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PDL 1350

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1350



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

FALLICA, MICCICHÈ, ANGELINO ALFANO, FLORESTA, GERMANÀ, GIUDICE, GRIMALDI, MARINELLO, MINARDO, MISURACA, MORMINO, STAGNO D'ALCONTRES

Disposizioni per lo sviluppo dell'energia eolica

Presentata il 12 luglio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Con l'adesione da parte della Russia al Trattato di Kyoto, è divenuta di particolare attualità la riduzione delle emissioni in atmosfera di anidride carbonica.
      Il Trattato impone all'Italia una riduzione delle emissioni di sua pertinenza, per il periodo 2008-2012, del 6,5 per cento rispetto a quelle del 1990.
      Considerato che il decreto legislativo n. 79 del 1999 ha introdotto, dal 2002, per i produttori di energia, l'obbligo di produrre almeno il 2 per cento del totale eccedente i 100 GW da fonti alternative, e che il Libro bianco italiano adottato in materia prevede una potenza elettrica installata in Italia che va da 17.000 GW (1997) a 24.700 GW (2010), è facile desumere che la quantità di energia alternativa da immettere nella rete nazionale dovrà crescere in modo esponenziale.
      Poiché l'energia eolica è una delle fonti alternative principali, anche per il fatto che la relativa tecnologia ha fatto negli ultimi anni molti passi avanti, tale fonte costituirà un elemento prevalente per soddisfare le condizioni a cui il nostro Paese si dovrà adeguare. Inoltre l'Italia, per la sua particolare conformazione, è particolarmente vocata allo sfruttamento del vento come fonte di energia, come mostrano le mappe generali del vento, essendo
 

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posta in condizioni di particolare privilegio in Europa e nell'area mediterranea.
      A fronte delle buone prospettive di impiego delle altre nazioni europee (quelle nord europee in testa), in Italia esistono ancora una serie di difficoltà di ordine burocratico e legislativo, nonché la mancanza di una normativa specifica che disciplini la materia. Inoltre, a differenza di altri Paesi, in Italia non è mai stato condotto uno studio coordinato e capillare che individui i siti idonei all'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica.
      Per questi motivi è necessario e improcrastinabile che lo Stato si adoperi per agevolare lo sviluppo dell'energia eolica come fonte di energia pulita, rinnovabile e a costi ormai competitivi.
      L'intervento dello Stato dovrà riguardare:

          a) l'individuazione di siti eolici nel territorio nazionale;

          b) una normativa speciale in deroga alle norme urbanistiche in vigore, da applicare nei luoghi individuati e che semplifichi ogni iter burocratico nell'acquisizione di autorizzazioni a costruire, per consentire una rapida e sicura realizzazione degli impianti eolici;

          c) la realizzazione, ove, necessario, di infrastrutture che agevolino l'immissione dell'energia eolica prodotta nella rete nazionale.

      Per tutti questi motivi, si presenta la proposta di legge.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il Ministero delle infrastrutture, di concerto con i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e dello sviluppo economico, individua, nell'ambito del territorio nazionale, le aree ritenute idonee per l'insediamento di parchi eolici, secondo i criteri stabiliti dagli articoli 2 e 3.
      2. Le aree di cui al comma 1 devono essere individuate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      3. Entro la data di cui al comma 2 sono pubblicate le mappe del territorio nazionale recanti le aree nelle quali è possibile realizzare impianti per la produzione di energia elettrica mediante sfruttamento di energia eolica.
      4. Le mappe di cui al comma 3 sono trasmesse ai comuni e alle prefetture - uffici territoriali del Governo interessati ai fini dell'applicazione nelle medesime aree dei regimi edificatori speciali previsti dagli articoli 4 e 5.

Art. 2.

      1. Le aree di cui all'articolo 1 devono avere le seguenti caratteristiche:

          a) avere una estensione minima di trenta ettari;

          b) essere battute da venti con velocità media annuale superiore a cinque metri al secondo;

          c) trovarsi in posizione prossima a elettrodotti con portata superiore a venti KV, intendendosi per prossimità una distanza non superiore a venti chilometri.

 

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Art. 3.

      1. Le aree di cui all'articolo 1 devono altresì possedere i seguenti requisiti:

          a) essere distanti almeno 1.000 metri da centri abitati con più di duecento residenti;

          b) essere lontane da zone militari, corridoi aerei di avvicinamento o di manovra e altre zone individuate dall'Aeronautica civile come non idonee per la protezione e la sicurezza del volo;

          c) essere lontane almeno trenta chilometri da: aree protette, siti storico-archeologici e riserve faunistico-venatorie; aree di riproduzione e alimentazione di specie animali di elevato pregio e valore; corridoi migratori di specie animali aviarie, selvatiche e protette; zone di habitat naturali di interesse comunitario previste dall'allegato A annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni;

          d) essere distanti almeno venti chilometri da siti di importanza comunitaria e da zone di protezione speciale.

Art. 4.

      1. I comuni interessati accertata la regolarità di ubicazione nelle aree loro assegnate tramite il prescritto progetto comprensivo dello schema dell'impianto, rilasciano, entro quaranta giorni dalla data di presentazione della relativa richiesta, l'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto e delle infrastrutture ad esso connesse. Qualora tale termine sia decorso inutilmente, il richiedente può presentare ricorso alla regione competente per ottenere l'autorizzazione e, nelle more, dare corso alle opere previa presentazione al comune interessato di perizia asseverata del tecnico progettista, nella quale si attesta la regolarità delle opere e la conformità di esse alle disposizioni della presente legge.

 

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      2. Il progetto completo dell'impianto deve essere corredato da:

          a) tutti gli elementi che consentono una agevole valutazione del suo impatto sul territorio;

          b) la corografia che attesta l'ubicazione esatta contenuta all'interno delle mappe di cui all'articolo 1, comma 3;

          c) le planimetrie necessarie alla realizzazione delle opere edili e stradali necessarie al funzionamento dell'impianto;

          d) una ricostruzione in tre dimensioni che attesta l'impatto sull'orografia e sulle preesistenze;

          e) l'ubicazione esatta delle turbine e dei collegamento viari ed aerei dell'impianto;

          f) l'attestazione del deposito dei calcoli statici presso le competenti sedi del Genio civile preposte al loro controllo.

Art. 5.

      1. Al fine di agevolare l'acquisizione dei suoli strettamente necessari alla realizzazione degli impianti eolici, i richiedenti possono, in caso di trattativa infruttuosa con i relativi proprietari, rivolgersi al prefetto competente per l'occupazione temporanea e per il decreto finale di espropriazione. Al fine dell'applicazione del presente comma è comunque necessario il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

          a) la dimostrazione che la trattativa di acquisto si è rivelata infruttuosa in presenza di una offerta uguale o maggiore rispetto ai prezzi correnti di mercato;

          b) la pretesa, da parte dei legittimi proprietari, di condizioni particolarmente restrittive o di particolari limiti o vincoli, sempre in presenza di offerta in denaro ai prezzi correnti di mercato;

          c) la mancanza di un proprietario diretto con il quale condurre la trattativa, previa dimostrazione di infruttuosi tentativi;

 

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          d) l'appartenenza dei terreni interessati allo Stato, a enti locali o ad altre istituzioni pubbliche.

      2. Nei casi di cui al comma 1, il prefetto, accertata la congruità dell'offerta paragonata ai prezzi correnti di mercato stimati dall'ufficio tecnico erariale competente, dispone entro due mesi dalla data della richiesta gli atti per l'occupazione temporanea del territorio previo deposito infruttifero da parte dei proponenti, presso la Banca d'Italia, della somma equivalente, che è messa immediatamente a disposizione dei legittimi proprietari o di altri soggetti che dimostrano il relativo diritto.

Art. 6.

      1. Nel caso in cui un'area individuata ai sensi dell'articolo 1 ricada nel territorio di più comuni, ognuno è competente per la parte di relativa pertinenza; le richieste per l'autorizzazione alla costruzione dell'impianto eolico devono essere indirizzate al comune nel cui territorio ricade la parte più consistente del suolo sul quale edificare.

Art. 7.

      1. Se la zona designata per la realizzazione di impianti eolici, individuata ai sensi dell'articolo 1, è oggetto di più richieste di insediamento, la distanza tra i diversi impianti non può essere inferiore a 1.000 metri.

Art. 8.

      1. Al fine di evitare posizioni dominanti nel mercato dell'energia eolica, possono godere dei benefìci previsti dalla presente legge i soggetti giuridici che, alla data di entrata in vigore della medesima, non hanno realizzato o non hanno in corso di realizzazione una produzione di

 

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energia elettrica derivata dall'uso di energia eolica superiore a 100 megawatt.

Art. 9.

      1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e nelle more della individuazione delle aree ai sensi dell'articolo 1, i privati interessati alla realizzazione di impianti eolici possono segnalare al Ministero delle infrastrutture le aree che presentano i requisiti previsti dagli articoli 2 e 3 al fine di ottenere, entro due mesi dalla data di presentazione della relativa documentazione, un assenso preventivo che li abilita a usufruire dei regimi edificatori speciali previsti dagli articoli 4 e 5, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 6 e 7.


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