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PDL 736

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 736



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

ZANOTTI, BAFILE, BORDO, BUCCHINO, BURTONE, CANCRINI, CARBONELLA, CARRA, CASSOLA, CIOFFI, CIRINO POMICINO, CORDONI, CRISCI, DATO, FRANCESCO DE LUCA, DE ZULUETA, DEIANA, FASCIANI, FEDI, FILIPPESCHI, GIULIETTI, GRASSI, GRILLINI, LAGANÀ FORTUGNO, MARIANI, MIGLIOLI, MOTTA, MURA, NACCARATO, NARDI, NICCHI, LEOLUCA ORLANDO, PIRO, POLETTI, RAITI, RAMPI, SASSO, SCHIRRU, SERVODIO, TOMASELLI, TREPICCIONE, WIDMANN, ZANELLA

Modifiche all'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di erogazione delle pensioni di reversibilità ai familiari conviventi di handicappati gravissimi

Presentata il 16 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - In Italia, le persone la cui disabilità è definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, «in situazione di gravità» sono circa 1.800.000. Fra costoro, un numero, fortunatamente molto inferiore, calcolabile in circa 300 mila, si trova nella situazione che nella presente proposta di legge è considerata «gravissima». Per loro, la suddetta situazione di gravità è aggravata dal fatto che non sono in grado di adempiere ad almeno due delle funzioni indicate dall'articolo 2 della presente proposta di legge, ovvero:

          a) deficit intellettivo grave, che comporti un grave ritardo mentale contestuale a gravi difficoltà di apprendimento;

          b) impossibilità di deambulazione;

          c) impossibilità di mantenere il controllo sfinterico;

 

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          d) impossibilità - se di età superiore ai 6 anni - di procedere alla assunzione di cibo, di lavarsi, o di vestirsi.

      È proprio a favore di queste persone che la presente proposta di legge intende intervenire. È del tutto evidente che se una persona la cui disabilità è già considerata in situazione di gravità, come definita dalla citata legge n. 104 del 1992, è «anche nell'impossibilità di svolgere in modo autonomo almeno due delle suindicate funzioni», abbisogna di una assistenza continua, quotidiana, per le intere ventiquattro ore giornaliere.
      Per l'elaborazione del testo proposto ci si è avvalsi della collaborazione di alcune associazioni del settore.
      La presente proposta di legge è composta da cinque articoli.
      L'articolo 1, modificando il secondo periodo del comma 41 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, definisce in maniera più precisa il termine «inabile», trasferendo il concetto alla situazione di gravità prevista dall'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992.
      L'articolo 2 riguarda l'adeguamento delle pensioni di reversibilità, non solo eliminando i limiti di cumulabilità della pensione di reversibilità con altri eventuali redditi, ma precisando, anche, che essa sia erogata per intero, al 100 per cento, e non già in modo commisurato alla situazione familiare. L'articolo 2 determina, altresì, i parametri per dichiarare una persona impossibilitata allo svolgimento autonomo delle funzioni.
      L'articolo 3 indica la documentazione che gli aventi diritto alle pensioni di reversibilità devono presentare agli organi competenti.
      L'articolo 4 prevede la copertura finanziaria della legge, calcolata in circa 5 milioni di euro annui, tramite l'istituzione di una nuova lotteria.
      L'articolo 5 disciplina la data di entrata in vigore della legge.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al secondo e al quinto periodo del comma 41 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole: «ovvero inabili» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero persone in situazione di gravità, come definita dal comma 3 dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104».

Art. 2.

      1. Dopo il comma 41 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono inseriti i seguenti:

      «41-bis. I limiti di cumulabilità di cui al comma 41 non si applicano qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare nel quale vi sia una persona con handicap in situazione di gravità, come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che sia anche impossibilitata a svolgere autonomamente almeno due delle funzioni di cui al comma 41-ter. In tale caso, inoltre, non operano percentuali di commisurazione e la relativa pensione di reversibilità è erogata nella sua interezza.

      41-ter. L'impossibilità dello svolgimento autonomo delle funzioni, di cui al comma 41-bis, può derivare da:

          a) deficit intellettivo grave, che comporti un grave ritardo mentale contestuale a gravi difficoltà di apprendimento;

          b) impossibilità di deambulazione;

          c) impossibilità di mantenere il controllo sfinterico;

          d) impossibilità, se di età superiore a sei anni, di assunzione del cibo, di lavarsi o di vestirsi».

 

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Art. 3.

      1. Gli aventi diritto alla pensione di reversibilità devono presentare apposita istanza, allegando copia del certificato rilasciato dalla commissione medica dalla quale risulti la situazione di disabilità del soggetto.
      2. Il diritto di cui al comma 1 matura dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione dell'istanza approvata.

Art. 4.

      1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad istituire, con proprio decreto, una nuova lotteria nazionale il cui gettito, valutato in 5 milioni di euro l'anno, è finalizzato alla copertura finanziaria della presente legge.

Art. 5.

      1. La presente legge entra in vigore il 1o gennaio 2007.


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