisfano i seguenti requisiti:
a) sono destinate in prima programmazione ad una emittente televisiva italiana, via etere, via cavo, via satellite
b) sono finanziate con un apporto in valuta o in attività produttiva dall'impresa di produzione audiovisiva indipendente per un ammontare non inferiore al 15 per cento del loro costo complessivo e, nel caso di coproduzione internazionale, al 15 per cento della partecipazione italiana. Tale apporto, in ogni caso, non può essere suddiviso tra più di due imprese. Esso comunque non include i benefìci conseguiti ai sensi della presente legge;
c) che sono soggetto di partecipazione finanziaria, sotto forma di pre-acquisto, licenza o di coproduzione, da parte di una o più emittenti italiane di cui alla lettera a), con una quota non inferiore al 25 per cento del costo complessivo o, in caso di coproduzione internazionale, al 25 per cento della quota italiana. Le emittenti televisive o i soggetti ad esse collegati o da esse controllati non possono acquisire su opere audiovisive più di un periodo di sfruttamento pari e non superiore a sette anni. Ogni patto contrario è nullo;
d) sono realizzate prevalentemente con il concorso di autori, di personale tecnico-artistico e di collaboratori che sono cittadini italiani o di Paesi membri dell'Unione europea.
1. La concessione dei contributi di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a), è deliberata dalla Commissione per il cinema e l'audiovisivo.
2. Con la delibera di cui al comma 1, la Commissione per il cinema e l'audiovisivo determina l'ammontare del contributo e le relative modalità della sua erogazione. La procedura per l'approvazione della delibera e la documentazione richiesta sono determinate con decreto del direttore generale dell'Agenzia da emanare entro sessanta giorni dal suo insediamento.
1. Possono beneficiare dei contributi automatici di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), le imprese di produzione audiovisiva indipendente che sono titolari di un apposito conto, istituito a loro nome presso l'Agenzia. In tale conto sono registrate le somme calcolate a loro credito in funzione di opere già prodotte, denominate «opere di riferimento», e suscettibili di essere loro concesse per l'ideazione, lo sviluppo e la produzione di nuove opere, denominate «opere di reinvestimento».
2. L'Agenzia redige, entro il 20 febbraio di ogni anno e con riferimento all'anno precedente, una lista delle opere di riferimento, in cui sono iscritte le opere che rispondono alle condizioni di cui all'articolo 23, e che sono state trasmesse per la prima volta nel corso dell'anno precedente da una delle emittenti televisive di cui al citato articolo 23, comma 1, lettera a).
3. Le opere audiovisive che non sono state trasmesse entro un anno dall'accettazione della loro versione definitiva da parte dell'emittente televisiva sono iscritte nella lista redatta l'anno successivo alla scadenza del termine.
4. Le opere audiovisive finanziate per mezzo del contributo congiunto di più
1. Il versamento dei contributi alla produzione di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a), numero 1), lettera b), numero 1), e lettera c), è subordinato al rilascio, da parte del direttore generale dell'Agenzia, di un'autorizzazione preventiva e di una autorizzazione definitiva. Le condizioni e la documentazione richieste per il rilascio delle predette autorizzazioni sono determinate con decreto del direttore generale dell'Agenzia. I contributi, una volta ottenuta l'autorizzazione preventiva, sono versati su un conto bancario aperto a nome dell'impresa di produzione audiovisiva indipendente, dedicato e vincolato alla realizzazione
1. Le modalità per l'attribuzione e il versamento dei contributi alla ideazione e allo sviluppo dei materiali editoriali di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a), numero 2), e lettera b), numero 2), sono disciplinate con decreto del direttore generale dell'Agenzia. Il medesimo decreto disciplina anche le condizioni e la documentazione richieste a tale fine.
2. Il versamento dei contributi di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a), numero 2), è subordinato all'emanazione della delibera di cui al comma 1 dell'articolo 24.
3. Il versamento dei contributi di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), numero 2), è disposto dal direttore generale dell'Agenzia ed è effettuato tramite prelievo dal conto dell'impresa di produzione audiovisiva indipendente di cui all'articolo 25.
1. L'ammontare complessivo dei contributi concessi per una stessa opera audiovisiva ai sensi dell'articolo 21 non può superare il 50 per cento del costo complessivo dell'opera o, in caso di coproduzione internazionale, il 50 per cento della partecipazione italiana.
1. Qualora vi siano incertezze in ordine alla qualifica delle opere, in ordine alla concessione degli aiuti di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 21, o all'iscrizione nella lista delle opere di riferimento di cui all'articolo 25, il direttore generale dell'Agenzia chiede il parere della Commissione per il cinema e l'audiovisivo.
1. L'Agenzia può concedere, al fine di favorire lo sviluppo della produzione di audiovisivi destinati alla diffusione da parte delle emittenti italiane:
a) aiuti per i cosiddetti «numeri zero», intesi a coprire parzialmente i rischi dei progetti particolarmente complessi o innovativi, con riferimento ai costi di realizzazione di soggetti, sceneggiature, presentazioni e prototipi;
b) aiuti per le opere prime, intesi a sostenere totalmente nuovi autori e nuove imprese di produzione nella loro realizzazione;
c) aiuti e iniziative di formazione professionale, da effettuare con il concorso delle regioni e degli enti locali, a sostegno degli studi di produzione e delle scuole che avviano i giovani alle varie professionalità dell'audiovisivo;
d) aiuti per contribuire alla modernizzazione delle attrezzature tecniche, all'informatizzazione e alla industrializzazione degli studi, allo sviluppo di nuove tecniche di produzione di immagini e di suono e di nuovi supporti di diffusione;
e) aiuti alla sceneggiatura, accessibili all'autore anche senza che vi sia un accordo preliminare con una impresa di produzione e con un'emittente televisiva.
2. La concessione dei contributi di cui al presente articolo e la loro relativa quantificazione è deliberata, di volta in volta, dalla Commissione per il cinema e l'audiovisivo sulla base della valutazione dei materiali progettuali sottoposti dall'impresa di produzione audiovisiva indipendente che intenda percepire detti contributi o, per quanto riguarda la lettera e) del comma 1, dal singolo proponente.
1. Ai fini dell'ammissione ai benefìci previsti dalla presente legge, le imprese nazionali di produzione presentano all'Agenzia istanza di riconoscimento della nazionalità italiana dell'audiovisivo prodotto. Nell'istanza, il legale rappresentante dell'impresa produttrice attesta la presenza dei requisiti per il riconoscimento provvisorio della nazionalità italiana e dichiara l'osservanza dei contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria e dei relativi oneri sociali, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Ai fini di cui al comma 1, le componenti artistiche e tecniche dell'audiovisivo da prendere in considerazione, sono le seguenti:
a) regista italiano;
b) autore del soggetto italiano o autori in maggioranza italiani;
c) sceneggiatore italiano o sceneggiatori in maggioranza italiani;
d) interpreti principali in maggioranza italiani;
e) interpreti secondari per tre quarti italiani;
f) ripresa sonora diretta in lingua italiana;
g) autore della fotografia cinematografica italiano;
h) montatore italiano;
i) autore della musica italiano;
l) scenografo italiano;
m) costumista italiano;
n) troupe italiana;
o) riprese ed uso di teatri di posa in Italia;
p) utilizzo di industrie tecniche italiane;
q) effettuazione in Italia di almeno il 30 per cento della spesa complessiva dell'audiovisivo, con riferimento alle componenti tecniche di cui alle lettere n), o) e p), nonché agli oneri sociali.
3. Per quanto attiene agli audiovisivi in tecnica di animazione le componenti artistiche e tecniche da prendere in considerazione sono:
a) regista italiano;
b) autore del soggetto italiano o autori in maggioranza italiani;
c) sceneggiatore italiano o sceneggiatori in maggioranza italiani;
d) ideatori dei personaggi;
e) realizzatori di storyboard;
f) realizzatori del lay-out;
g) realizzatori dell'animazione;
h) montatore italiano;
i) autore della musica italiano;
l) realizzatori dei backgroud;
m) utilizzo di industrie tecniche italiane;
n) effettuazione in Italia di almeno il 30 per cento della spesa complessiva dell'audiovisivo, con riferimento alle componenti tecniche di cui alla lettera m), nonché agli oneri sociali.
4. Ai fini del riconoscimento dei requisiti soggettivi, i cittadini dei Paesi membri dell'Unione europea sono equiparati ai cittadini italiani.
5. È riconosciuta la nazionalità italiana agli audiovisivi che presentano le componenti di cui al comma 2, lettere a), b), c), f), n) e q), almeno tre delle componenti di cui al comma 2, lettere d), e), g), q) e h), almeno due delle componenti di cui al comma 2, lettere i), l) e m), e almeno una delle componenti di cui al comma 2, lettere o) e p). Per l'audiovisivo in tecnica di animazione, è riconosciuta la nazionalità italiana agli audiovisivi che presentano almeno otto delle componenti di cui al comma 3.
6. Per i requisiti di cui al comma 2, possono essere concesse deroghe, per ragioni artistiche o culturali, previo parere della Commissione per il cinema e l'audiovisivo.
7. Le imprese produttrici sono tenute a presentare al direttore generale dell'Agenzia, entro il termine di trenta giorni dalla data di presentazione della copia campione dell'audiovisivo, apposite istanze di riconoscimento definitivo della nazionalità italiana dell'audiovisivo e di ammissione ai benefìci della presente legge, corredate dei documenti necessari. Il direttore generale provvede su tali istanze entro i successivi novanta giorni. Gli audiovisivi che hanno i requisiti di cui al presente articolo sono iscritti, all'atto del provvedimento di riconoscimento definitivo, in appositi elenchi informatici istituiti presso l'Agenzia.
1. Costituiscono delle risorse dell'Agenzia destinate alle finalità di cui alla presente legge:
a) la quota parte destinata alla cinematografia del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163;
b) il 50 per cento delle quote di investimento previste dal testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, posto a carico delle emittenti televisive;
c) una quota pari al 5 per cento del fatturato annuo lordo delle emittenti televisive soggette alla giurisdizione italiana che, a prescindere dalle modalità di trasmissione, offrono al pubblico i loro servizi e programmi a pagamento;
d) una quota pari al 3,5 per cento del fatturato annuo lordo dei gestori di telefonia mobile derivante da traffico UMTS, MMS, WAP, Dvb-H, GPRS e futuri analoghi protocolli di trasmissione dati;
e) una quota pari al 3,5 per cento del fatturato annuo lordo degli operatori INTERNET derivante da traffico IPTV, streaming TV e, in genere, da traffico di contenuti di immagini in movimento;
f) una quota pari al 3,5 per cento del fatturato annuo lordo dei distributori di home-video derivante da noleggio e vendita di videogrammi.
2. I soggetti tenuti alle contribuzioni di cui al comma 1 sono sottoposti al controllo della Corte dei conti ai fini della autodichiarazione di quanto dovuto e del regolare versamento in favore dell'Agenzia di quanto dovuto o effettivamente accertato dalla Corte dei conti stessa.
1. Le risorse finanziarie di cui all'articolo 32 sono allocate, con riferimento alle competenze dell'Agenzia, per le seguenti finalità:
a) il 100 per cento delle risorse di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 32 è destinato alle finalità di cui agli articoli 15, 17, 18, 19 e 20;
b) il 40 per cento delle risorse di cui al comma 1, lettere b), c), d), e) e f), dell'articolo 32 è destinato alle finalità di cui all'articolo 7;
c) il 55 per cento delle risorse di cui al comma 1, lettere b), c), d), e) e f), dell'articolo 32 è destinato alle finalità di cui agli articoli 21 e 30;
d) il 5 per cento delle risorse di cui al comma 1, lettere b), c), d), e) e f), dell'articolo 32 è destinato alle opere espressamente realizzate per l'educazione dell'infanzia in tecnica di animazione come definite dal decreto di cui al comma 7 dell'articolo 25.
2. Il Ministro per i beni e le attività culturali determina, con proprio decreto, le modalità per l'attuazione del presente articolo.
1. Le regioni concorrono alla promozione e valorizzazione delle attività cinematografiche e audiovisive.
a) elaborare, con il concorso delle province e dei comuni, il piano regolatore regionale per l'apertura di nuove sale e multiplex e per la tutela delle strutture operanti nei centri storici, in osservanza di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 22 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28;
b) istituire e programmare l'attività di apposite commissioni regionali al fine di incentivare le iniziative cinematografiche ed audiovisive che operano sul territorio, di sostenere la formazione artistica, tecnica ed organizzativa, di promuovere attività di marketing territoriale e di product placement;
c) promuovere la realizzazione di centri di produzione cinematografici e audiovisivi, anche interregionali;
d) sostenere l'imprenditoria cinematografica e audiovisiva attraverso convenzioni con l'Istituto per il credito sportivo, per favorire l'accesso al credito a tasso agevolato;
e) valorizzare e promuovere il patrimonio artistico del cinema, attraverso progetti di catalogazione e conservazione, a fini educativi e culturali, del patrimonio filmico e audiovisivo regionale e la promozione di mediateche e cineteche per la valorizzazione delle iniziative regionali e locali, anche in rete con l'archivio nazionale.
3. Nell'ambito delle funzioni di cui al comma 2, lettera b), le regioni, attraverso le rispettive commissioni regionali ivi previste, possono riconoscere contributi a fondo perduto a produzioni cinematografiche e audiovisive indipendenti che, per contenuti e tematiche trattati e luoghi di ripresa, si distinguono per particolare valore promozionale del territorio, della cultura e della tradizione delle regioni.
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ogni anno, accantonano una quota del bilancio di previsione
1. I titoli di testa delle opere che beneficiano dei contributi di cui alla presente legge e tutti i documenti relativi alla promozione di esse devono riportare la dicitura: «Con la cooperazione dell'Agenzia nazionale per il cinema e l'audiovisivo».
1. Ai fini della presente legge sono considerati produttori indipendenti i soggetti che svolgono attività di produzioni cinematografiche o audiovisive e che non sono controllati da o collegati a soggetti destinatari di concessione, di licenza o di autorizzazione per la diffusione radiotelevisiva o che sono legati a detti soggetti da accordi contrattuali di esclusiva.
1. I costi di gestione dell'Agenzia sono sostenuti con le risorse già destinate dalla Direzione generale del cinema, secondo le modalità di cui al comma 2 dell'articolo 6.
1. Per le società che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già percepito, per i film distribuiti nel triennio di riferimento, i contributi sugli incassi secondo la normativa previgente, si procede all'accredito sul conto dedicato all'impresa di produzione presso l'Agenzia, della sola differenza tra quanto già percepito in forza della normativa previgente e quanto spettante in forza della presente legge.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e sentita l'Agenzia, un decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di attività cinematografiche e audiovisive, coordinandovi le norme vigenti e apportando alle medesime le integrazioni, modificazioni e abrogazioni necessarie al loro coordinamento o per assicurarne la migliore attuazione, nel rispetto della Costituzione, delle norme di diritto internazionale vigenti nell'ordinamento interno e degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.
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