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PDL 107

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 107



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

CORDONI, MOTTA, BELLANOVA, LENZI, MIGLIOLI, SCHIRRU, BAFILE, BRANDOLINI, CARBONELLA, CECCUZZI, CHIANALE, CHIAROMONTE, CIALENTE, CRISCI, DATO, D'ANTONA, FILIPPESCHI, FRANCI, LUMIA, MARTELLA, MORRONE, NACCARATO, NANNICINI, NARDUCCI, OTTONE, ROCCO PIGNATARO, PINOTTI, SASSO, SQUEGLIA, VELO, ZANOTTI

Norme sulle rappresentanze sindacali unitarie nei luoghi di lavoro, sulla rappresentatività sindacale e sull'efficacia dei contratti collettivi di lavoro

Presentata il 28 aprile 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge si intende intervenire sul tema della riforma e del riordino delle norme che disciplinano le rappresentanze sindacali unitarie nei luoghi di lavoro, la rappresentatività sindacale e l'efficacia dei contratti collettivi di lavoro. Il tema delle regole per la rappresentanza sindacale costituisce infatti un aspetto decisivo volto a rendere effettiva la democrazia nei luoghi di lavoro.
      In una fase economica come l'attuale, attraversata da profondi mutamenti che riguardano, in primo luogo, l'organizzazione del lavoro, il tema della riforma delle regole della rappresentanza politica non può ignorare la necessità di garantire regole e riferimenti certi anche per quanto riguarda la rappresentatività e la rappresentanza sociale, con particolare attenzione quindi ai luoghi di lavoro. Costituisce infatti un elemento indissolubile e sostanziale di una moderna democrazia la presenza di regole e di strumenti idonei a garantire, attraverso la rappresentanza del lavoro, la democrazia economica nei luoghi della produzione.
      In questi anni molte sono state le voci autorevoli che si sono levate per affermare l'obsolescenza del sistema giuridico e normativo
 

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attualmente in vigore in materia di rappresentanza e di rappresentatività sindacale.
      Il 29 settembre 1997 veniva nominata, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, una commissione di studio per la predisposizione di uno schema di disegno di legge in materia di rappresentanza e rappresentatività sindacale. A conclusione dei relativi lavori è stato predisposto un documento finale, che lo stesso Ministero ha poi presentato alla XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) della Camera dei deputati.
      Tra il 1997 e il 1999 l'XI Commissione della Camera dei deputati ha lavorato alla elaborazione e alla formulazione di un testo unificato delle proposte di legge presentate in questa materia sia di iniziativa dei diversi gruppi parlamentari che di iniziativa popolare. La predisposizione di questo testo ha tenuto conto del contributo istituzionale fornito dal documento curato dalla citata commissione ministeriale. In particolare, costituisce un aspetto determinante di questa elaborazione normativa l'intento di riprendere, anche nei settori del lavoro prestato alle dipendenze di datori di lavoro privati ed in quanto applicabili, lo spirito e le direttive che sono proprie della nuova disciplina della rappresentanza e della rappresentatività sindacale nei comparti del lavoro pubblico, posta in essere dal decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396.
      La presente proposta di legge comprende (dall'articolo 1 all'articolo 9) le disposizioni del testo unificato, già approvato dalla XI Commissione e successivamente dall'Assemblea della Camera dei deputati nel corso della XIII Legislatura. Le norme successive e finali comprendono invece i testi sui quali presso la XI Commissione si è trovato un ampio consenso, attraverso emendamenti al testo originario predisposti dalla maggioranza della Commissione stessa.
      Si tratta del sistema normativo sul quale si è realizzata, in quella legislatura, la maggiore e più significativa convergenza, considerando altresì il contributo e gli obiettivi forniti dal documento conclusivo dei lavori della citata commissione ministeriale.
      Il tema, di rilevanza tutta politica, della riforma e dell'aggiornamento delle regole per la democrazia economica si pone in relazione con il tema, tutto economico, della rappresentatività dei soggetti che agiscono sul mercato del lavoro. I mutamenti dell'economia e della composizione sociale del Paese richiedono infatti dei punti di riferimento certi per quanto riguarda le regole destinate a rendere «esigibile» la democrazia nei luoghi di lavoro.
      Il testo predisposto e già approvato dalla XI Commissione della Camera dei deputati, così come ampiamente modificato dal lavoro dell'Aula, tiene peraltro conto di come la definizione di regole certe e di diritti «esigibili» e l'efficace funzionamento dei meccanismi della rappresentatività siano oggi resi necessari dall'estesa e significativa funzione che i princìpi del dialogo sociale, ed in particolare le scelte della concertazione, attribuiscono alle forze sociali, e soprattutto alle organizzazioni sindacali.
      Infatti, la funzione di compartecipazione data alle forze sociali nelle scelte e nei momenti decisionali relativi allo sviluppo e agli interventi per la promozione dell'economia e del lavoro comporta la predisposizione di un sistema di regole certe in grado di garantire l'efficace e trasparente rappresentanza dei soggetti sociali, considerando il lavoro nelle diverse forme, modalità, espressioni e luoghi.
      Le modifiche alla legge 29 giugno 1990, n. 146, apportate con la legge 11 aprile 2000, n. 83, sulle modalità di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, acquisteranno efficacia nella sola misura in cui, grazie alla presente proposta di legge, si potrà combattere la frammentazione sindacale e si attribuirà titolarità negoziale alle sole organizzazioni sindacali che raggiungeranno la soglia minima di rappresentatività; così come il tanto dibattuto problema degli accordi separati sarebbe definitivamente superato dall'introduzione di regole che fissano i criteri sulla base dei quali un accordo è considerato valido o meno; ciò eliminerebbe
 

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il concetto stesso di accordo separato.
      La presente proposta di legge considera inoltre come obiettivo la definizione di un assetto normativo che renda più omogeneo il sistema della rappresentanza sindacale nel pubblico impiego e nel settore privato. Costituiscono quindi punti di riferimento essenziali l'Accordo interconfederale del 1o dicembre 1993 sulla costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU) nel settore privato e il citato decreto legislativo n. 396 del 1997, che ha riscritto integralmente il diritto sindacale nel settore pubblico, rivedendo, tra l'altro, la nozione di organizzazioni sindacali rappresentative. Queste coordinate di riferimento consentono l'impostazione di un modello più coerente ed omogeneo anche per il settore privato, in riferimento all'attuazione dell'articolo 19 del cosiddetto «Statuto dei lavoratori» (legge 20 maggio 1970, n. 300) per l'identificazione delle associazioni sindacali rappresentative, per la costituzione e l'articolazione delle RSU, nonché per la valutazione dei poteri negoziali delle RSU medesime. Il testo, inoltre, assumendo fino in fondo l'obiettivo posto con forza in particolare dal professore Massimo D'Antona nell'ambito dei lavori della citata commissione di studio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, si pone quali obiettivi, in coerenza con quanto già disposto per il pubblico impiego:

          l'introduzione di un criterio univoco di misurazione della rappresentatività sindacale;

          l'attribuzione, attraverso criteri efficaci e trasparenti, dei permessi, delle aspettative e dei distacchi sindacali;

          la garanzia della efficacia legale erga omnes dei contratti collettivi (la soluzione di questo problema fondamentale costituisce una importante funzione di qualunque legge sulla rappresentanza e sulla rappresentatività nel settore privato);

          la condizione minima sufficiente per sottoscrivere contratti collettivi dotati di specifici effetti legali;

          il riconoscimento giuridico dei sindacati, mediante indici di riferimento e norme chiare, semplici ed applicabili;

          la determinazione di parametri e requisiti minimi omogenei per i sindacati dei lavoratori e per le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.

      L'impostazione della proposta di legge in esame costituisce quindi la naturale e logica definizione di quanto già impostato e proposto a livello ministeriale, attraverso i lavori della commissione di studio e in coerenza con l'avvenuta regolamentazione della rappresentanza e della rappresentatività nel pubblico impiego, nonché di quanto elaborato e deciso nel corso della XIII legislatura, prima presso la XI Commissione della Camera dei deputati e successivamente in Aula, con la votazione e l'approvazione dei primi nove articoli contenuti nella presente proposta di legge.
      L'obiettivo di giungere alla definizione, attraverso la riforma e il riordino della normativa in vigore, di un nuovo sistema di riferimento per la rappresentanza e la rappresentatività sindacali viene così realizzato attraverso un sistema normativo chiaro, volto a garantire la massima e migliore «esigibilità» delle regole introdotte. Si tratta di regole che perseguono lo scopo di garantire una maggiore e più funzionale democrazia nei luoghi di lavoro, quale componente decisiva per la democrazia nell'economia, nella politica e nelle istituzioni.
      Con l'articolo 1 si affrontano gli aspetti relativi alla costituzione delle RSU, prevedendo che in ogni unità produttiva con più di quindici dipendenti e nelle unità amministrative individuate dai contratti collettivi (stipulati ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) i lavoratori hanno diritto di costituire una RSU. Per le unità produttive nelle quali non trova invece applicazione l'articolo 35 della citata legge n. 300 del 1970 (cioè quelle che non occupano più di quindici dipendenti), si demanda la possibilità di costituire RSU aziendali o interaziendali attraverso modalità che verranno definite dalla contrattazione

 

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collettiva di livello nazionale o da accordi interconfederali di medesimo livello. A tale fine, se entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, non si perverrà all'intesa in sede contrattuale, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali potrà convocare le parti allo scopo di sollecitare l'adozione di una disciplina consensuale. Se entro i successivi tre mesi l'intesa non sarà raggiunta, lo stesso Ministro provvederà direttamente a formulare una proposta alle parti e, tenuto conto delle loro osservazioni, decorsi ulteriori tre mesi, stabilirà con proprio decreto le modalità di costituzione delle RSU. Queste disposizioni si applicano fino alla definizione di una diversa disciplina contrattuale. Per le imprese articolate in più unità produttive e per le pubbliche amministrazioni si prevede la possibilità di costituire organismi di coordinamento, in modo proporzionale, tra le RSU elette nelle unità produttive o amministrative. Nelle aree e nei settori nei quali il contratto collettivo nazionale di lavoro prevede la contrattazione territoriale integrativa, la titolarità della contrattazione spetta alle organizzazioni sindacali territorialmente rappresentative, che sono eventualmente affiancate dagli organismi di coordinamento. Spetta alla contrattazione collettiva nazionale o agli accordi interconfederali la definizione della composizione delle RSU territoriali, dell'ammontare dei permessi retribuiti e non retribuiti a queste spettanti e delle modalità della loro fruizione.
      L'articolo 2 disciplina la costituzione ed il rinnovo delle RSU: il diritto di promuoverne la costituzione ed il rinnovo è attribuito, anche disgiuntamente, alle associazioni sindacali rappresentative che hanno sottoscritto o aderiscono agli accordi o contratti collettivi, nonché alle altre associazioni sindacali che godano di una contribuzione proveniente da parte di un numero di lavoratori non inferiore al 5 per cento del totale degli addetti e, comunque, di almeno otto lavoratori. Possono presentare liste anche associazioni o comitati di lavoratori dell'unità produttiva o amministrativa, purché alla lista aderiscano almeno il 5 per cento dei lavoratori dell'unità produttiva o amministrativa e, comunque, almeno otto lavoratori. Nelle unità produttive con un numero di aventi diritto al voto superiore a 2 mila, il requisito per poter presentare liste è stabilito in cento deleghe o firme, alle quali si aggiunge un numero di deleghe o firme pari al 2 per cento della quota eccedente i 2 mila occupati.
      L'articolo 3 riguarda la disciplina elettorale. Saranno i contratti nazionali o gli accordi interconfederali stipulati dai sindacati a stabilire la disciplina del procedimento elettorale delle RSU. In ogni caso la disciplina deve garantire:

          a) il riconoscimento dell'elettorato attivo e passivo a tutti i lavoratori, con modalità specifiche per i lavoratori a tempo determinato;

          b) l'espressione da parte dei lavoratori di un voto personale, uguale, libero e segreto;

          c) l'adozione di un sistema elettorale proporzionale puro a liste concorrenti;

          d) la periodicità triennale delle elezioni;

          e) lo svolgimento delle elezioni entro un periodo dell'anno definito e circoscritto, comunque non superiore a tre mesi per ciascun comparto contrattuale;

          f) lo svolgimento delle operazioni di voto entro il termine strettamente necessario alla partecipazione della totalità degli aventi diritto al voto;

          g) l'invalidità della consultazione qualora abbiano partecipato al voto meno della metà degli aventi diritto; in tale caso la RSU rimane in carica fino alla proclamazione dei risultati delle nuove elezioni, da tenere entro i successivi tre mesi; la seconda consultazione è valida qualunque sia il numero degli aventi diritto che abbiano partecipato al voto;

          h) la partecipazione alle operazioni di voto e di scrutinio, in ogni seggio elettorale, di un rappresentante per ciascuna lista;

 

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          i) l'equa rappresentanza tra gli eletti di lavoratrici e di lavoratori;

          l) la decadenza delle RSU elette in caso di mancato rinnovo entro tre mesi dalla scadenza del mandato;

          m) il rinnovo anticipato della RSU qualora ne faccia richiesta almeno il 51 per cento dei lavoratori aventi diritto al voto.

      Le successive disposizioni dell'articolo 3 intervengono sulle procedure elettorali e sulle garanzie per il regolare andamento delle varie fasi. La competenza sulle controversie concernenti le elezioni è attribuita al giudice del lavoro. Vengono poi previste le norme che riguardano l'attività giurisdizionale riservata ai comitati paritetici provinciali, che si pronunciano sulla istanza presentata sulle questioni eventualmente sorte in materia elettorale.
      L'articolo 4 riguarda la composizione della RSU. Fatte salve le condizioni di miglior favore previste dagli accordi o contratti collettivi, il numero dei componenti la RSU è determinato in misura pari almeno a:

          a) tre componenti per la RSU costituita nelle unità produttive che occupano da sedici a duecento dipendenti;

          b) tre componenti ogni trecento o frazione di trecento dipendenti nelle unità produttive che occupano fino a 3 mila dipendenti;

          c) tre componenti ogni cinquecento dipendenti o frazione di cinquecento dipendenti nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla lettera b).

      Con il comma 2 dell'articolo 4 si stabilisce la disciplina specifica per l'elezione, nell'ambito delle RSU, dei lavoratori appartenenti alla categoria dei quadri, che possono eleggere propri rappresentanti mediante la presentazione di liste sottoscritte da almeno il 7 per cento degli appartenenti alla categoria. Con il comma 4 si stabiliscono i riferimenti per l'estensione in via contrattuale della rappresentanza alle particolari figure professionali per le quali si preveda una distinta disciplina. Inoltre, sono previste norme per la rappresentanza autonoma dei dirigenti (mediante la presentazione di liste sottoscritte da almeno il 10 per cento degli appartenenti alla categoria) e per la rappresentanza dei lavoratori inquadrati con contratti di collaborazione coordinata. È importante inoltre segnalare quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 4 sul computo degli addetti: ai fini del calcolo degli addetti, si tiene conto dei lavoratori assunti a tempo indeterminato, con contratti di inserimento e di apprendistato e con contratti a tempo determinato di durata superiore a sei mesi oppure, nel settore agricolo, anche per fasi lavorative significative di durata inferiore, nonché dei lavoratori a domicilio utilizzati in modo continuativo, dei lavoratori a tempo parziale e dei lavoratori collocati in cassa integrazione.
      L'articolo 5 riguarda i contratti collettivi aziendali. I contratti collettivi nazionali definiscono gli ambiti, le materie e le modalità per l'esercizio dell'attività contrattuale a livello aziendale. La norma chiarisce che la titolarità della contrattazione collettiva a livello aziendale o di luogo di lavoro è riconosciuta congiuntamente alle RSU e alle associazioni sindacali rappresentative che hanno negoziato e sottoscritto il relativo contratto collettivo nazionale. Le successive disposizioni dello stesso articolo riguardano gli effetti degli accordi o contratti collettivi aziendali, che devono essere sottoscritti congiuntamente dalle RSU e dalle associazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro, che nel loro complesso abbiano una rappresentatività non inferiore al 51 per cento come media tra il dato associativo ed il dato elettorale o del 60 per cento come dato elettorale. Sono poi definite le regole che riguardano l'eventuale dissenso sull'ipotesi di accordo e la conseguente possibilità di promuovere la consultazione tra i lavoratori. I contratti collettivi aziendali regolarmente sottoscritti obbligano il datore di lavoro nei

 

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confronti di tutti i lavoratori e sono direttamente efficaci nei confronti di questi ultimi.
      Con l'articolo 6 sono poi stabiliti i diritti che competono alle RSU per quanto riguarda l'informazione, la convocazione di assemblee, l'affissione e il diritto di disporre di locali idonei. Sono poi regolamentati i permessi retribuiti per i componenti della RSU ed il subentro dei componenti delle RSU ai dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali o delle RSU nella titolarità dei permessi retribuiti. La regolamentazione dei permessi è definita anche per quanto riguarda le unità amministrative ed i componenti degli organi direttivi provinciali e nazionali delle organizzazioni sindacali rappresentative. I diritti e le prerogative definiti dai contratti collettivi nazionali sono prorogati fino all'insediamento della nuova RSU eletta.
      Con l'articolo 7 si stabiliscono i diritti delle associazioni sindacali, quali il diritto di usufruire di un apposito locale, di disporre di idonei spazi per le affissioni, di indire assemblee fuori o durante l'orario di lavoro. Le associazioni sindacali non rappresentative possono avere il diritto di usufruire di un apposito locale, di disporre di idonei spazi e di indire assemblee fuori dell'orario di lavoro a condizione che abbiano uno statuto in linea con l'articolo 36 del codice civile, reso conoscibile agli iscritti e al datore di lavoro, ed una rappresentatività non inferiore al 10 per cento. Il diritto di convocare assemblee fuori dell'orario compete anche ai soggetti che abbiano presentato liste durante la fase elettorale. I diritti delle associazioni sindacali sono esercitati attraverso i rappresentanti designati, i cui nominativi vanno comunicati per iscritto al datore di lavoro entro trenta giorni dalla nomina. Queste disposizioni relative ai diritti delle associazioni sindacali riguardano esclusivamente le unità produttive con più di quindici dipendenti.
      L'articolo 8 stabilisce per ogni controversia relativa all'applicazione della legge la competenza del giudice del lavoro.
      La norma successiva (articolo 9) stabilisce i criteri per la rappresentatività sindacale a livello nazionale e territoriale: le associazioni sindacali che abbiano una rappresentatività non inferiore al 5 per cento, nell'ambito dei lavoratori a cui si applica il contratto collettivo nazionale o territoriale, hanno titolo per partecipare alla relativa contrattazione collettiva con le associazioni sindacali dei datori di lavoro. Per questi fini, la rappresentatività è determinata dalla media tra il dato associativo, espresso dalla percentuale dei lavoratori che aderiscono alla associazione sindacale rispetto al totale delle adesioni nell'ambito considerato, e il dato elettorale espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle RSU rispetto al totale dei voti espressi nello stesso ambito. Per la categoria dei quadri la percentuale è elevata al 7 per cento. La rappresentatività delle confederazioni sindacali si desume dalla rappresentatività delle associazioni ad esse affiliate purché non inferiore al 5 per cento in almeno tre ambiti di contrattazione collettiva nazionale. Si stabiliscono poi le disposizioni transitorie valevoli fino allo svolgimento delle elezioni delle nuove RSU. Inoltre viene disciplinata l'istituzione, presso le direzioni provinciali del lavoro, di comitati paritetici provinciali e, presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, di un comitato paritetico nazionale, con compiti relativi alla rilevazione e alla certificazione dei dati ed alla risoluzione delle eventuali controversie. È attribuito ai comitati paritetici provinciali e al comitato paritetico nazionale il compito di fornire alle organizzazioni sindacali adeguate forme di informazione e di accesso ai dati sulle adesioni.
      L'articolo 10 regola l'adesione alle organizzazioni sindacali. Si stabilisce in primo luogo che, ai sensi degli articoli 1260 e seguenti del codice civile, il lavoratore può cedere all'organizzazione sindacale cui è iscritto il suo credito per salari e stipendi futuri, nella misura corrispondente ai contributi dovuti. Sono poi definite le disposizioni relative alla revoca
 

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della cessione del credito e alla verifica da parte delle associazioni sindacali del proprio dato associativo. A tale fine, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa consultazione dei sindacati e delle confederazioni rappresentative a livello nazionale, dovrà emanare un decreto contenente i criteri e le modalità relativi alla certificazione delle forme di adesione.
      L'articolo 11 interviene sul tema relativo all'efficacia dei contratti collettivi nazionali e territoriali, ribadendo la funzione ed il criterio dell'efficacia erga omnes: i contratti collettivi nazionali o territoriali sottoscritti da associazioni sindacali che nel loro complesso abbiano una rappresentatività non inferiore al 51 per cento, come media tra dato associativo e dato elettorale, o al 60 per cento come dato elettorale, e da una rappresentanza unitaria composta in misura proporzionale da tutte le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro in possesso dei requisiti di rappresentatività di cui all'articolo 12 e che abbia una rappresentatività non inferiore al 51 per cento, producono effetti nei confronti di tutti i lavoratori ai quali si riferiscono. Ciascuna parte può inoltre richiedere la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del testo dei contratti collettivi, previa verifica da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali della sussistenza dei requisiti di rappresentatività. Alle condizioni anzidette i contratti collettivi nazionali sono immediatamente produttivi di effetti. Si stabiliscono poi le disposizioni che riguardano la consultazione dei lavoratori da parte delle associazioni sindacali, attraverso criteri che consentono la facoltà di richiedere la consultazione disgiuntamente per le associazioni sindacali rappresentative o per un significativo quorum di rappresentanti eletti o di lavoratori interessati. È inoltre previsto il diritto di tutti i lavoratori interessati di partecipare alla consultazione, previa adeguata pubblicità dell'ipotesi di accordo e chiarezza del quesito che viene sottoposto ai lavoratori. Le modalità di svolgimento della consultazione sono concordate mediante appositi accordi o contratti collettivi nazionali.
      È con l'articolo 12 che si affronta il significativo tema che riguarda la rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro. Solo le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro che abbiano una rappresentatività non inferiore al 5 per cento nell'ambito dei settori ai quali si applica il contratto collettivo nazionale o territoriale, hanno titolo per partecipare alla contrattazione collettiva con le associazioni sindacali dei lavoratori. Ai fini della determinazione della rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, a livello nazionale, regionale e provinciale, si considera la media tra il dato associativo rispetto al totale delle imprese associate direttamente o tramite le organizzazioni confederate e la percentuale dei lavoratori in esse occupati. Per la rilevazione del dato relativo alle imprese associate le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro dovranno depositare presso gli uffici decentrati del Ministero del lavoro e delle politiche sociali una specifica autocertificazione. Il dato relativo al personale dipendente delle imprese associate verrà calcolato attraverso i dati forniti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale. La titolarità della contrattazione collettiva territoriale è riconosciuta, ai corrispondenti livelli, alle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro che hanno negoziato o sottoscritto il relativo contratto collettivo nazionale e alle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro che abbiano, al corrispondente livello territoriale, il 10 per cento di rappresentatività.
      Infine l'articolo 13 reca le norme transitorie e finali. Si stabilisce quindi che le elezioni per la costituzione delle RSU siano effettuate entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge. Le RSU elette in base a contratti o accordi collettivi vigenti nel corso dell'anno 2006 andranno in scadenza contestualmente alle RSU che verranno elette entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge e quindi dovranno essere considerate
 

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valide per la misurazione della rappresentatività. Tutte le altre rappresentanze elette prima del 2006 dovranno essere rinnovate entro un anno e decadranno una volta insediate le RSU. In via transitoria, le forme di adesione alle organizzazioni sindacali attualmente vigenti e diverse da quelle previste dalla legge manterranno la loro efficacia per un periodo di quattro anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima. Nella fase di prima applicazione si considerano rappresentative ai vari livelli, anche nel pubblico impiego, le associazioni sindacali che abbiano nel comparto o nell'area contrattuale una rappresentatività non inferiore al 4 per cento.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie).

      1. In ogni unità produttiva avente i requisiti di cui all'articolo 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, e nelle unità amministrative individuate dai contratti collettivi stipulati ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i lavoratori hanno diritto di costituire, secondo le modalità stabilite dagli articoli 2 e 3 della presente legge, una rappresentanza sindacale unitaria.
      2. Nelle unità nelle quali non si applica quanto disposto dall'articolo 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, possono essere costituite rappresentanze sindacali unitarie aziendali o interaziendali, con modalità che verranno definite dalla contrattazione collettiva di livello nazionale o da accordi interconfederali di medesimo livello. Se in sede contrattuale non si perviene ad un'intesa entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali convoca le parti allo scopo di sollecitare l'adozione di una disciplina consensuale della materia di cui al presente comma. Se l'intesa non viene raggiunta entro i successivi tre mesi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali sottopone alle parti una proposta risolutiva contenente le modalità di costituzione delle rappresentanze di cui al presente comma.
      3. Nelle imprese articolate sul territorio nazionale in più unità produttive e nelle pubbliche amministrazioni, fatta salva la diversa disciplina prevista dai contratti nazionali collettivi di lavoro, possono essere costituiti organismi di coordinamento, espressi in modo proporzionale, tra le

 

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rappresentanze sindacali unitarie elette nelle unità produttive o amministrative. Le modalità di designazione e le competenze di tali organismi di coordinamento sono stabilite mediante appositi regolamenti deliberati dalle rappresentanze sindacali unitarie interessate.
      4. Nelle aree e nei settori nei quali il contratto collettivo nazionale di lavoro prevede la contrattazione territoriale integrativa, la titolarità della contrattazione stessa spetta alle organizzazioni sindacali territorialmente rappresentative, alle quali si affiancano gli organismi di coordinamento eventualmente eletti dalle rappresentanze sindacali unitarie presenti in quello stesso ambito.
      5. La contrattazione collettiva nazionale o gli accordi interconfederali di medesimo livello di cui al comma 2 definiscono la composizione delle rappresentanze sindacali unitarie costituite ai sensi del citato comma 2, l'ammontare dei permessi retribuiti e non retribuiti ad esse spettanti e le modalità di fruizione degli stessi.

Art. 2.
(Costituzione e rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie).

      1. Il diritto di promuovere la costituzione e il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie spetta, anche disgiuntamente, alle associazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 9 che hanno sottoscritto o aderiscono agli accordi o contratti collettivi di cui all'articolo 11, comma 1, nonché alle altre associazioni sindacali la cui presenza nella unità sia comprovata dalla contribuzione ai sensi dell'articolo 10, da parte di un numero di lavoratori non inferiore al 5 per cento del totale degli addetti e comunque di almeno otto lavoratori. L'iniziativa per il rinnovo può essere assunta anche dalla rappresentanza sindacale unitaria uscente.
      2. Possono presentare liste, oltre alle associazioni sindacali di cui al comma 1, associazioni o comitati di lavoratori dell'unità produttiva o amministrativa, purché

 

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alla lista aderiscano, mediante firme apposte in calce alla lista medesima, almeno il 5 per cento dei lavoratori dell'unità produttiva o amministrativa e, comunque, almeno otto lavoratori. Nelle unità con un numero di aventi diritto al voto superiore a 2 mila, il requisito è stabilito in cento deleghe o firme, alle quali si aggiunge un numero di deleghe o firme pari al 2 per cento della quota eccedente i 2 mila occupati.

Art. 3.
(Disciplina elettorale).

      1. I contratti nazionali o gli accordi interconfederali, stipulati dai sindacati di cui all'articolo 9, stabiliscono la disciplina del procedimento elettorale delle rappresentanze sindacali unitarie, garantendo l'attuazione dei seguenti princìpi:

          a) riconoscimento dell'elettorato attivo e passivo a tutti i lavoratori. La contrattazione collettiva regola limiti ed esercizio dell'elettorato passivo da parte dei lavoratori a tempo determinato secondo specifiche modalità;

          b) espressione da parte dei lavoratori di un voto personale, eguale, libero e segreto;

          c) adozione di un sistema elettorale proporzionale puro a liste concorrenti;

          d) periodicità triennale delle elezioni;

          e) svolgimento delle elezioni entro un periodo dell'anno definito e circoscritto, comunque non superiore a tre mesi per ciascun comparto contrattuale;

          f) svolgimento delle operazioni di voto entro il termine strettamente necessario alla partecipazione della totalità degli aventi diritto al voto;

          g) invalidità della consultazione nel caso abbia partecipato al voto meno della metà degli aventi diritto; in tale caso la rappresentanza sindacale unitaria rimane in carica fino alla proclamazione dei risultati delle nuove elezioni, da tenere entro i successivi tre mesi; la seconda consultazione

 

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è valida qualunque sia il numero degli aventi diritto che abbiano partecipato al voto;

          h) partecipazione alle operazioni di voto e di scrutinio, in ogni seggio elettorale, di un rappresentante per ciascuna lista;

          i) equa rappresentanza tra gli eletti di lavoratrici e di lavoratori;

          l) decadenza delle rappresentanze sindacali unitarie elette in caso di mancato rinnovo entro tre mesi dalla scadenza del mandato;

          m) rinnovo anticipato della rappresentanza sindacale unitaria qualora ne faccia richiesta almeno il 51 per cento dei lavoratori aventi diritto al voto.

      2. Della indizione delle elezioni di cui al presente articolo è data tempestiva notizia al datore di lavoro, il quale è tenuto a mettere a disposizione locali e attrezzature idonei allo svolgimento delle stesse.
      3. La commissione elettorale, che garantisce il regolare andamento delle varie fasi e proclama i risultati delle elezioni, è composta da un rappresentante effettivo per ciascuna delle liste presentate. Per ciascuna lista presentata è nominato, contestualmente, un rappresentante supplente.
      4. Il giudice del lavoro è competente sulle controversie concernenti le elezioni di cui al presente articolo. Le associazioni sindacali e gli altri soggetti che partecipano alle elezioni e i lavoratori che vi abbiano interesse possono ricorrere al giudice del lavoro per chiedere l'annullamento delle operazioni elettorali, in relazione ad eventuale frode o violazione dei diritti elettorali sanciti dal presente articolo. La domanda relativa a tali controversie non è procedibile se non quando sia esaurito il procedimento innanzi ai comitati paritetici provinciali di cui al comma 5 dell'articolo 9 o siano, comunque, decorsi trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza ai comitati stessi. L'istanza ai comitati paritetici è presentata entro quindici giorni dalla data di svolgimento delle elezioni cui si riferisce. I comitati paritetici si pronunciano sull'istanza

 

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adottando deliberazioni motivate. Ove ritengano infondata l'istanza, la rigettano. Ove la ritengano fondata, la accolgono, eventualmente procedendo alla rettifica del risultato elettorale o all'annullamento delle operazioni elettorali.
      5. I comitati paritetici provinciali di cui al comma 5 dell'articolo 9 comunicano, entro un mese dalla data delle elezioni, i risultati elettorali al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), che provvede alla loro pubblicazione in un apposito bollettino entro il mese di gennaio di ciascun anno.

Art. 4.
(Composizione della rappresentanza sindacale unitaria).

      1. Fatte salve le condizioni di miglior favore previste dagli accordi o contratti collettivi, il numero dei componenti la rappresentanza sindacale unitaria è pari almeno a:

          a) tre componenti per la rappresentanza sindacale unitaria costituita nelle unità produttive che occupano da sedici a duecento dipendenti;

          b) tre componenti ogni trecento o frazione di trecento dipendenti nelle unità produttive che occupano fino a 3 mila dipendenti;

          c) tre componenti ogni cinquecento dipendenti o frazione di cinquecento dipendenti nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla lettera b).

      2. Nell'ambito delle rappresentanze sindacali unitarie, i lavoratori appartenenti alla categoria dei quadri possono eleggere propri rappresentanti, mediante la presentazione di liste sottoscritte da almeno il 7 per cento degli appartenenti alla categoria, ai quali spettano i diritti e le prerogative di cui al titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. È esclusa, per essi, l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 2,

 

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secondo periodo, della presente legge. Nelle unità produttive o amministrative con più di duecento dipendenti, qualora il numero dei quadri raggiunga o superi il 2 per cento del totale degli addetti, la composizione della rappresentanza sindacale unitaria deve essere tale da garantire nel proprio ambito almeno un rappresentante della categoria. Nelle unità produttive o amministrative con un numero di dipendenti non superiore a duecento, la contrattazione collettiva nazionale può prevedere che della rappresentanza sindacale unitaria faccia parte un rappresentante della categoria dei quadri, anche in deroga al numero massimo di componenti di cui al comma 1, lettere a), b) e c).
      3. Per l'elezione dei rappresentanti della categoria di cui al comma 2 si procede all'istituzione di un apposito collegio, rispetto al quale esercitano l'elettorato attivo e passivo solo gli appartenenti alla categoria stessa.
      4. I contratti collettivi provvedono ad estendere le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 alle particolari figure professionali per le quali prevedano una distinta disciplina.
      5. I dirigenti possono costituire proprie rappresentanze autonome, mediante la presentazione di liste sottoscritte da almeno il 10 per cento degli appartenenti alla categoria. A tali rappresentanze spettano i diritti e le prerogative di cui al titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. È esclusa, per essi, l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, della presente legge.
      6. Ai fini del calcolo degli addetti, si tiene conto dei lavoratori assunti a tempo indeterminato, con contratti di inserimento e di apprendistato e con contratti a tempo determinato di durata superiore a sei mesi oppure, nel settore agricolo, anche per fasi lavorative significative di durata inferiore, individuate dalla contrattazione collettiva anche aziendale, nonché dei lavoratori a domicilio utilizzati in modo continuativo, dei lavoratori a tempo parziale e dei lavoratori collocati in cassa integrazione.
 

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      7. Le rappresentanze sindacali unitarie possono promuovere forme di coordinamento con le rappresentanze sindacali dei lavoratori inquadrati con contratti di parasubordinazione, che si costituiscano all'interno della medesima unità produttiva o amministrativa.

Art. 5.
(Contratti collettivi aziendali).

      1. I contratti collettivi nazionali definiscono gli ambiti, le materie e le modalità con le quali si esercita l'attività contrattuale a livello aziendale.
      2. La titolarità della contrattazione collettiva aziendale o di luogo di lavoro è riconosciuta congiuntamente alle rappresentanze sindacali unitarie e alle associazioni sindacali rappresentative che hanno negoziato e sottoscritto il relativo contratto collettivo nazionale. Gli accordi o contratti collettivi aziendali producono gli effetti di cui al presente articolo se sono sottoscritti congiuntamente dalle rappresentanze sindacali unitarie e da associazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro, che nel loro complesso abbiano una rappresentatività non inferiore al 51 per cento come media tra il dato associativo ed il dato elettorale, o del 60 per cento come dato elettorale. Se vi è dissenso sull'ipotesi di accordo da parte di una o più delle associazioni sindacali che hanno partecipato alla trattativa, e queste abbiano nel loro complesso una rappresentatività non inferiore al 20 per cento come media tra dato associativo e dato elettorale tra i lavoratori ai quali si riferisce l'accordo, la definitiva sottoscrizione del contratto collettivo non può avvenire prima di venti giorni. La rappresentanza sindacale unitaria, l'insieme delle associazioni sindacali che aderiscono all'ipotesi di accordo, nonché le associazioni sindacali che dissentono e hanno, singolarmente o congiuntamente, una rappresentatività non inferiore al 20 per cento, possono promuovere, entro il predetto termine di venti giorni, la consultazione tra i lavoratori

 

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sull'ipotesi di accordo, ai sensi dell'articolo 21 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e con le modalità e i criteri previsti dall'articolo 11, comma 6, della presente legge.
      3. I contratti collettivi aziendali, se sono sottoscritti osservando le procedure di cui al presente articolo, obbligano il datore di lavoro nei confronti di tutti i lavoratori e sono direttamente efficaci nei confronti di questi ultimi. Ad essi si applicano le disposizioni dell'articolo 2077 del codice civile.

Art. 6.
(Diritti delle rappresentanze sindacali unitarie).

      1. Salvo migliori condizioni previste dalla contrattazione collettiva, alle rappresentanze sindacali unitarie competono:

          a) il diritto di informazione, con modalità e periodicità individuate in sede di contrattazione tra le parti, in materia di:

              1) andamento economico dell'impresa ed evoluzione occupazionale aziendale;

              2) sicurezza e ambiente di lavoro;

              3) applicazione della normativa relativa alle pari opportunità per le lavoratrici;

          b) il diritto di convocare assemblee, ai sensi dell'articolo 20 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

          c) il diritto di affissione, di cui all'articolo 25 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

          d) il diritto di disporre di locali idonei, di cui all'articolo 27 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

      2. Ai componenti la rappresentanza sindacale unitaria si applicano le disposizioni di cui agli articoli 18 e 22 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. Per l'esercizio del loro mandato essi possono usufruire di permessi retribuiti, con le modalità previste dal

 

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quarto comma dell'articolo 23 della citata legge n. 300 del 1970, e di permessi non retribuiti, ai sensi dell'articolo 24 della medesima legge. Detti permessi, fatti salvi quelli aggiuntivi previsti dai contratti collettivi nazionali a favore delle rappresentanze sindacali unitarie, sono attribuiti per due terzi alla rappresentanza sindacale unitaria, i cui componenti ne usufruiscono con le modalità stabilite dal regolamento per il funzionamento della rappresentanza sindacale unitaria, e per un terzo sono attribuiti proporzionalmente alle associazioni sindacali di cui all'articolo 7.
      3. Fatte salve le condizioni di miglior favore previste dai contratti anche aziendali e dagli accordi collettivi di lavoro, i componenti delle rappresentanze sindacali unitarie subentrano ai dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali o delle rappresentanze sindacali unitarie nella titolarità dei permessi retribuiti loro spettanti per effetto delle disposizioni di cui al titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. La contrattazione collettiva provvede all'armonizzazione degli istituti richiamati, fermo restando che l'ammontare minimo dei permessi retribuiti spettanti alle associazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi applicati nell'unità produttiva non può essere inferiore a quello previsto dall'articolo 23 della citata legge n. 300 del 1970.
      4. Lo stesso criterio di cui al comma 3 si applica per la ripartizione delle ore di assemblea retribuite.
      5. Nelle unità amministrative alle quali si applica il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i permessi retribuiti competono nell'ambito del monte ore complessivo stabilito ai sensi del citato decreto legislativo.
      6. I componenti degli organi direttivi, provinciali e nazionali, delle organizzazioni sindacali rappresentative di cui all'articolo 9 della presente legge, hanno diritto a permessi retribuiti, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 30 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le cui modalità di fruizione sono stabilite dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali rappresentative.
 

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      7. I diritti e le prerogative di cui al comma 1 sono prorogati fino all'insediamento della nuova rappresentanza sindacale unitaria eletta. Il periodo di proroga non può comunque eccedere i tre mesi dalla data di scadenza del mandato della rappresentanza uscente.

Art. 7.
(Diritti delle associazioni sindacali).

      1. Ai fini del presente articolo, resta fermo quanto disposto dall'articolo 14 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e sono fatte salve le condizioni più favorevoli riconosciute alle associazioni sindacali dai contratti collettivi.
      2. Le associazioni sindacali rappresentative, ai sensi dell'articolo 9, che abbiano negoziato e stipulato il contratto collettivo nazionale applicabile nell'unità produttiva o amministrativa, hanno diritto di:

          a) usufruire di un apposito locale comune per le riunioni, alle condizioni di cui all'articolo 27 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

          b) disporre di idonei spazi per le affissioni con le modalità di cui all'articolo 25 della citata legge n. 300 del 1970;

          c) indire assemblee fuori dell'orario di lavoro, secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi;

          d) indire assemblee durante l'orario di lavoro, alle condizioni di cui all'articolo 20, primo comma, della citata legge n. 300 del 1970.

      3. Alle associazioni sindacali diverse da quelle di cui al comma 2 spettano i diritti di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma, a condizione che:

          a) abbiano uno statuto conforme alle disposizioni di cui all'articolo 36 del codice civile e che sia reso conoscibile agli iscritti e al datore di lavoro;

          b) abbiano, nell'unità produttiva o amministrativa, una rappresentatività non

 

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inferiore al 10 per cento, considerando a tale fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale, secondo i criteri di cui all'articolo 9.

      4. Il diritto di convocare assemblee fuori dell'orario di lavoro compete, nella fase elettorale, anche ai soggetti che abbiano presentato liste ai sensi dell'articolo 2.
      5. I diritti attribuiti alle associazioni sindacali di cui al presente articolo sono esercitati a mezzo di rappresentanti designati, entro limiti numerici determinati dalla contrattazione collettiva; i nominativi dei rappresentanti sono comunicati per iscritto al datore di lavoro entro un mese dalla loro nomina e ad essi compete la tutela prevista dagli articoli 18, 22 e 24 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.
      6. Fatte salve le condizioni più favorevoli riconosciute alle associazioni sindacali dai contratti collettivi, le disposizioni previste dal presente articolo si applicano esclusivamente in ogni unità produttiva avente i requisiti di cui all'articolo 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Art. 8.
(Competenza della magistratura del lavoro).

      1. Il giudice del lavoro è competente per ogni controversia relativa all'applicazione della presente legge e delle relative norme di attuazione. Si applicano in ogni caso alle predette controversie le procedure di conciliazione di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, ed al decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387.

Art. 9.
(Rappresentatività sindacale a livello nazionale e territoriale).

      1. Le associazioni sindacali che abbiano una rappresentatività non inferiore al 5 per cento, nell'ambito dei lavoratori a cui si applica il contratto collettivo nazionale o territoriale, hanno titolo per partecipare

 

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alla relativa contrattazione collettiva con le associazioni sindacali dei datori di lavoro di cui all'articolo 12. Ai fini di cui al primo periodo, la rappresentatività è determinata dalla media tra il dato associativo, espresso dalla percentuale dei lavoratori che aderiscono all'associazione sindacale ai sensi dell'articolo 10 rispetto al totale delle adesioni nell'ambito considerato, e il dato elettorale, espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie ai sensi dell'articolo 2 rispetto al totale dei voti espressi nello stesso ambito. Rimane fermo per le organizzazioni sindacali rappresentative della categoria dei quadri il riferimento per tali percentuali agli appartenenti alla categoria stessa e la citata percentuale del 5 per cento è elevata al 7 per cento. La rappresentatività delle confederazioni sindacali si desume dalla rappresentatività delle associazioni ad esse affiliate purché non inferiore al 5 per cento in almeno tre ambiti di contrattazione collettiva nazionale.
      2. Fino allo svolgimento delle elezioni delle nuove rappresentanze sindacali unitarie sono considerati rappresentativi a livello nazionale, regionale e provinciale solo i sindacati firmatari di contratti e accordi nazionali, regionali, provinciali e aziendali applicati nell'unità produttiva o amministrativa, nonché le organizzazioni sindacali monocategoriali dei quadri presenti nel CNEL.
      3. Alle organizzazioni sindacali delle minoranze linguistiche riconosciute si applicano i criteri di cui all'articolo 43, comma 13, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
      4. La raccolta dei dati sulle adesioni alle organizzazioni sindacali è assicurata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tramite le direzioni provinciali del lavoro, entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo.
      5. Per garantire modalità di rilevazione certe ed obiettive, per la certificazione dei dati e per la risoluzione delle eventuali controversie sono istituiti, presso le direzioni provinciali del lavoro, i comitati paritetici provinciali e, presso il CNEL, il
 

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comitato paritetico nazionale, ai quali partecipano le organizzazioni sindacali riconosciute rappresentative ai sensi della presente legge, nei rispettivi ambiti territoriali. I comitati provinciali verificano i dati e dirimono le eventuali controversie a livello provinciale ed aziendale. Il comitato paritetico nazionale opera con riferimento agli ambiti regionali e nazionali.
      6. I comitati di cui al comma 5, ciascuno per il proprio ambito territoriale, procedono alla verifica dei dati relativi ai voti ed alle deleghe. Ai fini della misurazione del dato associativo, non sono prese in considerazione le adesioni a favore di organizzazioni sindacali che richiedano ai lavoratori un contributo economico inferiore alla metà rispetto a quello mediamente richiesto dalle organizzazioni sindacali del comparto o dell'area.
      7. I comitati di cui al comma 5 deliberano sulle contestazioni relative alla rilevazione dei voti e delle adesioni. Qualora vi sia dissenso, e in ogni caso quando la contestazione sia avanzata da un soggetto sindacale non rappresentato nel comitato, la deliberazione è adottata su conforme parere espresso da un'apposita commissione costituita presso il CNEL, che lo emana entro quindici giorni dalla richiesta.
      8. I comitati paritetici provinciali ed il comitato paritetico nazionale di cui al comma 5 sono tenuti a fornire alle organizzazioni sindacali adeguate forme di informazione ed accesso ai dati sulle adesioni, nel rispetto della legislazione sulla riservatezza delle informazioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 10.
(Adesione alle organizzazioni sindacali).

      1. Ai sensi degli articoli 1260 e seguenti del codice civile, il lavoratore può cedere all'organizzazione sindacale cui è iscritto il suo credito per salari e stipendi futuri, nella misura corrispondente ai contributi dovuti.
      2. La cessione del credito di cui al comma 1 può essere revocata dal lavoratore mediante comunicazione scritta al datore

 

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di lavoro e cessa di avere efficacia a far data dal sessantesimo giorno successivo.
      3. Le associazioni sindacali verificano, almeno ogni quattro anni, il proprio dato associativo, garantendo a tutti i lavoratori che sono iscritti o che hanno comunque aderito nelle forme di cui ai commi 1 e 2 una corretta informazione.
      4. Ai fini della verifica del dato associativo, il datore di lavoro è tenuto a comunicare ai comitati paritetici provinciali di cui al comma 5 dell'articolo 9 i dati relativi alle iscrizioni alle rispettive organizzazioni sindacali. I comitati paritetici provinciali trasmettono, a loro volta, al comitato paritetico nazionale, di cui al medesimo comma 5 dell'articolo 9, i dati raccolti.
      5. Resta valida ogni forma di adesione dei lavoratori alle organizzazioni sindacali diversa da quanto disposto dal comma 1.
      6. Ai fini della determinazione dei requisiti di rappresentatività delle organizzazioni sindacali, sono comunque valide forme di adesione alle organizzazioni medesime, diverse da quanto disposto dal comma 1, purché raccolte con modalità certificabili e riversate in appositi fondi delle organizzazioni stesse.
      7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa consultazione dei sindacati e delle confederazioni rappresentative a livello nazionale, emana un decreto recante i criteri e le modalità relativi alla certificazione delle forme di adesione di cui al comma 5.

Art. 11.
(Efficacia dei contratti collettivi nazionali e territoriali).

      1. I contratti collettivi nazionali e territoriali sottoscritti da associazioni sindacali dei lavoratori che nel loro complesso abbiano una rappresentatività non inferiore al 51 per cento come media tra dato associativo e dato elettorale, o al 60 per cento come dato elettorale, e da una rappresentanza unitaria composta in misura

 

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proporzionale da tutte le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro in possesso dei requisiti di cui all'articolo 12 e che abbia, nello stesso ambito, una rappresentatività non inferiore al 51 per cento ai sensi del citato articolo 12, producono effetti ai sensi dell'articolo 39 della Costituzione nei confronti di tutti i lavoratori ai quali si riferiscono.
      2. Agli effetti di cui al comma 1, ciascuna parte può richiedere che il testo dei contratti collettivi, depositato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sia pubblicato a fini di conoscenza nella Gazzetta Ufficiale. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali verifica che sussistano i requisiti di rappresentatività di entrambe le parti contraenti e dispone la pubblicazione del testo.
      3. Ai contratti collettivi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'articolo 2077 del codice civile.
      4. I contratti collettivi nazionali di cui al comma 1 sono immediatamente produttivi di effetti.
      5. Resta salvo quanto diversamente disposto dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sulle procedure di contrattazione collettiva, sull'efficacia dei contratti collettivi nazionali sottoscritti dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni e sui conseguenti obblighi delle pubbliche amministrazioni.
      6. Le associazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 9 provvedono, a tale fine, oltre a quanto stabilito in materia dall'articolo 6, a definire forme di consultazione dei lavoratori in conformità ai seguenti criteri:

          a) facoltà di richiedere la consultazione riconosciuta disgiuntamente alle associazioni sindacali rappresentative o ad un significativo quorum di rappresentanti eletti o di lavoratori interessati;

          b) diritto di tutti i lavoratori interessati di partecipare alla consultazione;

          c) adeguata pubblicità dell'ipotesi di accordo e chiarezza del quesito che viene sottoposto ai lavoratori;

 

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          d) definizione del termine entro il quale deve essere richiesta ed il tempo necessario per il suo svolgimento.

      7. Le modalità di svolgimento della consultazione sono concordate mediante appositi accordi o contratti collettivi nazionali entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso inutilmente tale termine, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali convoca le parti e sottopone loro una proposta di accordo. Qualora nei successivi tre mesi non sia intervenuto l'accordo, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti e tenuto conto delle loro osservazioni sulla proposta formulata, provvede con proprio decreto, in conformità ai princìpi di cui al comma 6. La regolamentazione adottata con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al presente comma non si applica a decorrere dalla data della sottoscrizione dell'accordo o contratto collettivo nazionale sulle modalità di svolgimento della consultazione.

Art. 12.
(Rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro).

      1. Le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro che abbiano una rappresentatività non inferiore al 5 per cento nell'ambito dei settori ai quali si applica il contratto collettivo nazionale o territoriale, hanno titolo per partecipare alla contrattazione collettiva di cui all'articolo 11 con le associazioni sindacali dei lavoratori di cui all'articolo 9.
      2. Ai fini della determinazione della rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro a livello nazionale, regionale e provinciale, si considera la media tra il dato associativo rispetto al totale delle imprese associate direttamente o tramite le organizzazioni confederate, nell'ambito considerato, e la percentuale dei lavoratori in esse occupati.

 

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      3. Per la rilevazione del dato relativo alle imprese associate, direttamente o tramite le organizzazioni confederate, le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro dovranno depositare, entro il mese di gennaio di ogni anno, presso gli uffici decentrati del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, certificazione risultante dalla documentazione di adesione sottoscritta dagli imprenditori che dovrà essere conservata presso le sedi delle suddette organizzazioni. Per quanto attiene alla rilevazione del personale dipendente delle imprese associate, essa sarà calcolata alla medesima cadenza annuale, attraverso i dati forniti dall'INPS. I poteri di controllo dei dati presentati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro sono demandati ai medesimi uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i quali decidono altresì degli eventuali ricorsi relativi alla rappresentatività presentati da altre organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.
      4. La titolarità della contrattazione collettiva territoriale, produttiva degli effetti di cui al comma 1 dell'articolo 11 è riconosciuta, ai corrispondenti livelli, alle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro che hanno negoziato o sottoscritto il relativo contratto collettivo nazionale e alle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro che abbiano, al corrispondente livello territoriale, il 10 per cento di rappresentatività ai sensi del comma 2 del presente articolo.

Art. 13.
(Norme transitorie e finali).

      1. Le elezioni di cui all'articolo 1 devono essere effettuate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le rappresentanze sindacali unitarie elette in base a contratti o accordi collettivi vigenti nel corso dell'anno 2006 scadranno contestualmente alle rappresentanze sindacali unitarie che verranno elette ai sensi della presente legge e dovranno essere considerate valide al fine

 

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della misurazione della rappresentatività. Tutte le altre rappresentanze elette antecedentemente all'anno 2006 dovranno essere rinnovate nei tempi previsti dal primo periodo del presente comma e decadono una volta insediate le rappresentanze sindacali unitarie elette ai sensi dell'articolo 1.
      2. In sede di prima applicazione della presente legge, decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, da emanare nei due mesi successivi alla predetta data, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori, le organizzazioni sindacali monocategoriali dei quadri presenti nel CNEL e le organizzazioni sindacali rappresentative dei datori di lavoro, stabilisce le modalità per la elezione delle rappresentanze sindacali unitarie, garantendo l'attuazione dei princìpi di cui al comma 1 e tenendo conto della disciplina contrattuale prevalente in materia.
      3. Il decreto di cui al comma 2 si applica esclusivamente nei casi in cui i contratti collettivi di cui all'articolo 3, comma 1, o eventuali accordi tra le parti che integrano i contratti collettivi nazionali precedentemente stipulati, manchino o non rechino disposizioni sufficienti in relazione ai princìpi di cui al comma 1.
      4. Il primo mandato delle rappresentanze sindacali unitarie può essere fissato con durata ridotta, rispetto al termine ordinario di tre anni, al fine di consentire l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, lettera e).
      5. Le forme di adesione alle organizzazioni sindacali vigenti e, comunque, diverse da quelle previste dai commi da 1 a 4 dell'articolo 10, mantengono la loro efficacia per un periodo di quattro anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      6. In sede di prima applicazione della presente legge si considerano rappresentative ai vari livelli di cui al comma 2 dell'articolo 9 le associazioni sindacali che abbiano nel comparto o nell'area contrattuale una rappresentatività non inferiore al 4 per cento, considerando a tale fine i criteri di cui all'articolo 9.
 

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      7. In sede di prima applicazione della presente legge, il criterio per la rappresentatività di cui al comma 6 è valido anche per quanto riguarda la presentazione delle liste.
      8. Fermi restando le finalità ed i princìpi contenuti nella presente legge, i contratti collettivi provvedono ad applicare le norme di cui alla medesima alle imprese di navigazione per il personale navigante tenendo presente le peculiarità del rapporto di lavoro nautico. Qualora, decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la contrattazione collettiva non abbia definito la materia, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emana proprie disposizioni in adempimento alle disposizioni di cui alla presente legge.


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