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PDL 131

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 131



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato COLASIO

Disposizioni per il riconoscimento quale servizio di ruolo del servizio prestato dai docenti di educazione fisica privi del titolo specifico

Presentata il 28 aprile 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Nel rispetto della par condicio si propone l'estensione dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 7, comma 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124, anche ai docenti di educazione fisica che hanno esercitato l'insegnamento senza il titolo specifico (diploma ISEF) e con nomina a tempo indeterminato. L'articolo 7, comma 2, della citata legge n. 124 del 1999 stabilisce che il servizio di insegnamento esercitato su posti di sostegno, senza il titolo di cultura specifico, prestato dai docenti non di ruolo o con rapporto di lavoro a tempo determinato in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione agli esami di concorso a cattedra per l'insegnamento di una delle discipline previste dal rispettivo ordine e grado di scuola, è valido anche ai fini del riconoscimento del servizio di cui all'articolo 485 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
      La presente proposta di legge prevede l'estensione di tali benefìci al personale di educazione fisica che, pur senza titolo specifico, ha sopperito utilmente alle esigenze relative al citato insegnamento in un momento di particolare carenza di docenti della materia nella scuola.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124, si applicano, ai fini giuridici, anche ai docenti di educazione fisica che hanno esercitato tale insegnamento senza il titolo specifico o con titolo diverso e con nomina a tempo indeterminato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1963, n. 1878.


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