Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 906

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 906



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PEDRIZZI

Disposizioni concernenti l'adozione dei provvedimenti definitivi di concessione della pensione ai dipendenti dello Stato

Presentata il 24 maggio 2006


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - L'articolo 155 (Cessazione dal servizio per limiti di età) del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, stabilisce che il provvedimento per il trattamento di quiescenza sia disposto con unico atto e trasmesso ai competenti organi di controllo almeno sei mesi prima del raggiungimento del limite di età. Dispone, inoltre, che qualora non sia possibile assicurare il pagamento della pensione alla data della scadenza, si provveda con la corresponsione del trattamento provvisorio con le procedure di cui al successivo articolo 162. Quest'ultimo stabilisce, peraltro, che il trattamento provvisorio debba essere corrisposto alla data della cessazione del servizio e che vada liquidato sulla base dei servizi accertati, demandando al provvedimento definitivo ogni altro servizio non valutato in quello provvisorio.
      Per assicurare l'immediata corresponsione della pensione ai dipendenti statali che cessino dal servizio per qualsiasi causa, l'articolo 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312, dispone che i provvedimenti per il trattamento di quiescenza abbiano immediata efficacia e siano trasmessi in fase successiva alla Corte dei conti per il controllo; con l'articolo 172 della stessa legge n. 312 del 1980, si fa salvo ogni conguaglio in sede di provvedimento definitivo.
      Tra le norme citate si registra un evidente vuoto legislativo che determina disagi economici e morali al personale interessato: non sono stati indicati, infatti, i tempi che devono intercorrere fra l'emissione del provvedimento provvisorio e quello definitivo. A causa di questa vacatio gli uffici preposti al disbrigo delle pratiche pensionistiche delle varie amministrazioni
 

Pag. 2

dello Stato prendono tempi che vanno al di là di ogni ragionevolezza, fino a superare, in certi casi, il decennio. Di conseguenza, quale senso può avere valutare eventuali servizi in fase di provvedimento definitivo a distanza di tanti anni? Anche l'eventuale beneficio economico derivante sarebbe eroso dal diminuito potere d'acquisto della moneta, senza contare il rischio che nel frattempo il pensionato sia passato a miglior vita (il che accade spesso). Infine, spesso, a distanza di molti anni, col provvedimento definitivo vengono disposti e resi esecutivi recuperi di somme indebitamente percepite e che il pensionato ha consumato per le sue necessità vitali.
      Pertanto, al fine di colmare questo vuoto legislativo e per ridare certezza e serenità al personale statale in quiescenza, si auspica un voto sollecito e favorevole degli onorevoli colleghi alla presente proposta di legge che, fra l'altro, non comporta alcun onere finanziario.
 

Pag. 3


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il periodo di tempo intercorrente tra la data di collocamento a riposo dei dipendenti civili e militari dello Stato, cessati dal servizio con diritto al trattamento di quiescenza, e la data di emissione del provvedimento definitivo di pensione non deve essere superiore ad un anno.

Art. 2.

      1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, decorso il termine di cui all'articolo 1, le amministrazioni dello Stato non possono disporre alcun recupero di eventuali somme corrisposte e non dovute.

Art. 3.

      1. Gli eventuali crediti del pensionato nei confronti dello Stato, emessi in sede di determinazione del trattamento definitivo di quiescenza, sono imprescrittibili.
      2. I crediti di cui al comma 1 sono corrisposti dall'ente erogante, maggiorati degli interessi correnti e dell'indice di rivalutazione monetaria, con decorrenza dal giorno di maturazione del diritto.

Art. 4.

      1. Le norme di cui alla presente legge si applicano anche alle pensioni in corso di determinazione definitiva alla data di entrata in vigore della legge stessa.

 

Pag. 4

Art. 5.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su