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PDL 1354

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1354



 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del deputato BRESSA

Modifica all'articolo 48 della Costituzione in materia di riconoscimento allo straniero del diritto di elet- torato attivo e passivo nelle elezioni amministrative

Presentata il 13 luglio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge si intende riproporre i contenuti dell'atto Camera n. 4406 della XIV legislatura, presentato dagli onorevoli Fioroni e Sinisi nel 2003. Già nel febbraio 1997, d'altronde, era stato presentato al Parlamento il disegno di legge sull'immigrazione «Turco-Napolitano» (atto Camera n. 3240, XIII legislatura) che prevedeva, all'articolo 38, la partecipazione attiva e passiva alle elezioni locali per gli stranieri titolari di una carta di soggiorno stabile. Quell'articolo fu stralciato dal testo di legge definitivo (approvato l'8 marzo 1998), e il 27 settembre 1997 il Governo Prodi presentava alla Camera dei deputati un disegno di legge costituzionale (atto Camera n. 4167, XIII legislatura), che proponeva di modificare l'articolo 48 della Costituzione introducendo un quarto comma in cui si specificava che allo straniero è riconosciuto il diritto di voto nei limiti, con i requisiti e secondo le modalità stabiliti dalla legge, con esclusione delle elezioni delle Camere e delle elezioni regionali. La proposta di revisione costituzionale non è stata peraltro esaminata prima della fine della XIII legislatura.
      La piena partecipazione elettorale a livello locale si configurerebbe come un'ammissione definitiva dell'immigrato nella vita pubblica del luogo in cui lavora e risiede, come del resto già avviene in altri Paesi dell'Unione europea, quali in primo luogo Svezia (1975), Danimarca (1981), Olanda (1985) e Irlanda (1963). La Spagna prevedeva, invece, la clausola della reciprocità, ma la stessa è stata superata dalla nuova legge sull'immigrazione approvata l'11 gennaio 2000. Il Portogallo ha
 

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applicato la clausola di reciprocità nel caso dei capoverdiani, dei brasiliani (1971), degli argentini, dei peruviani, degli uruguaiani, dei norvegesi e degli israeliani (questi ultimi tutti a partire dal 1997). Tra i Paesi non aderenti all'Unione europea, la Norvegia riconosce il voto amministrativo a tutti gli stranieri, così come i due cantoni svizzeri di Jura e Neuchâtel, mentre l'Islanda lo riconosce solo ai cittadini dei Paesi dell'area nordica. Anche il Belgio, con la modifica della Costituzione approvata l'11 dicembre 1998, ha introdotto la possibilità che, con legge ordinaria, sia esteso il diritto di voto ai cittadini di Paesi non comunitari, possibilità realizzata a partire dal 2004.
      Gli stranieri, quindi, votano in molte delle più antiche e consolidate democrazie europee.
      Per opporsi alla concessione del diritto di voto agli stranieri si afferma che il diritto di voto sia una prerogativa esclusiva di chi appartiene a una certa comunità politica, e che gli stranieri non possano accedervi se non sulla base di una esplicita dichiarazione di lealtà, quale è rappresentata dalla «naturalizzazione». In Svezia e in Olanda il voto locale, però, si caratterizza sia come una tappa intermedia sulla strada della naturalizzazione, sia come un'alternativa per quanti non vogliano o non possano naturalizzarsi. L'argomento della naturalizzazione può rappresentare un pretesto per non aprire agli immigrati neanche la via dei diritti intermedi, e difendere ad oltranza il principio della cittadinanza nazionale. Nel momento in cui si presenta la proposta di legge costituzionale per concedere il diritto di voto agli stranieri residenti in Italia sembra, invece, giusto annunciare che sarà seguita da una proposta di legge di modifica della legge sulla cittadinanza (legge n. 91 del 1992). L'Italia, infatti, ha attualmente un sistema di jus sanguinis quasi puro, certamente il più restrittivo tra le grandi nazioni europee. Fino alla riforma del 2000, la Germania aveva un sistema di jus sanguinis simile a quello italiano. Dopo decenni di immigrazione vivono in Germania più di 7 milioni di stranieri e nascono ogni anno circa 100.000 bambini «stranieri». Si tratta di una ferita profonda in seno alla società tedesca che, da un lato, alimenta fenomeni anche violenti di razzismo e, dall'altro, giustifica forme di rigetto e di alienazione da parte degli immigrati. Il Governo Schroeder ha avuto il coraggio di facilitare l'acquisizione della cittadinanza, ma occorreranno decenni prima che la ferita si rimargini. In Italia il fenomeno migratorio è recente e siamo in tempo per evitare l'errore tedesco. Occorre però agire presto perché il numero di minori stranieri cresce di circa il 20 per cento all'anno.
      La presente proposta di legge costituzionale, con l'introduzione di un comma all'articolo 48 della Costituzione, riconosce il diritto di elettorato attivo e passivo agli stranieri regolarmente residenti in Italia da oltre cinque anni. Riconosciuto il principio, le modalità di esercizio del diritto saranno disciplinate dalla legge ordinaria (sul modello delle scelte fatte in Belgio e in Spagna). Non solo. La legge ordinaria dovrà anche assicurare le risorse necessarie affinché il diritto di voto sia effettivamente goduto, assicurando la piena partecipazione politica anche a quegli stranieri che per «ostacoli di ordine economico e sociale» sarebbero titolari di un diritto altrimenti non esercitabile. La presente proposta di legge costituzionale è utile, quindi, anche per affermare la nostra netta contrarietà a scelte che legano il diritto di elettorato attivo e passivo dello straniero alla presenza di un «reddito di sostentamento»: illustri costituzionalisti hanno già sostenuto che la mancanza di reddito non può essere una discriminante legittima per l'esercizio di voto, trattandosi di un criterio costituzionalmente discutibile. Ugualmente, siamo fermamente contrari a proposte che negano il diritto di voto allo straniero rinviato a giudizio senza che vi sia stata una condanna: la condizione dello straniero va infatti associata a quella del cittadino italiano, che viene privato del diritto di voto solo per le condanne che comportano la perdita dei diritti politici.
 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

      1. Dopo il primo comma dell'articolo 48 della Costituzione è inserito il seguente:

      «Allo straniero regolarmente residente in Italia da oltre cinque anni è riconosciuto il diritto di elettorato attivo e passivo nelle elezioni amministrative. La legge garantisce le risorse necessarie all'effettivo godimento di tale diritto e ne disciplina le modalità di esercizio».


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