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PDL 1186

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1186


 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

ROSITANI, BONO, FILIPPONIO TATARELLA,
FRASSINETTI, MELONI, PERINA

Nuova disciplina dello spettacolo dal vivo

Presentata il 22 giugno 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge riproduce il testo unificato (atto Camera n. 587 e abb.-A, XIV legislatura) di cui il sottoscritto è stato relatore nella precedente legislatura ed è frutto di un lavoro di più di quattro anni di tutte le componenti politiche facenti parte della VII Commissione della Camera dei deputati. Il citato testo unificato era arrivato addirittura all'esame dell'Assemblea per la discussione generale, ma problemi di natura finanziaria non ne hanno consentito l'approvazione prima della conclusione della legislatura.
      La Commissione aveva, infatti, iniziato ad occuparsi della materia il 25 luglio 2001, quando è stato avviato l'esame di alcune proposte di legge volte a dettare una nuova disciplina delle attività musicali. Nel novembre del medesimo anno era stato costituito un Comitato ristretto, che aveva condotto un'ampia attività conoscitiva che lo aveva impegnato per oltre un anno. Nel frattempo, la Commissione aveva convenuto sull'opportunità di estendere il proprio intervento a tutti i settori dello spettacolo dal vivo, considerata la sempre più frequente richiesta di un riordino organico della materia, alla luce del nuovo riparto di competenze tra Stato e regioni. Il 25 settembre 2002 era stato, quindi, avviato l'esame della proposta di legge d'iniziativa dell'onorevole Carlucci ed altri, atto Camera n. 2964, recante «Disciplina di indirizzo delle attività di spettacolo». L'esame aveva poi conosciuto un rallentamento per l'emergere di posizioni diverse tra i gruppi e in seno alla stessa maggioranza e poi - dopo che nel settembre 2003 si era proceduto all'abbinamento
 

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di tutte le proposte di legge concernenti le diverse attività dello spettacolo dal vivo - era proseguito in seno al Comitato ristretto fino all'inizio del 2005. In tale arco temporale era stato svolto un utile lavoro di approfondimento tecnico e politico, che aveva consentito al sottoscritto di predisporre un testo unificato delle assai numerose proposte di legge presentate da parte di esponenti di tutte le forze politiche. Il ritorno in Commissione con l'adozione del testo unificato era avvenuto nella seduta del 17 febbraio 2005. Su di esso, quindi, erano state svolte nuove audizioni, cui avevano preso parte rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), dell'Unione delle province d'Italia (UPI), della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dell'Agenzia italiana per lo spettacolo, ai fini della valutazione dei loro orientamenti in materia. Era stato quindi predisposto un nuovo testo unificato - in verità, l'ultimo è il ventesimo dei testi elaborati - in cui erano confluite specifiche modifiche concordate con i soggetti richiamati, volte ad assicurare il loro più ampio coinvolgimento e la piena rispondenza alle previsioni costituzionali in materia.
      L'esame degli emendamenti riferiti al nuovo testo aveva impegnato la Commissione dal maggio al settembre 2005: un esame laborioso e talvolta difficile, soprattutto in seguito alla presentazione di una serie di emendamenti del Governo volti a modificare significativamente l'impostazione della nuova disciplina del Fondo unico per lo spettacolo.
      Il 20 settembre 2005, il testo risultante dall'esame degli emendamenti era stato quindi inviato alle Commissioni parlamentari competenti in sede consultiva e, dopo il recepimento di una parte dei suggerimenti provenienti da tali Commissioni, era stato licenziato per l'Assemblea. L'iter del provvedimento, come già ricordato, non era stato poi concluso per ragioni di copertura finanziaria e, in seguito, per la fine della legislatura. Ma, considerati l'ampio e attento lavoro che ha portato alla sua stesura finale (e del quale ho riassunto le fasi fondamentali), nonché le richieste ancora inevase avanzate dai settori coinvolti, ho ritenuto necessario ripresentare il provvedimento in questo primo scorcio della nuova legislatura.
      Il testo è composto da 20 articoli, suddivisi in tre distinti capi: il capo I reca disposizioni di carattere generale; il capo II individua i princìpi concernenti singoli settori e il capo III riguarda gli interventi per la valorizzazione e lo sviluppo dello spettacolo dal vivo.
      L'articolo 1 determina i princìpi fondamentali della materia, mentre gli articoli 2, 3, 4 e 5 definiscono, rispettivamente, le competenze della Conferenza unificata, dello Stato, delle regioni e dei comuni, delle province e delle città metropolitane, individuando un quadro organico di interventi volti alla promozione e alla valorizzazione dello spettacolo dal vivo.
      In particolare, la Conferenza unificata promuove accordi tra Governo, regioni ed enti locali per individuare strumenti di cooperazione istituzionale; partecipa altresì alla definizione di indirizzi per la formazione del personale dello spettacolo e alla realizzazione di spazi per lo spettacolo; partecipa, inoltre, all'individuazione di interventi nelle scuole e nelle università e all'individuazione di criteri per la verifica dell'efficacia dell'impiego delle risorse pubbliche del settore.
      Allo Stato sono attribuiti, tra gli altri, i compiti di: promuovere lo sviluppo e il riequilibrio territoriale delle attività di spettacolo dal vivo; sostenerne la diffusione a livello europeo; attivare accordi per la produzione congiunta degli spettacoli; promuovere il sostegno di tutti gli operatori, anche attraverso interventi in campo fiscale e previdenziale, nonché tutelandone la libertà artistica ed espressiva e la proprietà intellettuale; promuovere l'insegnamento delle varie discipline che concernono lo spettacolo e sostenere l'istruzione e l'alta formazione in tale materia; favorire un'adeguata politica di accesso al credito dei soggetti dello spettacolo dal vivo, anche avvalendosi dell'Istituto per il credito sportivo per l'istituzione di un apposito fondo di garanzia.
 

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      Alle regioni spettano, tra l'altro: la programmazione regionale degli interventi in materia di spettacolo con il concorso degli enti locali interessati; la promozione di nuovi talenti dell'imprenditoria giovanile e femminile; il sostegno di scambi culturali e di iniziative socio-culturali in favore delle comunità regionali all'estero e la promozione del turismo culturale; la stipula di protocolli, di intesa con le emittenti radiotelevisive per la destinazione di spazi di informazione e di promozione dello spettacolo dal vivo sul territorio e per la realizzazione di forme integrate di collaborazione; la realizzazione di un sistema unificato di informazione e di assistenza agli operatori del settore, denominato «antenna europea».
      Le regioni, inoltre, anche attraverso la stipula di accordi e di intese con gli enti locali, promuovono la valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale delle infrastrutture tecnologiche e delle risorse professionali e artistiche dello spettacolo dal vivo presenti sul loro territorio.
      I comuni, le province e le città metropolitane sono chiamati a svolgere, in materia di promozione e di fruizione dello spettacolo dal vivo, le funzioni amministrative proprie e quelle a essi conferite con legge statale o regionale sulla base di princìpi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza.
      In attesa della piena attuazione del federalismo fiscale, ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, l'articolo 6 detta una disciplina transitoria per la ripartizione del Fondo unico per lo spettacolo, prevedendo che la ripartizione in settori delle sue quote avvenga con decreti ministeriali. È poi espressamente sancito che i decreti che definiscono i criteri e le modalità di erogazione dei contributi in favore delle attività dello spettacolo dal vivo siano adottati di intesa con la Conferenza unificata; la norma specifica, peraltro, che tali decreti possono comunque essere adottati, qualora l'intesa non sia stata raggiunta, entro sessanta giorni dalla data della loro trasmissione alla Conferenza unificata.
      L'articolo 7 istituisce il Comitato tecnico per lo spettacolo, organo che svolge funzioni consultive in ordine all'elaborazione e all'attuazione delle politiche di settore, nonché alla predisposizione di indirizzi e di criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività dello spettacolo. Il Comitato è costituito da trentadue esperti designati dal Ministro dei beni e delle attività culturali, dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dall'ANCI e dall'UPI, oltre allo stesso Ministro, che lo presiede. Il Comitato si articola in quattro Commissioni, per i settori della musica, del teatro, della danza, del circo e dello spettacolo viaggiante. Il Comitato in seduta plenaria svolge le funzioni già attribuite al comitato per i problemi dello spettacolo, e ad esso partecipano, in tale caso anche otto ulteriori componenti, designati dalle associazioni di categoria e dai sindacati dei lavoratori dello spettacolo. Il capo II individua i princìpi in materia di attività musicali (articolo 8), attività teatrali (articolo 9), attività di danza (articolo 10) e di circhi, spettacolo viaggiante, artisti di strada e spettacolo popolare (articolo 11). Il capo III reca interventi per la valorizzazione e lo sviluppo dello spettacolo dal vivo. In particolare, l'articolo 12 determina i requisiti per l'esercizio delle professioni di agente di spettacolo e rappresentante di artisti e di produttore organizzatore e promoter di manifestazioni di spettacolo dal vivo. In particolare, si prevede l'incompatibilità fra le due professioni; il divieto di esercizio per i soggetti che hanno riportato condanne penali o commesso illeciti disciplinari; la definizione, tramite accordi in sede di Conferenza unificata, di un sistema di certificazione di idoneità per l'esercizio delle due professioni, subordinato al possesso dei requisiti minimi essenziali e al superamento di uno specifico esame.
      A quest'ultimo proposito, segnalo che, recependo una condizione posta dalla Commissione Politiche dell'Unione europea in merito al citato testo unificato della XIV legislatura, si è stabilito che sia comunque
 

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fatta salva l'applicazione dei princìpi in materia di concorrenza previsti dal Trattato dell'Unione europea.
      L'articolo 13 delega il Governo all'adozione di uno o più decreti legislativi di riordino della disciplina relativa alle fondazioni lirico-sinfoniche e ai teatri stabili ad iniziativa pubblica.
      L'articolo 14 reca disposizioni in materia di spettacoli musicali dal vivo, con riferimento alla disciplina fiscale. In particolare, l'articolo distingue la musica dal vivo dalle esecuzioni che fanno uso parziale di musica preregistrata. Si prevede quindi che solo alla prima di tali categorie si applichi l'esenzione dall'imposta sugli intrattenimenti prevista dal punto 1 della tariffa di cui alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972 per i concerti musicali vocali e strumentali e per le esecuzioni musicali dal vivo.
      Alla nuova categoria della musica «parzialmente dal vivo», costituita dalle esecuzioni musicali che fanno uso non preponderante di musica preregistrata (ossia in cui la musica dal vivo è di durata pari o superiore al 50 per cento), effettuate da un massimo di due esecutori e in ambienti che non consentono la presenza di un pubblico superiore a cento persone, viene invece riconosciuta una riduzione della citata imposta sugli intrattenimenti pari al 50 per cento dell'importo dovuto per le esecuzioni musicali non dal vivo.
      L'articolo 15 demanda a un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentita l'Accademia nazionale di danza, la definizione dei requisiti di studio o dei titoli professionali per l'esercizio dell'attività di docente nelle scuole di danza.
      L'articolo 19 conferisce al Governo una delega per la razionalizzazione della disciplina fiscale e previdenziale relativa allo spettacolo dal vivo e agli artisti e per l'introduzione di specifici regimi agevolativi fiscali in favore del settore, tra i quali è di rilievo la previsione della progressiva riduzione al 10 per cento dell'aliquota IVA sui fonogrammi, i compact disc e simili; in sostanza, si tratta di una delega al Governo per trovare tutti i sistemi che agevolino lo sviluppo dello spettacolo dal vivo sul territorio nazionale.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
(Oggetto e princìpi fondamentali).

      1. La presente legge determina i princìpi fondamentali e detta norme di competenza dello Stato in materia di spettacolo dal vivo, nel rispetto delle competenze legislative delle regioni, definite ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
      2. Ai fini della presente legge, lo spettacolo dal vivo comprende le seguenti attività culturali compiute alla presenza diretta del pubblico nel luogo stesso dell'esibizione:

          a) musica;

          b) teatro;

          c) danza;

          d) circo e spettacolo viaggiante, ivi comprese le esibizioni degli artisti di strada e le diverse forme dello spettacolo popolare e contemporaneo.

      3. Costituiscono princìpi fondamentali della materia di cui al comma 1, in particolare:

          a) la tutela e la garanzia delle libertà creative ed espressive e del pluralismo, nel rispetto dei princìpi sanciti dall'articolo 3 e dall'articolo 33 della Costituzione, attraverso la realizzazione della pari opportunità di accesso e di fruizione dello spettacolo dal vivo e con strumenti di coordinamento, collaborazione e perequazione volti a garantire lo sviluppo e la diffusione dello spettacolo dal vivo, armonici ed equilibrati, sull'intero territorio nazionale e ad assicurare gli interventi necessari in favore

 

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delle aree e delle regioni meno servite. A tali scopi, e per garantire la specificità dello spettacolo dal vivo come servizio culturale e diffuso sull'intero territorio nazionale, possono essere altresì adottate specifiche forme di intesa e di coordinamento tra i diversi livelli di governo della Repubblica;

          b) il sostegno e la promozione dello spettacolo dal vivo quale fattore di sviluppo ed elemento fondamentale dell'articolata identità nazionale e del patrimonio artistico e culturale italiano, nelle sue manifestazioni tradizionali e contemporanee, senza distinzione di genere;

          c) il coinvolgimento e la valorizzazione dell'apporto delle associazioni rappresentative delle categorie operanti nel settore;

          d) la promozione dell'innovazione artistica e imprenditoriale, assicurando elevati livelli di educazione e di formazione nei diversi settori dello spettacolo dal vivo;

          e) la promozione della massima collaborazione tra i soggetti pubblici e privati, a livello internazionale, nazionale, regionale e locale, per lo sviluppo e la circolazione delle attività dello spettacolo dal vivo, anche attraverso tecnologie innovative, nonché con specifiche intese, accordi e convenzioni tra Ministeri, regioni, università, istituzioni nazionali di formazione per l'alta specializzazione, associazioni professionali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;

          f) il sostegno dei soggetti e dei progetti che, con carattere di continuità e con definite finalità culturali, operano nella formazione dei nuovi talenti, nella promozione delle attività creative ed espressive, nell'avviamento al lavoro degli artisti, nella produzione, nella distribuzione e nell'innovazione dei linguaggi, con specifica attenzione alla contemporaneità, alla sperimentazione e alla ricerca, all'attività verso l'infanzia e i giovani, all'interdisciplinarietà, alla multimedialità e alle nuove forme di spettacolo che attivano l'interazione

 

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con il pubblico, nonché all'integrazione multietnica della cultura;

          g) la promozione dell'insegnamento delle discipline artistiche e della conoscenza dei diversi settori dello spettacolo dal vivo, nell'ambito del sistema scolastico e di quello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;

          h) la promozione e il sostegno di corsi e concorsi di alta qualificazione professionale organizzati da soggetti pubblici e privati che non perseguono fini di lucro, rivolti alla formazione e alla selezione delle diverse figure professionali operanti nei settori dello spettacolo dal vivo;

          i) la garanzia di adeguate risorse pubbliche e la promozione dell'apporto di risorse private in favore dei diversi settori dello spettacolo dal vivo.

Art. 2.
(Compiti della Conferenza unificata).

      1. In attuazione delle finalità della presente legge, la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata «Conferenza unificata», provvede tra l'altro, nelle forme e con le modalità previste dalla normativa vigente, a promuovere e a sancire accordi tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze, per:

          a) individuare gli strumenti di cooperazione e solidarietà istituzionale al fine di favorire l'affermazione dell'identità culturale nazionale e regionale e delle minoranze linguistiche e una diffusione equilibrata e qualificata dello spettacolo dal vivo sul territorio nazionale;

          b) definire gli indirizzi generali in materia di formazione del personale artistico, tecnico e amministrativo, relativamente alle figure la cui formazione non è riservata alle istituzioni di alta formazione

 

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artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508;

          c) promuovere la cultura dello spettacolo dal vivo attraverso la definizione di programmi di interventi specificamente rivolti al mondo della scuola e dell'università;

          d) definire linee di indirizzo comune ai fini della programmazione degli interventi relativi alla costruzione, al recupero, all'adeguamento funzionale e tecnologico, alla ristrutturazione e alla eventuale conversione di spazi, strutture e immobili destinati o da destinare allo spettacolo dal vivo;

          e) individuare i criteri e le modalità per la verifica del rapporto di efficacia ed efficienza tra l'investimento delle risorse pubbliche e il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità culturali, attraverso attività di monitoraggio e di osservatorio da realizzare in collaborazione fra il livello statale, quello regionale e quello locale.

Art. 3.
(Compiti dello Stato).

      1. In base ai princìpi di sussidiarietà e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione, e nel rispetto della potestà legislativa delle regioni, spetta tra l'altro allo Stato, anche al fine di promuovere lo sviluppo e il riequilibrio territoriale delle attività dello spettacolo dal vivo:

          a) promuovere e sostenere la diffusione dello spettacolo dal vivo a livello europeo, attivando rapporti di collaborazione e di interscambio tra i Paesi europei al fine di raggiungere un'effettiva integrazione culturale;

          b) promuovere il sostegno agli autori, agli artisti interpreti e a tutti gli operatori dello spettacolo dal vivo, anche con particolare riferimento alle iniziative giovanili, di ricerca e di sperimentazione e alle figure professionali legate allo sviluppo

 

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delle nuove tecnologie, attraverso interventi in campo fiscale e previdenziale e nelle altre materie di propria competenza, nonché tutelandone la libertà artistica ed espressiva e la proprietà intellettuale;

          c) promuovere l'insegnamento della musica, nell'aspetto storico, di educazione all'ascolto e della pratica strumentale e corale, della storia del teatro e delle tecniche di recitazione, della storia della danza e della pratica coreutica e della tradizione circense. A tale fine, nel rispetto dell'autonomia scolastica, è favorito l'inserimento delle relative discipline tra le materie di studio delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo dell'istruzione;

          d) sostenere l'istruzione e l'alta formazione nelle discipline dello spettacolo dal vivo, con riferimento ai conservatori di musica, agli istituti musicali pareggiati, alle accademie delle belle arti, agli istituti superiori per le industrie artistiche e alle accademie nazionali d'arte drammatica e di danza, nel rispetto dell'autonomia di tali istituzioni, anche in relazione alle nuove figure professionali legate allo sviluppo tecnologico;

          e) promuovere e sostenere festival e rassegne nazionali e internazionali, allo scopo di incentivare le occasioni di confronto e di rappresentazione dello spettacolo dal vivo;

          f) favorire un'adeguata politica di accesso al credito da parte dei soggetti dello spettacolo dal vivo, individuando gli strumenti più idonei a favorire agevolazioni e sostenere la nuova imprenditoria del settore, anche avvalendosi dell'Istituto per il credito sportivo, ai sensi dell'articolo 4, comma 14, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per l'istituzione di un apposito fondo di garanzia;

          g) sottoscrivere protocolli di intesa con le emittenti radiotelevisive nazionali per destinare adeguati spazi di programmazione alle produzioni italiane ed europee di spettacolo dal vivo e per riservare spazi di informazione specializzata al pubblico sulle programmazioni di spettacolo

 

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dal vivo. Spazi di informazione e di promozione dedicati allo spettacolo dal vivo sono altresì previsti dal contratto di servizio tra lo Stato e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;

          h) attuare le attività di monitoraggio e osservatorio sull'impiego delle risorse finanziarie statali a sostegno dello spettacolo dal vivo, ai fini e nel rispetto di quanto stabilito ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e);

          i) assicurare la conservazione del patrimonio storico ed artistico e promuovere la diffusione del repertorio classico del teatro greco e romano, anche attraverso accordi di cooperazione culturale con i Paesi dell'area mediterranea;

          l) promuovere accordi per la coproduzione di spettacoli dal vivo con i Paesi esteri, in particolare con i Paesi membri dell'Unione europea e con i Paesi appartenenti all'area del Mediterraneo e alle altre aree di maggiore destinazione e provenienza di flussi migratori, al fine di promuovere l'integrazione multietnica delle culture;

          m) costituire l'archivio nazionale per lo spettacolo dal vivo anche in video;

          n) favorire lo sviluppo dello spettacolo dal vivo anche attraverso agevolazioni fiscali, fatto salvo quanto stabilito in sede di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.

Art. 4.
(Compiti delle regioni).

      1. Nel rispetto delle funzioni dei comuni, delle province, delle città metropolitane e dello Stato, le regioni promuovono e valorizzano le attività culturali dello spettacolo dal vivo.
      2. Spettano alle regioni, in particolare:

          a) l'attuazione dei princìpi fondamentali della legislazione statale, anche attraverso l'adeguamento degli strumenti legislativi e regolamentari;

 

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          b) la programmazione regionale degli interventi in materia di spettacolo, con il concorso degli enti locali interessati, con riferimento alla produzione, alla distribuzione e alla circolazione;

          c) l'individuazione dei criteri per la definizione del sistema delle residenze multidisciplinari;

          d) la promozione di nuovi talenti e dell'imprenditoria giovanile e femminile, anche con la graduale e qualificata estensione alle diverse forme dello spettacolo dal vivo degli strumenti a tale fine previsti dalla legislazione vigente;

          e) la tutela delle tradizioni autoctone attraverso la valorizzazione delle lingue e dei dialetti locali;

          f) il sostegno di scambi culturali e di iniziative socio-culturali in favore delle comunità regionali presenti all'estero, al fine di promuovere la conoscenza, la cooperazione, la solidarietà e l'integrazione tra i popoli;

          g) la promozione del turismo culturale;

          h) la stipula di protocolli di intesa con le emittenti radiotelevisive per la destinazione di spazi di informazione e di promozione dello spettacolo dal vivo sul territorio e per la realizzazione di forme integrate di collaborazione;

          i) l'attuazione delle attività di monitoraggio e di osservatorio sull'impiego delle risorse finanziarie regionali a sostegno dello spettacolo dal vivo, ai fini e nel rispetto di quanto stabilito ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e);

          l) l'attivazione di un sistema unificato di informazione e di assistenza agli operatori del settore, denominato «antenna europea», per l'informazione sui programmi, l'individuazione dei partner internazionali, il coordinamento dei progetti e la cura delle domande.

      3. Le regioni, anche attraverso la stipula di accordi e di intese con comuni, province e città metropolitane, al fine di

 

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conseguire un'adeguata valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale, delle infrastrutture tecnologiche e delle risorse professionali e artistiche dello spettacolo dal vivo presenti sul loro territorio, svolgono azioni relative:

          a) alla costruzione, restauro, adeguamento, innovazione tecnologica e qualificazione di sedi e di spazi multimediali;

          b) alla tutela del patrimonio artistico dello spettacolo dal vivo, attraverso progetti di catalogazione e conservazione di audiovisivi e la promozione di centri audiovisivi per la valorizzazione delle iniziative regionali e locali, anche in rete con l'archivio nazionale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera m);

          c) alla predisposizione di progetti finalizzati alla integrazione europea dello spettacolo e alla valorizzazione della cultura, della storia e delle tradizioni regionali e locali;

          d) alla formazione e all'aggiornamento professionali degli operatori dello spettacolo dal vivo, nonché alla creazione di nuovi profili professionali in tale campo.

      4. Ferme restando le competenze riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni della presente legge.
      5. Le regioni, nell'ambito della propria autonomia finanziaria stabilita dall'articolo 119 della Costituzione, provvedono ad adeguare ai nuovi compiti ad esse spettanti le risorse finanziarie a favore dello spettacolo dal vivo.

Art. 5.
(Compiti dei comuni, delle province
e delle città metropolitane).

      1. In materia di promozione e fruizione dello spettacolo dal vivo, i comuni, le province e le città metropolitane esercitano

 

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le funzioni amministrative proprie e quelle ad essi conferite con legge statale o regionale, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.
      2. I comuni, le province e le città metropolitane concorrono alla promozione e alla valorizzazione delle attività culturali dello spettacolo dal vivo, tra l'altro:

          a) partecipando, con le modalità stabilite dalla normativa regionale, alla definizione della programmazione regionale per lo spettacolo dal vivo;

          b) partecipando, anche in forma associata, con assunzione dei relativi oneri, alla costituzione e alla gestione di soggetti stabili dello spettacolo dal vivo, dalla distribuzione di spettacoli e delle residenze multidisciplinari e al sostegno di altri soggetti operanti nel proprio ambito territoriale, con erogazione di servizi anche in relazione a finalità turistiche;

          c) realizzando interventi di costruzione e di recupero, restauro o adeguamento funzionale e tecnologico delle strutture e degli immobili di loro proprietà da destinare ad attività di spettacolo dal vivo multidisciplinari;

          d) favorendo, nell'attività di promozione e sostegno dello spettacolo dal vivo, la cooperazione con il sistema scolastico, universitario e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, con gli operatori economici e con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello territoriale e, in generale, con le comunità locali;

          e) attuando le attività di monitoraggio e di osservatorio sull'impiego delle proprie risorse finanziarie a sostegno dello spettacolo dal vivo, ai fini e nel rispetto di quanto stabilito ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e).

Art. 6.
(Disciplina transitoria sul Fondo unico
per lo spettacolo).

      1. A decorrere dal 1o gennaio 2007 e fino alla piena attuazione dell'articolo 119

 

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della Costituzione, al Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni, ad eccezione della quota destinata alle attività cinematografiche, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.
      2. Il Ministro dei beni e delle attività culturali, con decreti non aventi natura regolamentare, ripartisce in settori le quote del Fondo unico per lo spettacolo e, di intesa con la Conferenza unificata, definisce criteri e modalità di erogazione dei contributi in favore delle attività dello spettacolo dal vivo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni, che possono comunque essere adottati qualora l'intesa non sia stata raggiunta entro due mesi dalla data della loro trasmissione alla Conferenza unificata.
      3. A decorrere dal 1o gennaio 2007, è abrogato il decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 82, e successive modificazioni.

Art. 7.
(Comitato tecnico per
lo spettacolo dal vivo).

      1. È istituito il Comitato tecnico per lo spettacolo dal vivo, di seguito denominato «Comitato».
      2. Il Comitato, presieduto dal Ministro dei beni e delle attività culturali, è composto da trentadue esperti, di cui sedici designati dal medesimo Ministro, otto dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, quattro dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e quattro dall'Unione delle province d'Italia (UPI).
      3. I componenti del Comitato, scelti da ciascuna istituzione proporzionalmente tra esperti nelle materie di cui all'articolo 1, comma 2, sono tenuti a dichiarare, all'atto del loro insediamento, di non versare in situazioni di incompatibilità con la carica

 

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ricoperta, derivanti dall'esercizio attuale e personale di attività oggetto delle competenze istituzionali del Comitato e delle commissioni di cui al comma 7.
      4. Il Comitato e le commissioni di cui al comma 7 sono nominati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      5. I componenti del Comitato restano in carica due anni e possono essere confermati.
      6. Il Comitato, riunito in seduta plenaria, è integrato da quattro membri designati dalle associazioni rappresentative di categoria e da quattro membri designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore. Esso svolge i compiti già attribuiti al Comitato per i problemi dello spettacolo dall'articolo 8, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro delegato per lo spettacolo 10 giugno 1998, n. 273. Al Comitato in seduta plenaria partecipano anche, senza diritto di voto, il capo del dipartimento per lo spettacolo e lo sport e il direttore generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport del Ministero dei beni e delle attività culturali.
      7. Il Comitato, nella composizione di cui al comma 2, si articola in quattro commissioni per ciascuno dei settori di cui all'articolo 1, comma 2, presiedute dal direttore generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport del Ministero dei beni e delle attività culturali. A tali commissioni sono attribuite le funzioni già proprie delle commissioni consultive per la musica, per la prosa, per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante e per la danza, di cui all'articolo 1, commi 59 e 60, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.
      8. Le commissioni sono composte ciascuna da otto esperti, scelti tra quelli di cui al comma 2, proporzionalmente rispetto all'istituzione che li ha designati e alle materie di competenza.
      9. Il Comitato e le commissioni si avvalgono, anche ai fini dell'espletamento delle attività istruttorie necessarie all'esercizio delle proprie funzioni, delle strutture
 

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e del personale del Ministero dei beni e delle attività culturali. Ai costi di funzionamento del Comitato e delle commissioni si provvede nei limiti degli stanziamenti destinati al funzionamento del comitato per i problemi dello spettacolo e delle commissioni consultive di cui all'articolo 1, commi 59, 60 e 67, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.
      10. Il Ministro dei beni e delle attività culturali, con decreto non avente natura regolamentare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di funzionamento del Comitato e delle commissioni.

Capo II
PRINCÌPI CONCERNENTI
I SINGOLI SETTORI

Art. 8.
(Attività musicali).

      1. La musica, quale mezzo di espressione artistica e di promozione culturale, costituisce aspetto fondamentale della cultura e insostituibile valore sociale, economico e formativo della collettività. Fermo restando quanto disposto dal capo I, alla musica si applicano in particolare i princìpi fondamentali di cui al presente articolo.
      2. La Repubblica sostiene e valorizza le attività musicali di livello professionale in tutti i loro generi e manifestazioni, favorisce la formazione e lo sviluppo delle istituzioni che, nello svolgimento di attività di produzione, distribuzione, coordinamento e ricerca in campo musicale, perseguono, con carattere di continuità, una o più delle seguenti finalità:

          a) la conservazione del patrimonio storico della musica di tutti i generi, degli archivi delle istituzioni, nonché la raccolta e la diffusione di documenti e statistiche di interesse musicale;

 

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          b) il sostegno alla produzione musicale di nuovi autori e la promozione di interpreti ed esecutori nazionali;

          c) la sperimentazione e la ricerca di nuovi linguaggi musicali, anche attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie;

          d) l'incontro tra domanda e offerta musicale, con particolare riguardo alle aree del Paese meno servite, in un'ottica di equilibrio, omogeneità e pari opportunità per la collettività nella fruizione di un servizio culturale;

          e) la diffusione della cultura musicale sull'intero territorio nazionale attraverso la distribuzione di opere e la realizzazione di concerti, nonché la promozione e la formazione del pubblico, in particolare giovanile;

          f) la realizzazione di eventi e di manifestazioni a carattere promozionale e di confronto tra le diverse espressioni e tendenze artistiche italiane e straniere;

          g) lo studio e il perfezionamento dello strumento musicale, del canto e della composizione, anche attraverso forme di collaborazione con le istituzioni scolastiche e di alta formazione artistica, musicale e coreutica, ai sensi di quanto previsto dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508, come da ultimo modificata dalla presente legge;

          h) la costituzione di complessi e di bande musicali di carattere professionale;

          i) la diffusione all'estero della produzione musicale nazionale e la promozione della musica, dei compositori e degli interpreti musicali qualificati, anche attraverso programmi pluriennali organici;

          l) la diffusione della musica leggera, popolare e per le immagini quale importante forma espressiva contemporanea e patrimonio artistico-culturale di rilevante interesse sociale.

      3. In particolare, le fondazioni lirico-sinfoniche, i teatri storici, l'attività lirica minore, le istituzioni concertistico-orchestrali, le associazioni musicali, le residenze multidisciplinari, i festival nazionali e internazionali,

 

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i complessi bandistici e corali, le attività della musica leggera e popolare, le imprese di produzione, le società di organizzazione, le agenzie di distribuzione e gli organismi di formazione del pubblico costituiscono lo strumento per il perseguimento delle finalità della presente legge.

Art. 9.
(Attività teatrali).

      1. Il teatro, quale mezzo di espressione artistica e di promozione culturale, costituisce aspetto fondamentale della cultura e insostituibile valore sociale, economico e formativo della collettività. Fermo restando quanto disposto dal capo I, al teatro si applicano in particolare i princìpi fondamentali di cui al presente articolo.
      2. La Repubblica sostiene e valorizza le attività teatrali professionali, compreso il teatro di figura, e ne promuove lo sviluppo, senza distinzione di generi, con riferimento alle forme produttive, distributive, di promozione e di ricerca che, con carattere di continuità, promuovono:

          a) un rapporto di stabilità tra un complesso organizzato di artisti, tecnici e amministratori e la collettività di un territorio per realizzare un progetto integrato di produzione, promozione e ospitalità;

          b) la ricerca, la sperimentazione, il teatro per le nuove generazioni;

          c) l'incontro tra domanda e offerta teatrale, con particolare riguardo alle aree del Paese meno servite, in un'ottica di equilibrio, omogeneità e pari opportunità per la collettività nella fruizione di un servizio culturale;

          d) una qualificata azione di distribuzione dello spettacolo, di promozione e di formazione del pubblico, in particolare giovanile, teso a diffondere la cultura teatrale e a sostenere l'attività produttiva ad essa connessa;

          e) la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento professionali del personale

 

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artistico, tecnico e amministrativo, nonché l'impiego di nuove tecnologie;

          f) la realizzazione di eventi e di manifestazioni a carattere di festival per il confronto tra le diverse espressioni e tendenze artistiche italiane e straniere;

          g) la promozione e il sostegno degli autori italiani e la diffusione della presenza del teatro italiano all'estero.

      3. In particolare, i teatri stabili, le imprese di produzione, gli organismi di distribuzione e di formazione del pubblico, gli esercizi teatrali e municipali, le rassegne ed i festival nazionali e internazionali, gli organismi di promozione e di perfezionamento professionale, il teatro di figura e di strada e le residenze multidisciplinari costituiscono lo strumento per il perseguimento delle finalità della presente legge.
      4. Nel rispetto del pluralismo delle vocazioni artistiche e culturali e al fine di valorizzare le funzioni omogenee e l'eterogeneità territoriale in cui operano, i teatri stabili ad iniziativa pubblica, di cui all'articolo 11 del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 27 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1o aprile 2003, e successive modificazioni, elemento storico indispensabile per l'affermazione della cultura teatrale italiana, costituiscono il sistema articolato nelle regioni per la promozione dei valori del teatro nazionale.

Art. 10.
(Attività di danza).

      1. La danza, quale mezzo di espressione artistica e di promozione culturale, costituisce, in tutti i suoi generi e manifestazioni, aspetto fondamentale della cultura e insostituibile valore sociale, economico e formativo della collettività. Fermo restando quanto disposto dal capo I, alla danza si applicano in particolare i princìpi fondamentali di cui al presente articolo.

 

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      2. La Repubblica favorisce lo sviluppo delle attività professionali di danza che, con carattere di continuità, promuovono:

          a) un rapporto di stabilità tra un complesso organizzato di artisti, tecnici e amministratori e la collettività di un territorio per realizzare un progetto integrato di produzione, promozione e ospitalità;

          b) la sperimentazione e la ricerca della nuova espressività coreutica e l'integrazione delle arti sceniche;

          c) l'incontro tra domanda e offerta della danza, anche con particolare riguardo alle aree del Paese meno servite, in un'ottica di equilibrio, omogeneità e pari opportunità per la collettività nella fruizione di un servizio culturale;

          d) una qualificata azione di distribuzione della danza e di promozione e di formazione del pubblico, in particolare giovanile, volta a diffondere la cultura della danza e a sostenere l'attività produttiva;

          e) la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento professionali del personale artistico, tecnico e amministrativo, nonché l'impiego di nuove tecnologie;

          f) la realizzazione di eventi e di manifestazioni a carattere di festival per il confronto tra le diverse espressioni e tendenze artistiche sia italiane che straniere;

          g) la diffusione della presenza della danza italiana all'estero.

      3. In particolare, le imprese di produzione, gli organismi di distribuzione e di formazione del pubblico, le attività di ospitalità, gli esercizi teatrali e municipali, le rassegne ed i festival nazionali e internazionali, ivi compresi i progetti relativi alla danza negli spazi urbani, gli organismi di promozione e di perfezionamento professionale e le residenze multidisciplinari costituiscono lo strumento pubblico per il perseguimento delle finalità della presente legge.

 

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Art. 11.
(Circhi, spettacolo viaggiante, artisti
di strada e spettacolo popolare).

      1. La Repubblica sostiene e promuove la tradizione circense, gli spettacoli viaggianti, gli artisti di strada e lo spettacolo popolare, riconoscendone il valore sociale e culturale. Fermo restando quanto disposto dal capo I, alle attività di cui al periodo precedente si applicano in particolare i princìpi fondamentali di cui al presente articolo.
      2. La Repubblica, in attuazione di quanto disposto al comma 1, valorizza le attività di cui al presente articolo nelle diverse tradizioni ed esperienze e ne asseconda lo sviluppo attraverso il sostegno a:

          a) la produzione di spettacoli di significativo valore artistico e impegno organizzativo, realizzati da persone giuridiche di diritto privato caratterizzate da un complesso organizzato di artisti, con un itinerario geografico che valorizzi l'incontro tra domanda e offerta, anche con particolare riguardo alle aree del Paese meno servite, in un'ottica di equilibrio, omogeneità e pari opportunità per la collettività nella fruizione di un servizio culturale;

          b) iniziative promozionali, quali festival nazionali e internazionali, e attività editoriali;

          c) iniziative di consolidamento e di sviluppo dell'arte di strada e della tradizione circense e popolare mediante un'opera di assistenza, formazione, addestramento e aggiornamento professionali;

          d) la diffusione della loro presenza all'estero;

          e) il parziale risarcimento dei danni conseguenti ad eventi fortuiti occorsi in Italia e all'estero;

          f) l'acquisto di nuovi impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali;

          g) la ristrutturazione di aree attrezzate;

 

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          h) la qualificazione dell'industria dello spettacolo viaggiante, anche attraverso appositi sistemi di attestazione del possesso dei requisiti tecnico-professionali necessari per l'esercizio di tali attività.

      3. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal comma 2, lettera h), con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i requisiti minimi essenziali delle imprese che svolgono attività di spettacolo viaggiante e gestiscono parchi di divertimento, nonché le singole attrazioni e attività dello spettacolo viaggiante.
      4. Alle esibizioni degli artisti di strada non si applicano le disposizioni vigenti in materia di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di commercio ambulante.

Capo III
INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE E LO SVILUPPO DELLO SPETTACOLO DAL VIVO

Art. 12.
(Disciplina delle professioni di agente
e di produttore).

      1. Il presente articolo determina i princìpi fondamentali per l'esercizio delle professioni di:

          a) agente di spettacolo e rappresentante di artisti, la cui attività consiste nella consulenza, rappresentanza, organizzazione, assistenza, tutela delle attività di singoli o gruppi di artisti, di seguito denominato «agente»;

          b) produttore, organizzatore e promoter di manifestazioni musicali, teatrali, di balletto, di seguito denominato «produttore».

      2. Le attività professionali di agente e di produttore sono incompatibili e in nessun

 

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caso possono essere svolte da un unico soggetto né in forma singola, né in forma societaria, né attraverso compartecipazioni.
      3. È interdetto l'esercizio delle attività di agente e di produttore ai soggetti che hanno riportato condanne penali o commesso illeciti disciplinari nello svolgimento delle medesime attività.
      4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con accordi in sede di Conferenza unificata, è definito un sistema di certificazione di idoneità per l'esercizio delle attività professionali di agente e di produttore, subordinato al possesso di requisiti minimi essenziali e al superamento di uno specifico esame. Il possesso della certificazione di idoneità non è richiesto ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgono le attività professionali di agente e di produttore da almeno tre anni con profitto e continuità, ferma restando la possibilità di conseguire la certificazione medesima su base volontaria.
      5. Fatta salva l'applicazione dei princìpi in materia di concorrenza previsti dal Trattato istituito dalla Comunità europea, al fine di evitare la costituzione di posizioni dominanti, anche a livello regionale, nei settori di attività di cui al presente articolo, con le medesime modalità di cui al comma 4 sono definiti altresì:

          a) il numero massimo di artisti di cui un agente può avere contemporaneamente la rappresentanza;

          b) la percentuale massima di artisti di cui un agente può avere annualmente la rappresentanza nell'ambito delle fondazioni lirico-sinfoniche.

      6. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 nonché l'esercizio delle attività professionali di agente e di produttore in contrasto con quanto disposto dai commi 4 e 5 sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 5.000 euro a 25.000 euro.

 

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Art. 13.
(Delega al Governo per il riordino della disciplina concernente le fondazioni lirico-sinfoniche e i teatri stabili ad iniziativa pubblica).

      1. Il Governo, sentita la Conferenza unificata, è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino della disciplina concernente le fondazioni lirico-sinfoniche e i teatri stabili ad iniziativa pubblica, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) adeguamento agli articoli 117 e 118 della Costituzione;

          b) adeguamento alla normativa comunitaria e agli accordi internazionali;

          c) trasformazione dei teatri stabili ad iniziativa pubblica in fondazioni di diritto privato;

          d) omogeneità di organizzazione, anche sotto il profilo delle procedure di nomina e del riassetto delle competenze e del funzionamento degli organi, tra i quali sono obbligatoriamente previsti:

              1) il presidente, che svolge la funzione di legale rappresentante della fondazione e di presidente del consiglio di amministrazione, eletto dal consiglio stesso nell'ambito dei suoi componenti;

              2) il consiglio di amministrazione, costituito fino a un massimo di nove membri, designati dai fondatori, anche privati, in proporzione alle risorse corrisposte al patrimonio della fondazione, con poteri di indirizzo e di gestione, cui spetta l'approvazione del programma di attività e dei bilanci e la nomina e la revoca del direttore generale e del direttore artistico;

              3) il collegio dei revisori dei conti, che svolge le funzioni ad esso assegnate dalla legge e dal codice civile;

              4) il direttore generale, che predispone i bilanci per la loro presentazione al

 

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consiglio di amministrazione, dirige e coordina, nel rispetto dei programmi approvati e dei vincoli di bilancio, le attività della fondazione e il personale, e partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione senza diritto di voto;

              5) per le fondazioni lirico-sinfoniche, il direttore artistico, individuato tra direttori d'orchestra e compositori di comprovata professionalità, ovvero tra registi o personalità di comprovata competenza teatrale, che predispone i programmi di attività artistica ed è responsabile della conduzione artistica della fondazione e della realizzazione degli obiettivi del programma artistico e del prodotto finale;

          e) previsione, per gli organi di cui alla lettera d), della più ampia autonomia decisionale e di adeguati requisiti di professionalità per i componenti;

          f) razionalizzazione e omogeneizzazione dei poteri di vigilanza ministeriale e nuova disciplina del commissariamento;

          g) contenimento delle spese di funzionamento, anche attraverso il ricorso obbligatorio a forme di comune utilizzo di contraenti, ovvero di organi;

          h) programmazione atta a favorire la mobilità e l'ottimale utilizzo delle risorse umane.

      2. I decreti legislativi di cui al comma 1 indicano esplicitamente le disposizioni sostituite o abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile. I relativi schemi sono trasmessi alle Camere almeno settanta giorni prima della data di scadenza del termine di cui al comma 1, ai fini dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro sessanta giorni dalla loro assegnazione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
      3. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate, nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi e con le

 

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medesime procedure di cui al presente articolo, entro due anni dalla data della loro entrata in vigore.
      4. Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 14.
(Musica dal vivo).

      1. Per musica dal vivo si intende la musica eseguita alla presenza diretta del pubblico nel luogo stesso dell'esibizione con strumenti musicali tradizionali o elettrici.
      2. Nelle esecuzioni dal vivo è vietato l'utilizzo anche parziale di supporti o di apparecchiature che contengono musica preregistrata. A tale fine il responsabile dell'esecuzione musicale deve rilasciare al gestore del locale o all'organizzatore della manifestazione musicale, prima dell'esecuzione, apposita dichiarazione sottoscritta che attesta che l'esecuzione stessa avverrà dal vivo.
      3. L'esecuzione musicale che fa uso parziale e non preponderante di musica preregistrata, effettuata da un massimo di due esecutori ed in ambienti che non consentono la presenza di un pubblico superiore a 100 persone, è definita come «parzialmente dal vivo» e consente di beneficiare di una riduzione dell'imposta sugli intrattenimenti prevista dal punto 1 della tariffa di cui alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, pari al 50 per cento dell'importo che sarebbe dovuto per esecuzioni musicali non dal vivo. A tale fine il responsabile dell'esecuzione musicale deve rilasciare al gestore del locale o all'organizzatore della manifestazione musicale, prima dell'esecuzione, apposita dichiarazione sottoscritta che attesta che l'esecuzione rientra nella fattispecie di cui al presente comma.
      4. Il gestore del locale o gli organizzatori della manifestazione possono beneficiare

 

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della riduzione dell'imposta sugli intrattenimenti di cui al comma 3 solo se in possesso delle relative dichiarazioni.
      5. Gli ispettori della SIAE e gli organi di polizia possono effettuare verifiche sui supporti o sulle apparecchiature utilizzati dai musicisti, per verificare che l'esecuzione rientri effettivamente nelle fattispecie di cui al presente articolo.
      6. Qualora si accerti la falsità delle dichiarazioni rilasciate ai sensi dei commi 2 e 3, il responsabile è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 10.000 euro fatte salve le eventuali ulteriori responsabilità civili e penali.

Art. 15.
(Personale docente delle scuole di danza).

      1. L'insegnamento della danza, limitatamente ad allievi di età inferiore a quattordici anni, è riservato a chi è in possesso di specifico titolo di studio o di adeguato titolo professionale.
      2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentita l'Accademia nazionale di danza, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissati i criteri e le modalità per lo svolgimento dell'attività di cui al comma 1.

Art. 16.
(Festival degli eponimi).

      1. Lo Stato, in collaborazione con le regioni, incentiva l'istituzione di festival intitolati a:

          a) grandi musicisti italiani autori di musica lirica, sinfonica, leggera e popolare;

          b) grandi personaggi del teatro, della danza e del circo;

          c) generi musicali, teatrali o tersicorei particolarmente finalizzati alla conoscenza e alla diffusione della cultura dello spettacolo dal vivo.

 

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      2. In occasione dell'istituzione di ciascun festival, lo Stato dispone un'emissione filatelica dedicata all'artista o al genere.

Art. 17.
(Ente teatrale italiano, Accademia nazionale d'arte drammatica, Accademia nazionale di danza, Centro europeo di Toscolano, Accademia del circo).

      1. Le regioni e gli enti locali interessati, per l'attuazione delle finalità di cui alla presente legge, possono anche promuovere accordi con:

          a) l'Ente teatrale italiano, per attività di promozione e per la valorizzazione della cultura teatrale e della danza in Italia e all'estero, nonché per la promozione e la realizzazione di progetti di coproduzione internazionale e di progetti volti alla documentazione e alla conservazione dell'arte teatrale e coreutica italiana, per attività di formazione del pubblico e di educazione alle discipline dello spettacolo e di formazione e aggiornamento professionali, per la diffusione dello spettacolo anche con il supporto delle nuove tecnologie e dell'emittenza radiotelevisiva, da sviluppare anche attraverso accordi di collaborazione con altre istituzioni aventi analoghe finalità;

          b) l'Accademia nazionale d'arte drammatica «Silvio D'Amico» e l'Accademia nazionale di danza, per la formazione artistica, per la ricerca didattica, da sviluppare anche in collaborazione con istituzioni estere di pari finalità, nonché per la realizzazione di progetti volti a favorire gli scambi internazionali e l'alta formazione professionale, rispettivamente nei settori del teatro e della danza.

      2. Lo Stato, le regioni e gli enti locali interessati, per l'attuazione delle finalità di cui alla presente legge si avvalgono anche:

          a) del Centro europeo di Toscolano, per la formazione e l'alto perfezionamento delle figure professionali che operano nella musica leggera e musica da film, e

 

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per la realizzazione di progetti volti a favorire il confronto internazionale delle esperienze;

          b) dell'Accademia del circo di Verona, per la formazione e l'alto perfezionamento delle figure professionali e quale strumento di didattica e di conservazione della tradizione storica circense.

Art. 18.
(Modifiche alla legge
21 dicembre 1999, n. 508).

      1. Al comma 7 dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

      «i-bis) le procedure, le modalità e i requisiti per l'istituzione sul territorio nazionale di accademie di danza e d'arte drammatica pubbliche e private».

      2. Dopo la lettera i) del comma 8 dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è inserita la seguente:

      «i-bis) previsione della possibilità, per gli istituti pubblici o privati che svolgono attività d'istruzione in arte drammatica o coreutica, in possesso dei requisiti previsti alle lettere a), b), d), e), f), g) e h) del comma 7, di inoltrare domanda al Ministro dell'università e della ricerca ai fini del loro riconoscimento quali istituzioni del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale ai sensi del comma 1. Il decreto di riconoscimento è emanato dallo stesso Ministro, previo parere del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale e accertamento del possesso dei requisiti richiesti effettuati da un'apposita commissione nominata dal medesimo Ministro».

Art. 19.
(Delega al Governo per la razionalizzazione della disciplina fiscale e previdenziale in materia di attività di spettacolo dal vivo).

      1. Al fine di promuovere lo sviluppo delle attività di spettacolo dal vivo e di

 

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favorire la diffusione della cultura musicale, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per il rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più decreti legislativi volti a modificare e integrare la disciplina fiscale e previdenziale concernente i diversi settori dello spettacolo dal vivo, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) semplificazione, razionalizzazione e omogeneizzazione dei trattamenti fiscali relativi ai diversi settori e soggetti dello spettacolo dal vivo;

          b) inserimento tra gli oneri deducibili delle erogazioni liberali, in denaro, beni o servizi, di persone fisiche e giuridiche in favore di soggetti che operano nello spettacolo dal vivo e per iniziative di recupero, adeguamento funzionale e tecnologico, ristrutturazione di spazi ed immobili da adibire all'attività del settore e per la realizzazione di nuove strutture;

          c) progressiva riduzione al 10 per cento dell'aliquota IVA sui fonogrammi, compact disc, DVD musicali e strumenti analoghi, prevedendo che i soggetti che fruiscono di tale riduzione siano tenuti a praticare almeno una corrispondente riduzione del prezzo al consumatore e attribuendo all'Autorità garante della concorrenza e del mercato il compito di vigilare sul rispetto di tale obbligo, con individuazione delle modalità e delle procedure per sanzionare le eventuali violazioni;

          d) introduzione di specifiche agevolazioni e incentivazioni fiscali in favore delle attività della musica leggera e popolare;

          e) per gli appartenenti alle categorie dei tersicorei e dei ballerini già iscritti all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo alla data del 31 dicembre 1995, previsione che il diritto alla pensione di vecchiaia sia subordinato al compimento del quaranta

 

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cinquesimo anno di età per gli uomini e del quarantesimo anno di età per le donne;

          f) per tutti i lavoratori artistici e tecnici dello spettacolo dal vivo, riduzione a ottanta del numero minimo di giornate lavorative ai fini del conseguimento del diritto alla pensione.

      2. All'attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 si provvede, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, mediante finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria, in coerenza con quanto previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria.
      3. Lo schema di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1 deve essere corredato da relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. I decreti legislativi la cui attuazione determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore di provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
      4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi, almeno settanta giorni prima della data di scadenza del termine di cui al medesimo comma 1, alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che si esprimono entro sessanta giorni dalla loro assegnazione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono comunque essere adottati.

Art. 20.
(Interventi diversi).

      1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche al fine di garantire l'attività itinerante dello spettacolo dal vivo».

 

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      2. Alle attività dello spettacolo dal vivo è esteso, in via di opzione, il regime previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2002, n. 69, in attesa che il sistema raggiunga la completa funzionalità sotto l'aspetto tecnico e commerciale e, comunque, per i due anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge. Il Ministero dell'economia e delle finanze vigila sull'attuazione delle relative disposizioni, sentite la SIAE e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.
      3. Ai destinatari di contributi in favore delle attività dello spettacolo il Ministero dei beni e delle attività culturali può concedere anticipazioni sui contributi da assegnare nella misura del 50 per cento del contributo percepito con riferimento all'anno precedente, qualora le competenti commissioni non abbiano reso il prescritto parere entro il 15 marzo dell'anno di riferimento. Le anticipazioni sono concesse solo a soggetti che abbiano presentato regolare istanza nei termini previsti, che siano stati destinatari del contributo per almeno tre anni e che abbiano regolarmente documentato l'attività svolta. Il Ministero dei beni e delle attività culturali può disporre il recupero totale o parziale delle somme anticipate.
      4. All'articolo 1, comma 6, della legge 11 novembre 2003, n. 310, le parole: «, in conformità al Protocollo d'intesa, sottoscritto a Roma il 21 novembre 2002, tra la regione Puglia, la provincia ed il comune di Bari e le parti private» sono soppresse.
Frontespizio Relazione Progetto di Legge
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