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PDL 321

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 321



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MEREU, ADOLFO, D'AGRÒ, FORLANI, LUCCHESE,
MAZZONI, MELE, PILI, PORCU, VOLONTÈ

Disposizioni per il riconoscimento di benefìci previdenziali ai lavoratori esposti a fattori nocivi negli impianti del nucleo industriale di Portovesme compresi nell'area del Sulcis-Iglesiente

Presentata il 29 aprile 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La dichiarazione di «area ad elevato rischio di crisi ambientale» per la zona interessata alle emissioni del polo industriale di Portovesme effettuata con deliberazione del Consiglio dei ministri del 30 novembre 1990, non lascia dubbio alcuno sulla gravità della situazione determinatasi dopo tre decenni di attività della massiccia presenza industriale di base.
      Dall'analisi che accompagna la citata dichiarazione si rileva che il carico inquinante, generato dagli insediamenti produttivi, ha inciso pesantemente sulle componenti ambientali ed ha determinato effetti nocivi sulle attività agricole, zootecniche e sulla salute pubblica.
      Numerose sono le iniziative ipotizzate e messe in cantiere dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e dalla regione; tuttavia, ancora oggi, permane la necessità di intervenire con misure per il disinquinamento ed il riequilibrio ambientali.
      Partendo da tale considerazione, sembra urgente provvedere all'adozione di uno strumento legislativo che, in certa misura, riconosca il danno subìto dai lavoratori che hanno operato o operano in ambienti nocivi per la salute. Oggi le indagini epidemiologiche
 

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effettuate nell'ambito dell'area a rischio confermano che «il rischio cancerogeno è potenzialmente presente in tutti gli impianti di Portovesme, come la presenza di IPA e metalli pesanti per i quali è riconosciuta una sicura azione cancerogena sull'uomo».
      Si evidenzia poi che dati non certo rassicuranti sono emersi dalla relazione dell'Istituto superiore di sanità del 15 maggio 2001 indirizzata al comune di Portoscuso (Cagliari), relativa all'indagine epidemiologica e al monitoraggio sanitario del Sulcis-Iglesiente.
      La presente proposta di legge prevede quindi benefìci a tutela dei lavoratori che hanno lavorato e lavorano in impianti ed industrie esposti a particolari fattori nocivi.
      L'articolo 1 determina le finalità e l'ambito di applicazione della legge. Essa interessa i lavoratori che hanno lavorato per più di quindici anni nelle aree che sono state dichiarate ad elevato rischio di crisi ambientale.
      L'articolo 2 specifica che i benefìci consistono nell'attribuzione di due mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di attività e sono accessibili su domanda dell'interessato.
      L'articolo 3 tiene conto delle modifiche intervenute con la devoluzione di competenze alle regioni avviata con le «leggi Bassanini». In particolare in considerazione di quanto previsto dall'articolo 74 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che ha abrogato l'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, ed ha attribuito alle regioni le competenze in materia di disciplina delle aree ad elevato rischio ambientale si è demandato alla regione il compito di individuare le industrie e gli impianti interessati dal provvedimento.
      Gli articoli 4 e 5 stabiliscono la copertura finanziaria e la data di entrata in vigore della legge.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità e ambito di applicazione).

      1. La presente legge ha lo scopo di riconoscere benefìci previdenziali ai lavoratori che hanno prestato, per almeno quindici anni, attività lavorativa presso il nucleo industriale di Portovesme nell'area del Sulcis-Iglesiente, dichiarata «area ad elevato rischio di crisi ambientale» dalla deliberazione del Consiglio dei ministri del 30 novembre 1990, adottata ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, in impianti ed industrie esposti a particolari fattori nocivi individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della presente legge.
      2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano sino alla data di completamento delle azioni di risanamento dell'area di cui al comma 1, fatti salvi i diritti riconosciuti ai lavoratori, ai sensi della medesima legge, per l'attività già svolta.

Art. 2.
(Benefìci).

      1. Ogni anno di prestazione di attività lavorativa presso gli impianti industriali di cui all'articolo 1 dà diritto all'attribuzione di due mesi di contribuzione figurativa utile ai fini del conseguimento del diritto e della determinazione della misura del trattamento pensionistico del soggetto interessato.
      2. Ai fini di cui al comma 1, per i periodi di prestazione di attività lavorativa di durata inferiore ad un anno, l'anticipazione dei limiti di età e la contribuzione figurativa ivi previste sono riconosciute in misura proporzionalmente ridotta in relazione alla durata dei periodi stessi.

 

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      3. I soggetti di cui all'articolo 1 che intendono avvalersi dei benefìci previsti dal presente articolo devono presentare apposita domanda secondo le procedure stabilite dal decreto di cui all'articolo 3, comma 2.

Art. 3.
(Procedure di attuazione).

      1. La regione Sardegna, ai sensi dell'articolo 74 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le industrie e gli impianti di cui all'articolo 1 della presente legge stabilendo, mediante una classificazione del livello di pericolosità, una graduatoria di priorità ai fini della successiva concessione dei benefìci di cui all'articolo 2.
      2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere dei competenti organi parlamentari, disciplina le modalità di presentazione delle domande di cui all'articolo 2, comma 3, nonché i termini per la concessione dei benefìci di cui al medesimo articolo, in base alle priorità individuate ai sensi del comma 1 del presente articolo e delle risorse disponibili.

Art. 4.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006,

 

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allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il 1o gennaio 2007.


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