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PDL 418

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 418



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

D'AGRÒ, BERNARDO, CASTELLANI, COMPAGNON, FORLANI, FORMISANO, LENNA, LUCCHESE, MAZZOCCHI, MELE, RAISI

Modifica al regime di detraibilità dell'IVA per gli automezzi aziendali

Presentata il 3 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Le imprese italiane sostengono dal 1979 un onere per l'imposta sul valore aggiunto (IVA) eccessivo, illogico e illegittimo in relazione all'indetraibilità dell'imposta sull'acquisto, la gestione e la custodia delle autovetture che sono utilizzate in funzione dell'espletamento dell' attività aziendale.
      Tale situazione, che avrebbe dovuto verificarsi in conformità a motivazioni congiunturali temporanee, perdura in maniera ininterrotta da oltre venti anni.
      L'Italia, a differenza di altri Stati europei (Germania, Lussemburgo ed Olanda) ha previsto, in forza della facoltà concessa dall'articolo 17, paragrafo 6, della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, di seguito denominata «sesta direttiva IVA», una concreta limitazione del diritto di detrazione connessa ad autoveicoli, autovetture, motocicli e motorini.
      Il decreto legislativo n. 313 del 1997, dando attuazione alla delega conferita al Governo dalla legge n. 662 del 1996, ha introdotto una serie di correttivi, lasciando però pressoché inalterato l'insieme delle limitazioni già in precedenza presenti.
      Solo la legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria per il 2001) ha sostanzialmente modificato il regime precedente, introducendo la possibilità di detrarre una minima percentuale di imposta con riferimento all'acquisizione di mezzi di trasporto. In particolare, l'articolo 30, comma 4, ha provveduto, da un lato, a prorogare fino al 31 dicembre 2001 l'indetraibilità relativa ad operazioni aventi oggetto ciclomotori, motocicli, nonché autovetture e autoveicoli, dall'altro lato, ha introdotto la possibilità per tutti i contribuenti di detrarre il 10 per cento dell'IVA pagata per l'acquisto, l'importazione e l'acquisizione
 

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con contratto di leasing di veicoli generalmente intesi e il 50 per cento per i veicoli con propulsori a combustione interna. Questa agevolazione riguarda solo l'acquisto o l'acquisizione dei mezzi e non anche le spese di manutenzione o di riparazione che restano, per lo più, indetraibili.
      La limitazione prevista dalla legge finanziaria per il 2001 è stata poi estesa al 31 dicembre 2002 dall'articolo 9, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria per il 2002).
      Il regime esistente in Italia in materia di indetraibilità dell'IVA per gli automezzi aziendali è in palese contrasto con i princìpi stabiliti in ambito comunitario, in particolare con le regole imposte dall'attuale formulazione della sesta direttiva IVA.
      Nel quadro della loro attività gli imprenditori sono assoggettati all'IVA, il che significa che essi sono tenuti a pagare questa imposta allo Stato in relazione alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate, previa detrazione dell'imposta che viene loro addebitata a titolo di rivalsa dai fornitori.
      La detrazione costituisce un diritto fondamentale nell'ambito di applicazione dell'IVA come hanno sancito la prima direttiva IVA (direttiva 67/227/CEE del Consiglio, dell'11 aprile 1967) e la sesta direttiva IVA del Consiglio, risalenti rispettivamente al 1967 e al 1977, che costituiscono i testi di riferimento per la legislazione nazionale in materia, come ha più volte ribadito la Corte di giustizia delle Comunità europee.
      Precisamente, la Corte comunitaria (sentenza 11 luglio 1991, in causa C-97/90, Lennartz; sentenza 5 ottobre 1999, in causa C-305/97, Royscot e altri; sentenza 14 giugno 2001, in cause C-345/99 e C-40/00, Commissione/Francia) ha espressamente stabilito che la detrazione è un diritto pieno ed immediato e che eventuali deroghe possono essere introdotte a livello nazionale solo ed esclusivamente nei casi e nei limiti previsti dalla sesta direttiva IVA.
      Tra questi casi è prevista dall'articolo 17, paragrafo 7, la possibilità che gli Stati membri introducano deroghe al diritto alla detrazione, previa consultazione di un apposito Comitato, il Comitato IVA, qualora sussistano ragioni congiunturali che lo giustificano. Al riguardo, la Corte di giustizia delle Comunità europee (sentenza 8 gennaio 2002, in causa C-409/99, Metropol e Stadler) ha recentemente precisato che tale possibilità non può essere utilizzata dagli Stati membri salvo che: a) sia preventivamente e formalmente richiesta la consultazione del Comitato IVA; b) sussistano motivi congiunturali; c) la deroga sia temporanea.
      Lo Stato italiano sostiene che rientri in una di queste ipotesi di deroghe consentite dalla sesta direttiva IVA l'indetraibilità oggettiva introdotta nel 1979 ed ora contenuta nell'articolo 19-bis.1, lettere c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con riguardo all'imposta pagata su: 1) acquisto o importazione di ciclomotori, motocicli, autovetture e autoveicoli non adibiti ad uso pubblico, che non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa, e dei relativi componenti e ricambi; 2) prestazioni di servizi dipendenti da contratti d'opera, di appalto e simili che hanno per oggetto la produzione di tali beni e da contratti di locazione finanziaria, di noleggio e simili; 3) prestazioni di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai suddetti beni; 4) acquisto o importazione di carburanti e di lubrificanti destinati ad autovetture, veicoli, aeromobili, navi e imbarcazioni da diporto per il cui acquisto, importazione, acquisto mediante contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili non è ammessa la detrazione dell'IVA addebitata a titolo di rivalsa.
      In considerazione, però, della citata recente sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee è evidente che non può ritenersi temporanea una deroga al diritto alla detrazione introdotta nel 1979 e tuttora in vigore. È altresì evidente che non possono ritenersi congiunturali le ragioni che sostengono per lo Stato italiano il mantenimento di tale deroga, dal momento che, come precisa la stessa Corte, i motivi congiunturali sono per definizione legati a tempi limitati.
 

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      Inoltre, la Corte di giustizia delle Comunità europee ha già avuto modo di pronunciarsi sull'invalidità di un atto comunitario (sentenza 19 settembre 2000, cause riunite C-177/99 e C-181/99, Ampafrance e Sanofi) che consentiva ad uno Stato membro di adottare una legislazione interna con cui veniva limitato il diritto a detrazione dell'IVA in violazione dei princìpi in materia affermati dalla Corte e prima ricordati.
      Per tutti questi motivi l'indetraibilità oggettiva prevista dall'articolo 19-bis.1, comma 1, lettere c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 risulta illegittima, in quanto mantenuta in violazione delle pertinenti norme comunitarie e della chiara interpretazione di esse già fornita dalla Corte di giustizia delle Comunità europee.
      Come insegna il precedente della cosiddetta «tassa sulle società», che ha visto lo Stato italiano obbligato a rimborsare le società del diritto di registrazione richiesto in violazione della direttiva comunitaria sulla raccolta di capitali (direttiva 69/335/CEE del Consiglio, del 17 luglio 1969), questa situazione comporta il diritto dei soggetti passivi dell'IVA di pretendere il ripristino della legalità con la richiesta, in tutte le sedi opportune e necessarie, del rimborso dell'IVA pagata in via di rivalsa sui beni e servizi indicati alle citate lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 19-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, con riferimento al periodo considerabile in funzione dei termini di decadenza legislativamente previsti.
      Alla luce delle considerazioni svolte sarebbe opportuno ripristinare, in base alla sesta direttiva IVA, il diritto a detrazione dell'IVA sull'autovettura utilizzata per motivi professionali ed aziendali.
      Poiché tale soluzione potrebbe risultare eccessivamente onerosa, anche in relazione all'attuale congiuntura economica interna e internazionale, si ritiene corretto proporre un incremento dall'attuale 10 per cento ad una percentuale del 50 per cento del diritto a detrazione dell'IVA sugli acquisti e sulle importazioni di ciclomotori, motocicli, autovetture e autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), dei relativi componenti e ricambi, nonché sulle prestazioni di servizi connesse ai beni stessi.
      L'aumento di tale percentuale compenserebbe in parte la limitazione imposta per così lungo tempo, in contrasto con le disposizioni comunitarie, alle imprese italiane, sostenendo il rinnovamento del parco automobilistico aziendale e, conseguentemente, alimentando il mercato delle autovetture al fine di fornire un sostanziale aiuto ad un settore in difficoltà e ritenuto strategico per l'economia italiana.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'indetraibilità dell'imposta sul valore aggiunto afferente le operazioni relative a ciclomotori, motocicli, autovetture e autoveicoli previste alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 19-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è ridotta al 50 per cento del relativo ammontare.


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