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PDL 429

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 429



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

D'AGRÒ, ADOLFO, CIRO ALFANO, BELLOTTI, CAMPA, CASTELLANI, GIORGIO CONTE, LUCCHESE, MAZZOCCHI, MAZZONI, MELE, RAISI

Modifica dell'articolo 639 del codice penale in materia di deturpamento e imbrattamento di cose altrui

Presentata il 4 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Il fenomeno vandalico del danneggiamento e deturpamento di cose mobili o immobili altrui è purtroppo sempre più frequente nelle nostre città. Il nostro codice penale disciplina tale reato agli articoli 635 e 639.
      Quest'ultimo articolo contempla in particolare il reato di deturpamento e imbrattamento nel caso in cui esso sia commesso su cose di interesse storico o artistico, ovvero su immobili compresi nel perimetro dei centri storici.
      Con la presente proposta di legge si intende modificare l'articolo 639 stabilendo sanzioni nei confronti di coloro che si rendono colpevoli di deturpamento e imbrattamento di muri pubblici e privati, di mezzi di trasporto pubblico, di attrezzature per il tempo libero, di plessi monumentali, di beni immobili e mobili altrui e di beni immobili e mobili di interesse storico, artistico o archeologico.
      Se la cosa deturpata è di interesse storico o artistico ovvero si tratta di immobili compresi nel perimetro dei centri storici è prevista la reclusione fino a due anni o la multa da un minimo di 1.500 a un massimo di 3.000 euro.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'articolo 639 del codice penale è sostituito dal seguente:

      «Art. 639. - (Deturpamento e imbrattamento di cose altrui). - Chiunque, fuori dai casi espressamente previsti dall'articolo 635, deturpa o imbratta con scritte di vario genere i muri pubblici e privati, le strade e le piazze, gli attrezzi per il tempo libero, le panchine, i plessi monumentali, i contenitori di rifiuti pubblici, i mezzi di trasporto pubblico, la segnaletica stradale verticale, e in genere le cose mobili o immobili altrui, è punito con la pena della reclusione fino a sei mesi, con la multa da un minimo di 500 euro a un massimo di 1.000 euro e con l'obbligo di ripristinare il danno nel termine fissato in relazione all'entità delle opere da eseguire e allo stato dei luoghi. Ai fini di cui al presente comma si procede d'ufficio.
      Se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico ovvero su immobili compresi nel perimetro dei centri storici e su quelli di recente ristrutturati, si applica la pena della reclusione fino a due anni o la multa da un minimo di 1.500 euro a un massimo di 3.000 euro. Ai fini di cui al presente comma si procede d'ufficio».


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