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PDL 419

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 419



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

D'AGRÒ, ADOLFO, CIRO ALFANO, BARANI, BOCCIARDO, BUGLIO, CANCRINI, CASTELLANI, FABBRI, FORMISANO, GRASSI, LISI, LUCCHESE, MAZZOCCHI, MAZZONI, MELE, MEREU, PELINO, RAISI, SCHIRRU, TUCCI, ULIVI

Modifica all'articolo 9 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in materia di richieste di avviamento al lavoro dei disabili

Presentata il 3 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge mira da un lato a favorire gli spostamenti dei disabili con l'avvicinamento della sede di lavoro al luogo di residenza, dall'altro prende atto del fatto che nei piccoli centri abitati esiste uno strettissimo vincolo di conoscenza e di solidarietà tra il disabile e la società civile, che trova nella istituzione comunale il luogo deputato a favorire le iniziative di supporto verso i soggetti più deboli.
      Tale proposta di legge prevede la possibilità che, nel caso in cui la richiesta di avviamento al lavoro agli uffici competenti sia effettuata da datori di lavoro che siano comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, venga data precedenza ai disabili iscritti negli elenchi residenti in quel territorio da almeno un biennio.
      L'estensione di tale meccanismo anche all'unione di comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti si giustifica con il presupposto che tale forma di integrazione politico-amministrativa si basa normalmente sulla vicinanza territoriale dei comuni e quindi su un sistema di forti relazioni sociali, oltre che storiche e culturali.
      Quanto al requisito della residenza da almeno un biennio, esso è dettato dalla necessità che si evitino usi distorti della disposizione legislativa proposta, attraverso spostamenti di residenza concepiti ad hoc.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 9 della legge 12 marzo 1999, n. 68, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

      «3-bis. Nel caso di richiesta di avviamento al lavoro da parte di datori di lavoro che siano comuni o unioni di comuni con popolazione rispettivamente inferiore a 15.000 e a 20.000 abitanti è data comunque precedenza alle persone disabili di cui al comma 1 dell'articolo 1, iscritti negli elenchi di cui all'articolo 8 e residenti da almeno due anni nel territorio del comune o dei comuni limitrofi».


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